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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10663 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 28423/2024 Verbale dell'udienza del 18/11/2025 E' presente per la per delega dell'Avvocato Vittoria Lagani, Parte_1
l'avv. Maria Cristina Capuano. È presente per le opponenti e per delega dell'avv. Monica Mandico, l'avv. Pasquale Capaldo. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Capuano si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed alle memorie istruttorie depositate chiedendo l'accoglimento di quanto richiesto. Impugna e contesta tutto quanto prodotto dedotto e eccepito da controparte ed evidenzia che la stessa ha depositato le seconde memorie istruttorie in data 30/10/2025 quindi oltre il termine perentorio dei 20 giorni prima dell'udienza del 18/11/2025 fissata dal giudice. La II memoria depositata da parte opponente è pertanto inammissibile e la parte è decaduta dalla facoltà di indicare e chiedere l'ammissione di mezzi di prova. Si insiste per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto per essere la stessa inammissibile ed infondata per i motivi esposti, per il rigetto anche nel merito dell'opposizione e per la condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi professionali oltre accessori di legge, chiedendo il rinvio della causa per la decisione. Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenga inammissibili le richieste istruttorie ex adverso formulate, ci si riporta a quanto argomentato nei propri scritti difensivi in relazione alla infondatezza della CTU richiesta da controparte (pag. 12 comparsa di costituzione). L'avv. Capaldo si riporta ai propri scritti e ne chiede integrale accoglimento con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione. Impugna e contesta quanto avversamente dedotto, prodotto ed eccepito poiché infondato in fatto ed in diritto. Reitera le preliminari eccezioni attinenti la prova della titolarità del credito e la legittimazione processuale della presunta creditrice, la quale non ha adempiuto all'onere della prova riguardante la continuità nelle varie traslazioni presuntivamente narrate. Ribadisce la natura consumeristica del credito nei confronti di tutte le opponenti, ivi reiterando le istanze attinenti le fideiussioni rese. Ribadisce le eccezioni attinenti il quantum azionato, incerto nel suo ammontare attuale. Insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati e nella istanza di sospensione. L'avv. Capuano impugna e contesta quanto ex avdverso dedotto, evidenziando di aver provato per tabulas la legittimazione attiva della tramite il deposito degli estratti dei contratti Parte_1 di cessione con autentica notarile, e si oppone alle istanze istruttorie in quanto inammissibili, riportandosi ai propri atti difensivi. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 28423 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a precetto TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_2 C.F._1 Parte_3
) e (c.f.: ), rappresentate e C.F._2 Parte_4 C.F._3 difese dall' Avv. Monica Mandico, tutte elettivamente domiciliate presso il suo studio in Napoli alla via Epomeo n. 81 OPPONENTI E c.f. e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 CP_1
c.f. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria Lagani ed
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 207 OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 23.12.2024, le sig.re e Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione al precetto notificato da Parte_4 Parte_1
quale mandataria per il pagamento della somma di € 100.000,00,
[...] CP_1 deducendo una serie di motivi di opposizione: nullità della notifica del precetto, carenza di legittimazione attiva della creditrice, abusivo frazionamento del credito, erroneità dei conteggi, natura consumeristica del credito con riferimento alle fideiussioni prestate dalle opponenti e, instando per la sospensione dell'efficacia esecutiva e chiedendo l'ammissione di CTU contabile, concludevano nel merito per la declaratoria che l'opposta non ha diritto a procedere esecutivamente per le ragioni gradatamente esposte. Si è costituita in giudizio contestando integralmente le avverse Parte_1 deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione, insistendo per la legittimità del proprio operato e la sussistenza dei presupposti per procedere in via esecutiva.
1. In primo luogo, in merito alla nullità della notifica del precetto in quanto eseguita a mezzo PEC su indirizzi professionali, va osservato che, per effetto della normativa vigente (art.
3-bis, l. 53/1994, come modificato dal d.lgs. 149/2022), la notificazione telematica può essere eseguita agli indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi, anche se riferiti all'attività professionale, senza distinzione circa la natura della controversia. La Suprema Corte (Cass. civ. 22 gennaio 2025, n. 1615) ha affermato che l'inclusione dell'indirizzo PEC in pubblici registri è sufficiente a conferire validità alla notifica, anche se utilizzata per atti estranei all'attività professionale. In ogni caso, il raggiungimento dello scopo dell'atto è pacifico, avendo avuto le destinatarie piena conoscenza del precetto e avendo proposto tempestiva opposizione (art. 156 c.p.c.; Cass. S.U. n. 7665/2016). L'eccezione va pertanto respinta.
2. Sulla titolarità del credito, esse opponenti contestano la legittimazione attiva della società opposta, sostenendo che la sola pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non sia idonea a provare la titolarità del credito, in assenza di prova delle singole cessioni e della riferibilità del credito azionato. Dalla documentazione prodotta dalla convenuta risulta: (i) la cessione del credito da ad RA Finance S.p.A. (2008), (ii) la fusione di RA Controparte_2
Finance in (2010), (iii) la successiva cessione ad Controparte_3
NPL One S.r.l. (2014) e infine (iv) la cessione a (2017), CP_4 Parte_1 tutte regolarmente pubblicate in G.U. e corredate da estratti notarili e da elenchi dei crediti ceduti ove risulta indicata la posizione oggetto di causa. Secondo la stessa giurisprudenza richiamata dalle opponenti (Cass. 23852/2025), il giudice, al fine di ritenere provata la cessione, deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto… A fronte dell'assenza di elementi di segno contrario (ad esempio, precedenti richieste di pagamento da parte di soggetti diversi che si affermino titolari del credito), quelli prodotti dall'opposta - in particolare gli estratti dei contratti notarili di cessione, ancorchè prodotti solo in parte (ovvero quella utile ai fini di lite) - si ritengono sufficienti alla dimostrazione della esistenza delle cessioni e dell'inclusione del rapporto nelle stesse. Ugualmente deve dirsi quanto alla visura camerale, circa il passaggio da RA Finance spa a CP_5 dato che i rapporti proseguono senza soluzione di continuità, ex art. 2504 bis, I comma c.c., salva prova di una diversa regolamentazione. Ove poi voglia esaminarsi la contestazione sotto il profilo della scarsa comprensibilità, in relazione all'individuazione dei rapporti ceduti a mezzo di numeri identificativi poco intellegibili da parte del ceduto, non può non rimarcarsi che l'ignoranza della vicenda successoria in capo al medesimo ceduto può far ritenere liberatori eventuali pagamenti effettuati medio tempore, essendo proprio questo il suo interesse principale (ovvero non pagare due volte). Tale evenienza, tuttavia, nella specie, non si è verificata, avendo parte intimante conteggiato le somme già incamerate dalle procedure esecutive e fallimentari precedentemente proposte e non risultando ulteriori pagamenti da parte degli opponenti.
3. In ordine all'abusivo frazionamento del credito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il creditore può agire per una parte del credito, salvo che la pluralità di azioni esecutive sia finalizzata a recare un ingiustificato pregiudizio economico al debitore (Cass. S.U. n. 108/2000; Cass. n. 15595/2019). Più di recente si è affermato che in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria (Cass. 7299 del 19/03/2025). Con riferimento all'esecuzione forzata, si è affermato che la moltiplicazione di azioni esecutive
o di attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito - realizzata dal creditore senza alcun apprezzabile interesse e, anzi, allo scopo di lucrare spese - costituisce un abuso dello strumento processuale (non già un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, in quanto l'accertamento del credito è già stato compiuto) e trova la sua sanzione proprio sul piano delle spese: conseguentemente, il giudice deve liquidare soltanto i compensi professionali e gli esborsi corrispondenti a quelli strettamente necessari ad un'unica azione, senza alcun automatismo connesso al numero delle iniziative adottate (Cass. 7299 cit.). In tutte le ipotesi, il frazionamento del credito è sanzionato quando non vi sa un interesse apprezzabile a proporre giudizi distinti. Nel caso di specie, la convenuta ha notificato un unico precetto per un importo parziale, senza promuovere più azioni esecutive, e ha rappresentato che tale scelta risponde a esigenze di contenimento dei costi di procedura. Non risultano comprovati, né dedotti, plurimi procedimenti esecutivi né un aggravio di spese per le opponenti.
4. Le opponenti contestano la esatta determinazione del credito azionato, con particolare riferimento all'inclusione delle spese liquidate nella sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2733/2019 nonché alla metodologia seguita per il calcolo degli interessi ed all'imputazione dei pagamenti parziali. Sotto il primo profilo, l'opposizione è fondata. Va premesso che la scelta del creditore di agire per una somma inferiore a quella dell'intero credito vantato non fa venire meno l'interesse del debitore a contestare le voci creditorie che compongono il totale, altrimenti il frazionamento avrebbe effetti pregiudizievoli nei confronti della controparte e non meritevoli di tutela. Tanto premesso, con la sentenza n. 2733/2019, l'appello proposto dagli odierni opponenti avverso la sentenza di primo grado di conferma del decreto ingiuntivo è stato dichiarato inammissibile, perché la parte processuale era stata male individuata dagli appellanti. Proprio per tale motivo non può che concludersi che quella parte processuale non coincide con quella titolare del credito e, quindi, nemmeno in astratto può essere ricompreso nella cessione. A maggior ragione vi è conferma della prima cessione intervenuta in favore della RA Finance spa. Con riferimento agli ulteriori importi, il precetto non contiene un conteggio preciso ma si limita a richiedere le somme oltre interessi di cui al titolo. Sotto tale profilo, esso è errato ma a favore degli opponenti. Invero, se si considera la richiesta di € 887.330,32 oltre interessi come liquidati in decreto ingiuntivo tempo per tempo maturati, tale importo nominale è inferiore alla sorta capitale dovuta. I vari pagamenti intervenuti sono andati, infatti, a ridurre prima le spese e poi eventualmente interessi e capitale, sicché il totale non può che essere maggiore;
ad ogni modo, la quantificazione precisa della somma non sembra corrispondere ad un reale interesse delle parti, dato che il creditore ha limitato il precetto ad € 100.000,00 mentre gli opponenti non hanno nemmeno offerto una specifica prospettazione che tenga conto di spese ed interessi maturati medio tempore, eventualmente a mezzo di una consulenza di parte, richiedendo solo una ctu, che appare di carattere del tutto esplorativo.
5. Le opponenti invocano, ancora, la natura consumeristica del rapporto, sostenendo che le fideiussioni sarebbero state prestate per fini estranei all'attività professionale, in qualità di familiari dell'amministratore della società debitrice principale, e chiedono l'applicazione della disciplina di cui alla direttiva 93/13/CEE. La questione non può essere vagliata in questa sede. Sul punto non possono direttamente applicarsi i principi di cui alla nota sent. 9479/2023 della S.C., dato che la situazione ivi considerata è quella del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione. Nella specie, è stata proposta l'opposizione a decreto ingiuntivo (respinta) e l'appello (dichiarato inammissibile). Dunque, le opponenti hanno avuto la possibilità di difendersi ed anche di far valere l'eventuale abusività delle clausole contrattuali. Ove volessero applicarsi i detti principi, la sentenza che ci occupa ha chiarito che ove il debitore consumatore abbia già proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. intendendo elidere il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile proprio a motivo dell'abusività delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito del professionista … il giudice adito riqualificherà l'opposizione come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa, fissando un termine non inferiore a 40 giorni per la riassunzione. Tuttavia, in un simile caso, è chiaro che l'opponente è tenuto a prospettare i profili di una eventuale abusività delle clausole, perché altrimenti l'opposizione non è realmente intesa a elidere il titolo per l'abusività delle clausole. Nella specie, le opponenti chiariscono solo la propria qualità di consumatrici ma non allegano profili di abusività delle clausole. Si evidenzia unicamente la vessatorietà della clausola in forza della quale al garante è esclusa la facoltà di proporre le eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore principale. Ma non è chiaro quale sia l'eccezione che le opponenti intendono far valere, ai fini di invalidare l'avversa richiesta.
6. Infine, in ordine all'eccezione relativa alla mancata iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB, si evidenzia quanto segue. Ai sensi del combinato disposto normativo ex art. 2 comma 6 L. 130/1999 e art. 106 TUB, la riscossione dei crediti ceduti ed i servizi di cassa e pagamento possono essere svolti da banche o intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo Unico Bancario), specificandosi, altresì, che gli altri soggetti che intendono prestare tali servizi devono chiedere l'iscrizione nell'albo, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo, purché possiedano i relativi requisiti. Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, mentre in passato aveva sostenuto il carattere imperativo delle predette norme, è ritornata di recente sull'argomento con l'ordinanza n. 7243 del 18.03.2024, affermando, di contra, il principio secondo il quale dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici e ciò sul presupposto che qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, che non sono, tuttavia, sufficienti a connotarla in termini imperativi. Pertanto, le norme sopra riportate non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri anche sanzionatori facenti capo all'autorità di vigilanza ossia, in tal caso, alla Banca d'Italia, presidiati anche da norme penali.
7. Ne consegue l'integrale rigetto dell'opposizione. Dato l'accoglimento di uno dei motivi di opposizione, si reputa giustificato compensare le spese nella misura di un terzo. La restante parte segue la soccombenza e si liquida ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura media prevista dallo scaglione di riferimento per tutte le fasi, in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
così provvede:
[...]
- in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, in capo all'opposta, nei confronti delle opponenti, in relazione alle somme di cui alla sentenza n. 2733/2019 della Corte d'Appello di Napoli,
- rigetta l'opposizione per il resto,
- compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna le opponenti, in solido, al pagamento, in favore di dei restanti due terzi, che liquida in € Parte_1
9.402,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovuta, come per legge. Così deciso in Napoli, il 18/11/2025 Il Giudice Dott. Gabriele Montefusco
l'avv. Maria Cristina Capuano. È presente per le opponenti e per delega dell'avv. Monica Mandico, l'avv. Pasquale Capaldo. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Capuano si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed alle memorie istruttorie depositate chiedendo l'accoglimento di quanto richiesto. Impugna e contesta tutto quanto prodotto dedotto e eccepito da controparte ed evidenzia che la stessa ha depositato le seconde memorie istruttorie in data 30/10/2025 quindi oltre il termine perentorio dei 20 giorni prima dell'udienza del 18/11/2025 fissata dal giudice. La II memoria depositata da parte opponente è pertanto inammissibile e la parte è decaduta dalla facoltà di indicare e chiedere l'ammissione di mezzi di prova. Si insiste per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto per essere la stessa inammissibile ed infondata per i motivi esposti, per il rigetto anche nel merito dell'opposizione e per la condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi professionali oltre accessori di legge, chiedendo il rinvio della causa per la decisione. Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenga inammissibili le richieste istruttorie ex adverso formulate, ci si riporta a quanto argomentato nei propri scritti difensivi in relazione alla infondatezza della CTU richiesta da controparte (pag. 12 comparsa di costituzione). L'avv. Capaldo si riporta ai propri scritti e ne chiede integrale accoglimento con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione. Impugna e contesta quanto avversamente dedotto, prodotto ed eccepito poiché infondato in fatto ed in diritto. Reitera le preliminari eccezioni attinenti la prova della titolarità del credito e la legittimazione processuale della presunta creditrice, la quale non ha adempiuto all'onere della prova riguardante la continuità nelle varie traslazioni presuntivamente narrate. Ribadisce la natura consumeristica del credito nei confronti di tutte le opponenti, ivi reiterando le istanze attinenti le fideiussioni rese. Ribadisce le eccezioni attinenti il quantum azionato, incerto nel suo ammontare attuale. Insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati e nella istanza di sospensione. L'avv. Capuano impugna e contesta quanto ex avdverso dedotto, evidenziando di aver provato per tabulas la legittimazione attiva della tramite il deposito degli estratti dei contratti Parte_1 di cessione con autentica notarile, e si oppone alle istanze istruttorie in quanto inammissibili, riportandosi ai propri atti difensivi. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 28423 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a precetto TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_2 C.F._1 Parte_3
) e (c.f.: ), rappresentate e C.F._2 Parte_4 C.F._3 difese dall' Avv. Monica Mandico, tutte elettivamente domiciliate presso il suo studio in Napoli alla via Epomeo n. 81 OPPONENTI E c.f. e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 CP_1
c.f. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria Lagani ed
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 207 OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 23.12.2024, le sig.re e Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione al precetto notificato da Parte_4 Parte_1
quale mandataria per il pagamento della somma di € 100.000,00,
[...] CP_1 deducendo una serie di motivi di opposizione: nullità della notifica del precetto, carenza di legittimazione attiva della creditrice, abusivo frazionamento del credito, erroneità dei conteggi, natura consumeristica del credito con riferimento alle fideiussioni prestate dalle opponenti e, instando per la sospensione dell'efficacia esecutiva e chiedendo l'ammissione di CTU contabile, concludevano nel merito per la declaratoria che l'opposta non ha diritto a procedere esecutivamente per le ragioni gradatamente esposte. Si è costituita in giudizio contestando integralmente le avverse Parte_1 deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione, insistendo per la legittimità del proprio operato e la sussistenza dei presupposti per procedere in via esecutiva.
1. In primo luogo, in merito alla nullità della notifica del precetto in quanto eseguita a mezzo PEC su indirizzi professionali, va osservato che, per effetto della normativa vigente (art.
3-bis, l. 53/1994, come modificato dal d.lgs. 149/2022), la notificazione telematica può essere eseguita agli indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi, anche se riferiti all'attività professionale, senza distinzione circa la natura della controversia. La Suprema Corte (Cass. civ. 22 gennaio 2025, n. 1615) ha affermato che l'inclusione dell'indirizzo PEC in pubblici registri è sufficiente a conferire validità alla notifica, anche se utilizzata per atti estranei all'attività professionale. In ogni caso, il raggiungimento dello scopo dell'atto è pacifico, avendo avuto le destinatarie piena conoscenza del precetto e avendo proposto tempestiva opposizione (art. 156 c.p.c.; Cass. S.U. n. 7665/2016). L'eccezione va pertanto respinta.
2. Sulla titolarità del credito, esse opponenti contestano la legittimazione attiva della società opposta, sostenendo che la sola pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non sia idonea a provare la titolarità del credito, in assenza di prova delle singole cessioni e della riferibilità del credito azionato. Dalla documentazione prodotta dalla convenuta risulta: (i) la cessione del credito da ad RA Finance S.p.A. (2008), (ii) la fusione di RA Controparte_2
Finance in (2010), (iii) la successiva cessione ad Controparte_3
NPL One S.r.l. (2014) e infine (iv) la cessione a (2017), CP_4 Parte_1 tutte regolarmente pubblicate in G.U. e corredate da estratti notarili e da elenchi dei crediti ceduti ove risulta indicata la posizione oggetto di causa. Secondo la stessa giurisprudenza richiamata dalle opponenti (Cass. 23852/2025), il giudice, al fine di ritenere provata la cessione, deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto… A fronte dell'assenza di elementi di segno contrario (ad esempio, precedenti richieste di pagamento da parte di soggetti diversi che si affermino titolari del credito), quelli prodotti dall'opposta - in particolare gli estratti dei contratti notarili di cessione, ancorchè prodotti solo in parte (ovvero quella utile ai fini di lite) - si ritengono sufficienti alla dimostrazione della esistenza delle cessioni e dell'inclusione del rapporto nelle stesse. Ugualmente deve dirsi quanto alla visura camerale, circa il passaggio da RA Finance spa a CP_5 dato che i rapporti proseguono senza soluzione di continuità, ex art. 2504 bis, I comma c.c., salva prova di una diversa regolamentazione. Ove poi voglia esaminarsi la contestazione sotto il profilo della scarsa comprensibilità, in relazione all'individuazione dei rapporti ceduti a mezzo di numeri identificativi poco intellegibili da parte del ceduto, non può non rimarcarsi che l'ignoranza della vicenda successoria in capo al medesimo ceduto può far ritenere liberatori eventuali pagamenti effettuati medio tempore, essendo proprio questo il suo interesse principale (ovvero non pagare due volte). Tale evenienza, tuttavia, nella specie, non si è verificata, avendo parte intimante conteggiato le somme già incamerate dalle procedure esecutive e fallimentari precedentemente proposte e non risultando ulteriori pagamenti da parte degli opponenti.
3. In ordine all'abusivo frazionamento del credito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il creditore può agire per una parte del credito, salvo che la pluralità di azioni esecutive sia finalizzata a recare un ingiustificato pregiudizio economico al debitore (Cass. S.U. n. 108/2000; Cass. n. 15595/2019). Più di recente si è affermato che in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria (Cass. 7299 del 19/03/2025). Con riferimento all'esecuzione forzata, si è affermato che la moltiplicazione di azioni esecutive
o di attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito - realizzata dal creditore senza alcun apprezzabile interesse e, anzi, allo scopo di lucrare spese - costituisce un abuso dello strumento processuale (non già un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, in quanto l'accertamento del credito è già stato compiuto) e trova la sua sanzione proprio sul piano delle spese: conseguentemente, il giudice deve liquidare soltanto i compensi professionali e gli esborsi corrispondenti a quelli strettamente necessari ad un'unica azione, senza alcun automatismo connesso al numero delle iniziative adottate (Cass. 7299 cit.). In tutte le ipotesi, il frazionamento del credito è sanzionato quando non vi sa un interesse apprezzabile a proporre giudizi distinti. Nel caso di specie, la convenuta ha notificato un unico precetto per un importo parziale, senza promuovere più azioni esecutive, e ha rappresentato che tale scelta risponde a esigenze di contenimento dei costi di procedura. Non risultano comprovati, né dedotti, plurimi procedimenti esecutivi né un aggravio di spese per le opponenti.
4. Le opponenti contestano la esatta determinazione del credito azionato, con particolare riferimento all'inclusione delle spese liquidate nella sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2733/2019 nonché alla metodologia seguita per il calcolo degli interessi ed all'imputazione dei pagamenti parziali. Sotto il primo profilo, l'opposizione è fondata. Va premesso che la scelta del creditore di agire per una somma inferiore a quella dell'intero credito vantato non fa venire meno l'interesse del debitore a contestare le voci creditorie che compongono il totale, altrimenti il frazionamento avrebbe effetti pregiudizievoli nei confronti della controparte e non meritevoli di tutela. Tanto premesso, con la sentenza n. 2733/2019, l'appello proposto dagli odierni opponenti avverso la sentenza di primo grado di conferma del decreto ingiuntivo è stato dichiarato inammissibile, perché la parte processuale era stata male individuata dagli appellanti. Proprio per tale motivo non può che concludersi che quella parte processuale non coincide con quella titolare del credito e, quindi, nemmeno in astratto può essere ricompreso nella cessione. A maggior ragione vi è conferma della prima cessione intervenuta in favore della RA Finance spa. Con riferimento agli ulteriori importi, il precetto non contiene un conteggio preciso ma si limita a richiedere le somme oltre interessi di cui al titolo. Sotto tale profilo, esso è errato ma a favore degli opponenti. Invero, se si considera la richiesta di € 887.330,32 oltre interessi come liquidati in decreto ingiuntivo tempo per tempo maturati, tale importo nominale è inferiore alla sorta capitale dovuta. I vari pagamenti intervenuti sono andati, infatti, a ridurre prima le spese e poi eventualmente interessi e capitale, sicché il totale non può che essere maggiore;
ad ogni modo, la quantificazione precisa della somma non sembra corrispondere ad un reale interesse delle parti, dato che il creditore ha limitato il precetto ad € 100.000,00 mentre gli opponenti non hanno nemmeno offerto una specifica prospettazione che tenga conto di spese ed interessi maturati medio tempore, eventualmente a mezzo di una consulenza di parte, richiedendo solo una ctu, che appare di carattere del tutto esplorativo.
5. Le opponenti invocano, ancora, la natura consumeristica del rapporto, sostenendo che le fideiussioni sarebbero state prestate per fini estranei all'attività professionale, in qualità di familiari dell'amministratore della società debitrice principale, e chiedono l'applicazione della disciplina di cui alla direttiva 93/13/CEE. La questione non può essere vagliata in questa sede. Sul punto non possono direttamente applicarsi i principi di cui alla nota sent. 9479/2023 della S.C., dato che la situazione ivi considerata è quella del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione. Nella specie, è stata proposta l'opposizione a decreto ingiuntivo (respinta) e l'appello (dichiarato inammissibile). Dunque, le opponenti hanno avuto la possibilità di difendersi ed anche di far valere l'eventuale abusività delle clausole contrattuali. Ove volessero applicarsi i detti principi, la sentenza che ci occupa ha chiarito che ove il debitore consumatore abbia già proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. intendendo elidere il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile proprio a motivo dell'abusività delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito del professionista … il giudice adito riqualificherà l'opposizione come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa, fissando un termine non inferiore a 40 giorni per la riassunzione. Tuttavia, in un simile caso, è chiaro che l'opponente è tenuto a prospettare i profili di una eventuale abusività delle clausole, perché altrimenti l'opposizione non è realmente intesa a elidere il titolo per l'abusività delle clausole. Nella specie, le opponenti chiariscono solo la propria qualità di consumatrici ma non allegano profili di abusività delle clausole. Si evidenzia unicamente la vessatorietà della clausola in forza della quale al garante è esclusa la facoltà di proporre le eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore principale. Ma non è chiaro quale sia l'eccezione che le opponenti intendono far valere, ai fini di invalidare l'avversa richiesta.
6. Infine, in ordine all'eccezione relativa alla mancata iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB, si evidenzia quanto segue. Ai sensi del combinato disposto normativo ex art. 2 comma 6 L. 130/1999 e art. 106 TUB, la riscossione dei crediti ceduti ed i servizi di cassa e pagamento possono essere svolti da banche o intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo Unico Bancario), specificandosi, altresì, che gli altri soggetti che intendono prestare tali servizi devono chiedere l'iscrizione nell'albo, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo, purché possiedano i relativi requisiti. Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, mentre in passato aveva sostenuto il carattere imperativo delle predette norme, è ritornata di recente sull'argomento con l'ordinanza n. 7243 del 18.03.2024, affermando, di contra, il principio secondo il quale dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici e ciò sul presupposto che qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, che non sono, tuttavia, sufficienti a connotarla in termini imperativi. Pertanto, le norme sopra riportate non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri anche sanzionatori facenti capo all'autorità di vigilanza ossia, in tal caso, alla Banca d'Italia, presidiati anche da norme penali.
7. Ne consegue l'integrale rigetto dell'opposizione. Dato l'accoglimento di uno dei motivi di opposizione, si reputa giustificato compensare le spese nella misura di un terzo. La restante parte segue la soccombenza e si liquida ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura media prevista dallo scaglione di riferimento per tutte le fasi, in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
così provvede:
[...]
- in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, in capo all'opposta, nei confronti delle opponenti, in relazione alle somme di cui alla sentenza n. 2733/2019 della Corte d'Appello di Napoli,
- rigetta l'opposizione per il resto,
- compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna le opponenti, in solido, al pagamento, in favore di dei restanti due terzi, che liquida in € Parte_1
9.402,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovuta, come per legge. Così deciso in Napoli, il 18/11/2025 Il Giudice Dott. Gabriele Montefusco