Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/05/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti in grado di appello riuniti iscritti ai nn 622/22 e 854/22 RG, trattati con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertenti
TRA
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Labrini, Pt_1
Angela Fazio, , Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott.
Notaio in Roma, Rep. 80974/21569 del 21.7.2015,
-appellante nel proc. 622/2022 RG ed appellato nel proc.854/2022 RG
CONTRO
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Francesca Sprizzi, giusta procura Controparte_8 in atti
-appellati nel proc. 622 RGL ed appellanti nel proc. 854/2022 RGL
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
1. Con distinti ricorsi, successivamente riuntiti, innanzi al Tribunale di Palmi, i lavoratori in epigrafe indicati esponevano di aver prestato attività lavorativa, in qualità di operai addetti alle pulizie, alle dipendenze della , successivamente posta in liquidazione, a seguito della Controparte_9 cessione di ramo d'azienda da parte della precedente datrice di lavoro CP_9 Parte_2
Oggetto della cessione era l'attività di servizi di pulizia negli Istituti scolastici della Regione Calabria, incluse le attività e le passività, nonché i rapporti contrattuali in essere, compresi i rapporti di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. La , all'atto Controparte_9 dell'assunzione degli istanti, si era accollata anche l'onere del pagamento del TFR relativo al periodo di lavoro prestato in favore della società cedente. Cessato il rapporto di lavoro, erano risultati creditori del TFR richiesto mediante decreti ingiuntivi 278-305-308-337/2012, 32-40-42-43/2013 ma l'esecuzione azionata era rimasta infruttuosa in ragione della carenza di beni immobili da aggredire.
Avevano proposto domanda di intervento del DO di AN al fine di ottenere la liquidazione del complessivo importo ancora dovuto a titolo di T.F.R.. L' aveva respinto l'istanza così CP_10 motivando: “il TFR richiesto è relativo al rapporto di lavoro intercorso con la ditta NI condebitore solidale ex art. 2112 c.c. a seguito di cessione del ramo d'azienda. La ditta risulta dichiarata Pt_2 fallita e pertanto le somme richieste andranno ammesse nello stato passivo di tale procedura fallimentare”. Avevano proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di reiezione, rimasto privo di esito. Proponevano, quindi, ricorso innanzi al Tribunale di Palmi, chiedendo accertare e dichiarare, il proprio diritto all'accoglimento della domanda di intervento del DO di AN per il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto, per l'effetto condannare al pagamento in proprio favore della relativa somma, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese.
Costituitosi, l' eccepiva, preliminarmente, la decadenza del diritto. Nel merito, eccepiva che il Pt_1 credito, quantomeno per la porzione imputabile al datore di lavoro avrebbe dovuto essere ammesso previamente nello stato passivo del Fallimento NI S.r.l., affermando che qualsiasi accordo tra società, avente ad oggetto un accollo del cessionario relativamente alle spettanze dei lavoratori non poteva avere alcun effetto nei confronti dei terzi ed in particolare dell' che non era parte di tale Pt_1 accordo.
Inoltre, la società cessionaria risultava il di cui la società Coop Sole era aderente Parte_3 sicché le passività, tra cui rientra anche la quota di TFR, dovevano essere richieste al cessionario ovvero al e nei limiti di quanto specificato al punto n. 9 del contratto di cessione Parte_3 del ramo d'azienda al . Controparte_11 CP_ Ancora, in ragione del mancato versamento delle quote di TFR da parte della società presso il
DO di previdenza complementare scelto dai lavoratori e sul quale la detta corresponsione veniva effettuata dalla cedente società alcuna somma poteva essere richiesta all' per il tramite del Pt_2 Pt_1
DO di garanzia, che liquidava unicamente la quota di TFR accantonata in azienda”.
Infine, evidenziava che la quota di TFR maturata alle dipendenze della società cessionaria non era stata quantificata nella misura esatta.
Concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, nel merito, di rigetto della domanda.
2. Con sentenza n. 1024/2022 pubblicata l'8.6.2022, Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, accoglieva i ricorsi riuniti e per l'effetto, condannava l' al pagamento delle seguenti somme: € 10.089,08 in Pt_1 favore di;
€ 10.112,78 in favore di;
€ CP_1 Controparte_3
10.064,27 in favore di;
€ 10.095,83 in favore di;
Controparte_5 Controparte_7
€ 6.483,32 in favore di € 10.097,75 in favore di Controparte_6 CP_8
; € 10.050,79 in favore di;
€ 10.046,68 in favore di
[...] Controparte_4 CP_2
, a titolo di TFR maturato in capo alla soc coop comprensiva anche della quota maturata
[...] presso la cedente , oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione dal 121 ^ giorno dalla Pt_2 domanda amministrativa al soddisfo. Condanna altresì l' al pagamento delle spese del giudizio Pt_1 in favore dei ricorrenti che liquidava complessivamente, in 3.012,00 euro, per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto, con distrazione in favore della procuratrice delle parti ricorrenti.
In via preliminare, rigettava l'eccezione di decadenza formulata dall' atteso che, alla luce delle Pt_1 date delle domande amministrative e degli atti del procedimento amministrativo, non era decorso né il termine di un anno e 300 giorni né l'anno dalle altre fasi intermedie del ricorso amministrativo.
Nel merito, premesso che alcun dubbio poteva sussistere in ordine all'identificazione della
[...]
come ultimo datore di lavoro dei ricorrenti, la natura giuridica dell'obbligazione del Controparte_9
DO di AN dell' era quella di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinta Pt_1 ed autonoma rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale). Tale diritto si perfezionava (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione a passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva.
Infatti, il DO di garanzia costituiva attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria
(con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela era conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria, il cui quantum era determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Nessun obbligo di preventiva escussione anche degli obbligati solidali gravava sull'istante.
Essendo stato da tempo superato l'inquadramento dell'obbligazione del DO nei termini della solidarietà di esso con il datore di lavoro (beneficio d'ordine, beneficio di escussione), non aveva fondamento la tesi sulla natura sussidiaria dell'obbligazione.
Nel caso di specie sussistevano tutti i requisiti di legge, essendo pacifico lo stato d'insolvenza della e la sua qualità di datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto Controparte_9 lavorativo, la quale non era posta in dubbio dalla collocazione della predetta società nell'ambito del consorzio “Conser soc. coop.”.
Rigettava l'ulteriore doglianza dell' afferente all'assenza di un obbligo del fondo di AN CP_10
CP_ in ragione dell'inadempimento della società nel versamento dei contributi al fondo di previdenza complementare.
Posto che il DO di garanzia era tenuto ad assicurare la corresponsione del TFR comunque maturato e accertato sulla base dei presupposti legali, le eventuali inadempienze all'interno del rapporto tra e società, in merito al mancato versamento di quote presso il DO di previdenza Pt_1 complementare, non potevano riverberarsi sul lavoratore. Peraltro, dal mancato versamento al DO di previdenza complementare derivava la presenza presso l'azienda datrice di lavoro del TFR, e dunque l'intervento del DO di garanzia troverebbe la sua piena giustificazione.
Rigettava l'eccezione dell' per cui i ricorrenti non avrebbero mai avanzato domanda al DO di Pt_1
AN per la previdenza complementare ai fini del pagamento del TFR non versato dalla società CP_
posto che il mancato versamento del trattamento di fine rapporto presso il DO di previdenza complementare non poteva risultare ostativo all'intervento del DO di garanzia, in considerazione proprio del fatto che il TFR era rimasto accantonato in azienda.
Decideva, quindi, come in premessa esposto.
3 .La sentenza veniva gravata dall'appello proposto sia da , sia dai lavoratori con distinte Pt_1 impugnazioni che davano origine ai procedimento 622/22 e 854/22 RG. I due procedimenti sono stati riuniti all'udienza dell'11.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc
- con il proprio atto di appello, ha dedotto che: Pt_1 il era aggiudicatario dell'appalto per l'esecuzione del Parte_4 servizio di pulizia negli istituti scolastici della Regione Calabria. La società era la società affidataria delle opere appaltate poiché impresa consorziata Parte_2 ed aderente al Parte_4
La società aveva ceduto al il ramo d'azienda per l'esecuzione del Parte_2 Parte_3 servizio di pulizia negli istituti scolastici della Regione Calabria, come da contratto di cessione del ramo d'azienda.
La Soc. Coop. Sole era stata individuata quale società affidataria per l'esecuzione dei lavori di cui sopra da parte del Parte_3
La società NI source SR in liquidazione era di proprietà al 100% del Gruppo NI spa in liquidazione. In data 28.05.2014 vi era stata la variazione della denominazione giuridica e della forma giuridica da a NI source SR. Parte_2
Quest'ultima era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n. 41 in data 16.03.2015.
Dalla visura del Gruppo NI spa si evinceva che questa faceva capo anche alla , Parte_2 società cedente il ramo d'azienda al e risultava che il Gruppo NI aveva Parte_3 partecipazioni al 100% all'interno della società NI source SR. Lo stesso Gruppo NI spa aveva presentato domanda di concordato preventivo omologato in data 05.10.2015.
La cessione del ramo d'azienda era avvenuta in data 18 aprile 2011 tra la società (c.f. Parte_2
) - poi denominata NI source SR - ed il consorzio nonché il P.IVA_1 Pt_3 CP_11 come da contratto di cessione del ramo d'azienda.
A seguito della cessione del ramo d'azienda, la società aveva ceduto al Parte_2 Parte_3 il ramo d'azienda per l'esecuzione dei lavori di pulizia, lavori effettuati dal
[...] Parte_3 tramite la Soc. Coop Sole con i lavoratori individuati nell'allegato B del contratto di cessione (tra cui il ricorrente).
Gli appellati avevano presentato domanda di accesso al DO di AN per il pagamento del TFR, definita con provvedimento di reiezione avente valuta 9.09.2020. (e 02.12.2020 per il solo CP_2
).
