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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/04/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 160/2023 R.G., introdotta da
(n. a Supersano l'8.9.1929 - C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberta COFANO, come C.F._1 da mandato in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv.to Avv. Paolo Tommaso RIZZO, come da mandato in atti;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.2359/2022 del Tribunale di Lecce, pubblicata il 29/07/2022. All'udienza del 17/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE
1. Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio al fine di accertare e dichiarare che tra le Controparte_1 parti intercorreva un patto fiduciario e accordo restitutorio, avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile in Supersano, alla via Tito Minniti, piano terra, mediante atto di donazione per notar , rep.n.186370 del R_
16.3.2017, e di conseguenza condannare il convenuto alla restituzione del bene donatogli, oltre alla condanna al pagamento della somma di euro 50.000,00, a titolo risarcitorio per il danno non patrimoniale subito. In subordine, formulava differenti domande, per le quali richiedeva il pagamento del medesimo importo, a titolo di mutuo, per inadempimento del patto fiduciario, ed infine, ex art. 2041 c.c..
Si costituiva il quale contestava l'altrui pretesa ed Controparte_1 escludeva in radice la fondatezza delle altrui domande. All'udienza del 24 febbraio 2022, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.”.
2. Il Tribunale adito, con sentenza n.2359/2022, ha rigettato la domanda dell'attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000 oltre accessori. Il primo giudice ha qualificato “la dichiarazione dell'attrice resa in presenza del notaio e dei testimoni” come “donazione remunerativa ex art. 770 c.c., escludendo la sussistenza di un patto fiduciario”. A tal riguardo ha rilevato che,
“esaminando la liberalità formalizzata dall'attrice a beneficio del nipote convenuto, si evince che il sentimento di gratitudine che ha portato Parte_1 alla donazione della nuda proprietà dell'abitazione in Supersano, sia da rinvenirsi in quello che il nipote ha fatto per la zia nei dodici anni precedenti al 2017”. Ha quindi osservato come “la natura confessoria dell'atto di donazione,” il quale ha un quid pluris rispetto alla semplice liberalità, avendo voluto la donna ricompensare il nipote per le cure prestatele, “stride con la sussistenza di un patto fiduciario, con obbligo di restituzione, tendente a sottrarre temporaneamente il bene dalla garanzia dei creditori per poi riacquisirlo in un momento successivo”. L'attrice avrebbe potuto diversamente effettuare una semplice donazione “attraverso la cessione della nuda proprietà dell'immobile al nipote, e riservando per sé stessa l'usufrutto”, senza specificare la particolare meritevolezza della condotta del nipote e la esplicita volontà di ricompensarlo.
Ed ancora, il primo giudice ha valutato come poco plausibile e irragionevole
“la circostanza che il patto fiduciario avesse come obiettivo quello di occultare il bene”, considerando che “il creditore poteva tutelare il proprio diritto di credito ricorrendo all'art. 2929 bis c.c., poiché la donazione è avvenuta nel marzo 2017 mentre l'atto di pignoramento è del luglio dello stesso anno.”.
In egual misura il giudicante ha ritenuto che debbano essere rigettate “le domande subordinate, in quanto nessun pregiudizio è occorso all'attrice in ragione dell'insussistenza del patto fiduciario”, e che allo stesso modo “nessun contratto di mutuo è intercorso tra le parti per finanziare la transazione tra l'attrice ed una sua creditrice proprio perché si è trattato di una esposizione debitoria estranea al
pag. 2/20 convenuto”. In ordine alla domanda ex art. 2041 c.c., non ha ravvisato “i presupposti per il dedotto indebito arricchimento” senza una specifica motivazione sul punto.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello con Parte_1 atto di citazione depositato il 28/02/2023. Articolando sei motivi di impugnazione, che saranno più diffusamente trattati, l'appellante ha chiesto di accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, e quindi:
-accertare e dichiarare la sentenza errata e illegittima, laddove non ravvisa, nella fattispecie de qua, un patto fiduciario inadempiuto dall'appellato bensì una donazione remuneratoria, ai sensi dell'art.770 cc;
e per l'effetto accertare e dichiarare il grave inadempimento di al pactum fiduciae, con Controparte_1 conseguente condanna dello stesso alla restituzione della res fiduciariamente donatagli in data 16.03.2017 con atto del Notaio , oltre al ristoro del R_ danno subito e subendo, morale e lato sensu patrimoniale ad un importo pari ad euro 50.000, ovvero a maggiore o minore ammontare secondo determinazione di giustizia, anche in via equitativa;
- sempre per l'effetto, dichiarare la nullità della donazione citata, ordinando alla Conservatoria di Lecce di effettuare le formalità per la reintestazione del bene all'appellante a spese dell'appellato;
