Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 4 . 1 0 . 2024 la seguente
SENTENZA nel procedimento r.g. n. 2488/2022, vertente
TRA
in persona del Presidente legale Parte_1
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Benevento alla piazza
Risorgimento n. 13 – rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Angela
Iavarone, presso il cui studio in Napoli alla Piazza della Repubblica n. 2 è elettivamente domiciliato -appellante/appellato incidentale-
E
in persona del Presidente p.t., Controparte_1
[... rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Greco, in virtù di procura generale alle liti per Notaio del 23.1.2023, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli alla via Alcide Per_1
De Gasperi n. 55 -appellato-
tempore, domiciliata in Napoli al viale Antonio Gramsci n. 17/b presso lo studio degli avv.ti
Carlo Boursier Niutta, Enrico Boursier Niutta e dai quali è Controparte_3
rappresentata e difesa -appellata/appellante incidentale-
, rappresentati e difesi giusta procura in calce all'atto Controparte_4
introduttivo dall'avv. Pasquale Biondi, con quest'ultimo elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo pec: -appellati- Email_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 424/2022 il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso depositato in data 9.3.2020 da e , Controparte_4 Controparte_4
proposto nei confronti di di Parte_1 Parte_1 [...]
CP_ (cessionaria di azienda) e e in parziale accoglimento della Controparte_2
CP_ domanda di regresso/restituzione/rimborso formulata dal nei confronti di Parte_1
chiamato in causa, così ha provveduto:
1) accerta e dichiara il C.A.B.I.B. e la tenuti, in solido, al pagamento del TFR Controparte_2
maturato dai ricorrenti alle dipendenze del nei periodi 01.01.1993/31.10.2015 Parte_1
per e 20.12.1993/31.10.2015 per;
Controparte_4 Controparte_4
2) per l'effetto, condanna il C.A.B.I.B. al versamento, in favore della ad Controparte_2
accantonare in azienda l'importo del TFR maturato dai ricorrenti alle dipendenze del nei periodi di lavoro di cui al punto 1); Parte_1
3) sempre per l'effetto, condanna la ad accantonare in azienda l'importo Controparte_2
del TFR maturato dai ricorrenti alle dipendenze del nei periodi di lavoro di cui al Parte_1
punto 1) e ad annotare detto importo nelle proprie scritture contabili, in particolare nella certificazione e nelle buste paga;
CP_ 4) accerta e dichiara il diritto del C.A.B.I.B. di ripetere dall' – gestione ex quanto CP_5
versato a titolo di quote TFS/TFR in relazione alla posizione dei ricorrenti e ai periodi di lavoro di cui al punto 1), nei limiti dei versamenti effettuati nel decennio antecedente il 4.12.2020 per
, 09.09.2020 per Controparte_4 Controparte_4
CP_ 5) per l'effetto, condanna l' – gestione ex a restituire al le somme di cui al CP_5 Parte_1
punto 4), maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di ciascun versamento fino al saldo;
6) condanna il e la in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dei Parte_1 CP_2
ricorrenti, che liquida in euro 3.477,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
CP_ 7) compensa integralmente le spese di lite fra e . Parte_1 CP_2
In relazione al quarto capo della decisione, il Tribunale ha rilevato che la richiesta di Parte_1
CP_ volta ad ottenere - per il caso in cui i versamenti effettuati a titolo di quote TFS/TFR all' CP_ fossero stati ritenuti non dovuti - la condanna dell' alla restituzione degli importi indebitamente ricevuti, andava inquadrata nell'ambito dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. che prevede che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
Osservava il giudice di primo grado che la domanda del era fondata con riferimento a Parte_1
tutte le somme versate a titolo di contributi TFS/TFR in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con i lavoratori e , con la precisazione “che l'obbligo Controparte_4 Controparte_4
restitutorio (01.01.1993 o 20.12.1993 e fino al 31.10.2015) sussiste nei limiti del decennio precedente la notifica del ricorso e della comparsa contenente l'istanza di chiamata in causa
(4.12.2020) per , 9.9.2020 per , tenuto conto Controparte_4 Controparte_4
CP_ dell'eccezione tempestivamente sollevata dall' .
Avverso la sentenza h a proposto appello il , con ricorso a questa Corte depositato in Parte_1
data 11.10.2022, e ne ha invocato la riforma, dolendosi: della condanna, da parte del Tribunale, del C.a.b.i.b. e della in via solidale, al versamento/accantonamento del TFR maturato dai CP_2
ricorrenti e per il periodo antecedente la trasformazione del Controparte_4 Controparte_4
C.a.b.i.b. in Azienda Speciale, cioè dalle date di rispettiva assunzione al 31.7.1999; della CP_ infondatezza dell'eccezione di prescrizione e sulla condotta dell' incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del della erronea decorrenza della prescrizione eccepita Parte_1
CP_ CP_ dall' relativa all'azione di ripetizione delle somme versate dal all' a titolo di Parte_1
contributi TFS/TFR. CP_ Si è costituita la la quale ha spiegato appello incidentale, chiedendo che fosse l' ad CP_2
accantonare direttamente il TFS in favore dei lavoratori ed in via subordinata, che fosse titolare la stessa in quanto cessionaria di azienda e non il C.a.b.i.b., dell'azione di restituzione dei CP_2
versamenti effettuati dal . Parte_1
Si sono costituiti e , contestando gli unici motivi proposti dal Controparte_4 Controparte_4 e dalla nei confronti dei lavoratori. Parte_1 CP_2
Si è costituito l'Istituto eccependo la improponibilità e la inammissibilità delle domande di restituzione svolte dal e dalla Ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del Parte_1 CP_2
a richiedere la restituzione dei versamenti, in quanto ciò spetterebbe alla quale Parte_1 CP_2
cessionaria di azienda.
Lette le note scritte, all'udienza del 24.10.2024 la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è meritevole di accoglimento, per quanto di ragione.
1. Il primo motivo è fondato.
La censura muove dalla circostanza incontestata e rilevata dallo stesso Giudice di primo grado, relativa all'iscrizione del nel registro delle imprese dal 13.7.1999, allorchè veniva Parte_1
trasformato in Azienda Speciale ed iniziava ad applicare il CCNL Gas-Acqua ai propri dipendenti, con l'erogazione in favore dei lavoratori del TFR di cui all'art. 2120 c.c.
L'art. 23 L. 142/1990 (attuale art. 114 d.lgs. 267/2000 - TUEL) reca: “l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”.
A mente dell'art. 25 L. 142/1990 (attuale art. 31 d.lgs. 267/2000 - TUEL), le norme previste per le aziende speciali si applicano anche in relazione ai consorzi, “in quanto compatibili”.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 35095 del 29.4.2019) ha precisato che ci sono “tre tipi di consorzio tra enti locali: per la gestione di attività aventi rilevanza economico-imprenditoriale, assimilato alle aziende speciali (consorzio-azienda); per la gestione di attività non aventi rilevanza economico-imprenditoriale, assimilato agli enti locali (consorzio-enti locali); per la gestione di servizi sociali assimilato all'una o all'altra figura sopra indicata a seconda della scelta fatta nello
Statuto”.
Delineata la mutata natura giuridica del in “Azienda Speciale” secondo la disciplina Parte_1
normativa sopra richiamata, a far data dal 13.7.1999 (iscrizione nel registro delle imprese), ne consegue che lo stesso ente, ai fini dell'inquadramento del personale e della relativa tutela previdenziale e assistenziale, non rientri più nel settore pubblicistico ma in quello privatistico, non rilevando a tal proposito che esso costituisca un ente strumentale degli enti locali.
Pertanto, anche i lavoratori dipendenti non appartengono più al settore pubblicistico con conseguente insussistenza dei presupposti per l'iscrizione prima all'INADEL e poi all' CP_5
CP_ Conseguentemente, l' (ex gestione a seguito della soppressione di detto Istituto dal CP_5
1.1.2012) non è più competente nei loro confronti. Il appellante, quindi, a partire dalla data della suddetta trasformazione in Azienda Parte_1
Speciale, era tenuto ad accantonare annualmente le quote di TFR maturate dai dipendenti ma non CP_ a versarle all' (ex INADEL) e poi all' (gestione ex . CP_5 CP_5
Per quanto suesposto, deve essere accolto il motivo, con la limitazione temporale della condanna dell'appellante, in solido con la cessionaria, al pagamento delle somme dovute ai CP_2
ricorrenti a titolo di TFR maturato soltanto nel corso dei rapporti di lavoro intercorsi nel periodo dal 1.8.1999 al 31.10.2015, ossia a partire dalla suddetta iscrizione nel registro delle imprese per la mutata natura giuridica in Azienda speciale.
2. Quanto al motivo di gravame con il quale il lamenta la mancata valutazione da parte Parte_1
del Tribunale, della documentazione relativa ad atti interruttivi della prescrizione e a riconoscimenti del debito, esso è fondato nei soli limiti di cui alle motivazioni che si vanno ad esporre.
Deve premettersi che, in tema di interruzione della prescrizione, la Corte di Cassazione ha precisato che un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) (Cass. n. 24116/16; Cass. n. 3371/10; n. 24656/10; n.
17123/15).
La Suprema Corte ha, tuttavia, escluso “che l'atto interruttivo debba necessariamente indicare
l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione ad adempiere, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata, come nel caso in esame, dall'individuazione del debitore (Cass. 15714/2018; Cass. 15766/2006). Si è anzi affermato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non trattandosi di non soggetto a formule sacramentali - che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto (Cass.
24054/2015)” (cfr. Cass., VI sezione civile, ordinanza n. 7835/2022).
La giurisprudenza della Suprema Corte, prendendo le mosse dal contenuto dell'art. 2943 c.c., comma 1, secondo cui la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore, ha, inoltre, “ripetutamente affermato che "l'atto interruttivo della prescrizione non richiede alcuna tipicità o formalità tassative, trattandosi di atto libero nella forma, purché nel mezzo e nel contenuto esprima in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto da parte del creditore nei confronti del debitore". E per quanto in particolare riguarda l'asserita necessità della procura, questa Corte ritiene che "in tema di atti interruttivi della prescrizione, la circostanza che la costituzione in mora provenga non dal creditore personalmente, ma da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario del titolare del diritto, in forza di un potere genericamente o specificamente abilitante, ancorché conferito senza formalità (...) non toglie all'atto la sua idoneità interruttiva", così come "la procura per il compimento di un atto giuridico, non negoziale, come l'atto di costituzione in mora, tendente a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, può essere conferita anche verbalmente, e la prova di tale conferimento può essere fornita anche con presunzioni" (Cass. 22/02/2006, n. 3873)” (cfr. Cass., ordinanza 31065/2019)
In applicazione dei suddetti principi deve ritenersi che i documenti richiamati dall'odierno appellante non costituiscano richieste idonee ad interrompere la prescrizione. CP_ Trattasi, infatti, di missive del volte ad ottenere dall' chiarimenti in riferimento Parte_1
alla contribuzione versata, come dimostra il contenute delle note (si vedano, ad esempio,
l'allegato 24 alla memoria di costituzione di primo grado, allegato che lo stesso Parte_1
denomina “missiva cabib richiesta chiarimenti 2005”, ma anche gli allegati 25 e 26 di CP_5
contenuto analogo al precedente).
I documenti richiamati dall'odierno appellante mirano ad ottenere informazioni e chiarimenti, ma non contengono una esplicita pretesa, né una intimazione di adempimento, idonea a manifestare CP_ l'inequivocabile volontà del di far valere nei confronti dell' il proprio diritto alla Parte_1
restituzione delle somme versate indebitamente, con l'effetto sostanziale di costituire in mora l'istituto previdenziale (Cass. n. 24116/16; Cass. n. 3371/10; n. 24656/10; n. 17123/15). CP_ In effetti dal contenuto delle missive del dirette all' emerge non tanto la volontà Parte_1
di ottenere la restituzione dei versamenti effettuati, quanto piuttosto, dopo la comunicazione CP_ dell'11 marzo 2004 (cfr. missiva dell'11.3.2004, recapitata al in data 18.3.2004, Parte_1
CP_ prodotta in primo grado da , l'intento di di continuare con i versamenti, anche se Parte_1
non obbligatori (cfr. missiva di cui all'allegato 23), o, comunque, di ottenere ulteriori chiarimenti.
Né costituiscono atti interruttivi della prescrizione del diritto alla restituzione vantato dall'odierno appellante le missive sottoscritte da e , volte ad ottenere Controparte_4 Controparte_4
CP_ dall' il pagamento del TFR o TFS in loro favore.
Per quanto riguarda, invece, le note provenienti da che, a dire dell'odierno CP_6
appellante, integrerebbero un “riconoscimento di indebito”, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., va osservato che il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., è configurabile in presenza non solo dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità e della recettizietà, ma anche di quello dell'esternazione, indispensabile al fine di manifestare anche alla controparte del rapporto quella portata ricognitiva che, con l'affidamento rispetto alla persistente esistenza del credito che ne deriva, sta a base dell'effetto interruttivo della prescrizione (cfr. Cassazione civile,
Sez. Lavoro, sentenza n. 15893 del 15 giugno 2018).
Tali requisiti si rinvengono, a giudizio di questa Corte, nella missiva del 27.1.2012, CP_5
richiamata dall'odierno appellante e prodotta quale allegato 28 della produzione telematica di primo grado. CP_ Con tale missiva, a firma del Dirigente della sede provinciale gestione ex di CP_5
Benevento, indirizzata e recapitata al l'istituto previdenziale, con riferimento Parte_1
all'oggetto “Iscrivibilità ex INADEL del ai fini Parte_1
dell'indennità di fine servizio” e in risposta alle precedenti note del , nel ribadire Parte_1
l'insussistenza, ai fini pensionistici, dei presupposti per l'iscrizione obbligatoria del ai Parte_1
fini TFS/TFR, espressamente riconosce che il “ potrà inoltrare richiesta di rimborso dei Parte_1
contributi ex INADEL versati dopo la data dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese...”.
Ne consegue che la missiva contiene un inequivocabile riconoscimento della sussistenza di un effettivo indebito a favore di in relazione a quanto versato dopo la data dell'avvenuta Parte_1
iscrizione nel registro delle imprese.
Pertanto, considerato il riconoscimento del debito di cui alla missiva del 27.1.2012, in parziale accoglimento del motivo di appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va accertato CP_ e dichiarato il diritto del di ripetere dall' gestione ex , quanto versato, da Parte_1 CP_5
accertarsi in separato giudizio, a titolo di quote TFS/TFR in relazione alla posizione dei dipendenti e e con particolare riguardo al periodo di lavoro dall'1.8.1999 Controparte_4 Controparte_4
al 31.10.2015, nei limiti dei versamenti effettuati a partire dal 27.1.2002; per l'effetto, va disposta CP_ la condanna dell' gestione ex a restituire al le somme versate, maggiorate CP_5 Parte_1
degli interessi legali a decorrere dalla data di ciascun versamento fino al saldo.
3. Va disattesa l'eccezione del in ordine alla decorrenza dell'azione di ripetizione delle Parte_1
CP_ somme versate all' a partire dall'accertamento giudiziale dell'indebito con la sentenza impugnata del 11.4.2022.
Invero, l'art. 2935 c.c. prevede la decorrenza della prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Pertanto, nella fattispecie, detta decorrenza non può che essere ancorata al momento dell'indebita erogazione eseguita dal per il caso di mancanza originaria (e non Parte_1
sopravvenuta) della causa solvendi e non da quello dell'accertamento dell'illegittimità del pagamento statuito nell'impugnata sentenza.
4. La ha interposto appello incidentale, dolendosi del fatto che la sentenza impugnata ha CP_2
ritenuto che fosse il C.A.B.I.B. - e non i lavoratori o in subordine essa appellante incidentale quale CP_ cessionaria del ramo di azienda del - il titolare del diritto a ripetere dall' gli importi Parte_1
a quest'ultimo corrisposti dal a titolo di TFS/TFR dei ricorrenti per il periodo in cui questi Parte_1
ultimi erano alle sue dipendenze.
La doglianza non coglie nel segno. Ritiene il Collegio di non doversi discostare da quanto statuito sul punto dal primo giudice, il quale ha richiamato il principio di carattere generale previsto dalla norma di cui all'art. 2033 c.c., che disciplina l'indebito oggettivo ponendo la legittimazione a proporre l'azione restitutoria, in via esclusiva, in capo al soggetto che ha eseguito il pagamento.
Trattasi di un'azione restitutoria, non risarcitoria, a carattere personale, circoscritta pertanto al solvens ed al destinatario del pagamento.
Sulla scorta, pertanto, delle suesposte considerazioni, deve essere accolto per quanto di ragione l'appello principale e rigettato l'appello incidentale.
Quanto alle spese di lite del grado, considerati l'esito del giudizio e le ragioni della decisione, sono compensate nella misura di 1/3 in virtù della reciproca soccombenza, ponendo a carico di e in solido, la restante parte, che si liquida in favore del Controparte_4 Controparte_4
appellante come da dispositivo, con attribuzione all'avv. Angela Iavarone, dichiaratasi Parte_1
anticipataria.
Sono compensate integralmente nei confronti della che ha sostanzialmente aderito CP_2
all'appello principale e proposto appello incidentale limitatamente alla titolarità del diritto a CP_ ripetere dall' le quote di TFR/TFS maturate dai lavoratori. CP_ Seguono la soccombenza nei confronti dell' e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, accerta e dichiara il e la tenuti, in solido, al Parte_1 Controparte_2
pagamento del TFR maturato da e alle dipendenze del Controparte_4 Controparte_4
nel periodo di lavoro dall'1.8.1999 al 31.10.2015; per l'effetto condanna il C.A.B.I.B. al Parte_1
versamento, in favore della e a titolo di accantonamento TFR, dell'importo Controparte_2
maturato dai dipendenti nel corso del suddetto periodo lavorativo;
- condanna la ad accantonare in azienda l'importo del TFR maturato dagli appellati Controparte_2
alle dipendenze del nel suddetto periodo di lavoro e ad annotare detto importo nelle Parte_1
proprie scritture contabili, in particolare nella certificazione unica e nelle buste paga;
- accerta e dichiara il diritto del C.A.B.I.B. di ripetere dall' (gestione ex quanto versato CP_1 CP_5
a titolo di quote TFS/TFR in relazione alla posizione dei dipendenti appellati nel periodo di lavoro dall'1.8.1999 al 31.10.2015, nei limiti dei versamenti effettuati a partire dal 27.1.2002; per l'effetto CP_ condanna l' a restituire al le predette somme, maggiorate degli interessi legali a Parte_1
decorrere dalla data di ciascun versamento fino al saldo;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna e , in solido, alla rifusione delle spese del grado in Controparte_4 Controparte_4
favore del che, compensate per 1/3, per la parte residua liquida in complessivi euro Parte_1
3.330,00, oltre iva, cpa e spese forfetarie di legge, con attribuzione all'avv. Angela Iavarone, CP_ antistataria;
condanna l' al pagamento delle spese in favore del che liquida in Parte_1
complessivi euro 4.997,00, oltre iva, cpa e spese forfetarie di legge, con attribuzione all'avv.
Angela Iavarone, antistataria;
compensa le spese nei confronti della Controparte_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 24.10.2024.
Il cons. est. Magistrato Ausiliario
Il Presidente