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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/11/2024, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2364/2021 R.G., promossa
DA
, , , in proprio e quali eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
di con l'avv. LOJACONO CARLA e l'avv. CAPULA Persona_1
MARIA ANTONIETTA
ATTORI
CONTRO
, in persona del Controparte_1
commissario straordinario con l'avv. FIGARI RENATO Controparte_2
CONVENUTA
E
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
Causa in punto di responsabilità sanitaria, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte attrice: 1) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale, ai sensi ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., di e dell' (o Area) socio-sanitaria CP_1 CP_1
, nei confronti del defunto signor , derivante Controparte_3 Persona_1
dall'inadempimento colposo del contratto di spedalità dal medesimo concluso con l' , e per l'effetto condannare le odierne convenute: Controparte_4
- in via principale, a risarcire il danno non patrimoniale patito dal defunto, e, segnatamente, il danno biologico terminale e il danno catastrofale, da liquidare a favore degli odierni attori iure hereditatis e da quantificare in complessivi Euro
53.583,00, o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, oltre a interessi in misura di legge e rivalutazione monetaria fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
- in subordine, a risarcire il danno non patrimoniale da perdita di chance di sopravvivenza patito dal defunto, da liquidare in favore degli odierni attori iure hereditatis, nella misura che pare equo indicare in Euro 32.149,80 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi in misura di legge ed alla rivalutazione monetaria fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
2) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale, ai sensi ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c. di e dell'Azienda (o Area) socio-sanitaria locale CP_1
n. 3 di Nuoro, nei confronti degli odierni attori, derivante dalla violazione degli obblighi di protezione del contratto di spedalità concluso dal signor Persona_1
con l' , ovvero, la responsabilità
[...] Controparte_4
extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., derivante dalle plurime condotte colpose poste in essere dal personale sanitario operante presso l'anzidetto e per l'effetto condannare le odierne convenute: CP_4
- in via principale, a risarcire i danni non patrimoniali patiti e patendi dagli odierni attori iure proprio, e precisamente: il danno da perdita del rapporto coniugale/parentale subito dalla signora da quantificare Parte_1
in euro 306.215,00, o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, oltre a interessi in misura di legge e rivalutazione monetaria fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
- il danno da perdita del rapporto parentale subito dal figlio, signor , Parte_2
da quantificare in euro 326.405,00, o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, oltre a interessi in misura di legge e rivalutazione monetaria fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
- il danno da perdita del rapporto parentale subito dalla figlia, da Parte_3
quantificare in euro 326.405,00, o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, oltre a interessi in misura di legge e rivalutazione monetaria fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
- in subordine, a risarcire agli odierni attori iure proprio il danno non patrimoniale da perdita di chance di godere del rapporto con il congiunto per un periodo più lungo, nella misura che pare equo indicare per la signora Parte_1
in euro 183.729, per i signori e in euro 195.843,00, o in Parte_2 Parte_3
quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi in misura di legge ed alla rivalutazione monetaria fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
3) in ogni caso, a risarcire il danno patrimoniale subito dal coniuge, signora
[...]
di complessivi euro 4.571,30, oltre a interessi in misura di legge e Parte_1
rivalutazione monetaria fino al giorno dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, anche forfettarie, competenze ed onorari del presente giudizio.
Per parte convenuta: in via principale rigettare ogni avversa domanda. Con vittoria di compensi professionali e spese del procedimento, oltre rimborso delle spese generali
(15%) ed accessori di legge. In subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, dichiarare la convenuta tenuta al pagamento in favore degli attori delle somme per i titoli e nella misura che risulteranno accertati in giudizio. Con parziale compensazione delle spese e compensi di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione ritualmente notificata gli attori in intestazione in proprio e quali eredi di
Parte
(di cui erano la signora la vedova e i signori i figli) Persona_1 Per_1
esponevano: che il congiunto in data 01/06/2016 era stato preso in carico dall'Unità
Operativa di Oncologia della per il Controparte_5
trattamento di una neoplasia, consistente in un programma chemioterapico a base, tra gli altri farmaci, del 5FU 6800 mg., da infondere nell'arco di 96 ore;
che il 16/06/2016 era stato sottoposto al primo ciclo e che per la somministrazione domiciliare del farmaco gli era stato applicato un dispositivo medico endovenoso e, più precisamente, una pompa elastomerica che avrebbe dovuto essere rimossa dopo quattro giorni;
che in data 18/06/2016 un infermiere del Servizio Cure Domiciliari, recatosi presso l'abitazione del congiunto per verificarne lo stato di salute, aveva constatato che l'erogazione del 5FU era già terminata ed aveva subito informato il medico oncologo responsabile dell'Assistenza Domiciliare;
che era stata contattata la responsabile dell'Unità di Oncologia che, dopo rassicurazioni, aveva confermato l'appuntamento per la rimozione della pompa, senza tuttavia adoperarsi per far fronte agli effetti tossici dell'overdose da chemioterapico in atto;
che il paziente si era recato nella data fissata al Day Hospital, lamentando nausea ed astenia, e che nella documentazione clinica era stato annotato che il 5FU era stato infuso in 48 anziché in 96 ore, senza che né in quell'occasione né a distanza di tre giorni (alla visita del 23 giugno, quando oramai erano chiari i sintomi della tossicità ematologica causata dall'overdose di 5FU) fossero state assunte le iniziative necessarie, tra cui il ricovero e la somministrazione
Parte_ dell'antidoto; che solo il 24 giugno il personale dell' verificatene le gravi condizioni, aveva disposto il ricovero del loro familiare, il cui emocromo aveva evidenziato una aplasia midollare irreversibile causata da tossicità ematologica di IV grado;
che due emocolture eseguite sul paziente erano risultate positive per pseudomonas aeruginosa che giustificava la sepsi;
che le sue condizioni erano sempre più scadute e che solo dieci giorni dopo la rimozione della pompa ne era stato segnalato alla l'asserito malfunzionamento che, tuttavia, non era stato Controparte_6
registrato nella cartella clinica e neppure segnalato al e al Controparte_7 produttore del dispositivo;
che dopo i descritti ulteriori atti medici il paziente era stato trasferito all'Ospedale di Ozieri dove era deceduto a distanza di 23 giorni dall'overdose. Tanto dedotto, richiamati gli inutili tentativi di conciliazione, lamentavano come il decesso del congiunto fosse stato causato dall'errata somministrazione del farmaco antineoplastico 5-Fluorouracile (5FU). In particolare, evidenziavano la colposa condotta medica che aveva accompagnato la terapia, non conforme alle linee guida vigenti, posto che, se il paziente fosse stato ricoverato e monitorato, sarebbe stato evitato l'evento causa del decesso e cioè l'overdose da 5FU
e comunque egli con certezza avrebbe vissuto più a lungo e con una qualità di vita decisamente migliore. Indicavano come significativa nel processo causale della morte anche la condotta colposa omissiva della struttura, dal momento che, nonostante la consapevolezza della somministrazione in tempi ristretti del farmaco, non era stata instaurata la terapia con uridina triacetato che avrebbe potuto bloccare gli effetti di tossicità del farmaco chemioterapico. Si dolevano, dunque, dell'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto di spedalità, conclusosi per facta concludentia con la presa in carico del paziente, con conseguente responsabilità per i danni da quello patiti e configurazione del suo diritto al risarcimento sia per il danno connesso alla gravissima lesione alla sua integrità psico fisica patita per 23 giorni, sia per il danno c.d. catastrofale, diritto che si era loro trasmesso iure successionis. Ancora, in subordine, per il caso in cui anche al termine del giudizio fosse rimasta incerta la relazione causale tra gli atti medici commissivi ed omissivi indicati e l'evento finale, sostenevano la maturazione in capo al de cuius del diritto al risarcimento del danno per la perdita della chance di vivere più a lungo. Ancora, rilevando come il contratto di spedalità avesse prodotto effetti protettivi anche per essi familiari, invocavano la responsabilità contrattuale o in subordine extracontrattuale della convenuta e il conseguente loro diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita parentale subita, gravemente incidente sul rapporto di coniugio e di filiazione;
nel caso di persistente incertezza sul nesso causale facevano comunque valere il diritto al risarcimento del danno da perdita della chance di godere più a lungo della relazione Part familiare. L'attrice inoltre, si doleva anche del danno patrimoniale, rappresentato dalle spese funerarie affrontate per il coniuge e dalle spese mediche necessarie per la cura dello stato depressivo in cui era caduta a seguito della gravissima perdita, cura che aveva dovuto interrompere per la mancanza di mezzi. Concludevano in conformità alle loro pretese.
Si costituiva che, chiarito che nessun contratto poteva essere sorto tra i CP_1
familiari del paziente e l'azienda (sicché gli stessi avrebbero dovuto provare lo svolgimento dei fatti, l'inadempimento e il nesso causale tra la condotta medica e l'evento morte ma anche tutti i danni lamentati in rapporto di derivazione causale con la condotta asseritamente colposa), contestava ogni allegazione di inadempimento, evidenziando l'assoluta correttezza della condotta tenuta dai sanitari intervenuti, conforme alle linee guida nazionali ed internazionali ed adeguata alle condizioni del paziente. Richiamata la sua storia clinica, caratterizzata nel 2016 da una grave recidiva non resecabile del carcinoma squamoso della lingua, ritenuto inoperabile dagli stessi sanitari della struttura che lo aveva trattato la prima volta e che, accertato lo stadio avanzato della malattia, lo aveva indirizzato all'ospedale del luogo di residenza per essere sottoposto a terapia palliativa di prima linea, affermava che il trattamento farmacologico indicato per far fronte al grave quadro (il protocollo Extreme) era considerato tra i più efficaci ed adeguati per contrastare la malattia, ridurre i sintomi e prolungare la sopravvivenza per il tipo patologia da cui era affetto il signor Per_1
Ancora, evidenziava come questi, dopo aver ricevuto le informazioni, avesse sottoscritto il consenso informato e si fosse sottoposto alla terapia e dunque anche all'applicazione della pompa elastomerica per l'infusione di uno dei farmaci.
Contestava sia l'errata somministrazione del 5FU che l'errato posizionamento del dispositivo, sostenendo che l'involontaria infusione in tempi ridotti fosse stata causata da un'improvvisa rottura o malfunzionamento della pompa, qualificabile come un'imprevedibile ed incontrollabile complicanza, di cui avrebbe dovuto semmai rispondere chi l'aveva prodotta o fornita. Contestando anche la ricostruzione dei fatti come esposta in citazione, respingeva ogni affermazione di sua responsabilità e, in caso di accertamento dell'inadempimento dei sanitari, rilevava come questo non sarebbe stato comunque significativo nell'evoluzione clinica del paziente, in quanto affetto da una prognosi infausta a breve termine. Considerato lo stato del sig. il suo alto Per_1
rischio infettivo e l'immunosoppressione derivante dalla patologia, attribuiva alla progressione di questa il suo decesso e sosteneva che al più poteva essere configurato un danno da perdita di chance in relazione ad una sopravvivenza solo più lunga di quella indotta dalla sua malattia. Concludeva come riportato in epigrafe.
La causa, istruita con produzioni documentali e con consulenza medico legale, veniva infine trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito occorre dichiarare la formale contumacia di Controparte_3
, benché la stessa non possa ritenersi destinataria di alcuna domanda per
[...]
effetto delle disposizioni della L.R. n. 17 del 27.2.2016 (in particolare art. 1 comma 5).
Nel merito è necessario esaminare anzitutto le risultanze della consulenza tecnica espletata in giudizio sulla scorta della documentazione clinica versata.
Gli specialisti nominati hanno anzitutto ricostruito la storia clinica del paziente e, dunque, richiamato la sua sottoposizione alla fine del 2012 prima ad un intervento di parziale emiglossectomia per un carcinoma squamoso allo stadio pT2pN0pR0, poi ad un trattamento radioterapico e ad un concomitante trattamento chemioterapico radio sensibilizzante per recidiva della neoplasia della lingua e ancora nel 2016 ad esami diagnostici (RMN, PET, ecografia ed agoaspirato, di cui manca la refertazione), in esito ai quali previa valutazione multidisciplinare si decise per un trattamento secondo protocollo previsto da studio Extreme (Carboplatino, Erbiflux e 5-fluorouracile e fattore di crescita leucocitaria). In particolare, è stato evidenziato come dopo la somministrazione del primo ciclo di chemioterapia in data 16/06/2016 il paziente sia stato dimesso dal day hospital con la pompa elastomerica per la somministrazione di
5-fluorouracile 6800 mg. che avrebbe dovuto avvenire nell'arco di tempo di 96 ore e che invece si ridusse a 38 ore. L'esame della documentazione sanitaria ha poi fatto emergere la comparsa in data 20/06/2016 di nausea ed astenia, in data 23/06/2016 di una nausea intensa (nonostante la terapia domiciliare) e di un significativo calo ponderale di tre chili con impossibilità ad alimentarsi, in data 24/06/2016 il ricovero e in data 30/06/2016 l'annotazione del malfunzionamento della pompa elastomerica, successivamente segnalato all'AIFA. Sono stati poi esaminati il diario dell'assistenza domiciliare e la documentazione relativa al ricovero nel reparto di medicina generale e gastroenterologia dell' avvenuto il 24/06/2016, dalla CP_4 Controparte_4
quale risultano il rapido scadimento delle condizioni del paziente e le terapie somministrategli, fino al suo trasferimento in condizioni definite terminali all'ospedale di Ozieri, dove il signor giunse con la diagnosi di aplasia midollare secondaria a Per_1
chemioterapia, sepsi da Pseudomonas aeruginosa, ictus ischemico e purtroppo si verificò il decesso. La valutazione critica di tale decorso ha anzitutto condotto all'analisi dello schema terapeutico con i chemioterapici, tra cui appunto il 5FU, il cui sovradosaggio incontrollato inibisce la replicazione delle cellule del midollo emopoietico, portando all'aplasia midollare completa ed irreversibile. Essendo questo farmaco possibile causa di mortalità (sia pure nella stimata ridotta percentuale dello
0,5%) o potendo determinare in alcuni soggetti geneticamente predisposti un maggiore rischio di tossicità (tanto da sconsigliarne completamente l'utilizzo o comunque da ridurne la dose somministrata), il collegio peritale ha richiamato la raccomandazione di eseguire prima del suo impiego dei test di genotipizzazione e/o fenotipizzazione, aspetti questi che dalla documentazione clinica esaminata non risultano mai essere stati valutati. È stato poi fatto cenno ad altri casi di tossicità derivanti da errori di somministrazione o per sovradosaggio assoluto o per eccessiva velocità di infusione, casi ben segnalati dalla richiamata letteratura medica. Nel caso in esame la dose complessiva da infondere nell'arco delle 96 ore è stata ritenuta conforme agli standard terapeutici e corretta. Seppure, poi, dai dati emergenti non sia stato possibile determinare con certezza il tempo di effettivo svuotamento del serbatoio della pompa elastomerica (comunque attestato tra le 30 e le 38 ore rispetto alle 96 programmate), risulta comunque evidente l'eccessiva velocità di infusione che ha determinato il sovradosaggio del farmaco considerato proprio dalla letteratura esaminata dal collegio peritale. Del sovradosaggio vi è conferma nel successivo andamento clinico del paziente, manifestatosi anzitutto con la gravissima deplezione dei globuli bianchi e, in particolare, dei granulociti e delle piastrine, causa sia dell'infezione da pseudomonas aeruginosa che dell'ictus, evento terminale della vicenda clinica. La conclusione raggiunta è stata comunque in termini di certezza del nesso causale tra il sovradosaggio di 5FU e il decesso.
Altro aspetto su cui si è soffermata l'indagine dei consulenti attiene al trattamento del sovradosaggio che nel caso in esame è stato affrontato con misure di contrasto sintomatologico e in particolare con la somministrazione di fattori di crescita midollare, con la trasfusione di emoderivati e con antibiotici. È stato evidenziato come già dal
2015 la Federal Drug Administration abbia autorizzato l'uso dell'uridina triacetato per contrastare l'overdose di 5FU, essendosi dimostrato quel farmaco efficace nel 96% dei casi esaminati ed avendo avuto il trattamento di solo supporto un'efficacia molto più limitata (visto l'altissimo tasso di mortalità che oscilla tra l'84 e il 100%). È stato poi riportato l'inserimento del medesimo principio da parte della Controparte_8
nell'elenco dei farmaci orfani, cioè quelli utilizzati per la diagnosi, la
[...]
prevenzione e il trattamento delle malattie rare che per questa ragione non sono presenti in commercio, dovendo essere richiesti per il singolo paziente e in casi che rispondono a determinati criteri. Secondo quanto accertato dai consulenti nel 2016 il centro antiveleni di Pavia in accordo con il ha incluso l'uridina triacetato Controparte_7
nel testo degli antidoti per il 2016/2017 con priorità 4 e conseguente sua possibile disponibilità a livello sovraregionale o in unico centro a livello nazionale.
Considerato che
la somministrazione con massima efficacia dell'antidoto deve avvenire entro 96 ore dall'evento, il collegio peritale ha concluso affermando come anche in Italia il farmaco fosse concretamente disponibile. Sempre dalla documentazione esaminata, tuttavia, non risultano né il tentativo di sua acquisizione né la menzione del suo possibile utilizzo. Le considerazioni di parte convenuta sviluppate nella comparsa conclusionale e relative all'inserimento del farmaco nel testo degli antidoti solo dopo i fatti di causa e alla concreta sua indisponibilità in Italia, visto che sarebbe stato reperibile solo in Inghilterra dalla sua azienda produttrice e solo come uso compassionevole (e pertanto mediante una complessa procedura che, anche se seguita con urgenza, non ne avrebbe assicurato l'utilizzo nei tempi necessari per una possibilità di successo) non possono avere comunque rilevanza ai fini di escludere il primo aspetto sopra esaminato che suggella la sussistenza del nesso eziologico tra l'atto medico e il decesso, essendovi certezza (e comunque rispondendo ampliamente al criterio del più probabile che non) sul fatto che sia stato il sovradosaggio a determinare l'exitus.
Peraltro, la stessa parte convenuta attribuisce l'evento al malfunzionamento o alla rottura del dispositivo che integrerebbe un'imprevenibile complicanza sottratta al controllo dei sanitari e che la renderebbe esente da ogni responsabilità. Più precisamente, ha affermato che del fatto dovrebbero rispondere l'azienda produttrice o quella fornitrice che, tuttavia, la convenuta non ha neppure chiamato in manleva e che non hanno avuto nessun rapporto con il paziente che non ha certamente scelto il tipo di dispositivo da utilizzare per la sua terapia. E' evidente che deve essere la struttura sanitaria che sceglie i materiali, i dispositivi, i farmaci a dover rispondere della loro eventuale difettosità, salva la possibilità di chiamare in causa chi, in quanto produttore o fornitore, ne risulti l'effettivo responsabile, possibilità a cui – come detto - parte convenuta ha del tutto abdicato.
Dovendosi, dunque, affermare la responsabilità dell'azienda convenuta, è necessario valutare quali sarebbero state le prospettive di sopravvivenza del paziente, laddove il trattamento farmacologico fosse stato correttamente seguito. È stato evidenziato a tal fine come il sig. presentasse una seconda recidiva locale non trattabile Per_1
chirurgicamente e neppure con la radioterapia, tanto che è stato adottato un protocollo di terapia palliativa. In particolare, è stato richiamato uno studio che ha dimostrato come quella combinazione di farmaci abbia migliorato la mediana di sopravvivenza (e si spiega nella relazione la differenza tra la mediana e la media) dei pazienti trattati di
10,7 mesi e del periodo libero da malattia, con maggiori possibilità di successo nei pazienti di età inferiore ai sessant'anni, in buono stato generale ed affetti da forme neoplastiche ben differenziate o modestamente differenziate (cioè quelle meno aggressive). Esaminati gli altri studi che hanno confermato i dati sovraesposti (e in particolare le linee guida dei tumori della testa e del collo del 2019) e considerate le condizioni del paziente, si è potuto affermare che il corretto trattamento gli avrebbe consentito una sopravvivenza di circa altri 20 mesi. Di fatto questa conclusione è quella che ha impegnato di più il contraddittorio tecnico, dal momento che i consulenti di parte attrice sono giunti a conclusioni diverse sulla scorta di due studi, comunque esaminati dal collegio peritale dell'Ufficio. Più in particolare è stato rilevato come il dato di sopravvivenza di 26 mesi sia associato ad una bassa probabilità di sopravvivenza (circa il 20%). L'altro studio citato indica una probabilità di sopravvivenza a 12 mesi nella percentuale del 69,8% e a 24 mesi nella percentuale del
25,6%. In realtà si concorda pienamente con la valutazione dei consulenti investiti dall'Ufficio, atteso che, essendo necessaria una prognosi di sopravvivenza in termini probabilistici che siano i più vicini possibili alla verosimiglianza delle emergenze statistiche, non possono essere utilizzati i dati estremi, meno significativi. I consulenti di parte convenuta, oltre ad aver affermato senza alcun concreto supporto argomentativo la possibile difettosità della pompa (sulla quale comunque valgono le considerazioni di cui sopra), sono invece giunti a ridurre la verosimile sopravvivenza in 10 mesi, incorrendo tuttavia nelle criticità evidenziate nella relazione tecnica d'ufficio che, oltretutto, ha rilevato come lo stesso studio utilizzato dai consulenti di parte convenuta a supporto delle loro osservazioni esprima la minore efficacia del protocollo indicato nei soggetti già sottoposti a radio-chemioterapia combinati ed avverta della necessità di interpretare l'analisi dei sottogruppi con cautela, atteso che i risultati dell'osservazione non hanno consentito di giungere a certezze sui benefici o sul grado di beneficio. I medesimi periti nominati da questo Giudice hanno anche sottolineato i limiti dello studio danese circa la ridotta efficacia del protocollo Extreme, in quanto quello ha avuto ad oggetto un campione di soli 22 soggetti, sicché il risultato dell'osservazione non è affatto in grado di scalfire le linee guida AIOM prese in considerazione e confermanti che lo schema impiegato rappresentava lo standard ottimale di cura per i casi in cui rientrava quello del signor Per_1 Ancora, richiesti di verificare se e per quanto tempo il paziente possa avere avuto consapevolezza del proprio stato di salute, della sua gravità e dell'irreversibilità della la sua condizione, i consulenti d'ufficio hanno preso in considerazione l'arco temporale compreso tra il 19 giugno 2016, quando si manifestarono i sintomi ingravescenti dell'overdose, e l'8 luglio, quando si verificò la lesione cerebrale, perché già dal 9 luglio il paziente è stato descritto come non contattabile ed è rimasto in questo stato fino al suo decesso. Per questo arco di tempo, dunque, egli non può non essersi reso conto del suo peggioramento, accompagnato da una significativa sofferenza non controllata neppure dal trattamento antalgico seguito, e dell'ineluttabilità del suo decesso.
Queste essendo le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale, occorre raccordarle con gli aspetti squisitamente giuridici che devono disciplinare il caso in esame.
In citazione gli attori, quali eredi del signor hanno chiesto la condanna della Per_1
convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal congiunto, articolato nelle due voci del danno biologico terminale e del danno morale terminale. Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (per tutte Cass. 7923 del 2024, 23153
e 21837 del 2019), quelle da ultimo citate sono due fattispecie distinte: il primo è riferibile al più intenso e massimo pregiudizio per l'integrità psicofisica che ha rilevanza ai fini risarcitori se è connotato da un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e il decesso, lasso di tempo che nel caso di specie sussiste sicuramente, avendo avuto una durata di 23 giorni (dal 19 giugno all'11 luglio), periodo di tempo nel quale, come si apprende dalla documentazione sanitaria esaminata dai consulenti tecnici d'ufficio, la sofferenza del paziente è stata sicuramente importante ed ingravescente;
il secondo deriva dalla sofferenza provata per la consapevolezza della propria inesorabile sorte che certamente il paziente aveva, essendo egli rimasto conscio delle sue condizioni fino alla lesione cerebrale, come è stato chiarito su espresso quesito nella relazione tecnica d'ufficio. E si osserva come tale consapevolezza e la conseguente sofferenza patita devono essere state particolarmente rilevanti, perché è del tutto verosimile che il signor pur consapevole della gravità delle sue condizioni di salute derivante appunto Per_1 dalla recidiva della grave neoplasia che lo aveva già colpito, non potesse immaginare che proprio i farmaci che dovevano aiutarlo (si deve ricordare come il trattamento chemioterapico impiegato fosse palliativo e certamente accompagnato da una serie di altri farmaci diretti proprio a contenerne gli effetti collaterali e dunque a garantire un'accettabile condizione di malattia) lo avrebbero fatto così tanto e così in fretta peggiorare fino a condurlo al decesso.
La distinzione di tali due fattispecie di pregiudizio non deve tuttavia condurre ad una moltiplicazione delle voci di danno che non sarebbe coerente con i criteri dettati dalle sentenze di San Martino della Suprema Corte, benché ovviamente siano tutti aspetti che confluiscono in un'unitaria e mai parcellizzata valutazione e quantificazione del pregiudizio risarcibile. La liquidazione cui, pertanto, si deve procedere deve essere omnicomprensiva e, per assicurare le giuste esigenze di rendere quanto più omogeneo possibile sul territorio nazionale la quantificazione dei danni risarcibili a tale titolo, devono essere impiegate le tabelle del Tribunale di Milano nel loro dato più aggiornato
(all'1.1.2024).
Ora, in base alle condizioni del paziente come descritte nella documentazione sanitaria esaminata dai consulenti tecnici d'ufficio, non essendo stati allegati e provati elementi utili all'aumento personalizzato per il cosiddetto massimo sconvolgimento (sicché la maggiorazione del 50% richiesta dagli attori, ove applicata, sarebbe del tutto ingiustificata sempre sulla base degli elementi emersi in giudizio), utilizzando anche il parametro dell'intensità decrescente del metodo tabellare (visto che secondo la stessa esperienza medico legale la massima sofferenza è quella percepita al momento della lesione o immediatamente dopo, perché è destinata a scemare con il passaggio del tempo in una sorta di progressiva sorta di adattamento alla propria condizione che può sfociare o nella rassegnazione o nella mal riposta speranza di poter sopravvivere), si ritiene di dover quantificare il danno subito dal signor nell'importo Persona_1
di Euro 30.000,00 per i primi 3 giorni e di Euro 18.472,00 per il periodo compreso tra il quarto e il ventesimo giorno, pervenendosi così all'importo di Euro 48.472,00.
Pertanto, dovrà essere condannata al pagamento in favore di CP_1 [...] , e quali eredi di , della somma Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
di Euro 48.472,00. Questa dovrà essere ritenuta già rivalutata l'attualità, ma, costituendo quello risarcitorio un debito di valore, dovrà essere maggiorata degli interessi compensativi, atti a ristorare il pregiudizio da mancato immediato godimento dell'importo capitale riconosciuto, da calcolare al tasso legale sulla somma di Euro
48.472,00 devalutata alla data dell'11/7/2016 e via via annualmente rivalutata fino ad oggi.
A ciascuno degli attori, poi, spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno per la perdita del familiare. Anche in tal caso soccorrono i criteri posti alla base delle medesime tabelle del Tribunale di Milano nel loro dato più recente.
Per quanto riguarda il coniuge superstite, considerando l'età della vittima primaria al momento dell'evento morte (pari a 18 punti), l'età della vittima secondaria sempre al momento del decesso (pari a 20 punti), il rapporto di convivenza derivante da quello coniugale (pari a 16 punti), la presenza nel nucleo familiare primario di altri due superstiti e cioè dei figli odierni attori (pari a 12 punti) e l'intensità della relazione in termini di sofferenza interiore e stravolgimento di vita che possono essere desunti anche in via presuntiva proprio dalla relazione coniugale (pari a 28 punti), si perviene ad un totale di 94 punti. Dato il valore di Euro 3.911,00 per ogni punto, si calcola l'importo di Euro 367.634,00. Tale importo capitale, tuttavia, potrebbe essere riconosciuto rispetto ad un'integra aspettativa di vita che secondo l'età della vittima sarebbe stata di altri 372 mesi, come affermato nella comparsa conclusionale di parte convenuta. L'aspettativa di vita del signor invece, come chiarito motivatamente Per_1
dalla consulenza tecnica era solo di 20 mesi, sicché per determinare il quantum Part spettante per capitale a titolo di risarcimento per la perdita del coniuge alla signora occorre procedere con la proporzione 367.634,00:372 = X:20, laddove il valore di X è pari ad 19.765,26, che rappresenta l'importo capitale già valutato all'attualità da riconoscere. Per quanto sopra detto in ordine alla natura del debito risarcitorio, anche detta somma dovrà essere maggiorata degli interessi compensativi da calcolare al tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data dell'11.7.2016 e via via annualmente rivalutata fino ad oggi.
Con gli stessi criteri si deve procedere per quantificare l'importo dovuto a titolo di risarcimento a e per la prematura perdita del padre. In tal caso Parte_2 Parte_3
il punteggio è pari a 102 (18 punti in base all'età della vittima;
26 punti in base all'età della vittima secondaria;
16 punti per il rapporto di convivenza che esisteva perché certamente nessuno dei figli, in base all'età dell'epoca, era indipendente al momento del decesso del padre;
12 punti, essendo il nucleo familiare superstite composto da altri due membri;
30 punti per la relazione parentale, cioè il massimo punteggio visto lo strettissimo rapporto con la vittima e considerando quanto la vita dei due giovani ragazzi sia stata stravolta e segnata dal venir meno della figura paterna). Moltiplicando il punteggio di 102 per Euro 3.911,00 si ottiene l'importo di Euro 398.922,00.
Applicando poi la proporzione di cui si è detto e cioè 398.922:372 = X:20, si determina il valore di X in 21.447,41 che rappresenta la somma che a titolo di capitale e quantificata all'attualità va riconosciuta a ciascuno dei figli con la maggiorazione degli interessi compensativi da calcolare sempre al tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data dell'11.7.2016 e via via annualmente rivalutata fino ad oggi.
Va, poi, riconosciuto, come anche affermato nella comparsa conclusionale di parte Part convenuta, il diritto della signora vedersi risarcita la spesa per il servizio funebre, documentata dalla fattura in atti e pari all'importo di Euro 2.800,00. Tale importo dovrà essere rivalutato dalla data dell'11/7/2016 all'attualità e maggiorato degli interessi compensativi da calcolare al tasso legale sull'importo capitale di Euro 2.800,00 via via annualmente rivalutato fino ad oggi.
Non può essere riconosciuta come voce di danno patrimoniale ristorabile la spesa sostenuta per la psicoterapia. Tale conclusione deriva dall'esame delle relazioni prodotte, dalle quali emerge sicuramente uno stato di profonda sofferenza e Part prostrazione della signora che però è riconducibile al purtroppo inevitabile evento del decesso del coniuge e non anche alle specifiche modalità con cui lo stesso è avvenuto. Non è, insomma, possibile capire quanta parte di quella sofferenza, meritevole di un percorso terapeutico, sia attribuibile non alla perdita del familiare, ma a quanto si è verificato proprio negli ultimi suoi 23 giorni di vita. Avrebbero dovuto emergere, per esempio, i sentimenti di non accettazione della morte precoce e di convinzione dell'evitabilità dell'evento (ad esempio con l'impiego dell'antidoto), cioè proprio quelli legali alla specificità della vicenda che occupa e che vanno necessariamente isolati dagli aspetti morali connessi all'ineluttabile evento morte.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo in base alla parte di domanda che ha trovato accoglimento, seguono la soccombenza.
Gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separato decreto, sono posti definitivamente a carico di parte convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- dichiara l responsabile del decesso di Controparte_1 Persona_1
avvenuto in data 11/07/2016;
[...]
- condanna l al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
, e quali eredi di , della somma Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
di Euro 48.472,00 oltre interessi compensativi da calcolare come indicato in parte motiva;
- condanna l al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di Euro 19.765,26, oltre interessi compensativi da calcolare Parte_1
come indicato in parte motiva;
- condanna l al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
della somma di Euro 21.447,41, oltre interessi compensativi da calcolare come indicato in parte motiva;
- condanna l al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_3
della somma di Euro 21.447,41, oltre interessi compensativi da calcolare come indicato in parte motiva;
- condanna l al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di Euro 2.800,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1
compensativi da calcolare come indicato in parte motiva;
- condanna l alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
, e delle spese di lite liquidate in complessivi Euro Parte_1 Parte_2 Parte_3
9.500,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- pone gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico di . Controparte_1
Sassari, 5.11.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2364/2021 R.G., promossa
DA
, , , in proprio e quali eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
di con l'avv. LOJACONO CARLA e l'avv. CAPULA Persona_1
MARIA ANTONIETTA
ATTORI
CONTRO
, in persona del Controparte_1
commissario straordinario con l'avv. FIGARI RENATO Controparte_2
CONVENUTA
E
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
Causa in punto di responsabilità sanitaria, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte attrice: 1) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale, ai sensi ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., di e dell' (o Area) socio-sanitaria CP_1 CP_1
, nei confronti del defunto signor , derivante Controparte_3 Persona_1
dall'inadempimento colposo del contratto di spedalità dal medesimo concluso con l' , e per l'effetto condannare le odierne convenute: Controparte_4
- in via principale, a risarcire il danno non patrimoniale patito dal defunto, e, segnatamente, il danno biologico terminale e il danno catastrofale, da liquidare a favore degli odierni attori iure hereditatis e da quantificare in complessivi Euro
53.583,00, o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, oltre a interessi in misura di legge e rivalutazione monetaria fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
- in subordine, a risarcire il danno non patrimoniale da perdita di chance di sopravvivenza patito dal defunto, da liquidare in favore degli odierni attori iure hereditatis, nella misura che pare equo indicare in Euro 32.149,80 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi in misura di legge ed alla rivalutazione monetaria fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
2) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale, ai sensi ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c. di e dell'Azienda (o Area) socio-sanitaria locale CP_1
n. 3 di Nuoro, nei confronti degli odierni attori, derivante dalla violazione degli obblighi di protezione del contratto di spedalità concluso dal signor Persona_1
con l' , ovvero, la responsabilità
[...] Controparte_4
extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., derivante dalle plurime condotte colpose poste in essere dal personale sanitario operante presso l'anzidetto e per l'effetto condannare le odierne convenute: CP_4
- in via principale, a risarcire i danni non patrimoniali patiti e patendi dagli odierni attori iure proprio, e precisamente: il danno da perdita del rapporto coniugale/parentale subito dalla signora da quantificare Parte_1
in euro 306.215,00, o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, oltre a interessi in misura di legge e rivalutazione monetaria fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
- il danno da perdita del rapporto parentale subito dal figlio, signor , Parte_2
da quantificare in euro 326.405,00, o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, oltre a interessi in misura di legge e rivalutazione monetaria fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
- il danno da perdita del rapporto parentale subito dalla figlia, da Parte_3
quantificare in euro 326.405,00, o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, oltre a interessi in misura di legge e rivalutazione monetaria fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
- in subordine, a risarcire agli odierni attori iure proprio il danno non patrimoniale da perdita di chance di godere del rapporto con il congiunto per un periodo più lungo, nella misura che pare equo indicare per la signora Parte_1
in euro 183.729, per i signori e in euro 195.843,00, o in Parte_2 Parte_3
quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi in misura di legge ed alla rivalutazione monetaria fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
3) in ogni caso, a risarcire il danno patrimoniale subito dal coniuge, signora
[...]
di complessivi euro 4.571,30, oltre a interessi in misura di legge e Parte_1
rivalutazione monetaria fino al giorno dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, anche forfettarie, competenze ed onorari del presente giudizio.
Per parte convenuta: in via principale rigettare ogni avversa domanda. Con vittoria di compensi professionali e spese del procedimento, oltre rimborso delle spese generali
(15%) ed accessori di legge. In subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, dichiarare la convenuta tenuta al pagamento in favore degli attori delle somme per i titoli e nella misura che risulteranno accertati in giudizio. Con parziale compensazione delle spese e compensi di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione ritualmente notificata gli attori in intestazione in proprio e quali eredi di
Parte
(di cui erano la signora la vedova e i signori i figli) Persona_1 Per_1
esponevano: che il congiunto in data 01/06/2016 era stato preso in carico dall'Unità
Operativa di Oncologia della per il Controparte_5
trattamento di una neoplasia, consistente in un programma chemioterapico a base, tra gli altri farmaci, del 5FU 6800 mg., da infondere nell'arco di 96 ore;
che il 16/06/2016 era stato sottoposto al primo ciclo e che per la somministrazione domiciliare del farmaco gli era stato applicato un dispositivo medico endovenoso e, più precisamente, una pompa elastomerica che avrebbe dovuto essere rimossa dopo quattro giorni;
che in data 18/06/2016 un infermiere del Servizio Cure Domiciliari, recatosi presso l'abitazione del congiunto per verificarne lo stato di salute, aveva constatato che l'erogazione del 5FU era già terminata ed aveva subito informato il medico oncologo responsabile dell'Assistenza Domiciliare;
che era stata contattata la responsabile dell'Unità di Oncologia che, dopo rassicurazioni, aveva confermato l'appuntamento per la rimozione della pompa, senza tuttavia adoperarsi per far fronte agli effetti tossici dell'overdose da chemioterapico in atto;
che il paziente si era recato nella data fissata al Day Hospital, lamentando nausea ed astenia, e che nella documentazione clinica era stato annotato che il 5FU era stato infuso in 48 anziché in 96 ore, senza che né in quell'occasione né a distanza di tre giorni (alla visita del 23 giugno, quando oramai erano chiari i sintomi della tossicità ematologica causata dall'overdose di 5FU) fossero state assunte le iniziative necessarie, tra cui il ricovero e la somministrazione
Parte_ dell'antidoto; che solo il 24 giugno il personale dell' verificatene le gravi condizioni, aveva disposto il ricovero del loro familiare, il cui emocromo aveva evidenziato una aplasia midollare irreversibile causata da tossicità ematologica di IV grado;
che due emocolture eseguite sul paziente erano risultate positive per pseudomonas aeruginosa che giustificava la sepsi;
che le sue condizioni erano sempre più scadute e che solo dieci giorni dopo la rimozione della pompa ne era stato segnalato alla l'asserito malfunzionamento che, tuttavia, non era stato Controparte_6
registrato nella cartella clinica e neppure segnalato al e al Controparte_7 produttore del dispositivo;
che dopo i descritti ulteriori atti medici il paziente era stato trasferito all'Ospedale di Ozieri dove era deceduto a distanza di 23 giorni dall'overdose. Tanto dedotto, richiamati gli inutili tentativi di conciliazione, lamentavano come il decesso del congiunto fosse stato causato dall'errata somministrazione del farmaco antineoplastico 5-Fluorouracile (5FU). In particolare, evidenziavano la colposa condotta medica che aveva accompagnato la terapia, non conforme alle linee guida vigenti, posto che, se il paziente fosse stato ricoverato e monitorato, sarebbe stato evitato l'evento causa del decesso e cioè l'overdose da 5FU
e comunque egli con certezza avrebbe vissuto più a lungo e con una qualità di vita decisamente migliore. Indicavano come significativa nel processo causale della morte anche la condotta colposa omissiva della struttura, dal momento che, nonostante la consapevolezza della somministrazione in tempi ristretti del farmaco, non era stata instaurata la terapia con uridina triacetato che avrebbe potuto bloccare gli effetti di tossicità del farmaco chemioterapico. Si dolevano, dunque, dell'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto di spedalità, conclusosi per facta concludentia con la presa in carico del paziente, con conseguente responsabilità per i danni da quello patiti e configurazione del suo diritto al risarcimento sia per il danno connesso alla gravissima lesione alla sua integrità psico fisica patita per 23 giorni, sia per il danno c.d. catastrofale, diritto che si era loro trasmesso iure successionis. Ancora, in subordine, per il caso in cui anche al termine del giudizio fosse rimasta incerta la relazione causale tra gli atti medici commissivi ed omissivi indicati e l'evento finale, sostenevano la maturazione in capo al de cuius del diritto al risarcimento del danno per la perdita della chance di vivere più a lungo. Ancora, rilevando come il contratto di spedalità avesse prodotto effetti protettivi anche per essi familiari, invocavano la responsabilità contrattuale o in subordine extracontrattuale della convenuta e il conseguente loro diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita parentale subita, gravemente incidente sul rapporto di coniugio e di filiazione;
nel caso di persistente incertezza sul nesso causale facevano comunque valere il diritto al risarcimento del danno da perdita della chance di godere più a lungo della relazione Part familiare. L'attrice inoltre, si doleva anche del danno patrimoniale, rappresentato dalle spese funerarie affrontate per il coniuge e dalle spese mediche necessarie per la cura dello stato depressivo in cui era caduta a seguito della gravissima perdita, cura che aveva dovuto interrompere per la mancanza di mezzi. Concludevano in conformità alle loro pretese.
Si costituiva che, chiarito che nessun contratto poteva essere sorto tra i CP_1
familiari del paziente e l'azienda (sicché gli stessi avrebbero dovuto provare lo svolgimento dei fatti, l'inadempimento e il nesso causale tra la condotta medica e l'evento morte ma anche tutti i danni lamentati in rapporto di derivazione causale con la condotta asseritamente colposa), contestava ogni allegazione di inadempimento, evidenziando l'assoluta correttezza della condotta tenuta dai sanitari intervenuti, conforme alle linee guida nazionali ed internazionali ed adeguata alle condizioni del paziente. Richiamata la sua storia clinica, caratterizzata nel 2016 da una grave recidiva non resecabile del carcinoma squamoso della lingua, ritenuto inoperabile dagli stessi sanitari della struttura che lo aveva trattato la prima volta e che, accertato lo stadio avanzato della malattia, lo aveva indirizzato all'ospedale del luogo di residenza per essere sottoposto a terapia palliativa di prima linea, affermava che il trattamento farmacologico indicato per far fronte al grave quadro (il protocollo Extreme) era considerato tra i più efficaci ed adeguati per contrastare la malattia, ridurre i sintomi e prolungare la sopravvivenza per il tipo patologia da cui era affetto il signor Per_1
Ancora, evidenziava come questi, dopo aver ricevuto le informazioni, avesse sottoscritto il consenso informato e si fosse sottoposto alla terapia e dunque anche all'applicazione della pompa elastomerica per l'infusione di uno dei farmaci.
Contestava sia l'errata somministrazione del 5FU che l'errato posizionamento del dispositivo, sostenendo che l'involontaria infusione in tempi ridotti fosse stata causata da un'improvvisa rottura o malfunzionamento della pompa, qualificabile come un'imprevedibile ed incontrollabile complicanza, di cui avrebbe dovuto semmai rispondere chi l'aveva prodotta o fornita. Contestando anche la ricostruzione dei fatti come esposta in citazione, respingeva ogni affermazione di sua responsabilità e, in caso di accertamento dell'inadempimento dei sanitari, rilevava come questo non sarebbe stato comunque significativo nell'evoluzione clinica del paziente, in quanto affetto da una prognosi infausta a breve termine. Considerato lo stato del sig. il suo alto Per_1
rischio infettivo e l'immunosoppressione derivante dalla patologia, attribuiva alla progressione di questa il suo decesso e sosteneva che al più poteva essere configurato un danno da perdita di chance in relazione ad una sopravvivenza solo più lunga di quella indotta dalla sua malattia. Concludeva come riportato in epigrafe.
La causa, istruita con produzioni documentali e con consulenza medico legale, veniva infine trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito occorre dichiarare la formale contumacia di Controparte_3
, benché la stessa non possa ritenersi destinataria di alcuna domanda per
[...]
effetto delle disposizioni della L.R. n. 17 del 27.2.2016 (in particolare art. 1 comma 5).
Nel merito è necessario esaminare anzitutto le risultanze della consulenza tecnica espletata in giudizio sulla scorta della documentazione clinica versata.
Gli specialisti nominati hanno anzitutto ricostruito la storia clinica del paziente e, dunque, richiamato la sua sottoposizione alla fine del 2012 prima ad un intervento di parziale emiglossectomia per un carcinoma squamoso allo stadio pT2pN0pR0, poi ad un trattamento radioterapico e ad un concomitante trattamento chemioterapico radio sensibilizzante per recidiva della neoplasia della lingua e ancora nel 2016 ad esami diagnostici (RMN, PET, ecografia ed agoaspirato, di cui manca la refertazione), in esito ai quali previa valutazione multidisciplinare si decise per un trattamento secondo protocollo previsto da studio Extreme (Carboplatino, Erbiflux e 5-fluorouracile e fattore di crescita leucocitaria). In particolare, è stato evidenziato come dopo la somministrazione del primo ciclo di chemioterapia in data 16/06/2016 il paziente sia stato dimesso dal day hospital con la pompa elastomerica per la somministrazione di
5-fluorouracile 6800 mg. che avrebbe dovuto avvenire nell'arco di tempo di 96 ore e che invece si ridusse a 38 ore. L'esame della documentazione sanitaria ha poi fatto emergere la comparsa in data 20/06/2016 di nausea ed astenia, in data 23/06/2016 di una nausea intensa (nonostante la terapia domiciliare) e di un significativo calo ponderale di tre chili con impossibilità ad alimentarsi, in data 24/06/2016 il ricovero e in data 30/06/2016 l'annotazione del malfunzionamento della pompa elastomerica, successivamente segnalato all'AIFA. Sono stati poi esaminati il diario dell'assistenza domiciliare e la documentazione relativa al ricovero nel reparto di medicina generale e gastroenterologia dell' avvenuto il 24/06/2016, dalla CP_4 Controparte_4
quale risultano il rapido scadimento delle condizioni del paziente e le terapie somministrategli, fino al suo trasferimento in condizioni definite terminali all'ospedale di Ozieri, dove il signor giunse con la diagnosi di aplasia midollare secondaria a Per_1
chemioterapia, sepsi da Pseudomonas aeruginosa, ictus ischemico e purtroppo si verificò il decesso. La valutazione critica di tale decorso ha anzitutto condotto all'analisi dello schema terapeutico con i chemioterapici, tra cui appunto il 5FU, il cui sovradosaggio incontrollato inibisce la replicazione delle cellule del midollo emopoietico, portando all'aplasia midollare completa ed irreversibile. Essendo questo farmaco possibile causa di mortalità (sia pure nella stimata ridotta percentuale dello
0,5%) o potendo determinare in alcuni soggetti geneticamente predisposti un maggiore rischio di tossicità (tanto da sconsigliarne completamente l'utilizzo o comunque da ridurne la dose somministrata), il collegio peritale ha richiamato la raccomandazione di eseguire prima del suo impiego dei test di genotipizzazione e/o fenotipizzazione, aspetti questi che dalla documentazione clinica esaminata non risultano mai essere stati valutati. È stato poi fatto cenno ad altri casi di tossicità derivanti da errori di somministrazione o per sovradosaggio assoluto o per eccessiva velocità di infusione, casi ben segnalati dalla richiamata letteratura medica. Nel caso in esame la dose complessiva da infondere nell'arco delle 96 ore è stata ritenuta conforme agli standard terapeutici e corretta. Seppure, poi, dai dati emergenti non sia stato possibile determinare con certezza il tempo di effettivo svuotamento del serbatoio della pompa elastomerica (comunque attestato tra le 30 e le 38 ore rispetto alle 96 programmate), risulta comunque evidente l'eccessiva velocità di infusione che ha determinato il sovradosaggio del farmaco considerato proprio dalla letteratura esaminata dal collegio peritale. Del sovradosaggio vi è conferma nel successivo andamento clinico del paziente, manifestatosi anzitutto con la gravissima deplezione dei globuli bianchi e, in particolare, dei granulociti e delle piastrine, causa sia dell'infezione da pseudomonas aeruginosa che dell'ictus, evento terminale della vicenda clinica. La conclusione raggiunta è stata comunque in termini di certezza del nesso causale tra il sovradosaggio di 5FU e il decesso.
Altro aspetto su cui si è soffermata l'indagine dei consulenti attiene al trattamento del sovradosaggio che nel caso in esame è stato affrontato con misure di contrasto sintomatologico e in particolare con la somministrazione di fattori di crescita midollare, con la trasfusione di emoderivati e con antibiotici. È stato evidenziato come già dal
2015 la Federal Drug Administration abbia autorizzato l'uso dell'uridina triacetato per contrastare l'overdose di 5FU, essendosi dimostrato quel farmaco efficace nel 96% dei casi esaminati ed avendo avuto il trattamento di solo supporto un'efficacia molto più limitata (visto l'altissimo tasso di mortalità che oscilla tra l'84 e il 100%). È stato poi riportato l'inserimento del medesimo principio da parte della Controparte_8
nell'elenco dei farmaci orfani, cioè quelli utilizzati per la diagnosi, la
[...]
prevenzione e il trattamento delle malattie rare che per questa ragione non sono presenti in commercio, dovendo essere richiesti per il singolo paziente e in casi che rispondono a determinati criteri. Secondo quanto accertato dai consulenti nel 2016 il centro antiveleni di Pavia in accordo con il ha incluso l'uridina triacetato Controparte_7
nel testo degli antidoti per il 2016/2017 con priorità 4 e conseguente sua possibile disponibilità a livello sovraregionale o in unico centro a livello nazionale.
Considerato che
la somministrazione con massima efficacia dell'antidoto deve avvenire entro 96 ore dall'evento, il collegio peritale ha concluso affermando come anche in Italia il farmaco fosse concretamente disponibile. Sempre dalla documentazione esaminata, tuttavia, non risultano né il tentativo di sua acquisizione né la menzione del suo possibile utilizzo. Le considerazioni di parte convenuta sviluppate nella comparsa conclusionale e relative all'inserimento del farmaco nel testo degli antidoti solo dopo i fatti di causa e alla concreta sua indisponibilità in Italia, visto che sarebbe stato reperibile solo in Inghilterra dalla sua azienda produttrice e solo come uso compassionevole (e pertanto mediante una complessa procedura che, anche se seguita con urgenza, non ne avrebbe assicurato l'utilizzo nei tempi necessari per una possibilità di successo) non possono avere comunque rilevanza ai fini di escludere il primo aspetto sopra esaminato che suggella la sussistenza del nesso eziologico tra l'atto medico e il decesso, essendovi certezza (e comunque rispondendo ampliamente al criterio del più probabile che non) sul fatto che sia stato il sovradosaggio a determinare l'exitus.
Peraltro, la stessa parte convenuta attribuisce l'evento al malfunzionamento o alla rottura del dispositivo che integrerebbe un'imprevenibile complicanza sottratta al controllo dei sanitari e che la renderebbe esente da ogni responsabilità. Più precisamente, ha affermato che del fatto dovrebbero rispondere l'azienda produttrice o quella fornitrice che, tuttavia, la convenuta non ha neppure chiamato in manleva e che non hanno avuto nessun rapporto con il paziente che non ha certamente scelto il tipo di dispositivo da utilizzare per la sua terapia. E' evidente che deve essere la struttura sanitaria che sceglie i materiali, i dispositivi, i farmaci a dover rispondere della loro eventuale difettosità, salva la possibilità di chiamare in causa chi, in quanto produttore o fornitore, ne risulti l'effettivo responsabile, possibilità a cui – come detto - parte convenuta ha del tutto abdicato.
Dovendosi, dunque, affermare la responsabilità dell'azienda convenuta, è necessario valutare quali sarebbero state le prospettive di sopravvivenza del paziente, laddove il trattamento farmacologico fosse stato correttamente seguito. È stato evidenziato a tal fine come il sig. presentasse una seconda recidiva locale non trattabile Per_1
chirurgicamente e neppure con la radioterapia, tanto che è stato adottato un protocollo di terapia palliativa. In particolare, è stato richiamato uno studio che ha dimostrato come quella combinazione di farmaci abbia migliorato la mediana di sopravvivenza (e si spiega nella relazione la differenza tra la mediana e la media) dei pazienti trattati di
10,7 mesi e del periodo libero da malattia, con maggiori possibilità di successo nei pazienti di età inferiore ai sessant'anni, in buono stato generale ed affetti da forme neoplastiche ben differenziate o modestamente differenziate (cioè quelle meno aggressive). Esaminati gli altri studi che hanno confermato i dati sovraesposti (e in particolare le linee guida dei tumori della testa e del collo del 2019) e considerate le condizioni del paziente, si è potuto affermare che il corretto trattamento gli avrebbe consentito una sopravvivenza di circa altri 20 mesi. Di fatto questa conclusione è quella che ha impegnato di più il contraddittorio tecnico, dal momento che i consulenti di parte attrice sono giunti a conclusioni diverse sulla scorta di due studi, comunque esaminati dal collegio peritale dell'Ufficio. Più in particolare è stato rilevato come il dato di sopravvivenza di 26 mesi sia associato ad una bassa probabilità di sopravvivenza (circa il 20%). L'altro studio citato indica una probabilità di sopravvivenza a 12 mesi nella percentuale del 69,8% e a 24 mesi nella percentuale del
25,6%. In realtà si concorda pienamente con la valutazione dei consulenti investiti dall'Ufficio, atteso che, essendo necessaria una prognosi di sopravvivenza in termini probabilistici che siano i più vicini possibili alla verosimiglianza delle emergenze statistiche, non possono essere utilizzati i dati estremi, meno significativi. I consulenti di parte convenuta, oltre ad aver affermato senza alcun concreto supporto argomentativo la possibile difettosità della pompa (sulla quale comunque valgono le considerazioni di cui sopra), sono invece giunti a ridurre la verosimile sopravvivenza in 10 mesi, incorrendo tuttavia nelle criticità evidenziate nella relazione tecnica d'ufficio che, oltretutto, ha rilevato come lo stesso studio utilizzato dai consulenti di parte convenuta a supporto delle loro osservazioni esprima la minore efficacia del protocollo indicato nei soggetti già sottoposti a radio-chemioterapia combinati ed avverta della necessità di interpretare l'analisi dei sottogruppi con cautela, atteso che i risultati dell'osservazione non hanno consentito di giungere a certezze sui benefici o sul grado di beneficio. I medesimi periti nominati da questo Giudice hanno anche sottolineato i limiti dello studio danese circa la ridotta efficacia del protocollo Extreme, in quanto quello ha avuto ad oggetto un campione di soli 22 soggetti, sicché il risultato dell'osservazione non è affatto in grado di scalfire le linee guida AIOM prese in considerazione e confermanti che lo schema impiegato rappresentava lo standard ottimale di cura per i casi in cui rientrava quello del signor Per_1 Ancora, richiesti di verificare se e per quanto tempo il paziente possa avere avuto consapevolezza del proprio stato di salute, della sua gravità e dell'irreversibilità della la sua condizione, i consulenti d'ufficio hanno preso in considerazione l'arco temporale compreso tra il 19 giugno 2016, quando si manifestarono i sintomi ingravescenti dell'overdose, e l'8 luglio, quando si verificò la lesione cerebrale, perché già dal 9 luglio il paziente è stato descritto come non contattabile ed è rimasto in questo stato fino al suo decesso. Per questo arco di tempo, dunque, egli non può non essersi reso conto del suo peggioramento, accompagnato da una significativa sofferenza non controllata neppure dal trattamento antalgico seguito, e dell'ineluttabilità del suo decesso.
Queste essendo le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale, occorre raccordarle con gli aspetti squisitamente giuridici che devono disciplinare il caso in esame.
In citazione gli attori, quali eredi del signor hanno chiesto la condanna della Per_1
convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal congiunto, articolato nelle due voci del danno biologico terminale e del danno morale terminale. Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (per tutte Cass. 7923 del 2024, 23153
e 21837 del 2019), quelle da ultimo citate sono due fattispecie distinte: il primo è riferibile al più intenso e massimo pregiudizio per l'integrità psicofisica che ha rilevanza ai fini risarcitori se è connotato da un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e il decesso, lasso di tempo che nel caso di specie sussiste sicuramente, avendo avuto una durata di 23 giorni (dal 19 giugno all'11 luglio), periodo di tempo nel quale, come si apprende dalla documentazione sanitaria esaminata dai consulenti tecnici d'ufficio, la sofferenza del paziente è stata sicuramente importante ed ingravescente;
il secondo deriva dalla sofferenza provata per la consapevolezza della propria inesorabile sorte che certamente il paziente aveva, essendo egli rimasto conscio delle sue condizioni fino alla lesione cerebrale, come è stato chiarito su espresso quesito nella relazione tecnica d'ufficio. E si osserva come tale consapevolezza e la conseguente sofferenza patita devono essere state particolarmente rilevanti, perché è del tutto verosimile che il signor pur consapevole della gravità delle sue condizioni di salute derivante appunto Per_1 dalla recidiva della grave neoplasia che lo aveva già colpito, non potesse immaginare che proprio i farmaci che dovevano aiutarlo (si deve ricordare come il trattamento chemioterapico impiegato fosse palliativo e certamente accompagnato da una serie di altri farmaci diretti proprio a contenerne gli effetti collaterali e dunque a garantire un'accettabile condizione di malattia) lo avrebbero fatto così tanto e così in fretta peggiorare fino a condurlo al decesso.
La distinzione di tali due fattispecie di pregiudizio non deve tuttavia condurre ad una moltiplicazione delle voci di danno che non sarebbe coerente con i criteri dettati dalle sentenze di San Martino della Suprema Corte, benché ovviamente siano tutti aspetti che confluiscono in un'unitaria e mai parcellizzata valutazione e quantificazione del pregiudizio risarcibile. La liquidazione cui, pertanto, si deve procedere deve essere omnicomprensiva e, per assicurare le giuste esigenze di rendere quanto più omogeneo possibile sul territorio nazionale la quantificazione dei danni risarcibili a tale titolo, devono essere impiegate le tabelle del Tribunale di Milano nel loro dato più aggiornato
(all'1.1.2024).
Ora, in base alle condizioni del paziente come descritte nella documentazione sanitaria esaminata dai consulenti tecnici d'ufficio, non essendo stati allegati e provati elementi utili all'aumento personalizzato per il cosiddetto massimo sconvolgimento (sicché la maggiorazione del 50% richiesta dagli attori, ove applicata, sarebbe del tutto ingiustificata sempre sulla base degli elementi emersi in giudizio), utilizzando anche il parametro dell'intensità decrescente del metodo tabellare (visto che secondo la stessa esperienza medico legale la massima sofferenza è quella percepita al momento della lesione o immediatamente dopo, perché è destinata a scemare con il passaggio del tempo in una sorta di progressiva sorta di adattamento alla propria condizione che può sfociare o nella rassegnazione o nella mal riposta speranza di poter sopravvivere), si ritiene di dover quantificare il danno subito dal signor nell'importo Persona_1
di Euro 30.000,00 per i primi 3 giorni e di Euro 18.472,00 per il periodo compreso tra il quarto e il ventesimo giorno, pervenendosi così all'importo di Euro 48.472,00.
Pertanto, dovrà essere condannata al pagamento in favore di CP_1 [...] , e quali eredi di , della somma Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
di Euro 48.472,00. Questa dovrà essere ritenuta già rivalutata l'attualità, ma, costituendo quello risarcitorio un debito di valore, dovrà essere maggiorata degli interessi compensativi, atti a ristorare il pregiudizio da mancato immediato godimento dell'importo capitale riconosciuto, da calcolare al tasso legale sulla somma di Euro
48.472,00 devalutata alla data dell'11/7/2016 e via via annualmente rivalutata fino ad oggi.
A ciascuno degli attori, poi, spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno per la perdita del familiare. Anche in tal caso soccorrono i criteri posti alla base delle medesime tabelle del Tribunale di Milano nel loro dato più recente.
Per quanto riguarda il coniuge superstite, considerando l'età della vittima primaria al momento dell'evento morte (pari a 18 punti), l'età della vittima secondaria sempre al momento del decesso (pari a 20 punti), il rapporto di convivenza derivante da quello coniugale (pari a 16 punti), la presenza nel nucleo familiare primario di altri due superstiti e cioè dei figli odierni attori (pari a 12 punti) e l'intensità della relazione in termini di sofferenza interiore e stravolgimento di vita che possono essere desunti anche in via presuntiva proprio dalla relazione coniugale (pari a 28 punti), si perviene ad un totale di 94 punti. Dato il valore di Euro 3.911,00 per ogni punto, si calcola l'importo di Euro 367.634,00. Tale importo capitale, tuttavia, potrebbe essere riconosciuto rispetto ad un'integra aspettativa di vita che secondo l'età della vittima sarebbe stata di altri 372 mesi, come affermato nella comparsa conclusionale di parte convenuta. L'aspettativa di vita del signor invece, come chiarito motivatamente Per_1
dalla consulenza tecnica era solo di 20 mesi, sicché per determinare il quantum Part spettante per capitale a titolo di risarcimento per la perdita del coniuge alla signora occorre procedere con la proporzione 367.634,00:372 = X:20, laddove il valore di X è pari ad 19.765,26, che rappresenta l'importo capitale già valutato all'attualità da riconoscere. Per quanto sopra detto in ordine alla natura del debito risarcitorio, anche detta somma dovrà essere maggiorata degli interessi compensativi da calcolare al tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data dell'11.7.2016 e via via annualmente rivalutata fino ad oggi.
Con gli stessi criteri si deve procedere per quantificare l'importo dovuto a titolo di risarcimento a e per la prematura perdita del padre. In tal caso Parte_2 Parte_3
il punteggio è pari a 102 (18 punti in base all'età della vittima;
26 punti in base all'età della vittima secondaria;
16 punti per il rapporto di convivenza che esisteva perché certamente nessuno dei figli, in base all'età dell'epoca, era indipendente al momento del decesso del padre;
12 punti, essendo il nucleo familiare superstite composto da altri due membri;
30 punti per la relazione parentale, cioè il massimo punteggio visto lo strettissimo rapporto con la vittima e considerando quanto la vita dei due giovani ragazzi sia stata stravolta e segnata dal venir meno della figura paterna). Moltiplicando il punteggio di 102 per Euro 3.911,00 si ottiene l'importo di Euro 398.922,00.
Applicando poi la proporzione di cui si è detto e cioè 398.922:372 = X:20, si determina il valore di X in 21.447,41 che rappresenta la somma che a titolo di capitale e quantificata all'attualità va riconosciuta a ciascuno dei figli con la maggiorazione degli interessi compensativi da calcolare sempre al tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data dell'11.7.2016 e via via annualmente rivalutata fino ad oggi.
Va, poi, riconosciuto, come anche affermato nella comparsa conclusionale di parte Part convenuta, il diritto della signora vedersi risarcita la spesa per il servizio funebre, documentata dalla fattura in atti e pari all'importo di Euro 2.800,00. Tale importo dovrà essere rivalutato dalla data dell'11/7/2016 all'attualità e maggiorato degli interessi compensativi da calcolare al tasso legale sull'importo capitale di Euro 2.800,00 via via annualmente rivalutato fino ad oggi.
Non può essere riconosciuta come voce di danno patrimoniale ristorabile la spesa sostenuta per la psicoterapia. Tale conclusione deriva dall'esame delle relazioni prodotte, dalle quali emerge sicuramente uno stato di profonda sofferenza e Part prostrazione della signora che però è riconducibile al purtroppo inevitabile evento del decesso del coniuge e non anche alle specifiche modalità con cui lo stesso è avvenuto. Non è, insomma, possibile capire quanta parte di quella sofferenza, meritevole di un percorso terapeutico, sia attribuibile non alla perdita del familiare, ma a quanto si è verificato proprio negli ultimi suoi 23 giorni di vita. Avrebbero dovuto emergere, per esempio, i sentimenti di non accettazione della morte precoce e di convinzione dell'evitabilità dell'evento (ad esempio con l'impiego dell'antidoto), cioè proprio quelli legali alla specificità della vicenda che occupa e che vanno necessariamente isolati dagli aspetti morali connessi all'ineluttabile evento morte.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo in base alla parte di domanda che ha trovato accoglimento, seguono la soccombenza.
Gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separato decreto, sono posti definitivamente a carico di parte convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- dichiara l responsabile del decesso di Controparte_1 Persona_1
avvenuto in data 11/07/2016;
[...]
- condanna l al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
, e quali eredi di , della somma Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
di Euro 48.472,00 oltre interessi compensativi da calcolare come indicato in parte motiva;
- condanna l al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di Euro 19.765,26, oltre interessi compensativi da calcolare Parte_1
come indicato in parte motiva;
- condanna l al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
della somma di Euro 21.447,41, oltre interessi compensativi da calcolare come indicato in parte motiva;
- condanna l al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_3
della somma di Euro 21.447,41, oltre interessi compensativi da calcolare come indicato in parte motiva;
- condanna l al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di Euro 2.800,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1
compensativi da calcolare come indicato in parte motiva;
- condanna l alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
, e delle spese di lite liquidate in complessivi Euro Parte_1 Parte_2 Parte_3
9.500,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- pone gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico di . Controparte_1
Sassari, 5.11.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella