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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 26/11/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 69/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Marrelli, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti
ATTORE
Contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risoluzione contratto - restituzione somma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio UT Parte_1 [...]
per sentirlo condannare alla restituzione della somma di 8.820,00 pari al Controparte_1 prezzo di un mezzo di lavoro comprensivo del prezzo per la sua riconsegna al venditore, deducendo la risoluzione consensuale del contratto e l'intervenuta restituzione del mezzo. L'attore ha concluso come segue: “accertare e dichiarare il diritto del Sig. a riceve dalla convenuta la Parte_1 somma pari ad euro 8.820,00 di cui euro 8.700,00 pari al prezzo di acquisto dell'escavatore ed euro 120,00 pari al costo per il trasporto per la riconsegna dello stesso;
• per l'effetto, condannare
, c.f. p.iva in persona del Controparte_1 C.F._1 P.IVA_1 titolare con sede in via Ausonia Nuova n. 94, 03043 Cassino (FR) a Controparte_1 corrispondere in favore del Sig. , l'importo pari ad euro 8.820,00 di cui euro Parte_1
8.700,00 pari al prezzo di acquisto dell'escavatore ed euro 120,00 pari al costo per il trasporto per la riconsegna dello stesso, ovvero la somma diversa, maggiore o minore che sarà determinata in corso di giudizio e/o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data della vendita sino al soddisfo;
con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori come per legge “
Il convenuto è rimasto contumace. L'istruttoria ha visto prova documentale e prova testimoniale;
il convenuto contumace non ha risposto all'interrogatorio formale deferitogli. Conclusa l'istruttoria, precisate le conclusioni, il giudizio è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Risulta in atti che fra le parti sia intervenuta contratto di compravendita in data12.5.2021, di un escavatore compatto, marca Libra, tipo 118 SV, matricola 3845012 al prezzo complessivo di euro 8.700,00, importo dallo stesso regolarmente pagato mediante due distinti versamenti a mezzo bonifici bancari: il primo del 16.4.2021 di euro 4.700,00 (doc.1 allegato all'atto di citazione), il secondo del 4.5.2021 di euro 4000,00 (doc.2 allegato all'atto di citazione); il venditore, a fronte della vendita, emetteva la fattura n. 17 in data 12.5.2021 (doc.3 fattura n. 17 prodotta con atto di citazione).
Attraverso la messaggistica whapp in atti, intervenuta fra le parti, è dimostrato che successivamente all'acquisto ed in ragione dei vizi dello stesso, le parti siano addivenute alla risoluzione consensuale del contratto;
risulta infatti che le stesse si fossero accordate nel senso che l'attore avrebbe restituito il mezzo di lavoro acquistato dall'odierno convenuto e che questi gli avrebbe restituito il prezzo.
È provato che ha restituito il mezzo e che di Parte_1 CP_1 Controparte_1 abbia accettato la restituzione e si sia obbligato al rimborso della somma della vendita.
È provato, altresì, dalla stessa corrispondenza intercorsa tra le parti e prodotta agli atti che il ricorrente, non avendo mai ottenuto dal convenuto il rimborso concordato abbia intimato il pagamento con diffida, in atti, inviata dal proprio avvocato.
I fatti sopra descritti, provati documentalmente, devono considerarsi come ammessi a seguito della mancata risposta del resistente all'interrogatorio formale. È in atti l'intervenuta notifica della citazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale e la notifica della citazione a rispondere all'interrogatorio formale.
Il contratto per l'acquisto del mezzo è stato risolto per mutuo consenso pertanto dalla risoluzione del contratto derivano gli effetti restitutori previsti dall'art. 1458 c.c.
Trattandosi di debito di valuta non spetta la rivalutazione in mancanza di prova del maggior danno e nella risoluzione di un contratto, gli interessi sulla somma dovuta in restituzione decorrono dal giorno del versamento della somma, non dal giorno della domanda giudiziale poiché l'effetto è restitutorio e non risarcitorio e mira a riportare le parti allo stato precedente la conclusione del contratto, pertanto l'obbligo di versare gli interessi sorge non appena il denaro è uscito dalla sfera patrimoniale di chi ha pagato.
Il convenuto deve pertanto essere condannato alla restituzione in favore di della Parte_1 somma di € 8.820,00 di cui euro 8.700,00 pari al prezzo di acquisto dell'escavatore ed euro 120,00 pari al costo per il trasporto per la riconsegna dello stesso. Sono altresì dovuti, su € 8.700,00 gli interessi di cui all'art. 1284, c.1, c.c. dalla dalla data di ciascun versamento, del 16.04.2021 e 04.05.2021 ed al tasso di cui all'art. 1284, c.4 C.C., fino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q.M.
Il Tribunale, letti gli atti del procedimento e la documentazione prodotta:
- Dichiara risolto per mutuo consenso il contratto stipulato in data12.5.2021 tra le parti e che ha visto l'acquisto di un escavatore compatto, marca Libra, tipo 118 SV, matricola 3845012 al prezzo complessivo di euro 8.700,00.
- Per l'effetto, condanna il convenuto alla restituzione di € Controparte_1
8.820,00 di cui euro 8.700,00 pari al prezzo di acquisto dell'escavatore ed € 120,00 pari al costo per il trasporto per la riconsegna dello stesso, oltre gli interessi – sulla somma di ciascuno dei due versamenti rispettivamente il primo del 16.4.2021 di euro 4.700,00 ed il secondo del 4.5.2021 di euro 4.000,00 – ai sensi dell'art. 1284, c.1 C.C., dalla data di ciascuno dei due versamenti, al tasso di cui all'art. 1284 c. 4, C.C., fino al soddisfo.
- Condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attore delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compenso oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in L'Aquila il 24 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(avv. Annarita Giuliani)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 69/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Marrelli, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti
ATTORE
Contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risoluzione contratto - restituzione somma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio UT Parte_1 [...]
per sentirlo condannare alla restituzione della somma di 8.820,00 pari al Controparte_1 prezzo di un mezzo di lavoro comprensivo del prezzo per la sua riconsegna al venditore, deducendo la risoluzione consensuale del contratto e l'intervenuta restituzione del mezzo. L'attore ha concluso come segue: “accertare e dichiarare il diritto del Sig. a riceve dalla convenuta la Parte_1 somma pari ad euro 8.820,00 di cui euro 8.700,00 pari al prezzo di acquisto dell'escavatore ed euro 120,00 pari al costo per il trasporto per la riconsegna dello stesso;
• per l'effetto, condannare
, c.f. p.iva in persona del Controparte_1 C.F._1 P.IVA_1 titolare con sede in via Ausonia Nuova n. 94, 03043 Cassino (FR) a Controparte_1 corrispondere in favore del Sig. , l'importo pari ad euro 8.820,00 di cui euro Parte_1
8.700,00 pari al prezzo di acquisto dell'escavatore ed euro 120,00 pari al costo per il trasporto per la riconsegna dello stesso, ovvero la somma diversa, maggiore o minore che sarà determinata in corso di giudizio e/o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data della vendita sino al soddisfo;
con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori come per legge “
Il convenuto è rimasto contumace. L'istruttoria ha visto prova documentale e prova testimoniale;
il convenuto contumace non ha risposto all'interrogatorio formale deferitogli. Conclusa l'istruttoria, precisate le conclusioni, il giudizio è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Risulta in atti che fra le parti sia intervenuta contratto di compravendita in data12.5.2021, di un escavatore compatto, marca Libra, tipo 118 SV, matricola 3845012 al prezzo complessivo di euro 8.700,00, importo dallo stesso regolarmente pagato mediante due distinti versamenti a mezzo bonifici bancari: il primo del 16.4.2021 di euro 4.700,00 (doc.1 allegato all'atto di citazione), il secondo del 4.5.2021 di euro 4000,00 (doc.2 allegato all'atto di citazione); il venditore, a fronte della vendita, emetteva la fattura n. 17 in data 12.5.2021 (doc.3 fattura n. 17 prodotta con atto di citazione).
Attraverso la messaggistica whapp in atti, intervenuta fra le parti, è dimostrato che successivamente all'acquisto ed in ragione dei vizi dello stesso, le parti siano addivenute alla risoluzione consensuale del contratto;
risulta infatti che le stesse si fossero accordate nel senso che l'attore avrebbe restituito il mezzo di lavoro acquistato dall'odierno convenuto e che questi gli avrebbe restituito il prezzo.
È provato che ha restituito il mezzo e che di Parte_1 CP_1 Controparte_1 abbia accettato la restituzione e si sia obbligato al rimborso della somma della vendita.
È provato, altresì, dalla stessa corrispondenza intercorsa tra le parti e prodotta agli atti che il ricorrente, non avendo mai ottenuto dal convenuto il rimborso concordato abbia intimato il pagamento con diffida, in atti, inviata dal proprio avvocato.
I fatti sopra descritti, provati documentalmente, devono considerarsi come ammessi a seguito della mancata risposta del resistente all'interrogatorio formale. È in atti l'intervenuta notifica della citazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale e la notifica della citazione a rispondere all'interrogatorio formale.
Il contratto per l'acquisto del mezzo è stato risolto per mutuo consenso pertanto dalla risoluzione del contratto derivano gli effetti restitutori previsti dall'art. 1458 c.c.
Trattandosi di debito di valuta non spetta la rivalutazione in mancanza di prova del maggior danno e nella risoluzione di un contratto, gli interessi sulla somma dovuta in restituzione decorrono dal giorno del versamento della somma, non dal giorno della domanda giudiziale poiché l'effetto è restitutorio e non risarcitorio e mira a riportare le parti allo stato precedente la conclusione del contratto, pertanto l'obbligo di versare gli interessi sorge non appena il denaro è uscito dalla sfera patrimoniale di chi ha pagato.
Il convenuto deve pertanto essere condannato alla restituzione in favore di della Parte_1 somma di € 8.820,00 di cui euro 8.700,00 pari al prezzo di acquisto dell'escavatore ed euro 120,00 pari al costo per il trasporto per la riconsegna dello stesso. Sono altresì dovuti, su € 8.700,00 gli interessi di cui all'art. 1284, c.1, c.c. dalla dalla data di ciascun versamento, del 16.04.2021 e 04.05.2021 ed al tasso di cui all'art. 1284, c.4 C.C., fino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q.M.
Il Tribunale, letti gli atti del procedimento e la documentazione prodotta:
- Dichiara risolto per mutuo consenso il contratto stipulato in data12.5.2021 tra le parti e che ha visto l'acquisto di un escavatore compatto, marca Libra, tipo 118 SV, matricola 3845012 al prezzo complessivo di euro 8.700,00.
- Per l'effetto, condanna il convenuto alla restituzione di € Controparte_1
8.820,00 di cui euro 8.700,00 pari al prezzo di acquisto dell'escavatore ed € 120,00 pari al costo per il trasporto per la riconsegna dello stesso, oltre gli interessi – sulla somma di ciascuno dei due versamenti rispettivamente il primo del 16.4.2021 di euro 4.700,00 ed il secondo del 4.5.2021 di euro 4.000,00 – ai sensi dell'art. 1284, c.1 C.C., dalla data di ciascuno dei due versamenti, al tasso di cui all'art. 1284 c. 4, C.C., fino al soddisfo.
- Condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attore delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compenso oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in L'Aquila il 24 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(avv. Annarita Giuliani)