Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
1660/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 1660/2024 R.G. promossa da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paola Sacchetto ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
contro ( , contumace;
Controparte_1 C.F._2
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente 1)Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23/04/1994 fra i coniugi e trascritto in data Parte_1 Controparte_1 al nr. 11 Parte II – Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Adria disponendo l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dell'emananda sentenza. 2) Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Ragioni della decisione
In fatto – Con ricorso depositato il 22-10-2024, ai sensi degli artt. 473bis.14 e 473bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fossero Parte_1 dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio contratto il 23-4-1994 con (trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. Controparte_1
11, 1994 Parte II, Serie A, anno 1994) ed esponeva che:
- con sentenza n. 809/2023, depositata il 27-9-2023, il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
- non essendo mai ripresa la convivenza, sussistevano i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1870;
- la ricorrente svolgeva l'attività di operaia tessile.
Chiedeva pertanto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere economico-patrimoniale, dal momento che i coniugi erano in grado di provvedere autonomamente al loro mantenimento.
Con decreto depositato il 24-10-2024 fissava ai sensi dell'art. 473bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 11-2-2025, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava alla ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
non si costituiva in giudizio, sicché il giudice relatore, dato atto Controparte_1 dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ne dichiarava la contumacia.
Espletata l'istruzione probatoria della causa mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalla ricorrente, sulle conclusioni indicate nel ricorso introduttivo e confermate all'udienza dell'11-2-2025, il giudice relatore, preso atto della rinuncia della ricorrente all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., si riservava di riferire al collegio per la decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente e delle dichiarazioni dalla stessa rese all'udienza dell'11-2-2025, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale è stata pronunciata dal Tribunale di Rovigo con la sentenza n. 809/2023 depositata il 27-9-2023 e passata in giudicato il 31-10-2023 (doc 5 e 6), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
In ragione della mancata opposizione del resistente e dell'interesse della ricorrente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1660/2024 R.G. promossa da Parte_1
, nei confronti di con l'intervento del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 23-4-1994 ad Adria (RO), trascritto nei registri
[...] Controparte_1 dello stato civile di quel Comune al n. 11, Parte II, Serie A, anno 1994;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 12 febbraio 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco