Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2013, n. 18185
CASS
Sentenza 29 luglio 2013

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, il 14 maggio 2013, con relatore il Consigliere D'Ascola. La controversia riguarda la divisione ereditaria di un immobile e l'annullamento di un decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Napoli. Le parti in causa, da un lato i ricorrenti, sostenitori della validità del decreto di trasferimento, e dall'altro i controricorrenti, che hanno contestato la legittimità della vendita, hanno sollevato questioni giuridiche relative all'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi e alla natura delle impugnazioni nel contesto di un procedimento di divisione.

Il giudice ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che l'opposizione agli atti esecutivi fosse stata erroneamente considerata ammissibile dal tribunale di Napoli. La Corte ha argomentato che la questione dell'assegnazione del bene e i vizi formali non erano stati adeguatamente sollevati nei termini previsti, evidenziando l'importanza di rispettare le preclusioni processuali. Inoltre, ha sottolineato che la vendita di beni comuni deve seguire le norme del processo esecutivo, confermando la necessità di un'interpretazione sistematica delle disposizioni applicabili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con rinvio al tribunale di Napoli per una nuova valutazione.

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Massime2

In tema di scioglimento della comunione, gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., dovendo escludersi l'esperibilità di un'autonoma azione di nullità avverso il decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita. Invero, la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art. 788 cod. proc. civ., a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico; sicché non avrebbe senso scandire il procedimento di vendita con i passi del processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediale del tutto diverso, privo di quell'efficacia e di quella celerità che deriva sia dalla tipologia delle opposizioni, sia dal meccanismo della sanatoria processuale. (Nella specie il tribunale, sebbene fosse ancora pendente controversia sulla richiesta di attribuzione del bene da parte di alcuni condividenti, aveva accolto l'opposizione al decreto di trasferimento, ritenendo sussistente il diritto all'attribuzione. La S.C., rilevato che tra i motivi di opposizione occorreva distinguere quelli relativi a vizi formali, soggetti alla disciplina di cui all'art. 617 cod. proc. civ., dal vizio, relativo alla questione ancora "sub judice", ravvisato dal tribunale, ha cassato la pronuncia che annullava il decreto di trasferimento e ha rimesso gli atti al tribunale per riesame dell'opposizione alla luce del principio enunciato).

In tema di espropriazione forzata immobiliare, l'assenza del creditore procedente e dei creditori intervenuti all'udienza di vendita con incanto non impedisce né invalida lo svolgimento delle attività del giudice dell'esecuzione o del professionista da questo delegato.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 4473 del 11
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. II, 11/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 11/02/2022), n.4473 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Felice – Presidente – Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. FALASCHI Milena – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 8912/2017 proposto da: B.M., rappresentato e difeso dall'Avvocato GUIDO ALFONSI, per procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO, E B.O.; – intimati – avverso la SENTENZA n. 6769/2016 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2013, n. 18185
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18185
Data del deposito : 29 luglio 2013

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