[...]
Il TFR, richiesto con ricorso per decreto ingiuntivo sulla scorta del CUD 2012 rilasciato dalla ditta
Sole Soc. Coop. Sole, non poteva evidentemente riferirsi unicamente al rapporto di lavoro con la Sole
Soc. Coop. che aveva avuto inizio in data 02.05.2011, con cessazione 29.02.2012 (totale 10 mesi di lavoro). Si riferiva invece anche al TFR maturato con la precedente datrice di lavoro Parte_2
[...]
La Soc. Coop. Sole era stata cancellata dal registro delle imprese in data 28.01.2018 a seguito di: cancellazione dal registro delle imprese: nota mise prot. 556821 del 22/12/2017 in esecuzione del dd
22/09/2017 - scioglimento per atto d'autorita' senza nomina del liquidatore e contestuale cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 223 septiesdecies disp. att. c.c. Dopo la suddetta pubblicazione i creditori, tra cui rientravano anche i ricorrentei, entro il termine perentorio di 30 giorni avrebbero avuto la possibilità di opporsi alla cancellazione operata d'ufficio e chiedere, nel contempo, la nomina di un commissario liquidatore. Non risultava che l'odierna parte ricorrente abbia proposto opposizione con ciò pregiudicando un eventuale recupero del suo credito attraverso la procedura di liquidazione della società.
Operata tale ricostruzione, con il primo motivo eccepiva la prescrizione dei crediti (eccezione non esaminata dal Giudice di prime cure), osservando che l'obbligazione gravante sull' , DO di Pt_1 garanzia era un'obbligazione autonoma di natura previdenziale rispetto a quella avente ad oggetto la corresponsione del TFR e/o delle ultime retribuzioni.
L' era estraneo alla procedura, doveva poter contestare il credito per t.f.r. e rimaneva estraneo Pt_1 all'efficacia del decreto ingiuntivo quale titolo ormai inopponibile, poiché esso non era stato reso nel contraddittorio con l' e non determinava il mutare del termine di prescrizione che, nel caso di CP_10 specie, era quinquennale con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
I ricorrenti avrebbe dovuto intraprendere le azioni giudiziarie tese all'accertamento del predetto stato entro il termine quinquennale di prescrizione, la cui eccezione era già stata proposta in primo grado.
Con il secondo motivo, deduceva l'inammissibilità dell'istanza al fondo di garanzia per effetto del vincolo di solidarietà passiva tra il cedente e il cessionario la Pt_3
La richiesta nei confronti del DO di AN doveva considerarsi inammissibile, in quanto le somme richieste erano nella quasi totalità maturate alle dipendenze della ditta cedente. In caso Pt_2 di trasferimento aziendale ex art. 2112, per la quota parte di TFR maturata alle dipendenze del cedente vi erano due condebitori solidali (il cedente ed il cessionario).
Il cedente società NI SR era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n. 41/2015 e l'istante, per accedere al DO di AN, avrebbero dovuto richiedere l'ammissione delle suddette somme allo stato passivo della procedura fallimentare.
Ancor di più, avrebbero dovuto agire, nei confronti dei due consorzi (Miles e Conser), tenuti, per il principio della solidarietà passiva, al pagamento delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto;
quanto sopra valeva in particolar modo per il cessionario che era l'acquirente del ramo di Pt_3 azienda ceduto dall' e, nei limiti di quanto specificato al punto n. 9 del contratto di cessione del Pt_2 ramo d'azienda, al CP_11
I ricorrenti non avevano provveduto alla dimostrazione dell'insolvenza del cessionario ( Parte_3
, né del e anche per questo profilo non risultavano dimostrati i requisiti
[...] CP_11 minimi per poter accedere al DO di AN ovvero la dimostrazione dell'insolvenza del datore di lavoro ovvero dei Consorzi cessionari. Con il terzo motivo, avente ad oggetto il mancato versamento delle somme al fondo di tesoreria da parte della società utilizzatrice o del consorzio cessionario, segnalava che la società cessionaria avrebbe dovuto continuare ad effettuare il versamento della quota mensile del TFR al DO di
SO . Pertanto, alcuna quota di TFR in azienda poteva essere trattenuta dalla Sole Soc. Pt_1
Coop. che avrebbe dovuto provvedere a continuare i versamenti effettuati dalla Società Parte_2
(cedente) presso il DO di SO.
[...]
Nessuna somma poteva essere richiesta all' per il tramite del DO di garanzia che liquidava Pt_1 unicamente la quota di TFR accantonata in azienda, né risultava che parte ricorrente avesse mai avanzato domanda di DO di SO per il pagamento del TFR maturato con la ditta Sole Soc.
Coop..
Con il quarto motivo, lamentava l'erroneità dei conteggi delle parti ricorrenti: i titoli esecutivi (i decreti ingiuntivi 278-305-308-337/2012, 32-40-42-43/2013) su cui si fondava la domanda di intervento al DO di garanzia erano stati emessi sulla base del CUD 2012, che cristallizzava il TFR maturato alla data del 31.12.2011.
