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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/03/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 192/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 192/2019 promossa da:
(C.F. ), deceduto in corso di causa, già con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ANITA VIVIANI;
ATTORE/I contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ZUMERLE FRANCO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA
PIGNA, 4 37100 VERONA,
CONVENUTO
Con l'intervento in riassunzione degli eredi dell'attore Parte_2
(C.F. ,
[...] C.F._3
(C.F. ) CP_2 C.F._4
pagina 1 di 14 Entrambi con il patrocinio dell'avv. VIVIANI ANITA con domicilio eletto presso il suo studio in
PIAZZETTA ALCIDE DE GASPERI N. 4, 37122 VERONA
INTERVENUTI in riassunzione
CONCLUSIONI
PARTI RICORRENTI IN RIASSUNZIONE - PARTE ATTRICE:
Nel merito, in via principale
Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di “costituzione di rendita vitalizia con alienazione di bene” stipulato in data 28/02/2005 dinanzi al Notaio n. 332181 rep. 16484; Persona_1 per l'effetto, ricostruire il relictum mediante la ricomprensione nella massa ereditaria degli immobili oggetto dell'atto di alienazione nonchè delle somme di denaro risultanti dalle operazioni in uscita ingiustificatamente effettuate dalla convenuta sul conto corrente della de cuius;
ordinare la reintegrazione della quota ereditaria del sig. nella misura pari al 50% del Parte_1
patrimonio immobiliare e mobiliare della de cuius o nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
disporre la divisione ereditaria mediante l'attribuzione al sig. della piena ed esclusiva Parte_1
proprietà di uno dei due appartamenti posti al piano rialzato del fabbricato ubicato a Verona fraz.
Quinzano in via B. Rizzoni n. 14 come contraddistinti nel Nuovo Catasto edilizio Urbano del Comune di Verona, sez. 0, fg. 14, nonchè mediante il pagamento della somma di denaro che risulterà di giustizia.
Nel merito, in via subordinata
Accertare e dichiarare la sussistenza di un accordo simulatorio;
dichiarare l'inefficacia dell'atto simulato nei confronti del sig. , in quanto legittimario Parte_1
agente in riduzione;
convertire l'atto simulato di “costituzione di rendita vitalizia con alienazione di bene” stipulato in data
28/02/2005 dinanzi al Notaio n. 332181 rep. 16484 in un negozio Persona_1
dissimulato misto a donazione, sussistendo i requisiti formali;
per l'effetto, ricostruire il relictum mediante la ricomprensione nella massa ereditaria degli immobili oggetto dell'atto di alienazione nonchè delle somme di denaro risultanti dalle operazioni in uscita ingiustificatamente effettuate dalla convenuta sul conto corrente della de cuius;
ordinare la reintegrazione della quota ereditaria del sig. nella misura pari al 50% del Parte_1
patrimonio immobiliare e mobiliare della de cuius o nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
disporre la divisione ereditaria mediante l'attribuzione al sig. della piena ed esclusiva Parte_1
proprietà di uno dei due appartamenti posti al piano rialzato del fabbricato ubicato a Verona fraz.
pagina 2 di 14 Quinzano in via B. Rizzoni n. 14 come contraddistinti nel Nuovo Catasto edilizio Urbano del Comune di Verona, sez. 0, fg. 14, nonchè mediante il pagamento della somma di denaro che risulterà di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite, oltre I.V.A. 22% c.p.a. 4% e rimb. forf. 15%.
In via istruttoria: … OMISSIS…”
PARTE CONVENUTA:
“Si conclude nel merito come da comparsa di risposta ed in via istruttoria si insiste per l'ammissione di CTU medico legale, come richiesta calce alla memoria 183-2, nonché per l'ammissione della prova per testi di cui alla seconda memoria 182 n. 2 cpc, anche in riferimento ai capitoli non ammessi.
Si dichiara fin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che controparte dovesse introdurre.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premessa.
L'attore premesso di essere erede legittimario con la SO della Parte_1 Controparte_1
madre, signora deceduta il 7 ottobre 2015 ab intestato, insta per l'accertamento della Parte_3 nullità dell'atto pubblico di “costituzione di rendita vitalizia con alienazione di bene” stipulato il 28 febbraio 2005 tra la madre e la SO , odierna convenuta. Chiede, Parte_3 Controparte_1
quindi, di comprendere il compendio immobiliare alienato alla SO, oggetto del contratto, nella massa ereditaria della madre. In via subordinata insta a che l'atto sia inteso quale simulazione di un negotium mixtum cum donatione, con riduzione della disposizione di liberalità e reintegrazione della propria quota di legittima. In ogni caso insiste perché nella massa ereditaria della madre siano ricomprese le somme di denaro ingiustificatamente uscite dal conto corrente della de cuius, di cui la SO era cointestataria fino al 2005, nonché dal conto poi intestato alla sola madre, sui cui la convenuta ha continuato ad operare quale delegata. Chiede infine procedersi alla divisione della massa ereditaria.
A base delle domande di nullità dell'atto di costituzione di rendita vitalizia o contratto di vitalizio assistenziale l'attore pone l'assenza di causa per mancanza originaria di alea. Al riguardo, afferma la rilevante sproporzione ab origine tra il valore della cessione immobiliare (nuda proprietà alla SO con mantenimento di usufrutto in capo alla madre) e, dall'altro lato, la previsione del versamento della rendita vitalizia di euro 400,00 mensili in favore della madre (all'epoca della stipula già ottantaduenne)
e l'impegno a sostenerne le spese di assistenza che si sarebbero rese necessarie durante la sua vita.
Ritiene inoltre “neutro” che la madre abbia continuato a vivere in quella che era l'originaria casa familiare, assegnata in proprietà alla figlia all'epoca della divisione dei beni immobili Controparte_1 pagina 3 di 14 dell'eredità paterna ( , indicando come ancora sussistente il diritto di abitazione ex lege CP_2
in favore della madre quale coniuge del de cuius.
Quanto alla domanda subordinata di riduzione della donazione, qualora la convenzione tra madre e SO fosse qualificata quale negotium mixtum cum donatione, oltre alla sproporzione delle opposte prestazioni, allega una serie di vicende familiari e personali, che, a suo dire, giustificherebbero l'animus donandi in capo alla de cuius.
Si anticipa sin d'ora che in corso di causa l'attore è deceduto ed il procedimento è stato riassunto dai suoi eredi, ossia dalla moglie e dal figlio . Parte_2 CP_2
La convenuta, costituitasi, contesta quanto dedotto e chiesto dall'attore.
Evidenzia come nella costituzione di rendita vitalizia debba tenersi conto anche della messa a disposizione gratuita dell'appartamento di sua proprietà (divenuto tale all'esito della divisione consensuale, risalente al 2001, degli immobili derivanti dalla successione paterna stipulata tra le parti e la loro madre): la madre, signora aveva già disposto, rinunciandovi, al diritto di Parte_3
abitazione derivante ex lege dalla successione del marito proprio nell'ambito della divisione consensuale. Sottolinea, quindi, di avere rinunciato a locare l'appartamento per consentire alla madre di continuare a vivere nell'abitazione coniugale senza oneri. Diversa, quindi, l'entità di prestazione e controprestazione prevista nella rendita vitalizia rispetto alle prospettazioni attoree, sì che il presupposto della sussistenza dell'alea è pienamente integrato.
Quanto, poi, ai conti correnti della madre, nega di avervi indebitamente operato o che vi siano movimentazioni non giustificabili. In particolare sul conto corrente intestato alla sola madre ed acceso nel 2005 è confluito il saldo del pregresso conto, quello cointestato anche a sé, contestualmente estinto.
Sul piano prettamente giuridico la convenuta riporta la “costituzione di rendita vitalizia con cessione di bene” allo schema del vitalizio improprio o assistenziale, che, stando alla Cassazione, prevede un'alea
“maggiorata”, in relazione proprio all'incertezza dell'entità delle prestazioni di cura e di assistenza: la nullità sarebbe ravvisabile solo nelle ipotesi in cui, alla stipula, il beneficiario fosse affetto da malattia che per gravità e natura, rendesse già estremamente probabile un rapido esito letale, che ne abbia in effetti provocato poi la morte dopo breve tempo o se l'età era talmente avanzata da non poter certo sopravvivere, anche secondo le più ottimistiche previsioni, entro un arco di tempo determinabile.
Evidenzia inoltre la necessità di considerare anche l'impegno assistenziale da lei direttamente profuso, anche in termini di impegno e sacrificio personale.
Quanto alla possibilità di qualificare l'atto quale negotium mixtum cum donatione, ferma la negazione della sproporzione tra le opposte prestazioni delle contraenti, la convenuta contesta possa configurarsi pagina 4 di 14 alcun animus donandi in capo alla signora nemmeno in relazione ad una parte dell'operazione Pt_3
negoziale di fatto nemmeno determinata (o determinabile con precisione) in termini monetari.
Allega conseguentemente l'infondatezza anche della domanda di riduzione legata al contratto di vitalizio improprio e di quella di reintegra della quota dell'attore, anche quanto ad entità della quota indicata (1/2), evidenziando la necessità di tenere conto soltanto della legittima e, di contro, di preservare la libertà di disporre della propria quota disponibile in capo alla de cuius.
Sostiene inoltre che lo stesso e, per lui, i suoi eredi, in virtù della collazione debbono Parte_1
imputare alla propria quota le elargizioni, specie in denaro, ricevute in vita dalla madre.
Conclude quindi per il rigetto delle domande attoree o, in via subordinata, per l'eventuale riduzione dell'atto dispositivo immobiliare limitatamente alla quota di riserva spettante al fratello.
Le parti hanno ulteriormente argomentato e dedotto nelle rispettive memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Si richiamano per relationem l'ordinanza istruttoria del 2 marzo 2020, in cui, oltre ad assumere altre determinazioni, si è rigettata l'istanza di CTU medico-legale, l'ordinanza del 2 novembre 2020 ed i successivi provvedimenti di natura istruttoria.
La causa è stata istruita a mezzo CTU estimative, a firma della geom. e a Controparte_3
mezzo prove testimoniali.
L'attività svolta si ritiene esaustiva, sì che si rigettano le istanze di prova reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
OSSERVA
1) Condizioni personali della de cuius alla data del 28.02.2025 – Documentazione medica prodotta.
Ai fini dell'esame della domanda svolta in principalità da parte attrice – accertamento della nullità del contratto di rendita vitalizia con alienazione di bene per carenza di alea – vanno anzitutto valutate quelle che erano le condizioni della de cuius all'epoca dell'atto dispositivo (28 febbraio 2005), al di là del mero dato anagrafico degli ottantuno anni già compiuti.
Parte attrice sostiene, peraltro genericamente, che fosse in cattive condizioni di salute, Parte_3
tanto più che a fronte delle repliche sul punto della convenuta, non documenta, né prova in altro modo che la madre stesse così male da renderne allora pronosticabile, con ragionevole certezza, la rapida dipartita.
Dall'istruttoria svolta, nonché dalla documentazione prodotta dalla convenuta, è invece emerso che le condizioni di salute della de cuius hanno subito un aggravamento importante solo a partire dal luglio
2012 sino al decesso, avvenuto il 5 ottobre 2015, a oltre 10 anni dalla stipula del contratto di rendita vitalizia con cessione di bene. Per oltre sette anni (dal febbraio 2005 al luglio 2012) non consta che la pagina 5 di 14 signora necessitasse di peculiari cure o assistenza, a conferma, sia pure indiretta, che Parte_3 all'epoca del contratto le sue condizioni generali fossero buone.
Non si aderisce all'interpretazione secondo cui, ai fini della valutazione dell'alea nei contratti costitutivi di rendita vitalizia o nei contratti atipici di vitalizio alimentare, debba guardarsi unicamente all'età del beneficiario del vitalizio secondo le tabelle Istat di aspettativa di vita in una determinata area geografica. Nella valutazione circa la sussistenza ab origine o meno dell'alea negoziale debbono invece considerarsi le complessive specifiche condizioni del singolo contraente, di cui l'età è una componente senz'altro importante, ma di per sé non determinante specie se si considera che, in concreto, il superamento degli 81 anni di vita è attualmente evento piuttosto diffuso.
Come anticipato, dalla documentazione di tipo medico-sanitario depositata dalla convenuta (documenti da 14 a 16), si trae conferma del peggioramento delle condizioni della de cuius dal luglio 2012, ossia da quando la signora ha avuto bisogno di assistenza continuativa. Pt_3
Tale documentazione dà conto delle problematiche cardiologiche della de cuius, che ne avevano comportato il ricovero e l'intervento chirurgico, dell'attacco ischemico che l'aveva colpita (doc. 14), oltre che del decadimento cognitivo di cui alla certificazione dell'1.2.2013 (doc. 15), in cui si scrive di demenza ad esordio senile in encefalopatia vascolare e del fatto che “la paziente necessita di assistenza
e sorveglianza per l'intero arco delle 24 ore non essendo in grado di svolgere tutte le funzioni inerenti alla cura della propria persona e della propria casa”. Il successivo certificato del 28 maggio 2013 riporta di disturbi comportamentali quali “agitazione, episodi di aggressività e disinibizione verbale, deliri di latrocinio, labilità emotiva, attività motoria aberrante, wandering, sonno irregolare”, con conclusioni di “sindrome da deterioramento intellettivo di medio-grave entità… omissis… in paziente con compromissione dell'autonomia quotidiana e significativi disturbi comportamentali” (doc. 16).
Anche dalla deposizione del testimone, dr. medico che ha seguito nel tempo la Testimone_1 signora con visite frequenti (da una a cinque volte a settimana), sentito all'udienza del 22 Pt_3
settembre 2020, si trae conferma della tempistica dell'evoluzione delle condizioni di salute della de cuius, nonché dell'impegno e del coinvolgimento della figlia nella sua cura e nelle questioni sanitarie.
Può quindi ritenersi che, alla stipula del contratto, la signora fosse in condizioni tali da Parte_3
non far presagire la morte di lì a stretto giro, né da consentire di prevedere con una certa previsione l'epoca dell'evento morte.
2) Prestazioni di tipo assistenziale – Istruttoria svolta.
Il contratto di costituzione di rendita vitalizia con alienazione di bene prevede in capo all'acquirente oltre alla corresponsione del denaro per euro 400,00 mensili e, oltre, come si dirà, alla tenuta a pagina 6 di 14 disposizione del proprio appartamento alla madre perché vi continuasse ad abitare, anche un obbligo di prestazione assistenziale, meglio descritto all'art. III (doc. 2 attori):
“La signora , inoltre, si impegna, nei confronti della madre , a Controparte_1 Parte_3
provvedere all'assistenza medica e sanitaria, non coperta dal servizio sanitario nazionale, nonché alle spese relative ad un'eventuale ricovero di quest'ultima, per tutto il tempo necessario, o in ospedale o in apposita casa di riposo garantendo altresì l'adeguatezza di tali strutture alle esigenze della madre”.
In giudizio non è fatto valere l'inadempimento da parte della convenuta del contratto di “costituzione rendita vitalizia con alienazione di bene”, nemmeno quanto alla componente prettamente
“assistenziale”. E' comunque opportuno rilevare che l'obbligazione “assistenziale” è descritta in termini di pagamento di eventuali rette per ricoveri ospedalieri e/o case di riposo o di spese non coperte dal SSN: il fatto che la signora sia stata assistita anche tramite badanti, la cui retribuzione è stata Pt_3 tratta dal suo conto, è del tutto in linea con il contenuto dell'atto negoziale, tanto più che non è emersa in alcun modo l'inadeguatezza delle cure e dell'assistenza prestata a domicilio rispetto ad un eventuale ricovero in struttura.
Consta peraltro che la convenuta abbia fornito un importante apporto diretto alla cura ed assistenza della madre.
Dalle deposizioni testimoniali assunte (dr. sig.ra amica della de Testimone_1 Testimone_2
cuius), anche dei testimoni introdotti a prova contraria da parte attrice ( badante, e CP_4
cugina delle parti), sulla cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare, trattandosi di Testimone_3
dichiarazioni provenienti da persone estranee al nucleo familiare ed alla controversia, si trae conferma della compromissione delle condizioni di salute della signora dal luglio 2012, Parte_3 dell'intenso coinvolgimento in prima persona della convenuta nella cura alla madre, nel reperimento e nella formazione delle badanti. Le crescenti esigenze di assistenza hanno comportato la continua presenza della figlia della de cuius non solo per consentire il riposo delle collaboratrici o per supplirne all'assenza durante le ferie o nei momenti intermedi tra le dimissioni dell'una ed il reperimento di una nuova badante, ma anche per coadiuvarle e per seguire le problematiche sanitarie della madre.
Se anche, quindi, non vi è stato da parte della convenuta un esborso legato al pagamento di rette di case di riposo o di cura, è innegabile il suo impegno personale pressoché quotidiano soprattutto negli ultimi tre anni di vita della de cuius.
3) Atto di costituzione di rendita vitalizia con alienazione di bene – Obbligazioni pecuniarie o valutabili in denaro.
pagina 7 di 14 Appurate le condizioni personali e di salute della signora si tratta, ora, di esaminare le Parte_3 obbligazioni valutabili in termini di denaro di cui all'atto di costituzione di rendita vitalizia con alienazione di bene del 28 febbraio 2025.
Con questa disposizione la signora ha costituito una rendita in denaro annua a favore Controparte_1
di pari ad euro 4.800,00 annui, rendita che risulta regolarmente versata. Parte_3
Un aspetto su cui le parti non concordano è quello relativo alla stima degli immobili oggetto del contratto tra madre e figlia, di cui è stata trasferita allora la nuda proprietà.
Deve quindi farsi riferimento alle valutazioni effettuate dalla CTU, geom. nel Controparte_3
primo accertamento tecnico, depositato in data 25 maggio 2021, le cui conclusioni, frutto di attento esame documentale e di argomentazioni logiche prive di vizi, vanno condivise. Queste le stime:
- valore unitario complessivo unitario del compendio immobiliare pari ad euro 360.000,00 di euro;
- tenuto conto dell'età all'epoca della signora (81 anni), il suddetto valore è così Parte_3
ripartito:
o euro 90.000,00 quale valore dell'usufrutto;
o euro 270.000,00 quale valore della nuda proprietà.
Nel caso in esame, ai fini dell'accertamento del valore in termini monetari delle opposte obbligazioni assunte dalle contraenti, rileva anche il tema del permanere o meno del diritto di abitazione in capo alla signora sull'appartamento di proprietà della figlia, diritto affermato da parte attrice e Parte_3
negato dalla convenuta.
Nel contratto del 28.02.2005 si dà espressamente atto che “nella presente rendita vitalizia è altresì compreso l'uso in comodato gratuito dell'immobile sito in Comune di Verona (Vr), alla via Benedetto
Rizzoni n. 14, di proprietà della signora e attualmente abitato dalla signora Controparte_1 Pt_3
”.
[...]
Si tratta dell'abitazione familiare ove la famiglia era vissuta anche in passato, prima del CP_5 decesso del marito della de cuius, padre di e avvenuto nel 1994. L'immobile CP_1 Parte_1 era stato attribuito in proprietà alla signora con l'atto divisionale del 6 luglio 2021, Controparte_1
stipulato anche con la madre ed il fratello (doc. 2 attrice). Pt_1
Nell'atto si legge: “… realizzando una divisione mediante reciproche amichevoli attribuzioni, in maniera che a ciascuna parte condividente venga assegnata, a tacitazione di ogni diritto a questa spettante sulla massa comune, la piena ed esclusiva proprietà degli immobili per ciascuna di esse qui di seguito indicati…. (n.d.r. sottolineatura dell'estensore)”. L'attribuzione dei beni in piena ed esclusiva proprietà è ribadita nelle descrizioni delle singole assegnazioni a ciascuno dei condividienti. pagina 8 di 14 Il riferimento all'attribuzione in piena ed esclusiva proprietà degli immobili per ciascuno dei condividenti fa intendere l'avvenuta rinuncia da parte della de cuius al diritto di abitazione ex lege sull'appartamento attribuito in piena proprietà della figlia.
Pertanto la messa a disposizione alla madre dell'appartamento a titolo di comodato gratuito rileva ed incide sull'entità economica delle prestazioni previste a carico della convenuta, trattandosi di prestazione anch'essa suscettibile ab origine di valutazione economica in relazione al valore locatizio del bene. L'ulteriore approfondimento tecnico affidato alla CTU, geom. ha Controparte_3
riguardato proprio detta valutazione.
L'elaborato, depositato il 18.09.2023, stima che alla data del 28.02.2005 (stipula del contratto di rendita vitalizia con alienazione di bene) il valore locatizio dell'appartamento fosse di euro 850,00 mensili. Da tale data a quella del decesso della de cuius il valore locatizio complessivo, inclusa la rivalutazione
ISTAT, è pari ad euro 120.700,35.
4) Costituzione di rendita vitalizia con alienazione di bene – Sussistenza dell'alea.
Considerato quanto sopra esposto, si tratta, quindi, di tradurre in termini economici quello che poteva presumersi essere il valore di prestazioni e controprestazioni all'epoca di stipula del contratto in esame, ossia alla data del 28 febbraio 2005, per verificarne l'alea, tenuto conto delle condizioni personali della signora Parte_3
La giurisprudenza di legittimità (ad es. Cass. 22009/2016) sottolinea che “l'individuazione dell'aleatorietà del citato vitalizio (assistenziale) postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione virgola che il giudice del merito deve compiere con riferimento al momento di conclusione del contratto nonché al grado e ai limiti di obiettiva incertezza all'epoca esistenti in ordine la durata della vita e dalle esigenze assistenziali del vitaliziato”. In senso conforme anche Cass. 32439/2023, laddove si precisa che,
“avendosi riguardo all'età ed allo stato di salute del vitaliziato, l'alea debba comunque escludersi – ed il contratto va dichiarato nullo – se, al momento della conclusione, il beneficiario fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile”. Nella pronuncia si evidenzia come nel vitalizio assistenziale sia particolarmente accentuata la componente aleatoria rispetto alla rendita vitalizia tipica o nominata in relazione proprio all'incertezza delle prestazioni di “mantenimento” a carico del vitaliziante.
pagina 9 di 14 Si è già detto che di per sé sola l'età in cui la signora ha stipulato il contratto non è Parte_3 indice di assenza di aleatorietà, e si è negato che all'epoca le sue condizioni di salute fossero tali da farne presagire a stretto giro la morte.
Riassumendo le valutazioni economiche già effettuate, alla data del 28.02.2005, a fronte dell'acquisto della nuda proprietà del compendio immobiliare, del valore di circa 270.000,00 euro, la convenuta ha assunto l'obbligo di versare una rendita vitalizia annua di euro 4.800,00 euro (pari ad euro 400,00 mensili), oltre alla messa a disposizione dell'appartamento in cui la signora ha Parte_3
continuato a vivere, valutabile in euro 850,00 mensili (oltre a rivalutazione Istat, come indicato in
CTU), per un valore complessivo di euro 1.250,00 mensili.
Va ora considerata l'incidenza dell'obbligazione propriamente “assistenziale” assunta nell'atto del febbraio 2005 da ossia dell'impegno “nei confronti della madre , a Controparte_1 Parte_3
provvedere all'assistenza medica e sanitaria, non coperta dal servizio sanitario nazionale, nonché alle spese relative ad un'eventuale ricovero di quest'ultima, per tutto il tempo necessario, o in ospedale o in apposita casa di riposo garantendo altresì l'adeguatezza di tali strutture alle esigenze della madre”.
A ben vedere la prestazione prevista appare potenzialmente molto onerosa, sia in relazione alle spese sanitarie non coperte dal SSN, sia, soprattutto, laddove si fosse presentata la necessità di procedere al ricovero della signora in ospedale o in casa di riposo, considerato l'ammontare Parte_3
considerevole delle rette.
Riportandosi all'epoca della stipula della rendita vitalizia con alienazione di bene, va affermata la sussistenza dell'alea: la signora pur ottantunenne, era comunque in buone condizioni di Parte_3
salute, e non affetta da patologie tali da far presagire come imminente o prossimo il decesso;
era quindi del tutto incerto se di lì a breve o più in là nel tempo si sarebbero realizzati i presupposti per un suo ricovero in casa di cura o di riposo.
Non può dirsi quindi che vi fosse ab origine una tale sproporzione tra il trasferimento della nuda proprietà dei beni, per il valore di euro 270.000,00, e le prestazioni cui complessivamente sarebbe stata tenuta la figlia, per certo di valore pari ad almeno 1.250,00 mensili e per il resto rese incerte – donde la piena sussistenza dell'alea – dal rischio oggettivo di un futuro ricovero della signora Qualora Pt_3
fosse stato necessario procedere in tal senso, le spese e gli oneri a carico della convenuta avrebbero anche potuto superare il valore dei beni acquistati dalla convenuta.
Per quanto la valutazione della sussistenza o meno dell'alea debba farsi ex ante, una conferma, sia pure ex post, si trae anche dall'analisi di quanto verificatosi in concreto. La signora è vissuta Parte_3
per oltre dieci anni rispetto alla stipula del contratto ed è deceduta a 92 anni. Come già detto, la sopravvivenza oltre gli 81 anni non era e non è dato raro o anomalo, tanto più in ragione delle pregresse pagina 10 di 14 condizioni generali di salute da ritenersi, tutto considerato, buone. Di fatto in termini monetari risulta negli anni complessivamente versato dalla convenuta alla madre, quanto a rendita vitalizia, l'importo di euro 50.800, e messa a disposizione l'abitazione per un valore complessivo, in termini di valore locatizio, come da CTU depositata il 18.09.2023, di euro 120.700,35. Peraltro la CTU quantifica anche il valore locatizio antecedente alla stipula della rendita vitalizia dell'appartamento della figlia in cui la signora aveva continuato a vivere, dal 2001 al 2005, in ulteriori euro € 21.231,96. Pt_3
Anche senza considerare tale ultima somma, maturata prima della stipula della convenzione, e limitandosi alla somma complessiva di euro 171.500,35 (valore locatizio e rendita), se ad essa si fossero aggiunte le rate di una casa di cura o di riposo, la prestazione onerosa a carico della convenuta sarebbe stata ben maggiore. Va inoltre dato atto, sia pure ad abundantiam, che dall'istruttoria è emerso l'impegno diretto e personale della convenuta nell'assistenza alla madre.
Deve quindi rigettarsi la domanda svolta in principalità da parte attrice e degli intervenuti in riassunzione.
Quanto sopra complessivamente illustrato, ossia la piena aleatorietà del contratto, come detto soprattutto in ragione della potenziale incidenza in concreto delle spese di ricovero, dato del tutto incerto al momento della stipula, comporta il rigetto anche della domanda svolta in via subordinata da parte attrice, tesa a far accertare la simulazione relativa del contratto e la dissimulazione di un negotium mixtum cum donatione.
La configurazione di tale ipotesi, come anche chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (ad es. Cass.
8357/1998), è possibile solo allorché siano effettivamente quantificabili ab origine i vantaggi e le perdite cui le parti si accingono ad andare incontro, sì che possa con una certa precisione individuarsi sin dalla stipula il valore di quanto donato, e, di contro, il valore di quanto rispettivamente alienato/acquistato. Tali condizioni qui non sussistono, poiché l'alea riguarda l'intero rapporto negoziale, non solo una sua parte, visto il sinallagma che lega le prestazioni della convenuta all'acquisto dei beni. Tale considerazione assorbe ogni altro tema, incluso l'animus donandi in capo alla de cuius.
Pertanto anche la domanda subordinata di parte attrice e degli intervenuti in riassunzione va rigettata.
5) Rendicontazione – Movimentazioni di denaro.
Parte attrice lamenta movimentazioni ingiustificate nel conto cointestato tra madre e SO, estinto nel
2005 in concomitanza con l'accensione del conto intestato alla sola su cui la convenuta Parte_3
era delegata ad operare.
pagina 11 di 14 Quanto al conto corrente Unicredit cointestato n. 4603173, parte attrice produce l'estratto conto finale prima dell'estinzione del 24 marzo 2005 (doc. 7): consta al 31.12.2004 un saldo di circa 14.884,00 euro.
È lamentata l'esiguità del saldo finale, specie considerato che la signora tra il 2023 ed il 2024 Pt_3 aveva conseguito l'importo di euro 144.410,00, quale propria quota del prezzo di vendita dei terreni in
San Pietro In Cariano, acquisita a seguito della successione mortis causa del marito. In realtà nell'unico contratto di compravendita dei terreni depositato (quello relativo al lotto 2 – doc. 5 attore) si dà atto del già avvenuto pagamento del prezzo, senza specificarne tempistiche e modalità di accredito. In relazione, invece, alla vendita del lotto 1) l'attore si è limitato a depositare un accertamento fiscale nei suoi confronti da cui si evince – quale dato di interesse in questa sede – l'entità del prezzo della compravendita (doc. 6), senza alcuna altra specificazione relativa a modalità e tempistiche del versamento del prezzo ai venditori , e . Parte_1 Controparte_1 Parte_3
Già con ordinanza del 2.3.2020 è stata ritenuta "esplorativa l'istanza di rendiconto per il periodo anteriore al luglio 2012, in mancanza della prova dell'esistenza di un rapporto di mandato, e per il resto superflua alla luce della documentazione in atti”. In effetti non consta che sussistesse alcun mandato conferito dalla madre alla figlia che giustifichi la richiesta di resa del conto specie in relazione alle sorti del pagamento del prezzo dei terreni.
D'altro canto era onere di parte attrice acquisire e depositare tempestivamente in giudizio la documentazione bancaria integrale non solo del conto intestato unicamente alla madre, ma anche di quello cointestato con la figlia e chiuso nel 2005 (Cass. 23861/2022; Cass. 12993/2023).
Invece, quanto a quest'ultimo rapporto bancario, parte attrice ha chiesto copia della documentazione solo in data 12 settembre 2019, a giudizio già pendente (la citazione è stata notificata nel gennaio 2019) ed in prossimità della scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., come si ricava dalla risposta di Unicredit di non potere trasmettere alcuna documentazione, “essendo decorso il termine di 10 anni dalla data di produzione degli estratti conto richiesti” (doc. 13 attore;
analoga risposta è fornita da Unicredit anche alla convenuta come da suo doc. 11). Controparte_1
Tale dato conferma la genericità delle contestazioni effettuate in ordine alla “gestione” del denaro della madre da parte della convenuta o ai movimenti bancari del conto estinto nel 2005.
La convenuta ha comunque contestato di avere effettuato prelievi o movimentazioni indebite dal conto in questione, di cui la madre aveva piena gestione e da cui attingeva per sostenere i costi di una vita sociale molto intensa (viaggi, cene, beneficenza, acquisti di gioielli e antiquariato, etc.) prima dell'aggravarsi delle sue condizioni.
pagina 12 di 14 Il saldo del conto corrente Unicredit cointestato n. 4603173 è stato fatto confluire sul conto Unicredit
n. 4025540, intestato alla sola come già evincibile dal doc. 8 attoreo. Parte_3
Per il resto la convenuta ha provato in giudizio, depositando le distinte dei relativi prelievi, che la madre dall'accensione del conto sino al luglio 2012, allorché, come già visto, le sue condizioni di salute si sono drammaticamente aggravate, era solita recarsi in banca periodicamente e con una certa regolarità per ritirare di persona importi in contanti anche di rilevante entità (doc. 12 convenuta).
L'istruttoria svolta ha del resto confermato che la signora sino ad allora era autonoma ed in Pt_3
buone condizioni di salute.
È, invece, dall'intervento chirurgico subito dalla signora ossia dal 2012 in poi, come dalla Pt_3
stessa affermato, che si è occupata di operare sul conto, in quanto la madre non più Controparte_1
autonoma. Al riguardo la convenuta ha depositato rendiconti periodici che appaiono completi e idonei a giustificare le movimentazioni registrate nel conto corrente sino alla data del decesso della de cuius, e anche oltre, prima della formale chiusura, quanto alle spese funerarie e al pagamento delle ultime passività ereditarie (doc. 10 convenuta). Anche quanto emerso dall'attività istruttoria orale svolta vale a supportare la rendicontazione fornita dalla convenuta, soprattutto in ordine al pagamento della retribuzione delle badanti che hanno assistito la signora Pt_3
Consta peraltro che il saldo residuo del conto, al netto delle spese, sia stato diviso a metà tra i due figli della de cuius (doc. 13 convenuta).
Va inoltre ricordato, quanto alle consistenze patrimoniali in beni mobili della de cuius, che nel 2010, come allegato dalla convenuta e non contestato da parte attrice, la signora subì una rapina in occasione della quale vennero asportati i gioielli ed i beni di valore che teneva in casa.
Per quanto sopra anche l'istanza di restituzione di denaro alla massa ereditaria di va Parte_3
respinta.
6) Spese di lite e di CTU.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ravvisabile in capo a parte attrice e, quindi, agli intervenuti in riassunzione, e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri vigenti, tenuto conto dell'attività svolta e del valore indeterminabile della controversia.
Parimenti le spese di CTU, liquidate con separati provvedimenti, in ragione dei principi di soccombenza e di causalità, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice e, quindi, degli intervenuti in riassunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 13 di 14 - Rigetta le domande di parte attrice e degli intervenuti in riassunzione sia principali che subordinate;
- Condanna gli intervenuti in riassunzione per parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 10.860,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% delle spese generali, oltre CPA ed IVA, se dovuta;
- Pone definitivamente le spese delle CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico degli intervenuti in riassunzione per parte attrice (ferma la solidarietà esterna delle parti verso la
CTU).
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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