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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5763 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2739 R.G.A.C. per l'anno 2023, riservata in decisione al collegio ex art. 352 cpc all'esito dell'udienza cartolare del 6.11.2025, vertente
TRA
C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. , rappresentata e difesa Parte_2 in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Edmondo Russo, presso il cui studio in Bacoli (NA), viale Vanvitelli n. 23, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti
CE IO ME e CE SS, quest'ultimo domiciliatario con studio in Pozzuoli (NA), via Pagano n. 16;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n.
310/2023, pubblicata in data 10.1.2023.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 6.11.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data 13.12.2018, la sig.ra
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Napoli, la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. o, in subordine ex art. 2043 c.c., per tutti i danni riportati dall'istante a seguito del sinistro verificatosi in data
1 14.8.2017 presso lo stabilimento balneare sito in Bacoli alla via Giulio
Cesare n. 109, gestito dalla allorché, mentre si Parte_1 accingeva a percorrere la passerella per raggiungere l'ombrellone assegnatole, cadeva improvvisamente e violentemente al suolo, in quanto detto camminamento, non ancorato ma appoggiato sulla sabbia, si presentava sconnesso e non visibile in quanto in più punti ricoperto dalla sabbia stessa.
A sostegno della pretesa azionata, l'istante precisava che lo stabilimento in cui si verificava il fatto lesivo era denominato
“Stabilimento Balneare Esercito” e che l'evidente disconnessione, dovuta alla natura stessa della passerella, composta da blocchetti forati in plastica accostati e non collegati tra loro, né ancorati al suolo, provocava la caduta dell'attrice, che rovinava sulla stessa, impattando la spalla sinistra e con il volto, provocandole uscite ematiche dalla bocca, di poi evidenziando che, dopo la caduta, veniva soccorsa dai dipendenti della struttura e trasportata dall'autoambulanza del 118 presso l'Ospedale di Santa Maria delle Grazie in Pozzuoli ove le veniva diagnosticata “contusione della regione della spalla consigliandole il ricovero”. Sottoposta ad ulteriori cure mediche e ad un intervento alla spalla, veniva dichiarata clinicamente guarita solo in data 19.6.2018, come da perizia medica che allegava.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della al Parte_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 51.950,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto comunque da contenersi entro il limite di € 52.000,00, con vittoria delle spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
La benché ritualmente citata, restava contumace. Parte_1
Esaurita l'istruttoria (con l'acquisizione della documentazione prodotta in giudizio, l'escussione dei testi addotti dall'attrice e l'espletamento di CTU medico-legale), il Tribunale di Napoli definiva la lite con sentenza n. 310/2023, pubblicata in data 10.01.2023, così statuendo: “a) accoglie la domanda e, per l'effetto, accertata la corresponsabilità dell'attrice, nella misura del 30%, nella produzione del fatto per cui è causa, condanna la al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di € 10.863,50, oltre interessi al tasso Controparte_1 legale dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo;
b) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la società convenuta al pagamento dei rimanenti 2/3 che in tal parte liquida in € 41,84 per esborsi ed € 1.778,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA, come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti CE
IO ME e CE SS. Pone definitivamente, nella stessa misura di 2/3, le spese inerenti all'espletata CTU, con conseguente diritto
2 della parte vittoriosa di ripetere entro il suddetto limite quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria”.
In particolare, il giudice di prime cure, ricondotta la fattispecie concreta nell'alveo di applicabilità dell'art. 2051 c.c.: a) riteneva innanzitutto provato il nesso causale tra la res in custodia e le lesioni subite dall'attrice, e dunque che la caduta fosse stata causata dalla disconnessione tra i componenti di plastica forata che componevano la passerella adibita a passaggio in spiaggia;
b) di poi, premessa la eterogeneità dei concetti di “negligenza della vittima” e di
“imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode, ed escluso che la condotta imperita o imprudente del danneggiato potesse essere di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, rilevando di contro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1127, 1° comma, c.c., riconosceva la responsabilità della ex art. Parte_1
2051 c.c., quale gestore dello stabilimento balneare al cui interno si era verificato l'incidente, sul rilievo che l'istruttoria non ha evidenziato nessuna circostanza sulla base della quale si possa ritenere che l'evento dannoso si verificò a causa di una condotta del danneggiato imprevedibile da parte del custode; c) riteneva, nondimeno, in forza del principio di autoresponsabilità, che l'attrice avesse concorso nella misura del 30% alla produzione dell'evento lesivo, ex art. 1227 c.c., avendo tenuto un comportamento connotato da negligenza, atteso che, una volta accortasi della evidente disconnessione della passerella, avrebbe dovuto adottare maggiore prudenza nel percorrerla, di conseguenza riconoscendole i danni decurtati dalla percentuale di responsabilità a lei ascritta.
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, notificata il 2.5.2023, con atto di citazione tempestivamente notificato ai difensori di in Controparte_1 data 31.5.2023, proponeva appello, lamentando: 1) Parte_1
Erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali delle Sig.re
e , per aver il Tribunale errato Testimone_1 Testimone_2 nel considerarle attendibili in toto, essendo le stesse generiche ed ambigue sul luogo in cui si era verificato il sinistro; 2) Errata valutazione per stabilire la legittimazione passiva della
[...]
per aver il Tribunale erroneamente ritenuto di poterne CP_2 desumere la sussistenza con la sola produzione, da parte dell'attrice, dello scontrino fiscale attestante il pagamento per l'accesso alla struttura, sul rilievo che lo stesso potrebbe essere tranquillamente di una persona diversa dalla danneggiata, atteso che l'acquisto presso la struttura potrebbe essere stato fatto anche da un altro soggetto; 3)
Erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. ed art. 1227 c.c., per aver il
Tribunale errato nel riconoscere il mero concorso di colpa della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c., dovendo la colpa della caduta
3 essere attribuita esclusivamente alla , che, con la sua CP_1 condotta imprudente e negligente, aveva reciso il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte adita, previa sospensione e/o revoca della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ed in totale riforma della stessa: - in via principale e nel merito, di accogliere tutti i motivi dedotti e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate in prime cure dalla sig.ra ; Controparte_1
- in subordine, di ridurre l'importo del risarcimento del danno. Con vittoria delle spese, da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Con comparsa del 6.11.2023, si costituiva in giudizio l'appellata
, concludendo per il rigetto del gravame, Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese del grado, con attribuzione ai procuratori antistatari, nonché ai danni per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Acquisito (telematicamente) il fascicolo d'ufficio di prime cure e concessi i termini ex art. 352 cpc, il consigliere istruttore designato, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, all'esito dell'udienza cartolare del 6.11.2025, riservava la decisione al collegio.
******
L'appello è fondato e va accolto, per quanto di ragione, per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
§. I primi due motivi di doglianza, da trattare unitariamente perché strettamente connessi, vanno disattesi.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, infatti, il tribunale, lungi dal valorizzare lo scontrino fiscale (allegato nella produzione attorea di primo grado) quale prova del pagamento dell'accesso alla spiaggia da parte della , correttamente riteneva che da esso CP_1 potesse trarsi la prova della legittimazione passiva della convenuta chiamata in giudizio quale gestore dello stabilimento Parte_1 balneare al cui interno si è verificato l'incidente, al fine evidenziando che nell'anzidetto scontrino il nome della è accostato a Parte_1 quello di ”, con l'evidente intento di Controparte_3 individuare in tale società il soggetto concessionario.
Stabilimento, peraltro, espressamente indicato quale luogo in cui si verificava il sinistro da entrambe le testimoni escusse, sig.re Tes_1
e , che concordemente riferivano di
[...] Testimone_2 essersi recate a mare il 4 agosto 2017, anche in compagnia dell'attrice, presso lo stabilimento militare in Bacoli/Miseno (cfr. verb. d'udienza del 16.2.2021), senza indicarne la via (pur riportata nel capo di prova ammesso, sub 1, ove si faceva riferimento allo stabilimento balneare in Bacoli alla via Giulio Cesare n. 109; cfr. memoria
4 istruttoria attorea del 25.6.2019), peraltro riconoscendo espressamente nella produzione fotografica prodotta in prime cure dalla ed CP_1 esibita in visione i luoghi in cui si era verificato l'incidente (cfr. dichiarazioni rese da ). Testimone_2
Tutt'altro che generiche ed ambigue risultano dunque le deposizioni testimoniali con riguardo al luogo in cui si verificava l'evento lesivo, restando per l'effetto irrilevante la circostanza - contestata solo in tal sede dall'appellante (contumace in prime cure) - che in Bacoli alla via
Giulio Cesare n. 109, diversamente da quanto rappresentato
(verosimilmente per mero errore) dalla , non vi fosse lo CP_1 stabilimento balneare ma la sede legale della come Parte_1 emergeva dalla visura storica della società, peraltro inutilizzabile ai fini decisori, trattandosi di documento nuovo prodotto solo in sede di gravame in violazione dell'art. 345 cpc.
§. Con il terzo motivo di doglianza, la società appellante contesta al tribunale di aver erroneamente applicato alla fattispecie concreta gli artt. 2051 c.c. e 1227 c.c.
Deduce, infatti, che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l'incidente doveva ascriversi in via esclusiva al comportamento colposo della danneggiata, essendo evidente la disconnessione e, quindi, la pericolosità della passerella percorsa dalla
, e ciò tanto più che la stessa avrebbe potuto raggiungere la CP_1 spiaggia anche camminando sulla sabbia, attraverso un percorso alternativo, come evidenziato proprio dal Tribunale, che, ciò nonostante, aveva poi contraddittoriamente negato la ricorrenza del caso fortuito consistito nella condotta della vittima, ingiustamente riconoscendone il solo concorso colposo nella causazione dell'evento lesivo nella ridotta misura del 30%.
Assume, conclusivamente, che il giudice di prime cure, alla luce della ricostruzione del fatto storico lesivo contenuta nella stessa sentenza impugnata, avrebbe dovuto attribuire la responsabilità dell'evento dannoso esclusivamente alla condotta negligente ed imprudente della danneggiata, escludendo la responsabilità della ex art. Parte_1
2051 c.c.
L'esame della censura impone alcune brevi considerazioni in diritto.
Questa Corte è ben a conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali creatisi in materia, richiamati nella sentenza gravata, con i quali i giudici di legittimità, premesso che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass. n.
25837/2017), giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente «carattere di imprevedibilità ed eccezionalità» (Cass. n. 2660/2013), non ha tuttavia mancato di evidenziare che ciò può avvenire «quando sia da
5 escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019).
Deve, pertanto, ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, la condotta colposa del danneggiato non basti ad escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr.
Cass. n. 26524/2020 e Cass. n. 4035/2021).
Ma, con riguardo ai requisiti che la condotta del danneggiato deve assumere per acquisire rilevanza interruttiva del nesso causale, secondo la più rigorosa e maggioritaria interpretazione offerta dalla
Suprema Corte, la relativa valutazione deve essere svolta tenendo
“conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (così Cass. ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 e, negli stessi termini,
Cass. n. 9315/2019 cit., Cass. n. 2345/2019, Cass. n. 24416/2020,
Cass. n. 34866/2021, Cass. n. 7173/2022 e Cass. n. 14571/2023).
Più recentemente, la Suprema Corte, dopo aver ribadito che la responsabilità del danneggiante ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva
(come affermato da Cass., Sez. Un., n. 20943/2022), e che, pertanto, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e l'evento lesivo, il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo ove provi il "caso fortuito"
6 (che può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima), ha ulteriormente chiarito che, se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile; se, invece, il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, “al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d") valutare se il danneggiato ha rispettato il
"generale dovere di ragionevole cautela"; d"') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; d") considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile” (cfr., in motivazione, Cass. n. 22242/2025).
Ebbene, rapportando quanto precede alla vicenda in esame, la decisione impugnata si rivela errata nella parte in cui il tribunale non ritiene che la condotta assunta dalla abbia integrato il caso CP_1 fortuito, sul rilievo che <non è ravvisabile alcun elemento che integri la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., dal momento che l'istruttoria non ha evidenziato nessuna circostanza sulla base della quale si possa ritenere che l'evento dannoso si verificò a causa di una condotta del danneggiato imprevedibile da parte del custode>>.
Circostanza, quest'ultima, che, in applicazione dei su richiamati principi di diritto, affermati dalla Suprema Corte in subiecta materia,
è all'evidenza ininfluente ai fini dell'esclusione dell'esimente del fortuito, dovendo di contro affermarsi che, nella specie, la condotta imprudente della vittima, anche se astrattamente prevedibile dal custode, abbia reciso il nesso causale tra il danno e la res in custodia
(passerella), degradata a mera occasione dell'evento lesivo, che ben avrebbe potuto essere evitato dalla con l'adozione di una CP_1 maggiore cautela, in considerazione dell'evidente pericolosità della passerella.
Pericolosità evidenziata dallo stesso tribunale, che difatti rilevava: <l'attrice attraversava la spiaggia percorrendo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2739 R.G.A.C. per l'anno 2023, riservata in decisione al collegio ex art. 352 cpc all'esito dell'udienza cartolare del 6.11.2025, vertente
TRA
C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. , rappresentata e difesa Parte_2 in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Edmondo Russo, presso il cui studio in Bacoli (NA), viale Vanvitelli n. 23, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti
CE IO ME e CE SS, quest'ultimo domiciliatario con studio in Pozzuoli (NA), via Pagano n. 16;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n.
310/2023, pubblicata in data 10.1.2023.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 6.11.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data 13.12.2018, la sig.ra
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Napoli, la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. o, in subordine ex art. 2043 c.c., per tutti i danni riportati dall'istante a seguito del sinistro verificatosi in data
1 14.8.2017 presso lo stabilimento balneare sito in Bacoli alla via Giulio
Cesare n. 109, gestito dalla allorché, mentre si Parte_1 accingeva a percorrere la passerella per raggiungere l'ombrellone assegnatole, cadeva improvvisamente e violentemente al suolo, in quanto detto camminamento, non ancorato ma appoggiato sulla sabbia, si presentava sconnesso e non visibile in quanto in più punti ricoperto dalla sabbia stessa.
A sostegno della pretesa azionata, l'istante precisava che lo stabilimento in cui si verificava il fatto lesivo era denominato
“Stabilimento Balneare Esercito” e che l'evidente disconnessione, dovuta alla natura stessa della passerella, composta da blocchetti forati in plastica accostati e non collegati tra loro, né ancorati al suolo, provocava la caduta dell'attrice, che rovinava sulla stessa, impattando la spalla sinistra e con il volto, provocandole uscite ematiche dalla bocca, di poi evidenziando che, dopo la caduta, veniva soccorsa dai dipendenti della struttura e trasportata dall'autoambulanza del 118 presso l'Ospedale di Santa Maria delle Grazie in Pozzuoli ove le veniva diagnosticata “contusione della regione della spalla consigliandole il ricovero”. Sottoposta ad ulteriori cure mediche e ad un intervento alla spalla, veniva dichiarata clinicamente guarita solo in data 19.6.2018, come da perizia medica che allegava.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della al Parte_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 51.950,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto comunque da contenersi entro il limite di € 52.000,00, con vittoria delle spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
La benché ritualmente citata, restava contumace. Parte_1
Esaurita l'istruttoria (con l'acquisizione della documentazione prodotta in giudizio, l'escussione dei testi addotti dall'attrice e l'espletamento di CTU medico-legale), il Tribunale di Napoli definiva la lite con sentenza n. 310/2023, pubblicata in data 10.01.2023, così statuendo: “a) accoglie la domanda e, per l'effetto, accertata la corresponsabilità dell'attrice, nella misura del 30%, nella produzione del fatto per cui è causa, condanna la al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di € 10.863,50, oltre interessi al tasso Controparte_1 legale dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo;
b) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la società convenuta al pagamento dei rimanenti 2/3 che in tal parte liquida in € 41,84 per esborsi ed € 1.778,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA, come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti CE
IO ME e CE SS. Pone definitivamente, nella stessa misura di 2/3, le spese inerenti all'espletata CTU, con conseguente diritto
2 della parte vittoriosa di ripetere entro il suddetto limite quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria”.
In particolare, il giudice di prime cure, ricondotta la fattispecie concreta nell'alveo di applicabilità dell'art. 2051 c.c.: a) riteneva innanzitutto provato il nesso causale tra la res in custodia e le lesioni subite dall'attrice, e dunque che la caduta fosse stata causata dalla disconnessione tra i componenti di plastica forata che componevano la passerella adibita a passaggio in spiaggia;
b) di poi, premessa la eterogeneità dei concetti di “negligenza della vittima” e di
“imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode, ed escluso che la condotta imperita o imprudente del danneggiato potesse essere di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, rilevando di contro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1127, 1° comma, c.c., riconosceva la responsabilità della ex art. Parte_1
2051 c.c., quale gestore dello stabilimento balneare al cui interno si era verificato l'incidente, sul rilievo che l'istruttoria non ha evidenziato nessuna circostanza sulla base della quale si possa ritenere che l'evento dannoso si verificò a causa di una condotta del danneggiato imprevedibile da parte del custode; c) riteneva, nondimeno, in forza del principio di autoresponsabilità, che l'attrice avesse concorso nella misura del 30% alla produzione dell'evento lesivo, ex art. 1227 c.c., avendo tenuto un comportamento connotato da negligenza, atteso che, una volta accortasi della evidente disconnessione della passerella, avrebbe dovuto adottare maggiore prudenza nel percorrerla, di conseguenza riconoscendole i danni decurtati dalla percentuale di responsabilità a lei ascritta.
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, notificata il 2.5.2023, con atto di citazione tempestivamente notificato ai difensori di in Controparte_1 data 31.5.2023, proponeva appello, lamentando: 1) Parte_1
Erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali delle Sig.re
e , per aver il Tribunale errato Testimone_1 Testimone_2 nel considerarle attendibili in toto, essendo le stesse generiche ed ambigue sul luogo in cui si era verificato il sinistro; 2) Errata valutazione per stabilire la legittimazione passiva della
[...]
per aver il Tribunale erroneamente ritenuto di poterne CP_2 desumere la sussistenza con la sola produzione, da parte dell'attrice, dello scontrino fiscale attestante il pagamento per l'accesso alla struttura, sul rilievo che lo stesso potrebbe essere tranquillamente di una persona diversa dalla danneggiata, atteso che l'acquisto presso la struttura potrebbe essere stato fatto anche da un altro soggetto; 3)
Erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. ed art. 1227 c.c., per aver il
Tribunale errato nel riconoscere il mero concorso di colpa della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c., dovendo la colpa della caduta
3 essere attribuita esclusivamente alla , che, con la sua CP_1 condotta imprudente e negligente, aveva reciso il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte adita, previa sospensione e/o revoca della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ed in totale riforma della stessa: - in via principale e nel merito, di accogliere tutti i motivi dedotti e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate in prime cure dalla sig.ra ; Controparte_1
- in subordine, di ridurre l'importo del risarcimento del danno. Con vittoria delle spese, da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Con comparsa del 6.11.2023, si costituiva in giudizio l'appellata
, concludendo per il rigetto del gravame, Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese del grado, con attribuzione ai procuratori antistatari, nonché ai danni per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Acquisito (telematicamente) il fascicolo d'ufficio di prime cure e concessi i termini ex art. 352 cpc, il consigliere istruttore designato, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, all'esito dell'udienza cartolare del 6.11.2025, riservava la decisione al collegio.
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L'appello è fondato e va accolto, per quanto di ragione, per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
§. I primi due motivi di doglianza, da trattare unitariamente perché strettamente connessi, vanno disattesi.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, infatti, il tribunale, lungi dal valorizzare lo scontrino fiscale (allegato nella produzione attorea di primo grado) quale prova del pagamento dell'accesso alla spiaggia da parte della , correttamente riteneva che da esso CP_1 potesse trarsi la prova della legittimazione passiva della convenuta chiamata in giudizio quale gestore dello stabilimento Parte_1 balneare al cui interno si è verificato l'incidente, al fine evidenziando che nell'anzidetto scontrino il nome della è accostato a Parte_1 quello di ”, con l'evidente intento di Controparte_3 individuare in tale società il soggetto concessionario.
Stabilimento, peraltro, espressamente indicato quale luogo in cui si verificava il sinistro da entrambe le testimoni escusse, sig.re Tes_1
e , che concordemente riferivano di
[...] Testimone_2 essersi recate a mare il 4 agosto 2017, anche in compagnia dell'attrice, presso lo stabilimento militare in Bacoli/Miseno (cfr. verb. d'udienza del 16.2.2021), senza indicarne la via (pur riportata nel capo di prova ammesso, sub 1, ove si faceva riferimento allo stabilimento balneare in Bacoli alla via Giulio Cesare n. 109; cfr. memoria
4 istruttoria attorea del 25.6.2019), peraltro riconoscendo espressamente nella produzione fotografica prodotta in prime cure dalla ed CP_1 esibita in visione i luoghi in cui si era verificato l'incidente (cfr. dichiarazioni rese da ). Testimone_2
Tutt'altro che generiche ed ambigue risultano dunque le deposizioni testimoniali con riguardo al luogo in cui si verificava l'evento lesivo, restando per l'effetto irrilevante la circostanza - contestata solo in tal sede dall'appellante (contumace in prime cure) - che in Bacoli alla via
Giulio Cesare n. 109, diversamente da quanto rappresentato
(verosimilmente per mero errore) dalla , non vi fosse lo CP_1 stabilimento balneare ma la sede legale della come Parte_1 emergeva dalla visura storica della società, peraltro inutilizzabile ai fini decisori, trattandosi di documento nuovo prodotto solo in sede di gravame in violazione dell'art. 345 cpc.
§. Con il terzo motivo di doglianza, la società appellante contesta al tribunale di aver erroneamente applicato alla fattispecie concreta gli artt. 2051 c.c. e 1227 c.c.
Deduce, infatti, che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l'incidente doveva ascriversi in via esclusiva al comportamento colposo della danneggiata, essendo evidente la disconnessione e, quindi, la pericolosità della passerella percorsa dalla
, e ciò tanto più che la stessa avrebbe potuto raggiungere la CP_1 spiaggia anche camminando sulla sabbia, attraverso un percorso alternativo, come evidenziato proprio dal Tribunale, che, ciò nonostante, aveva poi contraddittoriamente negato la ricorrenza del caso fortuito consistito nella condotta della vittima, ingiustamente riconoscendone il solo concorso colposo nella causazione dell'evento lesivo nella ridotta misura del 30%.
Assume, conclusivamente, che il giudice di prime cure, alla luce della ricostruzione del fatto storico lesivo contenuta nella stessa sentenza impugnata, avrebbe dovuto attribuire la responsabilità dell'evento dannoso esclusivamente alla condotta negligente ed imprudente della danneggiata, escludendo la responsabilità della ex art. Parte_1
2051 c.c.
L'esame della censura impone alcune brevi considerazioni in diritto.
Questa Corte è ben a conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali creatisi in materia, richiamati nella sentenza gravata, con i quali i giudici di legittimità, premesso che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass. n.
25837/2017), giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente «carattere di imprevedibilità ed eccezionalità» (Cass. n. 2660/2013), non ha tuttavia mancato di evidenziare che ciò può avvenire «quando sia da
5 escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019).
Deve, pertanto, ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, la condotta colposa del danneggiato non basti ad escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr.
Cass. n. 26524/2020 e Cass. n. 4035/2021).
Ma, con riguardo ai requisiti che la condotta del danneggiato deve assumere per acquisire rilevanza interruttiva del nesso causale, secondo la più rigorosa e maggioritaria interpretazione offerta dalla
Suprema Corte, la relativa valutazione deve essere svolta tenendo
“conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (così Cass. ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 e, negli stessi termini,
Cass. n. 9315/2019 cit., Cass. n. 2345/2019, Cass. n. 24416/2020,
Cass. n. 34866/2021, Cass. n. 7173/2022 e Cass. n. 14571/2023).
Più recentemente, la Suprema Corte, dopo aver ribadito che la responsabilità del danneggiante ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva
(come affermato da Cass., Sez. Un., n. 20943/2022), e che, pertanto, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e l'evento lesivo, il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo ove provi il "caso fortuito"
6 (che può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima), ha ulteriormente chiarito che, se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile; se, invece, il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, “al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d") valutare se il danneggiato ha rispettato il
"generale dovere di ragionevole cautela"; d"') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; d") considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile” (cfr., in motivazione, Cass. n. 22242/2025).
Ebbene, rapportando quanto precede alla vicenda in esame, la decisione impugnata si rivela errata nella parte in cui il tribunale non ritiene che la condotta assunta dalla abbia integrato il caso CP_1 fortuito, sul rilievo che <non è ravvisabile alcun elemento che integri la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., dal momento che l'istruttoria non ha evidenziato nessuna circostanza sulla base della quale si possa ritenere che l'evento dannoso si verificò a causa di una condotta del danneggiato imprevedibile da parte del custode>>.
Circostanza, quest'ultima, che, in applicazione dei su richiamati principi di diritto, affermati dalla Suprema Corte in subiecta materia,
è all'evidenza ininfluente ai fini dell'esclusione dell'esimente del fortuito, dovendo di contro affermarsi che, nella specie, la condotta imprudente della vittima, anche se astrattamente prevedibile dal custode, abbia reciso il nesso causale tra il danno e la res in custodia
(passerella), degradata a mera occasione dell'evento lesivo, che ben avrebbe potuto essere evitato dalla con l'adozione di una CP_1 maggiore cautela, in considerazione dell'evidente pericolosità della passerella.
Pericolosità evidenziata dallo stesso tribunale, che difatti rilevava:
“fortuna”, ovvero una passerella creata all'unico e semplice scopo di offrire agli utenti dello stabilimento un piano di calpestio, per l'accesso agli ombrelloni, diverso dalla sola sabbia, che in ogni caso, poteva essere percorsa come passaggio alternativo alla passerella, stante l'evidente pericolosità della stessa. Del resto, è la stessa attrice ad ammettere in citazione che la disconnessione dei blocchetti di plastica era “evidente”, sì
7 che era ben cosciente di attraversare la spiaggia su una passerella, che anche all'occhio meno attento, si presentava instabile. Oltretutto, non è infrequente, che gli stabilimenti balneari si servano di questo tipo di passerelle per l'accesso alla spiaggia, integrando, questo, un ulteriore aspetto di esperienza per l'attrice, che avrebbe dovuto percorrere la passerella in questione con un maggior grado di attenzione, in quanto era immediatamente rilevabile alla sola vista, non richiedendo alcuna conoscenza specifica, che la natura disomogenea della stessa potesse integrare un fattore di rischio (seppur molto basso) per gli utenti che si apprestano a percorrerla>>.
Sulla scorta di quanto precede, il terzo motivo di doglianza va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, va disattesa la domanda risarcitoria formulata da , risultando Controparte_1 integrato il caso fortuito, consistente nella condotta irragionevole della stessa danneggiata, tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla
Parte_1
Ogni altra questione resta assorbita.
Spese Quanto alle spese, com'è noto, il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va poi ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass.
13356/2021).
Nella specie, tenuto conto dell'esito finale della lite, caratterizzato dalla soccombenza dell'attrice/odierna appellata, e considerato altresì che in prime cure la restava contumace, nulla deve Parte_1 disporsi sulle spese del primo grado, ad eccezione degli esborsi sostenuti per l'espletata CTU, da porre integralmente a carico di
[...]
, nell'importo già liquidato dal tribunale con decreto Controparte_1 del 14.12.2021.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, con riferimento ai valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura dell'affare, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività concretamente
8 espletata, con distrazione in favore dell'avv. Edmondo Russo, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2739 R.G.A.C. per l'anno 2023, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 310/2023, pubblicata in data
10.01.2023, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata, rigetta la domanda di risarcimento danni formulata da nei confronti della Controparte_1 Parte_1
2. nulla sulle spese del primo grado, data la contumacia della convenuta
Parte_1
3. condanna l'appellata al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante delle spese del grado, che si liquidano in Parte_1
€ 382,50 per esborsi ed € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Edmondo Russo, dichiaratosi antistatario;
4. pone definitivamente a carico dell'appellata soccombente gli esborsi per la CTU espletata in primo grado, già liquidati dal tribunale con decreto del 14.12.2021.
Così deciso in Napoli, in data 13.11.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Giovanna Filippelli, Magistrato ordinario in tirocinio presso l'intestato ufficio.
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