La quantificazione delle somme fatta da controparte era arbitraria e non asseverata da alcuna pronuncia giudiziale, facendo il titolo esecutivo unicamente riferimento all'intero TFR maturato fino al 31.12.2011 e dovendo l' pagare soltanto sulla base di quanto cristallizzato da un titolo Pt_1 esecutivo (accertamento giudiziale del credito) e non da un conteggio fatto dall'istante.
Concludeva chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza, rigettare le domande proposte perché inammissibili, nonché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Costituitisi, i ricorrenti in primo grado resistevano all'appello e ne chiedevano il rigetto.
Infondata era l'eccezione di prescrizione del credito formulata dall'appellante: la prescrizione decorreva, ai sensi dell'art. 2948 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condizionava la proponibilità della domanda all' (Cass. civ., Sez. lavoro, 07/08/2020, n. 16853). Pt_1
Bastava porre in correlazione la data del pignoramento con esito negativo e quella della domanda amministrativa, per concludere che il motivo di gravame era infondato.
Sull'inammissibilità dell'istanza al DO di AN per effetto del vincolo di solidarietà passiva tra cedente e cessionario - non essendo né contestati né contestabili il rapporto di lavoro con la
, l'insolvenza di quest'ultima e l'esistenza di un valido titolo esecutivo in cui era Controparte_9 cristallizzato il credito della lavoratrice – osservavano che l'istituto era volto ad aumentare la garanzia del creditore – moltiplicando i soggetti passivi – e certamente non a ridurla, frapponendo ostacoli di fatto e di diritto alla realizzazione del diritto di credito azionato. L' non aveva indicato – e non avrebbe potuto– in virtù di quale norma il lavoratore fosse Pt_1 tenuto a chiedere preliminarmente il pagamento del t.f.r., negato dal datore di lavoro insolvente, a eventuali coobbligati solidali in ragione della vicenda circolatoria/appalto/subappalto.
L' obbligo di preventiva escussione non sussisteva né nei confronti della società né tanto meno Pt_2 dei Pt_3 Parte_5
Sull'asserita solidarietà della società il contratto di cessione dava atto di come il motivo del Pt_2 negozio fosse da individuare nell'intenzione di “dare autonomia organizzativa e finanziaria al ramo
d'azienda operante nel settore della pulizia degli Istituti Scolastici della Regione Calabria”, con lo scopo di “ottimizzare la gestione di tale appalto” (v. all. 6, pag. 2).
Si era, pertanto, nel campo del trasferimento d'azienda da parte di cedente in bonis e non era previsto alcun obbligo di preventiva escussione.
Ai fini in esame doveva aversi riguardo all'imprenditore che rivestiva la qualifica di datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto e che era esclusivamente la . Controparte_9
Essi appellati avevano dimostrato il proprio rapporto di lavoro con la e la Controparte_9 cessazione del rapporto;
avevano agito con serietà ma infruttuosamente per il recupero del credito CP_ presso la stessa avevano dimostrato anche l'inesistenza di beni immobili in capo alla e, pertanto, avendo dimostrato l'insolvenza del datore, si era correttamente rivolta al CP_9
DO di AN.
Il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la Pt_1 corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2 era un diritto di credito ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, aveva reciso la solidarietà rispetto alla tenutezza dell'Istituto
Correttamente, dunque, ci si era rivolti al DO di AN , avendo dimostrato – lo si ribadisce Pt_1
– l'esistenza di un rapporto di lavoro con la , la cessazione dello stesso, Controparte_9
l'insolvenza del datore, l'omesso pagamento del TFR.
Sul mancato versamento delle somme al DO di Previdenza Complementare ed il richiamo al DO di SO, la tesi dell'appellante confliggeva con un dato fattuale – peraltro ammesso dall' Pt_1
– rilevante ed incontestato: la aveva accantonato in azienda il TFR e, per Controparte_9
l'appunto, il DO di AN liquidava unicamente la quota di TFR accantonata in azienda e quando un'azienda tenuta al versamento del TFR presso il DO di SO o presso il DO per la Previdenza Complementare, non aveva provveduto, il lavoratore doveva rivolgersi direttamente al datore di lavoro. Se il datore era insolvente,il lavoratore poteva rivolgersi al DO di AN
Pt_1 In definitiva, atteso che era provato che la Soc. Coop. Sole non aveva provveduto al versamento del
TFR presso il DO di SO e che era provata l'insolvenza della Soc. Coop. Sole, Pt_1 correttamente i ricorrenti si erano rivolti al DO di AN . Pt_1
In relazione al quantum debeatur, le somme richieste erano cristallizzate in un titolo esecutivo a seguito di accertamento giudiziale del credito.
Concludevano chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
*****
- con distinto atto di appello, i sig.ri , , CP_1 Controparte_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , hanno impugnato il capo
[...] Controparte_7 Controparte_8 della sentenza relativo alle spese di lite, denunciando l'erroneità della liquidazione delle spese del grado, quantificate in favore degli appellanti in euro 3012,00, per violazione delle tariffe vigenti definite dal DM n. 55/2014 per la seguente ragione:
“omessa motivazione per omessa distinzione delle fasi del giudizio ed immotivato discostamento dai valori medi, liquidazione inferiore ai minimi, liquidazione per parametro di valore erroneo”. Hanno dedotto di avere proposto originariamente n. 8 distinti procedimenti aventi ad oggetto n. 8 autonome domande di accesso al DO di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto e che i predetti giudizi, recanti n. 1618-1621-1624-1627-1630-1643-1677-1717/2021 R.G. si sono svolti separatamente quanto alle fasi di studio ed introduttiva, mentre sono stati riuniti ed assorbiti tutti dal procedimento n. 1618/2021 R.G. per la fase istruttoria – tutta documentale – e per la fase decisionale.
Erroneamente il Tribunale: - non ha considerato le fasi di studio ed introduttiva come autonome;
- ha effettuato una liquidazione omnia (“che liquida complessivamente in 3.012,00”), omettendo di distinguere la misura della liquidazione in ragione delle varie fasi processuali;
- non ha liquidato la fase istruttoria, nonostante i ricorrenti hanno certamente svolto attività istruttoria/di trattazione con il deposito di ampie note di trattazione;
- ha fatto riferimento allo scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00, dovendo invece fare riferimento, in applicazione del criterio del decisum (77040,50), allo scaglione V° fino a 260.000; - si è discostato dai parametri medi, andando peraltro al di sotto dei minimi, senza motivare.
Hanno quindi rilevato che in applicazione dei corretti principi, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere € 15.211,50, ed hanno concluso chiedendo la condanna dell' alla corresponsione di Pt_1 ulteriori € 12.199,50 per compensi professionali (€ 15.211,50- € 3012,00), oltre c.p.a. ed i.v.a.come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice costituita, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado del giudizio, da distrarsi a favore della procuratrice costituita, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Ha resistito rilevando la correttezza della liquidazione operata dal giudice che – in applicazione Pt_1 del secondo comma dell'art 92cpc che consente al giudice un apprezzamento di tipo equitativo laddove ricorrano giusti motivi, nella fattispecie in esame ha liquidato le spese di lite, tenendo conto della bassa complessità e della serialità della controversia, dei parametri minimi ed applicando la riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (art. 4, comma 4).
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti, che depositavano ritualmente note scritte nel termine fissato in decreto.
La cause riunite sono state decise nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al giudizio 622/2022 r.g., il percorso motivazionale viene richiamato ex art 118 disp att c.p.c. come da precedente già emesso da questa Corte (RG n.269/22 est. Crucitti)
Il primo motivo di appello, avente ad oggetto la prescrizione del diritto, è infondato.
È incontroverso che il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso d'insolvenza del datore di Pt_1 lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale DO di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale;
esso è un diritto distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (cfr. ex plurimis, in motivazione, Cass.
Sez. Lav. 19277/2018).
E' consolidato il principio di diritto secondo cui le prestazioni erogate dal DO di garanzia gestito dall' hanno natura previdenziale e non retributiva (così, tra le più recenti, Cass. n. 25016 del Pt_1
2017 e n. 1887 del 2020): “Si tratta infatti di obbligazioni autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale, ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne media la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro”.
Per ciò che riguarda il pagamento del TFR, il fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, I. n. 297/1982, che sono: insolvenza di parte datoriale e verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva, purché il rapporto sia già cessato;
ne consegue che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' Pt_1 e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del DO di garanzia.
Il dies a quo per la presentazione della domanda di pagamento del TFR da parte del fondo di garanzia va dunque individuato, nel caso di imprenditore soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi degli eventi previsti dall'art. 1, co. 2, 3,4, della L. n. 297/1982 e, nel caso di imprenditore non soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi dell'evento previsto dall'art. 1, co. 5, della L. n. 297/1982 (comprovata infruttuosità dell'esecuzione tentata nei confronti del datore di lavoro debitore).
Sull'onere, incombente sul lavoratore, di esperire una azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro debitore è stato affermato: “L'intervento del DO di garanzia istituito presso l' per la Pt_1 realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione”. (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
14020 del 07/07/2020). CP_ I lavoratori avevano intrapreso la procedura esecutiva presso la stessa ma infruttuosamente,; avevano dimostrato anche l'inesistenza di beni immobili in capo alla ed avevano CP_9 dimostrato l'insolvenza del datore di lavoro.
Si erano, dunque, verificati i fatti costitutivi prima indicati: insolvenza datoriale e comprovata infruttuosità dell'esecuzione. La norma non ha previsto alcun termine di prescrizione per far valere il diritto del lavoratore all'intervento del fondo di garanzia in riferimento al TFR.
La giurisprudenza - nel silenzio della legge - ha precisato che “In caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del DO di garanzia è quella ordinaria decennale” (Cassazione civile sez. lav. 26 maggio 2015 n. 10824).
Contrariamente all'assunto dell'appellante, il termine di prescrizione è decennale, e non quinquennale ex art. 2948 n. 5 c.c., che riguarda soltanto i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro.
Nella fattispecie in esame, tale termine non è decorso, solo a considerare che il verbale di pignoramento, negativo, per non esser stato possibile eseguire il pignoramento, in quanto la società risultava sconosciuta, reca la data del 15.02.2016.
Le domande di intervento del DO di AN sono DEL 5.8.2020; IL RICORSO AL Comitato
Provinciale reca la data del 25.2.2021 mentre i ricorsi innanzi al GL sono stati depositati in data Pt_1
27.7.2021
Il diritto dei lavoratori, dunque, non è prescritto e il motivo di appello va rigettato.
Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione, con cui è stata eccepita l'inammissibilità della domanda, sul rilievo che le somme richieste erano nella quasi totalità maturate alle dipendenze della ditta cedente e, in caso di trasferimento aziendale ex art. 2112, per la quota parte di TFR Pt_2 maturata alle dipendenze del cedente vi erano due condebitori solidali (il cedente ed il cessionario).
La società NI SR era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n. 41/2015 e l'istante avrebbe dovuto richiedere l'ammissione delle suddette somme nello stato passivo della procedura fallimentare per come previsto dalle normative istitutive del DO di AN.
Ancor di più, avrebbe dovuto agire nei confronti dei due consorzi (Miles e Conser), tenuti, per il principio della solidarietà passiva, al pagamento delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto;
quanto sopra valeva in particolar modo per che era l'acquirente del ramo di azienda ceduto Pt_3 dall' e quindi il soggetto in capo al quale erano stati trasferiti anche i rapporti di lavoro in Pt_2 precedenza stipulati dalla venditrice (cedente), e, nei limiti di quanto specificato al punto n. 9 del contratto di cessione del ramo d'azienda, al CP_11
l ricorrenti non avevano provveduto alla dimostrazione dell'insolvenza del cessionario ( Parte_3
, né del e anche per questo profilo non risultavano dimostrati i requisiti
[...] CP_11 minimi per poter accedere al DO di AN.
La doglianza è infondata, posto che la circostanze che la maggior parte delle somme a titolo di TFR fossero maturate nel periodo in cui il lavoratore era alle dipendenze della società e che questa Pt_2 fosse stata dichiarata fallita, non elide la circostanza che il TFR sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sicché, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano il DO di
AN, occorre avere riferimento alla posizione del soggetto che riveste la qualità di datore di lavoro in tale momento.
Nel caso di trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., la cessazione del rapporto di lavoro avviene alle dipendenze del cessionario, non potendosi dubitare che l'art. 2 comma 1 della l. n. 297 del 1987, nel richiamare l'art. 2120 c.c., determina che l'insolvenza riguardi l'attuale datore di lavoro.
Si deve poi rilevare (così Cassazione civile sez. lav., 27/12/2022, n. 37789) “che, in virtù dell'art.
2120 c.c., il diritto al trattamento di fine rapporto matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, ma il relativo credito è esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376). Prima di tale momento, non comincia a decorrere neppure la prescrizione (Cass., sez. lav., 6 febbraio 2018, n. 2827). E' dunque necessaria la risoluzione del rapporto di lavoro ed "è la stessa fattispecie di cui della L. n. 297 del 1982, art.
2, che include la risoluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela" (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 22 e, amplius, punto 23)”.
Nella motivazione della sentenza 19277/2018, ai richiamati punti 22 e 23 è stato affermato: “Il richiamo all'art. 2120 c.c., dunque, costituisce l'oggetto dell'obbligo assicurativo pubblico mediante rinvio alla disciplina contenuta in tale disposizione e rende palese la necessità, affinché sorgano i presupposti per l'intervento del DO, che: a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del
t.f.r. fissato dall'art. 2120 c.c. in capo al datore di lavoro;
b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza. Dunque, sempre ai sensi del disposto dell'art. 2120 c.c., citato è necessario, innanzi tutto, che sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò, non solo perché il t.f.r. non può essere preteso se non alla cessazione del rapporto di lavoro (vd. da ultimo Cass. n. 2827 del 2018), ma anche in quanto è la stessa fattispecie di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2, che include la risoluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela.
Recita, infatti, la citata disposizione ai successivi commi cinque e sei "(...) Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto,...”.
Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta alle dipendenze della , nei cui confronti è stato emesso il decreto ingiuntivo e Controparte_9 avviata la procedura esecutiva conclusa con verbale di pignoramento negativo. Ciò posto, va considerato che la Suprema Corte ha affermato "Questa Corte, con riferimento al TFR, ma affermando principi di diritto relativi al DO in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti, ha ribadito (Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010 e, tra le tante, Cass. n. 27917 del
19/12/2005), mutando il precedente indirizzo, che il diritto del lavoratore di ottenere dall in Pt_1 caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale). Tale diritto si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione a passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva). Ed infatti, il DO di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del DO nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. Il diritto alla prestazione del DO nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata" (cfr. Cass.
9.6.2014 n.
12971, Cass.
8.3.2011 n. 5494, Cass Sez. 6 - 31/03/2015 n. 6480)
Non solo, ma la Suprema Corte ha altresì affermato: "Tuttavia né la L. 297/1982, né il d.lgs. 82/1990 prevedono in alcun modo un obbligo di preventiva escussione degli eventuali coobbligati, ma tutelano invece in modo immediato e diretto il diritto previdenziale alla copertura del credito da t.f.r., che sia sorto, presso il datore di lavoro insolvente, con la definitiva cessazione del rapporto di lavoro
… Essendo stato da tempo superato l'inquadramento dell'obbligazione del DO nei termini della solidarietà di esso con il datore di lavoro (Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn. 10875, 20675 del 2013; 12971 del 2014) e non risultando previsto alcun altro requisito (beneficio
d'ordine; beneficio di escussione), non ha quindi fondamento la tesi sulla natura sussidiaria dell'obbligazione. D'altra parte, è chiaro che la copertura previdenziale riconnessa all'insolvenza del datore di lavoro non può prescindere da una semplificazione anche sul piano obbligatorio, per la necessità di tendere al massimo, data la natura retributiva dei diritti, ad una contiguità temporale tra il maturare dei crediti e la relativa soddisfazione: sicché non può consentirsi, in mancanza di norma espressa in tal senso, una dilazione della stessa, che la subordini all'esercizio della pretesa verso altri condebitori del credito lavoristico…. ." (Cass 26021/2018).
Risulta, quindi, non assistita da fondamento l'argomentazione dell'appellante secondo cui il lavoratore avrebbe dovuto insinuarsi al passivo fallimentare della NI SR e agire nei confronti dei due consorzi ( e , asseritamente tenuti, per il principio della solidarietà passiva, al CP_11 Pt_3 pagamento delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto, mentre il ricorrente non aveva provveduto alla dimostrazione dell'insolvenza del cessionario ( , né del Parte_3 CP_11
[...]
Il motivo di appello è, dunque, infondato e va rigettato.
Con il terzo motivo, l' ha dedotto il mancato versamento della quota mensile del TFR al DO Pt_1 di SO da parte della società utilizzatrice o del consorzio cessionario, posto che alcuna Pt_1 quota di TFR in azienda poteva essere trattenuta dalla Sole Soc. Coop. che avrebbe dovuto provvedere a continuare i versamenti effettuati dalla Società (cedente) presso il DO di Parte_2
SO.
Nessuna somma poteva, pertanto, essere richiesta all' per il tramite del DO di garanzia che Pt_1 liquidava unicamente la quota di TFR accantonata in azienda, né risultava che parte ricorrente avesse mai avanzato domanda di DO di SO per il pagamento del TFR maturato con la ditta Sole
Soc. Coop..
Il motivo è infondato, posto che la prestazione del TFR da parte del DO di AN è soggetta soltanto alle condizioni fissate dall'art. 2 legge n. 297/82, mentre non è richiesto che il datore di lavoro abbia regolarmente versato gli accantonamenti al DO di SO.
È infondato anche il quarto motivo, avente ad oggetto l'erroneità del conteggio di parte ricorrente, posto che il decreto ingiuntivo n. 343/2012) su cui si fondava la domanda di intervento al DO di garanzia era stato emesso sulla base del CUD 2012, che cristallizzava il TFR maturato alla data del
31.12.2011 e la
La quantificazione delle somme fatta da controparte era arbitraria e non asseverata da alcuna pronuncia giudiziale, facendo il titolo esecutivo unicamente riferimento all'intero TFR maturato fino al 31.12.2011 e dovendo l' pagare soltanto sulla base di quanto cristallizzato da un titolo Pt_1 esecutivo (accertamento giudiziale del credito) e non da un conteggio fatto dall'istante.
Sul punto va osservato che l' , sebbene abbia dedotto l'arbitrarietà dei conteggi, non ha indicato Pt_1 in che misura la pretesa sarebbe esorbitante dall'accertamento di cui al decreto ingiuntivo azionato dal ricorrente nei confronti della Coop. Sole, tale che non ha reso possibile avere cognizione dell'erroneità della pretesa, rilevandosi, altresì, che il decreto ingiuntivo n. 343/2012 reca la somma di € 10.096,64 a titolo di TFR ed è questo l'importo richiesto e riconosciuto dal Tribunale.
Per tutti i motivi esposti, l'appello è infondato e va rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
*****
Con riferimento al giudizio n. 854/2022 rg, i motivi di appello sono parzialmente fondati, giacché, come si spiegherà, le spese del primo grado, sulla base dei minimi tariffari, vanno rideterminate in euro 6262,62 e non nella misura di euro 15211,50 indicata nel complesso dagli appellanti.
Condividendo il rilevo degli appellanti, deve riconoscersi anche la fase istruttoria, pur essendo mancato lo svolgimento di attività di istruzione in senso stretto, poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata (Cass.
30219/23).
Quanto invece al rilevo secondo cui il giudice di prime cure avrebbe errato nell' unificare, ai fini delle spese, tutte le fasi, anche quelle ante riunione, giacchè i compensi relativi alla fase introduttiva e alla fase di studio andavano definiti separatamente (essendo la riunione avvenuta alla prima udienza del
25 maggio 2022), mentre il compenso unico andava accordato per la fase istruttoria e per la fase decisionale, comuni a tutte le parti, così come dispone art 4 co. 2 D.M. 55, va, al contrario, rilevato che nella singola fattispecie appare corretto determinare un compenso unitario (su cui poi operare l'aumento del 20%) non solo per le fasi successive alla riunione, bensì ab initio, in quanto gli otto ricorsi sono stati depositati tutti lo stesso giorno e hanno contenuto identico, se non per i nomi dei lavoratori e per gli importi rivendicati a titolo di tfr. Pertanto, il difensore ben avrebbe potuto depositare un unico ricorso per tutti gli assistiti. In proposito la Suprema Corte ha, da ultimo, osservato che “In tema di equa riparazione, la condotta di più soggetti che propongano contemporaneamente, pur con identico patrocinio legale, distinti ricorsi, così dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, siccome connesse per oggetto e titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall'aumento degli oneri processuali, nonché con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali prodotto dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti;
tale abuso, pur non essendo sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, impone tuttavia, per quanto possibile, l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano e, quindi, la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine” (Cass. n. 8910/24, conforme a numerose altre).
Sebbene la fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione attiene all'equa riparazione per l'eccessiva durata del processo, il principio espresso (che peraltro è estrinsecazione del principio generale contenuto nell'art 92, primo co. Cpc) è senza dubbio applicabile anche ad altre situazioni, come quella in esame, in cui può e deve essere richiesto al difensore un comportamento di leale collaborazione nell'interesse superiore al buon funzionamento della giustizia, compreso quello di non aggravare la posizione dell'altra parte, imponendole spese inutili ed evitabili.
Infine, neanche corretta appare l'applicazione della fascia tra € 52001 ed € 260.000 operata dagli appellanti con riferimento alla quantificazione delle tariffe relative alle varie fasi. Ed invero, tali attività vanno liquidate sempre con riferimento al valore della singola causa e non sommando i valori delle cause riunite, dovendosi in tal caso procedere all'aumento del 20% (ante DM 147/22) del compenso alla luce della avvenuta riunione (Cass. 10367/24 e Cass. 602/19)
Facendo quindi riferimento al 3° scaglione, ed operata la riduzione prevista dal IV co dell'art 4 DM
55/14, considerato che si tratta contenzioso che non comporta nei singoli procedimenti l'esame di distinte questioni in fatto e in diritto, i compensi si calcolano nel seguente modo: fase studio € 443; fase introduttiva € 370; fase istruttoria 1110; fase decisionale € 963 per complessivi € 2886, cui va operato l'aumento del 20% per ciascuna parte avente medesima posizione processuale (art 4 comma 2 ) pari ad € 6060,60, ottenendosi un importo finale di € 8946,00. Su tale importo si opera la riduzione del 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni in fatto e in diritto (art 4 co. 4), pervenendo alla somma di € 6262,62, oltre spese generali, iva e cp
In applicazione del principio della soccombenza, l' va condannato al pagamento, in favore del Pt_1 difensore distrattario degli appellati, delle spese di questo grado di giudizio, in € 7996,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge liquidate. Detto importo è stato determinato mediante l' applicazione dei minimi tariffari, stante la serialità delle questioni, relativi allo scaglione fino a € 26.000; calcolando i compensi “separatamente” per le fasi, ante riunione, di studio ed introduttiva (€ 567 ed € 461 *2) ed “unitariamente” per le fasi (post riunione) istruttoria e decisoria
(3685,00). Su tale ultimo importo si è operato l'aumento in misura del 30% per il numero di parti (art
4 comma 2) ed infine la riduzione in misura del 30% prevista dal comma 4 dell'art 4 dm 55 per l'assenza di distinte questioni in fatto e in diritto
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da (nel giudizio 622/22) e dai lavoratori (nel giudizio Pt_1
854/22), avverso la sentenza n. 1024 emessa dal Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 8.6.22, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza. Pt_1
2. in parziale accoglimento dell' appello proposto da;
Controparte_3
; ; Controparte_5 Controparte_7 Controparte_6 CP_8
; ; , ed, in riforma dell'impugnata
[...] Controparte_4 Controparte_2 sentenza, che nel resto conferma, ridetermina le spese processuali poste a carico di in primo Pt_1 grado, in complessivi € 6262,62, oltre rimborso forfettario, IVA e contributi di legge
3.Condanna al pagamento, in favore del difensore distrattario degli appellati, delle spese Pt_1 di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7996,00, oltre accessori come per legge.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello nel proc 622/22 rg.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2025
Il consigliere rel
Dott.ssa Maria Antonietta Naso
Il Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti