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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 468/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
ZZ RA, LA
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1745/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10716/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
40 e pubblicata il 26/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230173475157000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n 10716/24 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_2 Srl avverso la cartella di pagamento n. 09720230173475157000 di € 5.458,33 per Iva anno 2021 poiché ha ritenuto valida la notifica effettuata via pec dall'ufficio ancorché da indirizzi non risultante nei pubblici registri poiché la normativa impone tale iscrizione per i soli destinatari dei provvedimenti;
nel merito ha rigettato il ricorso poiché l'opponente aveva eccepito solo vizi di forma, mentre l'agente della riscossione aveva motivato la propria pretesa impositiva e dimostrato la legittimità sostanziale e formale della cartella.
Contro tale decisione ha proposto appello la contribuente per i seguenti motivi:
1. apparenza della motivazione;
2. inesistenza della notifica della cartella proveniente da indirizzo pec non iscritto in alcun
Pubblico Registro;
3. difetto di motivazione della cartella;
4. omessa notifica dell'avviso bonario;
5. mancata indicazione dei criteri di computo del calcolo degli interessi.
Resiste l'agenzia della riscossione chiedendo la conferma della decisione ed eccependo la correttezza della notifica e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relative al merito della pretesa tributaria portata dalla cartella impugnata nonché con riferimento a tutta l'attività compiuta dall'Ente
Impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante si duole della inesistenza della notifica della cartella perché proveniente da indirizzo diverso dalla pec ufficiale e assume l'erroneità della sentenza di primo grado sul punto, va tuttavia rilevato che le
Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 15979 del 2022 hanno stabilito che in tema di notificazione a mezzo pec l'utilizzo di indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante dai pubblici registri non è nulla se abbia consentito al destinatario di predisporre le proprie difese.
Tale principio, di carattere generale, è stato specificamente ribadito dalla Suprema Corte di legittimità in relazione alla notifica delle cartelle di pagamento poiché l'estraneità dell'indirizzo di posta del mittente dal
Registro INI-PEC non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire;
diversamente, è necessario che il contribuente al quale era diretta la notifica evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro generale (Cassazione civile sez. trib.,
17/07/2024, n. 19677) e nella specie nessuna sostanziale violazione del diritto di difesa è stata allegata dal contribuente.
Sulla scorta di ciò deve escludersi la fondatezza dell'appello in riferimento alla asserita inesistenza e nullità della notifica, che invece ha sicuramente raggiunto il suo scopo poiché ha reso edotto il contribuente della pretesa impositiva dell'amministrazione, tanto da consentirgli la tempestiva impugnazione.
Quanto alla motivazione della cartella va detto che “in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.”
(Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017).
Nella specie ricorre tale ipotesi poiché nella cartella si legge che essa è stata emessa a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e riguarda le liquidazioni periodiche
Iva per l'anno 2021, in particolare deriva dalla “Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA presentata ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. n.78/2010 per il I trimestre 2021”.
Per lo stesso motivo, essendo la cartella emessa sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non è dovuto il preventivo avviso bonario, mentre in merito agli interessi la cartella ne indica la base normativa precisando che essi sono “ricalcolati e dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.
P.R. n. 602 del 1973. Inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi di consegna del ruolo all'Agente della
Riscossione in caso di mancato pagamento a seguito della comunicazione, ovvero fino alla data del pagamento in caso di tardivo pagamento a seguito della comunicazione. Misura del tasso annuo degli interessi: 4 per cento dal 1° ottobre 2009 (D.M. 21 maggio 2009)”.
La sentenza di primo grado va quindi confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.200.00 oltre accessori
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
ZZ RA, LA
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1745/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10716/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
40 e pubblicata il 26/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230173475157000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n 10716/24 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_2 Srl avverso la cartella di pagamento n. 09720230173475157000 di € 5.458,33 per Iva anno 2021 poiché ha ritenuto valida la notifica effettuata via pec dall'ufficio ancorché da indirizzi non risultante nei pubblici registri poiché la normativa impone tale iscrizione per i soli destinatari dei provvedimenti;
nel merito ha rigettato il ricorso poiché l'opponente aveva eccepito solo vizi di forma, mentre l'agente della riscossione aveva motivato la propria pretesa impositiva e dimostrato la legittimità sostanziale e formale della cartella.
Contro tale decisione ha proposto appello la contribuente per i seguenti motivi:
1. apparenza della motivazione;
2. inesistenza della notifica della cartella proveniente da indirizzo pec non iscritto in alcun
Pubblico Registro;
3. difetto di motivazione della cartella;
4. omessa notifica dell'avviso bonario;
5. mancata indicazione dei criteri di computo del calcolo degli interessi.
Resiste l'agenzia della riscossione chiedendo la conferma della decisione ed eccependo la correttezza della notifica e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relative al merito della pretesa tributaria portata dalla cartella impugnata nonché con riferimento a tutta l'attività compiuta dall'Ente
Impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante si duole della inesistenza della notifica della cartella perché proveniente da indirizzo diverso dalla pec ufficiale e assume l'erroneità della sentenza di primo grado sul punto, va tuttavia rilevato che le
Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 15979 del 2022 hanno stabilito che in tema di notificazione a mezzo pec l'utilizzo di indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante dai pubblici registri non è nulla se abbia consentito al destinatario di predisporre le proprie difese.
Tale principio, di carattere generale, è stato specificamente ribadito dalla Suprema Corte di legittimità in relazione alla notifica delle cartelle di pagamento poiché l'estraneità dell'indirizzo di posta del mittente dal
Registro INI-PEC non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire;
diversamente, è necessario che il contribuente al quale era diretta la notifica evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro generale (Cassazione civile sez. trib.,
17/07/2024, n. 19677) e nella specie nessuna sostanziale violazione del diritto di difesa è stata allegata dal contribuente.
Sulla scorta di ciò deve escludersi la fondatezza dell'appello in riferimento alla asserita inesistenza e nullità della notifica, che invece ha sicuramente raggiunto il suo scopo poiché ha reso edotto il contribuente della pretesa impositiva dell'amministrazione, tanto da consentirgli la tempestiva impugnazione.
Quanto alla motivazione della cartella va detto che “in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.”
(Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017).
Nella specie ricorre tale ipotesi poiché nella cartella si legge che essa è stata emessa a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e riguarda le liquidazioni periodiche
Iva per l'anno 2021, in particolare deriva dalla “Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA presentata ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. n.78/2010 per il I trimestre 2021”.
Per lo stesso motivo, essendo la cartella emessa sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non è dovuto il preventivo avviso bonario, mentre in merito agli interessi la cartella ne indica la base normativa precisando che essi sono “ricalcolati e dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.
P.R. n. 602 del 1973. Inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi di consegna del ruolo all'Agente della
Riscossione in caso di mancato pagamento a seguito della comunicazione, ovvero fino alla data del pagamento in caso di tardivo pagamento a seguito della comunicazione. Misura del tasso annuo degli interessi: 4 per cento dal 1° ottobre 2009 (D.M. 21 maggio 2009)”.
La sentenza di primo grado va quindi confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.200.00 oltre accessori