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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/06/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di conSIlio e composto dai Magistrati dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente dr. Francescamaria Piruzza Giudice relatore dr. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1649/2024 R.G. del ruolo di volontaria giurisdizione, tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Guglielmo Ivan, giusta procura allegata al ricorso introduttivo (pec:
e nato a [...] Email_1 Controparte_1 il 25/07/1997, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Giacalone, giusta procura allegata al ricorso introduttivo (pec: Email_2
- ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
- interveniente necessario -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 12/11/2024 e Parte_1 CP_1
premettendo:
[...]
• di avere intrattenuto una relazione more uxorio dal luglio 2021 a dicembre 2023;
• che dalla relazione è nato il figlio (il 31/10/2022), riconosciuto da entrambi i Persona_1 genitori;
• della convivenza il minore ha continuato ad abitare con la madre, mantenendo rapporti costanti con il padre;
• che dopo la cessazione della relazione, ha contribuito al mantenimento del minore CP_1 mediante il versamento della somma mensile di € 300,00;
• che i ricorrenti hanno interesse a regolamentare le questioni relative ai figli minori ai sensi degli art. 316, IV comma e 317 bis e segg. c.c. e art. 473 bis.51 c.p.c;
Tutto quanto premesso, stante l'impossibilità di creare l'unione spirituale e materiale della coppia, hanno chiesto che il Tribunale voglia disciplinare i rapporti padre-madre e figli alle seguenti condizioni:
“1) il minore viene affidato ad entrambi i genitori. L'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e Per_ alla salute, tenuto conto anche dei bisogni del piccolo
Per_ 2) disporre l'affido condiviso del piccolo con collocazione presso l'abitazione della madre, sita in Marsala, nella Contrada Paolini, n. 146/C int.2 e con il diritto del padre CP_1
i andarlo a trovare presso l'abitazione della SI.ra o di prelevarlo
[...] Parte_1
e tenerlo con sé;
Per_ 3) i genitori, nell'interesse del figlio decideranno di comune accordo alle condizioni di affido;
4) tenuto conto delle difficoltà lavorative, della particolare situazione economica della SI.ra
, la quale non svolge, allo stato attuale, alcuna attività lavorativa e contribuisce al Pt_1
Per_ mantenimento del minore grazie esclusivamente all'aiuto dei propri genitori e alla percezione del c.d. assegno unico mensile, nonché soprattutto alla tenera età del piccolo e di tutte le necessità quotidiane di cui lo stesso necessita, il SI. corrisponderà la Controparte_1
Per_ somma di € 300,00 (trecento/00) mensili a titolo di mantenimento del figlio : la somma dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà aumentata annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT;
5) il SI. rinuncerà all'assegno unico e pertanto la SI.ra lo percepirà per intero CP_1 Pt_1
Per_ (100%) per il figlio
6) tutte le spese straordinarie saranno corrisposte dai genitori ciascuno al 50%. Il genitore che effettuerà la spesa straordinaria dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale;
7) i genitori si impegnano, consentendolo i necessari tempi, a comunicarsi reciprocamente date e orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali eventualmente si sottoporrà il Per_ minore e alle quali parteciperanno nel rispetto dei propri impegni;
8) i genitori si impegnano ad educare il figlio con equilibrio affinché provi analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi e, pertanto, si impegnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale”.
All'udienza del 10/02/2025, tenuta mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno depositato note in sostituzione di udienza con le quali hanno insistito nei motivi di cui al ricorso congiunto depositato e hanno chiesto al Tribunale di regolamentare i rapporti tra i ricorrenti secondo le modalità e le condizioni indicate.
Il Pubblico Ministero è stato notiziato della procedura e ha emesso parere favorevole in data 27 gennaio 2025, con acquisizione nel fascicolo telematico in data 28 gennaio 2025.
Tanto chiarito, le condizioni stabilite congiuntamente dalle parti non appaiono contrarie all'interesse dei minori, né alla morale o all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e, pertanto, il Tribunale prende atto del suddetto accordo e lo recepisce nel presente provvedimento.
In considerazione della natura e dell'esito del procedimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
• prende atto dell'accordo intervenuto tra e come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati, e dispone che la regolamentazione dei rapporti tra le parti e nei confronti del figlio minore avvenga alle condizioni ivi stabilite e trascritte in parte motiva;
• compensa le spese tra le parti.
Così deciso, nella camera di conSIlio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, il 30 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Francescamaria Piruzza Dr. Francesco Paolo Pizzo