TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 11/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA
In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella procedura RG 16292024 tra nato a [...] il [...], (C.F. ) residente Parte_1 C.F._1 in Albenga (SV), Via John Fitzgerald Kennedy 12/A, rappresentato e difeso per procura in atti dagli
Avv.ti Aschero Francesca (C.F. ) e Fuscà Eugenio (C.F.: C.F._2
) del Foro di Savona C.F._3
- Opponente
, in persona del Ministro p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Genova, in Genova, alla via Brigate Partigiane 2, C.F. P.IVA
, PEC P.IVA_1 Email_1
– creditore opposto -
Tribunale di Savona Campione Penale, in persona del P.G., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, in Genova, alla via Brigate Partigiane 2, C.F.
P.IVA
– creditore opposto -
Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento – spese processuali
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione reietta, previa ammissione degli incombenti istruttori dedotti infra ed ulteriormente deducendi in corso di giudizio, in via preliminare: a. sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecutorietà della cartella impugnata ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti;
Nel merito: a. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dagli opposti e quindi il diritto del e/o Tribunale di Controparte_1
Savona Campione Penale a procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, l'illegittimità e/o inesistenza e/o inefficacia del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alla cartella opposta, e, conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnato estratto di ruolo n.
2023/002125 reso esecutivo il 23.06.2023 e cartella di pagamento nr. 10320230013474143000 per complessivi 12.266,29 euro, non sono dovuti dall'esponente; b. dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione, in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui alla presente citazione in opposizione, vantato dall'ente per tutti i motivi indicati nel presente
1 atto che qui si intendono per integralmente richiamati e trascritti c. nonché ordinare al Ministero della Giustizia la cancellazione del ruolo opposto e della somma iscritta a ruolo;
In ogni caso con al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge”.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opponente riferisce che:
“
1. In data 13.11.2023 l (di seguito anche ha notificato Controparte_2 CP_3 al sig. cartella di pagamento nr. 10320230013474143000 per l'importo Parte_1 complessivo di euro 12.266,29, emessa nell'interesse del Ministero della Giustizia Tribunale di Savona – Ufficio Recupero Crediti, per il recupero delle spese processuali (“1E10 spese processuali) relative alla sentenza n. 349 emessa in data 07.11.2017 dal Tribunale Penale di Savona, somme iscritte a ruolo ordinario nr. 2023/002125 reso esecutivo il 23.06.2023 (doc 1);
2. la sentenza di cui trattasi è stata emessa nell'abito del procedimento penale RGNR 6340/14 –
3279/2017 RG GIP (proveniente dal N. 8417/15 RG GIP);
3. il suddetto procedimento si è concluso con sentenza n. 349/2017 del 07.11.2017, divenuta irrevocabile in data 05.02.2018, che ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di diversi imputati tra questi in ordine al reato ascrittogli ex art. 642 c.p. per essere lo Parte_1 stesso estinto a seguito di intervenuta remissione di querela (doc 2);
4. l'odierno ricorrente contesta l'attinenza e la correttezza della quantificazione delle spese processuali portate dalla richiamata cartella esattoriale ed operata dall'Ufficio addetto a tale compito, con specifico riferimento alla pertinenza di dette spese al reato cui si riferisce la sentenza resa nel suddetto procedimento;
5. come precisato dalla Suprema Corte con pronuncia resa a Sezioni Unite – sentenza del
29.09.2011 n. 491 – detta opposizione va presentata nelle forme dell'opposizione ex art. 65 c.p.c. nanti il Giudice civile ...”.
Nessuno si è costituito per le parti convenute.
*****
L'opposizione merita accoglimento.
Con l'ordinanza del 5.11.2024 – di seguito in parte ritrascritta - è stata sospesa l'esecutorietà della cartella di pagamento nr. 10320230013474143000 stante l'impossibilità, allo stato degli atti, di
“ricondurre la pretesa creditoria al procedimento penale indicato nella cartella di pagamento impugnata”:
“Rilevato che
1) La cartella di pagamento impugnata richiama la sentenza penale n. 349/2017
2) La sentenza n. 349 del 2017 del Tribunale di Savona è stata resa nell'ambito del procedimento di cui al Ruolo Generale GIP n. 3729/2017:
2
3) Il foglio notizie prodotto in atti – pur relativo al sig. – si riferisce ad un Parte_1 procedimento diverso da quello indicato al punto che precede (RG GIP n. 3730/2017).
Ritenuto stante anche la contumacia dell'ente creditore, che allo stato degli atti non sia possibile ricondurre la pretesa creditoria al procedimento penale indicato nella cartella di pagamento impugnata
Parte
Sospende l'esecutorietà della cartella di pagamento nr. 10320230013474143000 emessa da
nell'interesse del Tribunale di Savona Controparte_2 Controparte_1
– Ufficio Recupero Crediti, per il recupero delle spese processuali (“1E10 spese processuali) relative alla sentenza n. 349 emessa in data 07.11.2017 dal Tribunale Penale di Savona, somme iscritte a ruolo ordinario nr. 2023/002125 reso esecutivo il 23.06.2023 ...”.
Il successivo sviluppo processuale non apportato elementi tali da condurre ad una diversa soluzione.
L'opposizione va pertanto accolta con conseguente condanna della parte convenuta alla refusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo ex DM 147/22.
*****
PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1629/2024 così decide:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la cartella opposta, e, conseguentemente, dichiara che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnato estratto di ruolo n. 2023/002125 reso esecutivo il 23.06.2023 e cartella di pagamento nr. 10320230013474143000 per complessivi 12.266,29 euro, non sono dovuti dall'esponente.
2. Condanna i convenuti alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in € 3.000,00 per competenze professionali del difensore oltre accessori di legge ed oltre refusione del CU di legge.
Savona, 11.3.2025 Il Giudice
Stefano Poggio
3