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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/06/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2040 del
Registro Generale Contenzioso 2019,
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, dott. p.iva.: rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1 dall'avv. Franca Patrizia Formica, come da procura in atti;
- opponente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f.: Controparte_1
, p.iva.: , rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Vitarelli, P.IVA_2 P.IVA_3 come da procura in atti;
- opposta -
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
c.f. e p.iva.: nella qualità di mandataria P.IVA_4 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f.: , rappresentata
[...] P.IVA_5
e difesa dall'avv. Marco Mattei, come da procura in atti;
- intervenuta ex art. 111 c.p.c. – avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di e di Parte_1 [...] n.q., hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli Controparte_2 effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 371/2019 del 4.10.2019, emesso dal Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1527/2019 R.G., veniva ingiunto al di pagare in favore di la Parte_1 Controparte_1 somma di € 130.196,38 a titolo di saldo debitore del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria, sottoscritto il 23.11.2001 presso Controparte_4
filiale di Novara di Sicilia (ME), oltre interessi al tasso convenzionale
[...] dell'01.08.2007 al saldo e spese del procedimento monitorio come ivi quantificate.
Avverso il predetto decreto, con atto di citazione notificato il 16.12.2019, ha proposto opposizione, eccependo: l'assoluta Parte_1 carenza e/o difetto di prova scritta ex artt. 634 c.p.c. e 50 TUB, per l'emissione della chiesta ingiunzione e l'insussistenza del credito certo e liquido;
la nullità del contratto di apertura di conto corrente n.10282 intrattenuto presso la filiale di Castroreale per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB;
la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e altri addebiti;
l'illegittima antergazione o postergazione delle valute;
la diversità tra il tassi di interesse applicati al rapporto oggetto di causa e quelli contrattualmente concordati;
l'usurarietà dei tassi di interessi applicati al rapporto oggetto di causa. Inoltre, in via riconvenzionale, ritenuto l'illegittimo addebito di somme non dovute, il opponente ha chiesto di rideterminare il saldo del rapporto oggetto Parte_1 di causa e di condannare l'opposta alla restituzione dell'indebito, da porre in compensazione con l'eventuale debito residuo a proprio carico.
Pertanto, parte opponente ha chiesto di: “[…] ritenere e dichiarare la nullità del contratto di apertura del conto corrente n.10282, intrattenuto presso la filiale di
Castroreale della , per la totale mancanza di forma scritta, ex art. 117 Controparte_5
TUB con ogni conseguenziale statuizione di legge sull'illegittimo pagamento di spese e commissioni non dovute per i motivi sopra esposti. 3) Sempre ed in ogni caso, ritenere e dichiarare la nullità del contratto di concessione del credito ipotecario, a rogito notaio
sottoscritto in data 23.11.2001, in quanto la determinazione Persona_1 dell'ISC/TAEG non trova residenza all'interno dello stesso contratto per l'assenza di una sua espressa indicazione, ovvero perché è stato applicato alla remunerazione del fido un tasso di interesse maggiore e non concordato per iscritto, rispetto a quello indicato
( 7.186%) all'interno dello stesso rogito. 4) sempre in via principale, ritenere e dichiarare la gratuità del contratto indicato in narrativa per la nullità della relativa clausola pattizia relativa agli interessi convenzionali, ex art. 1815 c.c., sia per l'eccepita nullità, sia perché il reale tasso di interesse applicato al rapporto di mutuo travalica il tasso soglia di usura rilevato trimestralmente dalla banca d'Italia per i motivi sopra esposti. 5) In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione, ritenere e dichiarare sempre la nullità della clausola pattizia relativa agli interessi convenzionali applicati al rapporto, poiché il reale TAEG applicato è differente da quello stabilito convenzionalmente per i motivi sopra esposti. 6) Sempre ed in ogni caso ritenere
e dichiarare la nullità delle clausole negoziali del contratto nella parte in cui prevedono il pagamento delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e competenze, della antergazione o postergazione della valuta e disponibilità delle rimesse bancarie effettuate dall'opponente, delle spese direttamente collegate alla remunerazione del credito, degli interessi convenzionali, per i motivi sopra esposti e per la palese violazione dell'art,117
TUB e, per l'effetto 7) Rideterminare i saldi dell'estratto conto oggetto di causa, condannando l'odierna opposta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite a titolo di interessi convenzionali, commissioni di massimo scoperto, commissioni e spese non dovute per i motivi sopra esposti, così come quantificate dalla disponenda CTU, ponendole in compensazione giudiziale, ex art.1243 c.c., con le somme che eventualmente residuano. 8) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che nessuna somma oltre a quella così determinata è dovuta da parte opponente a parte opposta per
i motivi sopra esposti e per quant'altro sarà provato in corso di causa”, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 14.10.2020, si è costituita in giudizio CP_1
la quale ha contestato le eccezioni, difese e domande articolate dal ,
[...] Parte_1 chiedendone il rigetto o, in subordine, la condanna al pagamento nei limiti della somma accertata a debito per l'opponente, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento monitorio, con ordinanza del
26.07.2021 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e la causa è stata istruita con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis).
Rigettate le richieste istruttorie articolate in atti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Frattanto con comparsa depositata in data 5.04.2023 è intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale mandataria di Controparte_2 CP_6 cessionaria di della quale ha fatto proprie le difese e richieste già Controparte_1 formulate in atti.
Successivamente sostituita l'udienza così fissata dal deposito e scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e Parte_1 [...] hanno concluso come da note scritte pervenute in atti. Controparte_2
2. Va preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Deve osservarsi che, in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del
2010, seppure il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, "l'improcedibilità va eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza". E, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di sollevare tempestivamente l'eccezione è carico di parte opponente, convenuto in senso sostanziale.
Nel caso in esame parte opponente ha omesso di svolgere la predetta eccezione nell'atto di citazione in opposizione e nelle note scritte in sostituzione di udienza, sicché, stante l'omesso rilievo del mancato svolgimento del procedimento di mediazione,
l'eccezione di improcedibilità proposta dall'opponente solo con la memoria istruttoria ex art. 183 comma VI, n. 2, n. c.p.c. è inammissibile in quanto tardiva.
Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo la mediazione obbligatoria va disposta dopo le determinazioni sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, assunte in sede di prima udienza, momento che anche in tali giudizi costituisce quindi il termine ultimo per la tempestiva proposizione o rilievo dell'eccezione in esame;
la previsione in esame comporta che alcun obbligo di attivare il procedimento di mediazione grava sul richiedente il provvedimento monitorio prima della fase di opposizione, ma non modifica, estendendolo oltre la prima udienza o a quella eventualmente rinviata per i medesimi incombenti, il termine di decadenza con riguardo all'eccezione di improcedibilità.
3. ha agito nei confronti del Controparte_1 Parte_1 per ottenere il pagamento della somma di € 130.196,38 a titolo di saldo
[...] debitore del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria, sottoscritto il
23.11.2001 presso filiale di Novara di Sicilia Controparte_4
(ME), oltre interessi al tasso convenzionale dell'01.08.2007 al saldo e spese del procedimento monitorio come ivi quantificate.
A mente dell'art. 474 c.p.c. non tutti gli atti ricevuti da notaio possono considerarsi titoli esecutivi, posto che il comma 2 del summenzionato articolo deve coordinarsi con il comma 1 che afferma come il titolo sia esecutivo solo qualora porti un diritto certo, liquido ed esigibile. E' allora chiaro, per la natura stessa del contratto di apertura di credito, che solo al momento dell'utilizzo della somma messa a disposizione della banca si genera il saldo azionabile dalla banca, saldo che necessita di un accertamento giudiziale (anche nella forma monitoria).
La giurisprudenza, infatti, e' conforme nel ritenere che "il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria non costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 n. 3 c.p.c. perché' il debito desunto da detto titolo non puo' essere reputato come certo e liquido” (Cass. civile, Sez. 3, Sentenza n.1455 del
25/02/1983, Rv. 426278 - 01)" (cfr., ex multis, Tribunale di Bolzano, sentenza n.
910/2018).
La banca, dunque, correttamente ha agito in sede monitoria per vedere consacrato in un titolo, questo si' esecutivo, ossia il decreto ingiuntivo, il proprio diritto di credito.
Ciò premesso, parte opponente ha contestato la validità del decreto ingiuntivo, chiedendone la declaratoria di nullità per difetto della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 50 t.u.b.
Ed invero, come si evince dagli atti prodotti in sede monitoria Controparte_1 non ha agito sulla scorta dell'estratto conto previsto dal testo unico bancario (art. 50), bensì ai sensi dell'art. 634, comma 2, c.p.c. ovvero sulla scorta della copia autentica delle scritture contabili quale prova idonea per l'emissione del decreto opposto, così come previsto dal codice di rito quando le parti siano, come nella specie, imprenditori commerciali.
Pertanto, l'eccezione di nullità dell'ingiunzione emessa in favore di CP_1 non è meritevole di accoglimento.
[...]
Venendo al secondo motivo di opposizione, il ha eccepito la nullità del Parte_1 contratto di conto corrente in quanto non rinvenuto in atti e per difetto di forma scritta.
Detta eccezione è destituita di fondamento in quanto il rapporto di apertura di credito è stato oggetto di un separato atto notarile, con la previsione del relativo regolamento contrattuale, come è dato evincersi dalle clausole ivi convenute.
A nulla rileva il contratto di conto corrente, non essendo quest'ultimo la fonte del credito dedotto in giudizio, che va rintracciata nel distinto contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria prodotto in atti, rispetto alla cui validità ed efficacia non è sorta alcuna contestazione.
Ciò comporta l'assorbimento del vaglio delle questioni sottoposte all'attenzione del decidente in ordine all'asserita nullità del contratto di conto corrente, rispetto al quale non è neppure ravvisabile l'interesse ad agire quale condizione dell'azione in parte qua. Nel merito delle censure sollevate con riferimento ad asseriti addebiti indebiti, le doglianze fatte valere da parte opponente risultano infondate in quanto genericamente prospettate.
Il ha dedotto l'asserita applicazione indebita di commissioni di Parte_1 massimo scoperto e di altre competenze, non meglio precisate, nonché l'applicazione di interessi usurari.
Ed invero, deve rilevarsi la genericità della doglianza circa il superamento del tasso soglia antiusurario, posto che l'opponente manca di indicare in quali trimestri si sarebbe verificata, quale tasso – in tesi usurario - sarebbe stato applicato dalla banca in luogo di quello pattuito e, dunque, quale somma dovrebbe essere agli stessi restituita ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Si fa, peraltro presente, che parte opponente manca anche di indicare il tasso soglia vigente e di allegare i Decreti Ministeriali trimestralmente emessi ai sensi dell'art. 644
c.p.
La genericità dell'eccepita usurarietà e' tale che viene demandato alla consulenza tecnica di cui è chiesta l'ammissione l'accertamento circa l'eventuale superamento del tasso soglia, accertamento non disposto in quanto del tutto esplorativo ed inammissibile.
Una doglianza siffatta e' contraria a ogni principio di specificità della contestazione come richiesto dal nostro sistema processual-civilistico.
In ossequio ai principi generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697
c.c. incombe sull'opponente sia l'onere di dedurre la fondatezza della propria domanda e la mancanza di un'idonea causa debendi o del venir meno di essa, sia l'onere di produrre i contratti, la relativa documentazione contabile e i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia effettuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel periodo di riferimento (cfr. in questo senso, Cass. Civ., Ord. Sez. 3, 30/01/2019 n. 2543), sia l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite ovvero di indicare i modi,
i tempi e la misura del superamento del tasso soglia o, comunque, dell'addebito di somme non dovute.
Si ricorda, infatti, che il convenuto, quale è l'opponente in senso sostanziale, “ai sensi dell'articolo 167 del codice di procedura civile, era tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'articolo 115 del codice di procedura civile, a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione
e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica. “ (Cass. Civ., sez. II, 14/11/2019, n. 29556).
Non essendo, dunque, neppure indicato quale sia il tasso applicato - corrispettivo e moratorio - né quale sia il tasso soglia di riferimento, la censura va rigettata in quanto infondata.
Anche l'asserita indebita applicazione di c.m.s. e spese, neppure allegate, non è meritevole di accoglimento.
Segnatamente, quanto all'eccepita nullità della clausola pattizia della c.m.s., essa
è smentita non solo dal regolamento contrattuale (art. 5), ma dalla stessa prospettazione di parte opponente, la quale – invero – non lamenta l'indeterminatezza circa la causa o il difetto di pattuizione scritta o l'entità e la periodicità della commissione de qua, profili tutti evincibili per tabulas nel rapporto di apertura di credito (art. 5), trattandosi di una pattuizione specifica e contratta per iscritto, contenente il riferimento a dati certi e comprensibili, quali il massimo scoperto autorizzato, la sua misura espressa in percentuale e la periodicità.
Piuttosto, il lamenta il difetto di una valida pattuizione scritta sui giorni Parte_1 di valuta e di disponibilità delle varie somme versate dal correntista all'interno del conto corrente, che inciderebbero sul debito liquido posto a base del calcolo della commissione.
Premesso che il debito liquido costituisce un criterio base del calcolo della c.m.s. determinato o, comunque, determinabile, così dovendosi escludere il profilo di invalidità dedotto, del tutto sfornita di specifiche allegazioni e prova è la censura dell'omessa previsione dei giorni valuta, senza specificare, in alcun modo, in che misura le stesse sono state applicate e come invece avrebbero dovuto essere legittimamente applicate.
Cosicché, è priva di fondamento detta doglianza, risolvendosi la difesa in una mera formula di stile, in cui si sostanzia anche, sebbene a più vasto raggio, il quarto motivo di opposizione, ma parimenti già carente in punto di allegazione, dovendosi a detto motivo estendersi il convincimento giudiziale in ordine all'infondatezza della censura.
Quanto all'asserita illegittimità dell'anatocismo applicato la doglianza e' talmente generica da non essere stata svolta alcuna difesa, se non nella parte in cui essi sono considerati al fine di sostenere l'asserita usurarietà-
In ogni caso, detta doglianza è smentita per tabulas dalle stesse pattuizioni negoziali.
Si rileva, infatti, che l'art. 5 delle condizioni di cui al contratto notarile prevede pari periodicita' di capitalizzazione trimestrale degli interessi dare e avere. Pertanto, la periodicita', prevista contrattualmente, è la medesima tanto per gli interessi creditori tanto per gli interessi debitori. Il contratto sottoscritto in data 23.11.2001 risulta, dunque, pienamente conforme ai criteri guida di cui alla Delibera CICR del 9.2.2000.
Va rigettato, altresì, il motivo con il quale si lamenta la mancata o erronea indicazione dell' rispetto a quello applicato, sulla scorta della quale l'opponente CP_7 chiede la sostituzione del tasso contrattuale nella misura di cui al comma 7 dell'art. 117
t.u.b.
Anzitutto, la pattuizione degli interessi si evince per tabulas nel contratto di apertura di credito.
Inoltre, non risulta provata l'applicazione di un interesse diverso da quello convenuto, difettando la produzione documentale a supporto, che parte opponente era tenuta a depositare in quanto attore in senso sostanziale rispetto alla domanda di accertamento negativo del credito e di ripetizione di indebito. Né parte opponente ha indicato la somma indebitamente incassata dalla banca e in quale periodo del rapporto. Co Quanto, poi, alla asserita difformità tra l' indicato nel contratto di mutuo per cui è causa e quello effettivamente applicato, con richiamo dell'applicazione dell'art. 117
t.u.b. in materia è pacifica la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale Co l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Co L'eventuale erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del rapporto, non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del contrante, e, conseguentemente, non rendere applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 177., comma 6, t.u.b. (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 19/09/2024, n.25199:
“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”). Co Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto, la cui mancata indicazione in forma scritta è sanzionata con la nullità, tenuto conto che essa di per sé non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto
(cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. I, 14/02/2023 n.4597; Cass. Civ., sez. I, 09/12/2021,
n.39169).
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria, sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio, nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno. Ciò Co in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.
26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.
Pertanto, come già sopra accennato, la doglianza genericamente svolta, oltre ad essere infondata in quanto si riduce ad una mera clausola di stile priva di riferimento concreto al rapporto oggetto di causa, è già inammissibile in quanto non supportata da un interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c., poiché non diretta a svolgere una domanda di risarcimento del danno, non formulata in atti, né l'eventuale accertamento dell'asserita Co erronea indicazione dell' è idoneo ad inficiare la validità del rapporto di apertura di credito.
L'assoluta genericità delle deduzioni di parte opponente, già in punto di allegazione, impedisce un qualsiasi approfondimento istruttorio, atteso che l'eventuale c.t.u. richiesta sarebbe indubbiamente esplorativa come chiaramente evincibile dagli stessi quesiti proposti, oltre che inammissibile in quanto volta a sopperire agli oneri gravanti sul , anche quale attore in senso sostanziale rispetto alla domanda di Parte_1 accertamento del rapporto di dare -avere e della chiesta restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla banca, non meglio quantificate, nemmeno mediante l'indicazione, corretta e specifica, dei criteri di calcolo in relazione a ciascuna degli indebiti lamentati.
In conclusione, le prospettazioni e domande difensive, articolate in via eccezione e domanda riconvenzionale, del opponente non meritano accoglimento. Parte_1
Per altro verso, la società opposta ha dimostrato la fonte del credito producendo in giudizio il contratto di apertura di credito e la documentazione contabile nella sua disponibilità (senza che in parte qua sia stata svolta alcuna contestazione specifica, potendo quindi farsi ricorso all'istituto di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c.), allegando l'altrui inadempimento, così adempiendo all'onere probatorio gravante su di sé, mentre l'opponente non ha fornito la prova liberatoria ovvero la prova dell'adempimento dell'obbligazione, né ha validamente dedotto e dimostrato l'invalidità del rapporto sottostante al credito fatto valere ex adverso.
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero - come nel caso di specie - per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
Per tutte ragioni sopra esposte l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, esse vanno poste a carico del in favore di e di Parte_1 Controparte_1
n.q., nella misura liquidata in dispositivo in applicazione Controparte_2 del d.m. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta nell'interesse di ciascuna delle parti (tenuto conto che l'opposta non ha più svolto attività difensiva dal momento della costituzione dell'intervenuta, allorquando era pendente la fase decisionale e con mero richiamo alle difese già articolate), nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 2049/2019 R.G., così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
-condanna alla rifusione delle spese Parte_1 processuali sostenute nel presente giudizio da che liquida in € 4.925,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
-condanna alla rifusione delle spese Parte_1 processuali sostenute nel presente giudizio da n.q., che Controparte_2 liquida in € 2.126,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, 28 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile