Ordinanza collegiale 29 gennaio 2026
Sentenza breve 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 11/05/2026, n. 8723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8723 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08723/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10239/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10239 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio
serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in ordine all' istanza depositata dalla Prefettura di Bologna - Sportello Unico per l'immigrazione dirette all'ottenimento del visto per lavoro subordinato, di cui alla richiesta: Prot. N. P-BO/L/Q/2023/108045.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. IL CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- parte ricorrente ha agito ex art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato;
- costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha dedotto la revoca del nulla osta precedentemente rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione ai sensi dell’art. 3 del d.l. 145/2024, conv. con mod. in l. 187/2024;
Considerato che i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento;
Ritenuto che:
- nel caso di specie non possa più dubitarsi della sussistenza dei summenzionati presupposti, in quanto: (i) il ricorrente ha chiesto la fissazione di un appuntamento presso la Sede diplomatica per la formalizzazione della domanda di visto già nel febbraio 2024, avendo ottenuto il presupposto nulla osta in data 1 febbraio 2024; (ii) il tempo trascorso dall’introduzione del d.l. 145/2024 consente di affermare che la sospensione ivi prevista non possa ulteriormente protrarsi, ma debba essere risolta dall’amministrazione competente, eventualmente previa sollecitazione da parte della Sede diplomatica, entro un termine ragionevole; (iii) la prognosi di esito negativo (a seguito id revoca del nulla osta) non esime l’amministrazione dalla conclusione del procedimento (con provvedimento di diniego);
- il ricorso debba pertanto essere accolto, con conseguente condanna del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ambasciata d’Italia di Islamabad a procedere alla convocazione della parte ricorrente nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, e alla conclusione del procedimento nei 90 giorni successivi;
Quanto alle spese di lite, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporne la compensazione, tenuto conto dell’enorme numero di richieste di visto di ingresso nel territorio dello Stato che notoriamente grava sulla Sede diplomatica e delle sopravvenienze normative e della complessità dell’iter prescritto dalla legge per la conclusione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco LL, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
IL CA, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IL CA | Francesco LL |
IL SEGRETARIO