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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/11/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 03/11/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 145/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, quale titolare della ditta individuale “Farmacia Parte_1
Dott.ssa Bianca Cioffi”, rappresentata e difesa dall' avv. Lorenzo Ioele,
giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLANTE PRINCIPALE-APPELLATA INCIDENTALE
1 E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Giordano, in CP_1
virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLATA PRINCIPALE-APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: mansioni superiori - differenze retributive.
Appello avverso la sentenza n. 1185/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: rigettare la domanda proposta da , vinte le CP_1
spese.
Per l'appellata: rigettare l'appello di;
in accoglimento Parte_1
dell'appello incidentale, accogliere integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo, con rivalsa di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06/10/2017 , premesso che CP_1
aveva lavorato alle dipendenze di , presso la farmacia di cui Parte_1
la convenuta era titolare, dal 01/09/2012 al 10/07/2017; che aveva svolto la pratica professionale come farmacista dal 01/09/2012 al 30/06/2013, ed aveva espletato il tirocinio sia come farmacista che presso il magazzino da
2 luglio 2013 al 30/09/2014; che era stata assunta con contratto a tempo indeterminato part time dal 01/10/2014 al 10/07/2017; che le mansioni in concreto svolte erano superiori all'inquadramento attribuito in busta paga ed erano riconducibili alla qualifica di farmacista di 1° livello del CCNL
farmacie private;
che inoltre la prestazione lavorativa era stata resa di fatto a tempo pieno e includeva altresì lo straordinario;
che sussisteva la giusta causa delle dimissioni;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore, chiedendo il pagamento di complessivi € 121.674,79 a titolo di differenze retributive, 13^, 14^, festività, ferie, straordinario, lavoro domenicale, indennità di preavviso e TFR, oltre accessori e spese.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 20/09/2022 il Giudice di primo grado accoglieva in parte il ricorso e condannava la convenuta in via equitativa al pagamento di € 26.400,00 netti, oltre accessori.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 20/03/2023.
L'appellante deduceva che l'istruttoria espletata in prime cure non aveva offerto prova certa dello svolgimento della prestazione a tempo pieno.
3 Evidenziava che le mansioni di fatto eseguite da erano solo CP_1
quelle di responsabile del magazzino all'ingrosso e potevano al più
corrispondere al livello 2 del CCNL (“magazziniere- consegnatario”).
Ribadiva che la lavoratrice si era dimessa per ragioni inerenti situazioni createsi nell'ambiente di lavoro, e non per motivi connessi alle spettanze retributive, con conseguente difetto della giusta causa ai fini dell'indennità
di preavviso.
Censurava, infine, la liquidazione equitativa delle spettanze effettuata dal primo giudice.
Concludeva per il rigetto delle pretese azionate da con il CP_1
ricorso introduttivo.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
27/09/2024, la lavoratrice chiedeva il rigetto dell'avverso gravame.
Proponeva appello incidentale, insistendo nell'accoglimento integrale delle proprie domande.
In particolare, rivendicava le spettanze retributive per il periodo di praticantato (dal 01/09/2012 al 30/09/2014) e altresì il TFR e la 13^, non riconosciuti dal Tribunale.
4 Censurava la pronunzia di prime cure per non avere correttamente quantificato le somme dovute, deducendo l'inadeguatezza della liquidazione equitativa operata in sentenza.
La Corte conferiva incarico contabile al CTU Dr. , che Persona_1
depositava la relazione scritta in data 02/10/2025.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado va parzialmente riformata.
Per quanto riguarda il periodo in cui la lavoratrice ha svolto il praticantato
(dal 01/09/2012 al 30/09/2014), l'istruttoria espletata in prime cure non ha confermato la sussistenza della effettiva subordinazione, non avendo i testi nulla di utile riferito sul punto:
-la teste ha iniziato il tirocinio solo in data 30/09/2014, Testimone_1
quando cioè l'appellata aveva già completato la pratica CP_1
professionale, e ha precisato che la stava solo nel magazzino, CP_1
mentre la teste svolgeva il tirocinio solo nella farmacia;
5 -gli altri testi hanno riferito sul periodo in cui la appellata è stata assunta a tempo indeterminato e nulla hanno precisato circa il praticantato di CP_1
[...]
