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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/11/2025, n. 3785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3785 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
Federica Samà, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6965 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
Parte_1
[...]
[...] Parte_2
[...] Parte_3
[...] Parte_4
[...] [...]
Parte_5 CP_1
[...] CP_2 Pt_1
CP_3 Controparte_4
CP_5 Controparte_6
CP_7 Pt_1 CP_8
[...] CP_9 [...]
Controparte_10 CP_11
[...] CP_12
1
[...] in persona dei genitori Parte_6
e Controparte_13 Controparte_14
in persona dei genitori e
[...] CP_15
Controparte_16
con il patrocinio dell'Avv. D'ARGENZIO INES ANNA
- ricorrenti -
E
, in persona del p.t., rappresentato e Controparte_17 CP_18
difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente contumace -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/06/2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, con CP_17
contestuale declaratoria dell'obbligo del , e per esso, dell'Ufficiale Controparte_17
dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Nel ricorso i ricorrenti testualmente esponevano:
“ - i ricorrenti discendono infatti dal Sig. (avo paterno - figlio di Persona_1
e di nato a [...], il [...] (doc. 017), unitosi in Per_2 Persona_3
matrimonio a a Campanha, il 15/01/1917 (doc. 018), deceduto ad Alto Persona_4
Piquiri, Stato di Parana, il 10/10/1977 (doc. 019);
- dall'unione suindicata si sono originati due rami familiari:
1° RAMO FAMILIARE: origina da nata a [...], il [...] (doc. Persona_5
020), ivi sposatasi con il 13/04/1937 (doc. 021) e deceduta a Terra Boa, Stato di Persona_6
Parana, 01/02/1984 (doc. 022);
2 dal matrimonio suindicato è nato a [...] il [...] (doc. 023), Persona_7
sposatosi con a Terra Boa, il 13/10/1962 [rectius 3/10/1962] Persona_8
(doc. 024), deceduto a Mato, Stato di Mato Grosso, il 13/07/1993 (doc. 025);
(ricorrente), figlio di e Controparte_13 Persona_7 [...]
è nato a [...], Stato di Parana, il 28/06/1969 (cfr doc. 06), ivi sposatosi Persona_8
con il 17/04/1993 (doc. 026); Controparte_14
dal matrimonio sono nati due figli, anch'essi ricorrenti:
(ricorrente), nata a [...], il [...] (cfr doc. 02); Parte_1
(ricorrente), nato a [...], il [...] (cfr Parte_6
doc. 015).
SECONDO RAMO FAMILIARE: origina da figlio di e Persona_9 Persona_5
nato a [...]/11/1927, a Campanha (doc. 027), sposatosi con , Persona_9 Persona_10
a Marialva, Stato di Parana, il 19/07/1952 (doc. 028); dal matrimonio sono nati otto figli, che danno origine a otto gruppi familiari distinti: 1) 2) 3) CP_19 CP_20 CP_21
4) ; 5) 6) 7) e 8) Persona_11 CP_22 CP_23 Persona_12 [...]
CP_15
Primo gruppo familiare: é originato da nato a [...], il [...] CP_19
(doc. 029), sposatosi con a Perobal, Stato di Parana, il Controparte_24
13/09/1973 (doc. 030); dall'unione è nata a [...], il Persona_13
31/12/1974 (doc. 031), spostasi con , a Jundiai, l'11/09/1993 (doc. Parte_7
032); dal matrimonio sono nate le figlie:
(ricorrente), nata Jundiai, il 03/09/1995 (cfr doc. 010); Persona_14
(ricorrente), nata Jundiai, il 13/08/1999 (cfr doc. 011). Persona_15
Secondo gruppo familiare: é originato da nato a [...], il [...] (doc. CP_20
033), sposatosi con a Perobal, il 14/09/1974 (doc. 034); dall'unione è Persona_16
nato (ricorrente), a Umuarama, il 23/06/1975 (cfr doc. Persona_17
012), sposatosi con a Jundiai, il 27/01/2014 (doc. 035); dal Controparte_25
matrimonio tra e è nata (ricorrente), a Jundiai, CP_8 CP_25 Persona_18
il 17/03/1997 (cfr doc. 08).
3 Terzo gruppo familiare: il terzo gruppo familiare é originato da nato a [...], CP_21
Stato di Parana, il 13/03/1959 (doc. 036), sposatosi con a Controparte_26
Jundiai, il 13/12/1986 (doc. 037); dal matrimonio appena menzionato è nata
[...]
ricorrente), a Jundiai, il 30/03/1993 (cfr doc. 07). Persona_19
Quarto gruppo familiare: é originato da (ricorrente), nato a [...], il Persona_11
27/02/1962 [rectius 18/02/1962] (doc. 038), sposatosi con a Controparte_27
Paulinia, Stato si San Paolo, il 27/11/1992 (doc. 039); in data 23/10/1993, a Campinas, è nato (ricorrente), figlio della coppia suindicata (cfr doc. Controparte_10
13).
Quinto gruppo familiare: é originato da nato a [...], il [...] (doc. 040), CP_22
unitosi in matrimonio a a Perobal, il 29/01/1987 (doc. 041); Persona_20
dall'unione sono nati due figli:
(ricorrente) (nata Parte_1 Persona_21
, nata a [...], il [...] (cfr doc. 01), unitasi in matrimonio a
[...] [...]
a Jundiai, il 24/04/2023 (doc. 042); Persona_22
(ricorrente), nato a [...], il Parte_8
12/09/1999 (cfr doc. 09).
Sesto gruppo familiare: é originato da nata a [...] il [...] (doc. 043), CP_23
ivi sposatasi con il 06/10/1990 (doc. 044); in data 02/08/1991, a Persona_23
Perobal, è nato il figlio della coppia appena menzionata, Persona_24
(ricorrente) (cfr doc. 014), ivi sposatosi con il 20/12/2016 (doc. Persona_25
045).
Settimo gruppo familiare: é originato da nata a [...] il [...] (doc. Controparte_27
046), ivi sposatasi con il 15/02/1992 (doc. 047); dalla coppia sono nate le Persona_26
figlie:
(ricorrente), nata ad [...], il [...] (cfr Persona_27
doc. 03);
(ricorrente), nata a [...], il [...] (cfr Parte_2
doc. 04).
4 Ottavo e ultimo gruppo familiare: é originato da nato a [...], il [...] (doc. CP_15
048), sposatosi con a Campinas, il 02/09/2000 (doc. CP_16 Controparte_16
049); la coppia ha avuto le figlie:
(ricorrente), nata a [...], Stato di San Parte_3
Paolo, il 29/06/2003 (cfr doc. 05):
(ricorrente), nata a [...], Stato di San Paolo, il Controparte_14
25/01/2008 (cfr doc. 016).”
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_17
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Occorre premettere che la causa viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025, (art. 1, comma 1, lett. b) D.L. 28 marzo 2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
a. Discendenza di figlia di Persona_5 Persona_1
La linea di discendenza ininterrotta rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente.
Risulta che non è stato mai naturalizzato brasiliano e, pertanto, non Persona_1
aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia nata nel 1918, che, pur coniugata con cittadino straniero, l'aveva a sua volta Per_5
trasmessa al proprio discendente nato nel 1941, che l'aveva Persona_7
trasmessa a sua volta ai discendenti, e non può ritenersi che la prima abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si
5 deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e il di lei figlio. Persona_5
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che
l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
6 Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Orbene, tornando al caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che il ricorrente deduce la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad una discendente di madre italiana, nata prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. Controparte_17
K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi l'impossibilità del ricorrente di adire la P.A. competente e, conseguentemente, l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
b. Discendenza di figlio di Persona_9 Persona_28
, invece, riguardo alla linea di discendenza di figlio di
[...] Persona_29 Per_1
7 in linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire Per_5
giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché gli attori ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la Persona_1
trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.
Tuttavia, dai documenti allegati al ricorso si evince come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga, il cui smaltimento non risulta compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
Ebbene, la documentazione prodotta dai ricorrenti consente di apprezzare che il
Consolato Generale d'Italia in Brasile versa in una condizione di gravissimo ritardo per l'esame delle istanze per il riconoscimento della cittadinanza.
Ne consegue l'impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a causa del numero eccessivo di domande presentate. Dall'esame della documentazione depositata in atti viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dal ricorrente.
Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela
8 giurisdizionale.
In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza dell'interesse ad agire dinanzi al
Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
La linea di discendenza ininterrotta rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente.
Come già accertato, non è stato mai naturalizzato brasiliano e, pertanto, Persona_1
non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio
, nato nel 1927, che l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti. Per_29
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna degli attori da cittadino italiano.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana.
c. Sulla promozione dell'azione per i figli minorenni
Infine, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza
(peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità
9 processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio.
(Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01).
d. conclusioni
Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_17
e. Spese di lite
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese CP_17
di lite.
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del CP_17
convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi.
Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi, in assenza di notula, possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
10 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
[...] Parte_1 Persona_27
[...] Parte_2 [...]
Parte_3 Controparte_13 [...]
Persona_19 Persona_18 [...]
, Parte_8 Persona_14 Persona_15
,
[...] Persona_17 Controparte_10
,
[...] Persona_24 Parte_6
sono cittadini italiani;
[...] Controparte_14
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_17
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite Controparte_17
del presente giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, il 25 novembre 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
11
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
Federica Samà, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6965 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
Parte_1
[...]
[...] Parte_2
[...] Parte_3
[...] Parte_4
[...] [...]
Parte_5 CP_1
[...] CP_2 Pt_1
CP_3 Controparte_4
CP_5 Controparte_6
CP_7 Pt_1 CP_8
[...] CP_9 [...]
Controparte_10 CP_11
[...] CP_12
1
[...] in persona dei genitori Parte_6
e Controparte_13 Controparte_14
in persona dei genitori e
[...] CP_15
Controparte_16
con il patrocinio dell'Avv. D'ARGENZIO INES ANNA
- ricorrenti -
E
, in persona del p.t., rappresentato e Controparte_17 CP_18
difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente contumace -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/06/2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, con CP_17
contestuale declaratoria dell'obbligo del , e per esso, dell'Ufficiale Controparte_17
dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Nel ricorso i ricorrenti testualmente esponevano:
“ - i ricorrenti discendono infatti dal Sig. (avo paterno - figlio di Persona_1
e di nato a [...], il [...] (doc. 017), unitosi in Per_2 Persona_3
matrimonio a a Campanha, il 15/01/1917 (doc. 018), deceduto ad Alto Persona_4
Piquiri, Stato di Parana, il 10/10/1977 (doc. 019);
- dall'unione suindicata si sono originati due rami familiari:
1° RAMO FAMILIARE: origina da nata a [...], il [...] (doc. Persona_5
020), ivi sposatasi con il 13/04/1937 (doc. 021) e deceduta a Terra Boa, Stato di Persona_6
Parana, 01/02/1984 (doc. 022);
2 dal matrimonio suindicato è nato a [...] il [...] (doc. 023), Persona_7
sposatosi con a Terra Boa, il 13/10/1962 [rectius 3/10/1962] Persona_8
(doc. 024), deceduto a Mato, Stato di Mato Grosso, il 13/07/1993 (doc. 025);
(ricorrente), figlio di e Controparte_13 Persona_7 [...]
è nato a [...], Stato di Parana, il 28/06/1969 (cfr doc. 06), ivi sposatosi Persona_8
con il 17/04/1993 (doc. 026); Controparte_14
dal matrimonio sono nati due figli, anch'essi ricorrenti:
(ricorrente), nata a [...], il [...] (cfr doc. 02); Parte_1
(ricorrente), nato a [...], il [...] (cfr Parte_6
doc. 015).
SECONDO RAMO FAMILIARE: origina da figlio di e Persona_9 Persona_5
nato a [...]/11/1927, a Campanha (doc. 027), sposatosi con , Persona_9 Persona_10
a Marialva, Stato di Parana, il 19/07/1952 (doc. 028); dal matrimonio sono nati otto figli, che danno origine a otto gruppi familiari distinti: 1) 2) 3) CP_19 CP_20 CP_21
4) ; 5) 6) 7) e 8) Persona_11 CP_22 CP_23 Persona_12 [...]
CP_15
Primo gruppo familiare: é originato da nato a [...], il [...] CP_19
(doc. 029), sposatosi con a Perobal, Stato di Parana, il Controparte_24
13/09/1973 (doc. 030); dall'unione è nata a [...], il Persona_13
31/12/1974 (doc. 031), spostasi con , a Jundiai, l'11/09/1993 (doc. Parte_7
032); dal matrimonio sono nate le figlie:
(ricorrente), nata Jundiai, il 03/09/1995 (cfr doc. 010); Persona_14
(ricorrente), nata Jundiai, il 13/08/1999 (cfr doc. 011). Persona_15
Secondo gruppo familiare: é originato da nato a [...], il [...] (doc. CP_20
033), sposatosi con a Perobal, il 14/09/1974 (doc. 034); dall'unione è Persona_16
nato (ricorrente), a Umuarama, il 23/06/1975 (cfr doc. Persona_17
012), sposatosi con a Jundiai, il 27/01/2014 (doc. 035); dal Controparte_25
matrimonio tra e è nata (ricorrente), a Jundiai, CP_8 CP_25 Persona_18
il 17/03/1997 (cfr doc. 08).
3 Terzo gruppo familiare: il terzo gruppo familiare é originato da nato a [...], CP_21
Stato di Parana, il 13/03/1959 (doc. 036), sposatosi con a Controparte_26
Jundiai, il 13/12/1986 (doc. 037); dal matrimonio appena menzionato è nata
[...]
ricorrente), a Jundiai, il 30/03/1993 (cfr doc. 07). Persona_19
Quarto gruppo familiare: é originato da (ricorrente), nato a [...], il Persona_11
27/02/1962 [rectius 18/02/1962] (doc. 038), sposatosi con a Controparte_27
Paulinia, Stato si San Paolo, il 27/11/1992 (doc. 039); in data 23/10/1993, a Campinas, è nato (ricorrente), figlio della coppia suindicata (cfr doc. Controparte_10
13).
Quinto gruppo familiare: é originato da nato a [...], il [...] (doc. 040), CP_22
unitosi in matrimonio a a Perobal, il 29/01/1987 (doc. 041); Persona_20
dall'unione sono nati due figli:
(ricorrente) (nata Parte_1 Persona_21
, nata a [...], il [...] (cfr doc. 01), unitasi in matrimonio a
[...] [...]
a Jundiai, il 24/04/2023 (doc. 042); Persona_22
(ricorrente), nato a [...], il Parte_8
12/09/1999 (cfr doc. 09).
Sesto gruppo familiare: é originato da nata a [...] il [...] (doc. 043), CP_23
ivi sposatasi con il 06/10/1990 (doc. 044); in data 02/08/1991, a Persona_23
Perobal, è nato il figlio della coppia appena menzionata, Persona_24
(ricorrente) (cfr doc. 014), ivi sposatosi con il 20/12/2016 (doc. Persona_25
045).
Settimo gruppo familiare: é originato da nata a [...] il [...] (doc. Controparte_27
046), ivi sposatasi con il 15/02/1992 (doc. 047); dalla coppia sono nate le Persona_26
figlie:
(ricorrente), nata ad [...], il [...] (cfr Persona_27
doc. 03);
(ricorrente), nata a [...], il [...] (cfr Parte_2
doc. 04).
4 Ottavo e ultimo gruppo familiare: é originato da nato a [...], il [...] (doc. CP_15
048), sposatosi con a Campinas, il 02/09/2000 (doc. CP_16 Controparte_16
049); la coppia ha avuto le figlie:
(ricorrente), nata a [...], Stato di San Parte_3
Paolo, il 29/06/2003 (cfr doc. 05):
(ricorrente), nata a [...], Stato di San Paolo, il Controparte_14
25/01/2008 (cfr doc. 016).”
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_17
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Occorre premettere che la causa viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025, (art. 1, comma 1, lett. b) D.L. 28 marzo 2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
a. Discendenza di figlia di Persona_5 Persona_1
La linea di discendenza ininterrotta rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente.
Risulta che non è stato mai naturalizzato brasiliano e, pertanto, non Persona_1
aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia nata nel 1918, che, pur coniugata con cittadino straniero, l'aveva a sua volta Per_5
trasmessa al proprio discendente nato nel 1941, che l'aveva Persona_7
trasmessa a sua volta ai discendenti, e non può ritenersi che la prima abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si
5 deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e il di lei figlio. Persona_5
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che
l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
6 Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Orbene, tornando al caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che il ricorrente deduce la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad una discendente di madre italiana, nata prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. Controparte_17
K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi l'impossibilità del ricorrente di adire la P.A. competente e, conseguentemente, l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
b. Discendenza di figlio di Persona_9 Persona_28
, invece, riguardo alla linea di discendenza di figlio di
[...] Persona_29 Per_1
7 in linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire Per_5
giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché gli attori ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la Persona_1
trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.
Tuttavia, dai documenti allegati al ricorso si evince come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga, il cui smaltimento non risulta compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
Ebbene, la documentazione prodotta dai ricorrenti consente di apprezzare che il
Consolato Generale d'Italia in Brasile versa in una condizione di gravissimo ritardo per l'esame delle istanze per il riconoscimento della cittadinanza.
Ne consegue l'impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a causa del numero eccessivo di domande presentate. Dall'esame della documentazione depositata in atti viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dal ricorrente.
Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela
8 giurisdizionale.
In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza dell'interesse ad agire dinanzi al
Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
La linea di discendenza ininterrotta rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente.
Come già accertato, non è stato mai naturalizzato brasiliano e, pertanto, Persona_1
non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio
, nato nel 1927, che l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti. Per_29
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna degli attori da cittadino italiano.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana.
c. Sulla promozione dell'azione per i figli minorenni
Infine, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza
(peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità
9 processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio.
(Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01).
d. conclusioni
Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_17
e. Spese di lite
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese CP_17
di lite.
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del CP_17
convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi.
Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi, in assenza di notula, possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
10 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
[...] Parte_1 Persona_27
[...] Parte_2 [...]
Parte_3 Controparte_13 [...]
Persona_19 Persona_18 [...]
, Parte_8 Persona_14 Persona_15
,
[...] Persona_17 Controparte_10
,
[...] Persona_24 Parte_6
sono cittadini italiani;
[...] Controparte_14
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_17
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite Controparte_17
del presente giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, il 25 novembre 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
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