Nulla spetta quindi alla lavoratrice per il periodo anteriore al 01/10/2014,
data in cui -terminato il tirocinio- è avvenuta l'assunzione a tempo indeterminato con contratto part time.
In ordine all'orario di lavoro nel periodo dal 01/10/2014 al 10/07/2017,
parimenti non risultano confermate dall'istruttoria le deduzioni della lavoratrice circa l'osservanza di un orario a tempo pieno:
-costituisce circostanza pacifica, attestata anche in modo concorde dai testimoni, che fosse addetta solo al magazzino all'ingrosso, CP_1
che era un locale adiacente alla farmacia ed aveva un accesso autonomo;
nel magazzino lavoravano solo e;
CP_1 Tes_2
-il teste ha riferito che nel magazzino Tes_2 CP_1
osservava l'orario 9,00-13,00 da lunedì a venerdì, mentre lui invece lavorava nel magazzino anche il pomeriggio;
-la teste (tirocinante dal 30/09/2014 al 30/09/2016) ha Testimone_1
detto che andava di solito la mattina presso la farmacia per la pratica, a
6 volte andava il pomeriggio anziché la mattina;
nulla di preciso ha asserito per cognizione diretta circa l'orario della CP_1
-la teste (dipendente che lavorava nella farmacia) ha Testimone_3
riferito che stava nel magazzino, ove non vi era contatto con CP_1
il pubblico, e lavorava con orario 9,00-13,00; si recava nella CP_1
farmacia solo se doveva parlare con la datrice di lavoro (es. sui costi dei prodotti da acquistare); se si lavorava qualche volta di domenica, il giorno veniva recuperato durante la settimana;
nel magazzino non Tes_2
riceveva ordini da ma direttamente dalla titolare della CP_1
Farmacia;
-il teste (dipendente di ) ha avuto con Tes_4 Pt_2 CP_1
e con la titolare della farmacia solo contatti telefonici o per email
[...]
per l'acquisto di prodotti farmaceutici, da lunedì a venerdì; non aveva pertanto diretta cognizione degli orari di lavoro della appellata;
-la teste (dipendente della ha riferito di essersi Testimone_5
recata il 21/06/2017 presso il deposito all'ingrosso dei farmaci e di avere ivi rinvenuto , la quale firmò il verbale del sopralluogo e le CP_1
dichiarazioni da cui risultava responsabile del magazzino e lavorava con orario di n. 20 ore settimanali.
7 Il documento a cui ha fatto riferimento la teste è stato ritualmente Tes_5
allegato da in primo grado: trattasi del verbale ispettivo del Parte_1
21/06/2017, in cui i funzionari della Parte_4
e hanno attestato: Controparte_2
-di avere visitato il magazzino all'ingrosso della farmacia Parte_5
per le verifiche di competenza circa il permanere dei requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi per il proseguimento e la corretta gestione dell'attività;
-di avere ivi rinvenuto quale “direttore tecnico” o “direttore CP_1
responsabile” del magazzino.
A tale verbale sono allegate le dichiarazioni rese da in data CP_1
07/05/2015 e in data 21/06/2017, entrambe sottoscritte dalla lavoratrice, in cui ella ha dichiarato di lavorare per n. 20 ore settimanali.
Ne consegue che, sia alla luce del predetto dato documentale a firma della stessa lavoratrice (firma non disconosciuta) sia alla stregua delle deposizioni testimoniali sopra riportate, deve ritenersi che CP_1
abbia lavorato nel periodo dal 01/10/2014 al 10/07/2017 per n. 20 ore a settimana.
8 Quanto all'inquadramento, nelle buste paga (pacificamente sottoscritte dalla lavoratrice ed attestanti la retribuzione già erogata in costanza di rapporto) e nella comunicazione IL la risulta inquadrata nel CP_1
livello 4 del CCNL come “farmacista” e assunta con rapporto a tempo indeterminato dal 01/10/2014 con part time al 50% (n. 20 ore settimanali).
Nelle buste paga è stata riconosciuta anche la 14^, con conseguente prova dell'adesione del datore di lavoro al CCNL di diritto comune.
Il CCNL farmacie private, pacificamente applicabile, include nel livello 4
(attribuito a in busta paga dal datore) i lavoratori “che CP_1
eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”: commesso d'ordine, contabile d'ordine, addetto di laboratorio, magazziniere.
Il livello 2 del CCNL, invocato dal datore di lavoro nell'appello principale,
riguarda i “lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo di altri lavoratori”:
magazziniere consegnatario “con responsabilità tecnica ed amministrativa
9 del magazzino inteso come reparto della farmacia autonomo per gestione e struttura”.
Il livello 1, rivendicato in giudizio da e oggetto dell'appello CP_1
incidentale, contempla il “farmacista collaboratore” che “può sostituire il titolare di farmacia nei casi e con le modalità previste dalle norme di legge e di regolamento”.
Nel caso di specie, oltre al verbale ispettivo del 21/06/2017, in cui
è indicata quale “direttore tecnico” del magazzino CP_1
all'ingrosso o “responsabile” dello stesso, sono stati prodotti in giudizio:
-la nota del 03/10/2014, con cui il datore di lavoro Parte_1
comunicava alla la nomina di come ”direttore tecnico” CP_1
del magazzino;
-il decreto dirigenziale n. 255 del 25/11/2014, con cui la Regione
Campania prendeva atto del conferimento dell'incarico de quo a CP_1
[...]
La teste ha riferito davanti al Tribunale che Testimone_3 CP_1
si occupava di “acquisire informazioni riguardo i prezzi di
[...]
cessione dei prodotti farmaceutici da un rappresentante, una volta
acquisite le informazioni la ricorrente informava la dott.ssa la quale CP_1
10 decideva la proposta di vendita da fare al cliente;
la ricorrente,
unitamente al magazziniere creavano una tabella in formato excel Tes_2
con la proposta di vendita e la inviavano a mezzo mail al cliente;
in caso
di risposta positiva si recavano, la ricorrente e il sig. dalla dott.ssa Tes_2
la quale chiamava insieme a me, il rappresentante per effettuare CP_1
l'ordine; la ricorrente provvedeva, inoltre insieme al sig. a caricare Tes_2
la merce attraverso il computer nel software di gestionale dell'ingrosso e,
successivamente, preparavano i pacchi per le spedizioni”.
Dal verbale ispettivo del 21/06/2017 si evince che , CP_1
oltre a curare l'approvvigionamento e le forniture ai clienti, era responsabile della tenuta dei registri e della documentazione inerente la merce del magazzino, ed era incaricata anche dei controlli sulla scadenza dei farmaci e dei ritiri dal mercato, nonché della custodia dell'intero campionario della merce;
tutte le procedure necessarie (di ricevimento e controllo delle forniture, di immagazzinamento, di sicurezza delle scorte sul posto e delle consegne in transito, della pianificazione dei ritiri, della contaminazione, etc) “sono approvate e firmate dalla persona responsabile” (cioè da ); la risulta responsabile anche CP_1 CP_1
per i “medicinali soggetti a speciali misure di immagazzinamento (p.e.
11 stupefacenti, prodotti che richiedono una determinata temperatura) in conformità con le istruzioni scritte e con le disposizioni di legge pertinenti”.
Nel predetto verbale di ispezione la risulta indicata quale “persona CP_1
qualificata e responsabile ai sensi del D.Lvo 538/92 e del DM 6.7.1999,
avente autorità e responsabilità estese anche al trasporto fino al punto di distribuzione immediatamente successivo, per assicurare che sia costituito e mantenuto un sistema di qualità”; ella risulta responsabile circa i medicinali restituiti al distributore, e addetta alla sottoscrizione del permesso di reintegro in magazzino.
Nel verbale si precisa infine che per le sostanze stupefacenti e psicotrope la conservazione è prevista in un apposito armadio chiuso a chiave, e che la persona che ha la chiave è . CP_1
Costituisce circostanza pacifica in giudizio che la lavoratrice, unitamente a
, fu sanzionata dalla datrice di lavoro, quando si verificò un Tes_2
problema in merito allo smarrimento di un collo di spedizione nel febbraio
2017.
12 La stessa condotta della datrice di lavoro, dunque, conferma l'attribuzione a della responsabilità -non solo formale, ma in concreto- CP_1
della intera gestione del magazzino.
Giova rammentare che si trattava di un magazzino di merce (farmaci e altri prodotti) distribuita all'ingrosso su ampia scala, e che secondo le norme vigenti la titolare doveva nominare un responsabile o “direttore tecnico”,
munito dell'appropriato titolo di studio e della necessaria esperienza, per poter continuare l'attività: il già citato decreto dirigenziale n. 255 del
25/11/2014, infatti, autorizzava la “continuazione dell'attività” di
“distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano”, già rilasciata a
, proprio in base all'avvenuta comunicazione della nomina di Parte_1
quale responsabile del magazzino, in quanto la lavoratrice CP_1
era in possesso della laurea e degli altri requisiti.
Né la qualifica di semplice magazziniere (livello 4, attribuito in busta paga), né il livello 2 (magazziniere-consegnatario, invocato dalla datrice in questa sede), pertanto, appaiono congrui in rapporto ai compiti di fatto espletati da . CP_1
Le mansioni di fatto svolte dall'appellata non erano, nel caso di specie,
limitate ad attività di mera esecuzione materiale di incombenze ripetitive,
13 ma si estendevano invece ad attività compiute in autonomia e con l'assunzione della relativa responsabilità propria del livello 1 (farmacista collaboratore), ed erano altresì rilevanti e necessarie ai fini della gestione dell'attività del magazzino all'ingrosso, che costituiva un ramo essenziale della ditta.
Risultano pertanto sussistenti i presupposti per il riconoscimento, in favore di , delle differenze retributive inerenti il livello 1 del CCNL CP_1
di categoria.
Alla stregua della ipotesi 4 della CTU espletata in secondo grado (livello retributivo 1, orario di n. 20 ore settimanali;
v. pag. 7 della CTU di secondo grado, ultimo schema), la datrice di lavoro va Parte_1
condannata al pagamento di complessivi € 14.171,88 lordi (di cui: €
8.375,14 per paga oraria, € 465,69 per festività, € 334,78 per ferie non godute, € 23,06 per ex festività, € 3.350,88 per preavviso, € 567,04 per
13^, € 567,04 per 14^, € 488,24 per TFR).
Gli accessori spettano di diritto e vanno calcolati ex art. 429 cpc come da
Cass. Sez. Unite n. 38/2001.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
14 Va posto a carico della datrice di lavoro il compenso per il Parte_1
CTU nominato in secondo grado, liquidato con separato decreto.
Non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 145/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello principale
proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 1185/2022 del Giudice del CP_1
lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, dichiarato assorbito l'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata,
condanna al pagamento, in favore di , di Parte_1 CP_1
complessivi € 14.171,88 lordi, oltre accessori ex art. 429 cpc dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo;
2)condanna alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 CP_1
spese del doppio grado, liquidate in € 2.695,00 per il primo grado e in €
2.906,00 per il secondo grado, oltre rimborso per spese generali nella
15 misura del 15%, IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
3)pone a carico di il compenso per il CTU Dr. Parte_1 [...]
, liquidato con separato decreto. Per_1
Salerno, 03/11/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 03/11/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 145/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, quale titolare della ditta individuale “Farmacia Parte_1
Dott.ssa Bianca Cioffi”, rappresentata e difesa dall' avv. Lorenzo Ioele,
giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLANTE PRINCIPALE-APPELLATA INCIDENTALE
1 E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Giordano, in CP_1
virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLATA PRINCIPALE-APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: mansioni superiori - differenze retributive.
Appello avverso la sentenza n. 1185/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: rigettare la domanda proposta da , vinte le CP_1
spese.
Per l'appellata: rigettare l'appello di;
in accoglimento Parte_1
dell'appello incidentale, accogliere integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo, con rivalsa di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06/10/2017 , premesso che CP_1
aveva lavorato alle dipendenze di , presso la farmacia di cui Parte_1
la convenuta era titolare, dal 01/09/2012 al 10/07/2017; che aveva svolto la pratica professionale come farmacista dal 01/09/2012 al 30/06/2013, ed aveva espletato il tirocinio sia come farmacista che presso il magazzino da
2 luglio 2013 al 30/09/2014; che era stata assunta con contratto a tempo indeterminato part time dal 01/10/2014 al 10/07/2017; che le mansioni in concreto svolte erano superiori all'inquadramento attribuito in busta paga ed erano riconducibili alla qualifica di farmacista di 1° livello del CCNL
farmacie private;
che inoltre la prestazione lavorativa era stata resa di fatto a tempo pieno e includeva altresì lo straordinario;
che sussisteva la giusta causa delle dimissioni;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore, chiedendo il pagamento di complessivi € 121.674,79 a titolo di differenze retributive, 13^, 14^, festività, ferie, straordinario, lavoro domenicale, indennità di preavviso e TFR, oltre accessori e spese.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 20/09/2022 il Giudice di primo grado accoglieva in parte il ricorso e condannava la convenuta in via equitativa al pagamento di € 26.400,00 netti, oltre accessori.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 20/03/2023.
L'appellante deduceva che l'istruttoria espletata in prime cure non aveva offerto prova certa dello svolgimento della prestazione a tempo pieno.
3 Evidenziava che le mansioni di fatto eseguite da erano solo CP_1
quelle di responsabile del magazzino all'ingrosso e potevano al più
corrispondere al livello 2 del CCNL (“magazziniere- consegnatario”).
Ribadiva che la lavoratrice si era dimessa per ragioni inerenti situazioni createsi nell'ambiente di lavoro, e non per motivi connessi alle spettanze retributive, con conseguente difetto della giusta causa ai fini dell'indennità
di preavviso.
Censurava, infine, la liquidazione equitativa delle spettanze effettuata dal primo giudice.
Concludeva per il rigetto delle pretese azionate da con il CP_1
ricorso introduttivo.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
27/09/2024, la lavoratrice chiedeva il rigetto dell'avverso gravame.
Proponeva appello incidentale, insistendo nell'accoglimento integrale delle proprie domande.
In particolare, rivendicava le spettanze retributive per il periodo di praticantato (dal 01/09/2012 al 30/09/2014) e altresì il TFR e la 13^, non riconosciuti dal Tribunale.
4 Censurava la pronunzia di prime cure per non avere correttamente quantificato le somme dovute, deducendo l'inadeguatezza della liquidazione equitativa operata in sentenza.
La Corte conferiva incarico contabile al CTU Dr. , che Persona_1
depositava la relazione scritta in data 02/10/2025.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado va parzialmente riformata.
Per quanto riguarda il periodo in cui la lavoratrice ha svolto il praticantato
(dal 01/09/2012 al 30/09/2014), l'istruttoria espletata in prime cure non ha confermato la sussistenza della effettiva subordinazione, non avendo i testi nulla di utile riferito sul punto:
-la teste ha iniziato il tirocinio solo in data 30/09/2014, Testimone_1
quando cioè l'appellata aveva già completato la pratica CP_1
professionale, e ha precisato che la stava solo nel magazzino, CP_1
mentre la teste svolgeva il tirocinio solo nella farmacia;
5 -gli altri testi hanno riferito sul periodo in cui la appellata è stata assunta a tempo indeterminato e nulla hanno precisato circa il praticantato di CP_1
[...]
Nulla spetta quindi alla lavoratrice per il periodo anteriore al 01/10/2014,
data in cui -terminato il tirocinio- è avvenuta l'assunzione a tempo indeterminato con contratto part time.
In ordine all'orario di lavoro nel periodo dal 01/10/2014 al 10/07/2017,
parimenti non risultano confermate dall'istruttoria le deduzioni della lavoratrice circa l'osservanza di un orario a tempo pieno:
-costituisce circostanza pacifica, attestata anche in modo concorde dai testimoni, che fosse addetta solo al magazzino all'ingrosso, CP_1
che era un locale adiacente alla farmacia ed aveva un accesso autonomo;
nel magazzino lavoravano solo e;
CP_1 Tes_2
-il teste ha riferito che nel magazzino Tes_2 CP_1
osservava l'orario 9,00-13,00 da lunedì a venerdì, mentre lui invece lavorava nel magazzino anche il pomeriggio;
-la teste (tirocinante dal 30/09/2014 al 30/09/2016) ha Testimone_1
detto che andava di solito la mattina presso la farmacia per la pratica, a
6 volte andava il pomeriggio anziché la mattina;
nulla di preciso ha asserito per cognizione diretta circa l'orario della CP_1
-la teste (dipendente che lavorava nella farmacia) ha Testimone_3
riferito che stava nel magazzino, ove non vi era contatto con CP_1
il pubblico, e lavorava con orario 9,00-13,00; si recava nella CP_1
farmacia solo se doveva parlare con la datrice di lavoro (es. sui costi dei prodotti da acquistare); se si lavorava qualche volta di domenica, il giorno veniva recuperato durante la settimana;
nel magazzino non Tes_2
riceveva ordini da ma direttamente dalla titolare della CP_1
Farmacia;
-il teste (dipendente di ) ha avuto con Tes_4 Pt_2 CP_1
e con la titolare della farmacia solo contatti telefonici o per email
[...]
per l'acquisto di prodotti farmaceutici, da lunedì a venerdì; non aveva pertanto diretta cognizione degli orari di lavoro della appellata;
-la teste (dipendente della ha riferito di essersi Testimone_5
recata il 21/06/2017 presso il deposito all'ingrosso dei farmaci e di avere ivi rinvenuto , la quale firmò il verbale del sopralluogo e le CP_1
dichiarazioni da cui risultava responsabile del magazzino e lavorava con orario di n. 20 ore settimanali.
7 Il documento a cui ha fatto riferimento la teste è stato ritualmente Tes_5
allegato da in primo grado: trattasi del verbale ispettivo del Parte_1
21/06/2017, in cui i funzionari della Parte_4
e hanno attestato: Controparte_2
-di avere visitato il magazzino all'ingrosso della farmacia Parte_5
per le verifiche di competenza circa il permanere dei requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi per il proseguimento e la corretta gestione dell'attività;
-di avere ivi rinvenuto quale “direttore tecnico” o “direttore CP_1
responsabile” del magazzino.
A tale verbale sono allegate le dichiarazioni rese da in data CP_1
07/05/2015 e in data 21/06/2017, entrambe sottoscritte dalla lavoratrice, in cui ella ha dichiarato di lavorare per n. 20 ore settimanali.
Ne consegue che, sia alla luce del predetto dato documentale a firma della stessa lavoratrice (firma non disconosciuta) sia alla stregua delle deposizioni testimoniali sopra riportate, deve ritenersi che CP_1
abbia lavorato nel periodo dal 01/10/2014 al 10/07/2017 per n. 20 ore a settimana.
8 Quanto all'inquadramento, nelle buste paga (pacificamente sottoscritte dalla lavoratrice ed attestanti la retribuzione già erogata in costanza di rapporto) e nella comunicazione IL la risulta inquadrata nel CP_1
livello 4 del CCNL come “farmacista” e assunta con rapporto a tempo indeterminato dal 01/10/2014 con part time al 50% (n. 20 ore settimanali).
Nelle buste paga è stata riconosciuta anche la 14^, con conseguente prova dell'adesione del datore di lavoro al CCNL di diritto comune.
Il CCNL farmacie private, pacificamente applicabile, include nel livello 4
(attribuito a in busta paga dal datore) i lavoratori “che CP_1
eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”: commesso d'ordine, contabile d'ordine, addetto di laboratorio, magazziniere.
Il livello 2 del CCNL, invocato dal datore di lavoro nell'appello principale,
riguarda i “lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo di altri lavoratori”:
magazziniere consegnatario “con responsabilità tecnica ed amministrativa
9 del magazzino inteso come reparto della farmacia autonomo per gestione e struttura”.
Il livello 1, rivendicato in giudizio da e oggetto dell'appello CP_1
incidentale, contempla il “farmacista collaboratore” che “può sostituire il titolare di farmacia nei casi e con le modalità previste dalle norme di legge e di regolamento”.
Nel caso di specie, oltre al verbale ispettivo del 21/06/2017, in cui
è indicata quale “direttore tecnico” del magazzino CP_1
all'ingrosso o “responsabile” dello stesso, sono stati prodotti in giudizio:
-la nota del 03/10/2014, con cui il datore di lavoro Parte_1
comunicava alla la nomina di come ”direttore tecnico” CP_1
del magazzino;
-il decreto dirigenziale n. 255 del 25/11/2014, con cui la Regione
Campania prendeva atto del conferimento dell'incarico de quo a CP_1
[...]
La teste ha riferito davanti al Tribunale che Testimone_3 CP_1
si occupava di “acquisire informazioni riguardo i prezzi di
[...]
cessione dei prodotti farmaceutici da un rappresentante, una volta
acquisite le informazioni la ricorrente informava la dott.ssa la quale CP_1
10 decideva la proposta di vendita da fare al cliente;
la ricorrente,
unitamente al magazziniere creavano una tabella in formato excel Tes_2
con la proposta di vendita e la inviavano a mezzo mail al cliente;
in caso
di risposta positiva si recavano, la ricorrente e il sig. dalla dott.ssa Tes_2
la quale chiamava insieme a me, il rappresentante per effettuare CP_1
l'ordine; la ricorrente provvedeva, inoltre insieme al sig. a caricare Tes_2
la merce attraverso il computer nel software di gestionale dell'ingrosso e,
successivamente, preparavano i pacchi per le spedizioni”.
Dal verbale ispettivo del 21/06/2017 si evince che , CP_1
oltre a curare l'approvvigionamento e le forniture ai clienti, era responsabile della tenuta dei registri e della documentazione inerente la merce del magazzino, ed era incaricata anche dei controlli sulla scadenza dei farmaci e dei ritiri dal mercato, nonché della custodia dell'intero campionario della merce;
tutte le procedure necessarie (di ricevimento e controllo delle forniture, di immagazzinamento, di sicurezza delle scorte sul posto e delle consegne in transito, della pianificazione dei ritiri, della contaminazione, etc) “sono approvate e firmate dalla persona responsabile” (cioè da ); la risulta responsabile anche CP_1 CP_1
per i “medicinali soggetti a speciali misure di immagazzinamento (p.e.
11 stupefacenti, prodotti che richiedono una determinata temperatura) in conformità con le istruzioni scritte e con le disposizioni di legge pertinenti”.
Nel predetto verbale di ispezione la risulta indicata quale “persona CP_1
qualificata e responsabile ai sensi del D.Lvo 538/92 e del DM 6.7.1999,
avente autorità e responsabilità estese anche al trasporto fino al punto di distribuzione immediatamente successivo, per assicurare che sia costituito e mantenuto un sistema di qualità”; ella risulta responsabile circa i medicinali restituiti al distributore, e addetta alla sottoscrizione del permesso di reintegro in magazzino.
Nel verbale si precisa infine che per le sostanze stupefacenti e psicotrope la conservazione è prevista in un apposito armadio chiuso a chiave, e che la persona che ha la chiave è . CP_1
Costituisce circostanza pacifica in giudizio che la lavoratrice, unitamente a
, fu sanzionata dalla datrice di lavoro, quando si verificò un Tes_2
problema in merito allo smarrimento di un collo di spedizione nel febbraio
2017.
12 La stessa condotta della datrice di lavoro, dunque, conferma l'attribuzione a della responsabilità -non solo formale, ma in concreto- CP_1
della intera gestione del magazzino.
Giova rammentare che si trattava di un magazzino di merce (farmaci e altri prodotti) distribuita all'ingrosso su ampia scala, e che secondo le norme vigenti la titolare doveva nominare un responsabile o “direttore tecnico”,
munito dell'appropriato titolo di studio e della necessaria esperienza, per poter continuare l'attività: il già citato decreto dirigenziale n. 255 del
25/11/2014, infatti, autorizzava la “continuazione dell'attività” di
“distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano”, già rilasciata a
, proprio in base all'avvenuta comunicazione della nomina di Parte_1
quale responsabile del magazzino, in quanto la lavoratrice CP_1
era in possesso della laurea e degli altri requisiti.
Né la qualifica di semplice magazziniere (livello 4, attribuito in busta paga), né il livello 2 (magazziniere-consegnatario, invocato dalla datrice in questa sede), pertanto, appaiono congrui in rapporto ai compiti di fatto espletati da . CP_1
Le mansioni di fatto svolte dall'appellata non erano, nel caso di specie,
limitate ad attività di mera esecuzione materiale di incombenze ripetitive,
13 ma si estendevano invece ad attività compiute in autonomia e con l'assunzione della relativa responsabilità propria del livello 1 (farmacista collaboratore), ed erano altresì rilevanti e necessarie ai fini della gestione dell'attività del magazzino all'ingrosso, che costituiva un ramo essenziale della ditta.
Risultano pertanto sussistenti i presupposti per il riconoscimento, in favore di , delle differenze retributive inerenti il livello 1 del CCNL CP_1
di categoria.
Alla stregua della ipotesi 4 della CTU espletata in secondo grado (livello retributivo 1, orario di n. 20 ore settimanali;
v. pag. 7 della CTU di secondo grado, ultimo schema), la datrice di lavoro va Parte_1
condannata al pagamento di complessivi € 14.171,88 lordi (di cui: €
8.375,14 per paga oraria, € 465,69 per festività, € 334,78 per ferie non godute, € 23,06 per ex festività, € 3.350,88 per preavviso, € 567,04 per
13^, € 567,04 per 14^, € 488,24 per TFR).
Gli accessori spettano di diritto e vanno calcolati ex art. 429 cpc come da
Cass. Sez. Unite n. 38/2001.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
14 Va posto a carico della datrice di lavoro il compenso per il Parte_1
CTU nominato in secondo grado, liquidato con separato decreto.
Non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 145/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello principale
proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 1185/2022 del Giudice del CP_1
lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, dichiarato assorbito l'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata,
condanna al pagamento, in favore di , di Parte_1 CP_1
complessivi € 14.171,88 lordi, oltre accessori ex art. 429 cpc dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo;
2)condanna alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 CP_1
spese del doppio grado, liquidate in € 2.695,00 per il primo grado e in €
2.906,00 per il secondo grado, oltre rimborso per spese generali nella
15 misura del 15%, IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
3)pone a carico di il compenso per il CTU Dr. Parte_1 [...]
, liquidato con separato decreto. Per_1
Salerno, 03/11/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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