- accertare e dichiarare la sentenza errata, illegittima, laddove rigetta le domande subordinate formulate dalla ET, onde conseguire, dal , se CP_1 non altro, la ripetizione delle somme corrisposte a titolo transattivo con la custodia giudiziaria o, quanto meno, un importo ex art.2041 cc, a fronte dell'altrui indebito arricchimento;
per l'effetto, condannare a corrispondere, a Controparte_1 favore dell'appellante, ai sensi dell'art.1813 c.c., un importo non minore di euro
50.000, pari al quantum versato dall'appellante per il perfezionamento della nota transazione in atti, maggiorato di interessi dal giorno della domanda a quello di effettivo soddisfo, oltre rivalutazione, se dovuta;
- sempre per l'effetto, in extrema ratio, condannare , ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'art.2041 c.c., ad un indennizzo pari ad € 50.000,00 ovvero di differente ammontare, in via equitativa ex art.1226 c.c., maggiorato di interessi oltre a rivalutazione;
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza qui gravata, per aver respinto le ammissibili e rilevanti richieste istruttorie formulate in prime cure dall'attrice; e disporre, ove occorra, la rinnovazione dell'istruttoria attorea di primo grado;
pag. 3/20 - ritenere l'appellato responsabile verso l'appellante per lite temeraria ex art.116-96 cpc, con conseguente condanna all'importo stimato equo;
- comunque, annullare le statuizioni di condanna dell'appellante alle spese di lite o, quanto meno, disporre la compensazione delle stesse.
4. Con comparsa depositata il 24/7/2023 si è costituito in giudizio CP_1
chiedendo di dichiarare inammissibile e gradatamente rigettare l'atto di
[...] appello in quanto inammissibile e infondato con conseguente conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce. In via istruttoria l'appellato si è opposto all'avversa richiesta di ammissione di mezzi di prova e, in subordine, in caso di ammissione delle avverse richieste istruttorie, ha insistito per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie già formulate in primo grado.
********* 5. Risulta infondata l'eccezione dell'appellato di inammissibilità dell'atto di impugnazione per violazione dell'art. 345 c.p.c.m assumendo l'introduzione da parte dell'appellante di domande e contestazioni nuove, non dedotte nel giudizio di primo grado. A sostegno non risulta indicato nella comparsa di costituzione dell'appellato quali siano i nova oggetto dell'eccezione.
6. Con il primo motivo d'appello deduce “l'erroneità, illegittimità, Pt_1 violazione dell'art.2697 c.c.; la contraddittoria valutazione, nel merito, delle risultanze processuali, l'error in procedendo e/o in judicando, l'omesso esame, la carenza di motivazione” laddove il primo giudice “non ravvisa, nella fattispecie de qua, un patto fiduciario inadempiuto dall'appellato bensì una donazione effettivamente remuneratoria, ai sensi dell'art.770 c.c.”.
L'appellante contesta l'iter logico argomentativo del Tribunale, consistente nell'”aver affidato la valutazione di infondatezza della domanda della signora Pt_1 nella mera sottoscrizione di una donazione remuneratoria nei confronti di
[...]
, qualificandola unica fonte oggettiva di prova. Tale modus procedendi ha CP_1 condotto la sentenza a disattendere, integralmente, le evidenze processuali, a favore di una motivazione manifestamente lacunosa, illogica, contraddittoria ai fatti” che trascura la “sequela probatoria diacronica fornita dall'attrice.”.
6.1. La sentenza impugnata ignora che il thema decidendum non dovrebbe prescindere dagli accadimenti posti alla base della domanda ed intercorsi tra la
ET ed i figli della sorella , e . Parte_2 CP_1 Controparte_2
All'uopo la difesa ripercorre le vicende giudiziarie e umane che hanno segnato i rapporti con i due nipoti e che avrebbero portato alla dedotta conclusione con il pag. 4/20 nipote di un patto fiduciario con obbligo di restituzione condizionato al CP_1 concludersi delle diatribe giudiziarie, al fine di sottrarre l'immobile sito in Supersano (LE) alla garanzia dei creditori, specificatamente identificati nel custode giudiziario dott.ssa _2
In sintesi, all'origine il nipote avrebbe fatto risultare Controparte_2 conduttrice di un immobile sito in Maglie la ET, ignara della pattuizione, senza curarsi che la non riscossione di alcun canone l'avrebbe esposta all'azione esecutiva della dott.ssa custode giudiziario degli immobili pignorati in _2 danno dello stesso nipote. La ET lamenta altresì di essere stata esortata dal nipote a resistere in giudizio e a cointestare con lo stesso Controparte_1
“fiduciariamente, il conto corrente accesso presso la Banca Popolare Pugliese, onde “proteggere” i capitali, in conti correnti e titoli, finché le controversie con la custodia non si fossero risolte”, potendo egli stesso supervisionare il conto in qualità di funzionario dell'istituto di credito. Tuttavia, nel 2012 la Banca Popolare Pugliese sottoponeva a pignoramento, tra l'altro, gli immobili del nipote CP_2 per i quali la donna risultava essere conduttrice, e i giudizi che seguirono videro la ET condannata al pagamento, in favore del custode di euro 85.202,51 per canoni, oltre ad euro 9.515,00 per compensi.
6.2. L'appellante assume che proprio a seguito di tali accadimenti il nipote la convinse che “l'unico modo per tutelare la dimora da un imminente CP_1 pignoramento immobiliare sarebbe stato sottoscrivere una “fiduciaria” donazione, previa ulteriore promessa di restituzione, definita ogni problematica giudiziaria”.
Successivamente alla stipula della donazione del marzo 2017, con precetto notificato all'attrice il 15.7.2017, e al , ex art. 602 c.p.c., quale CP_1 terzo/nudo proprietario del bene, il 6.7.2017, la richiedeva € 88.526,68 _2
(oltre canoni a scadere, interessi, e spese di notifica), preannunziando, in difetto, ex art. 2929 bis c.c. il pignoramento dell'immobile fiduciariamente donato, ed eseguendo subito dopo il pignoramento.
La narrazione prosegue esponendo come all'incalzare processuale, il frapponeva atteggiamenti rivelatori dell'intenzione di non adempiere agli CP_1 obblighi restitutori fiduciari, ostacolando una transazione della ET con la custodia, successivamente conclusasi con buon esito, liberando il bene dal pignoramento e definendo la posizione debitoria dell'appellante.
La ET evidenzia come nessuna somma è stata corrisposta di “tasca propria” dal per la definizione della transazione con la CP_1 _2 nonostante i ripetuti solleciti volti ad indurlo ad ottemperare al patto fiduciario (almeno) sul denaro con cui la zia avrebbe estinto le debenze alla base del pignoramento che gravava sull'immobile.
pag. 5/20 6.4. Alla luce di queste vicende, l'appellante deduce “l'inverosimiglianza, di una remota gratitudine della zia verso il nipote, confluita nella donazione, né persuade la sentenza che evince tale sentimento addirittura dal tenore del rogito…”; “…Contrariis rejectis, la contraddizione tra donazione e realtà fattuale è superabile, esclusivamente, in un'ottica fiduciaria.”.
Tale ultima affermazione sarebbe confermata dal tenore delle prove agli atti del giudizio di primo grado: - i video ed i fogli manoscritti riconducibili alla signora ET in cui la donna narra i retroscena delle vicende su descritte e rivendica la propria autonomia;
- i documenti che sconfessano lo stato di bisogno che avrebbe originato l'intervento del nipote in soccorso della zia, documentando le agiate condizioni in cui versava la ET anche grazie alle ingenti risorse lasciatele dal defunto coniuge (doc. 14 ed estratti del cd “registro di contabilità”);
- ciò “esclude ogni contenuto “confessorio” e di gratitudine della signora , dal Pt_1 momento che la stessa, dal 2005 al 2017, ha continuato a soddisfare da sé le proprie esigenze di vita (incluse le cd primarie di cui alla donazione), non accorgendosi il Giudice di Prime Cure che, in quegli anni, l'appellante elargiva ai nipoti importi sostanziosi” (Doc. nn. 15, 8, 9, 10-13);- le rinunce a ingenti crediti ( doc.nn.12-11).
6.5. L'appellante lamenta che sono state tralasciate in sentenza le opposizioni a precetto spiegate, nel 2012, dalla ET e nel 2017 da
[...]
, entrambe avverso la custodia giudiziaria. La prima opposizione si CP_1 Per_ conclude con la sentenza della dott.ssa con cui si rigetta l'opposizione e si afferma che “la signora appare conduttrice di due diversi immobili per Pt_1 proprie esigenze abitative, nonostante viva in realtà a OG (rectius, Supersano)”, in antitesi con quanto sostenuto dal primo giudice il quale sostiene che le esigenze abitative della donna fossero garantite dal sostentamento ricevuto dal nipote. Similmente l'opposizione spiegata da nel 2017 è Controparte_1 ritenuta significativa sotto un duplice profilo: - in primis la chiamata in giudizio della zia “contro cui dichiara di non aver mai avuto contezza dei suoi pregressi debiti prima di accettare la donazione”. Tale affermazione sarebbe sconfessata dalla circostanza per cui il continuava ad eseguire bonifici per lo meno CP_1 sino al marzo 2018; - dall'altro lato la custodia giudiziaria costituitasi deduceva che la ET con finalità elusiva e/o lesiva della garanzia patrimoniale del credito Cont avesse estinto due dossier titoli presso la e avesse ceduto la proprietà di un fondo rustico in favore del pronipote. In risposta a ciò il , per Controparte_1 sottrarre il bene donatogli dalle conseguenze ex art 2929 bis, negava la natura gratuita del trasferimento immobiliare assumendo che si trattasse di negozio a titolo oneroso realizzato per compensarlo dell'assistenza prestata in favore della pag. 6/20 ET da oltre 12 anni. Tuttavia, in tale giudizio sarebbe emerso dalla deposizione testimoniale di che l'assistenza all'anziana sarebbe stata Testimone_1 prestata dal , fratello dell'opponente . Controparte_2 CP_1
6.6. L'appellante sostiene altresì che la controversia in primo grado non abbia fornito prova alcuna della gratitudine della zia nei riguardi del nipote odierno appellato tanto che la volontà dell'anziana donna è stata presunta in ragione della esclusiva natura confessoria dell'atto di donazione remuneratoria in assenza di riscontri. A tal riguardo, la difesa si duole di un provvedimento che qualifica come irragionevole la donazione come tentativo di occultare il bene dalla minacciata azione esecutiva, omettendo di verificare la rispondenza della scelta operata alle finalità perseguite dai contraenti, in base alla regola interpretativa dell'intenzione delle parti. Prova di ciò sarebbe l'ammissione diretta da parte del del CP_1 patto fiduciario, di cui alla lettera inviata alla zia nell'agosto 2018 per confermarle
“la restituzione delle somme ricevute, senza che sia ipotizzata o ipotizzabile fonte giustificativa differente dalla “fiducia”, circostanza asseritamente mai disconosciuta dal nipote. Analogamente, l'appellante rileva talune contraddizioni tra quanto affermato dal nipote e quanto risultante per tabulas. A titolo esemplificativo: a) l'esser gravato ogni onere del patto fiduciario sulla zia che tuttavia si assume essere bisognosa di ricevere dal nipote la soddisfazione delle esigenze primarie;
b)
l'impiego da parte dell'appellante di ogni risorsa economica per una transazione di oltre 50 mila euro per salvare dal pignoramento 1/6 della “misera” pensione e dell'usufrutto, valori che non avrebbero potuto eguagliare l'ammontare pagato alla custodia;
c) la teoria degli assegni e denari in contanti offerti in restituzione dal a febbraio 2017 non menzionati nella lettera dell'agosto 2018 ma in CP_1 sede conteziosa;
d) la dichiarazione del di aver ricevuto ( seppur CP_1 fiduciariamente) complessivi euro 45.000 nel febbraio 2017 a fronte di un importo accreditatogli non minore di euro 60 mila (doc. nn. 19-20-21).
In ultima istanza l'appellante chiede l'accoglimento del primo motivo d'appello anche con riguardo all'inadempimento del pactum fiduciae che perdura dalla sottoscrizione nel 2018 della conciliazione con la custodia giudiziaria. A tal proposito mal si concilierebbe la donazione remuneratoria con la restituzione ottenuta dall'appellante nell'estate 2018 tramite assegni per € 38.500,00 e con il tenore di due missive inoltrate dall'appellante e dal nipote rifiutate datate 20.06.2018 e 13.08.2018.(doc. 4 e 5). Ed ancora, la ET ritiene che la transazione con la dott.ssa sia significativa dell'intento della stessa di _2 entrare nuovamente nella piena proprietà del bene immobile, potendosi solo in pag. 7/20 tale ottica giustificare un esborso particolarmente esoso per l'estinzione della propria posizione debitoria.
7. Il motivo di impugnativa risulta infondato. La confusa e frenetica narrazione dell'appellante non restituisce alcun elemento probatorio che si ponga in antitesi con la qualificazione giuridica della fattispecie in termini di donazione remuneratoria, consacrata nel rogito per notar del 16 marzo 2017, avente chiara natura confessoria, così come R_ annotato dal giudice di prime cure. Si legge testualmente nell'atto di donazione avente ad oggetto la nuda proprietà dell'abitazione sita in Supersano, di cui la donante si riservava l'usufrutto: “Quale onere della presente donazione la donante impone al donatario, che accetta, l'obbligo di prestare ad essa donante, sua vita natural durante il vitto ed il vestiario e prestazioni di assistenza, sopportando tutte le spese occorrenti anche nel caso di malattia. La donante dà atto che dette prestazioni sono state sino ad oggi, da circa dodici anni, eseguite gratuitamente dal donatario, per cui la presente donazione intende anche remunerare il donatario medesimo”.
L'appellante ha ripercorso nel primo motivo di gravame intricate vicende familiari e giudiziarie che interessano anche l'appellato, ma che sono a latere della vicenda che ci occupa, non apportando alcunchè di significativo in termini di prova di un diverso assetto degli interessi e rapporti giuridici intercorsi tra le parti con riferimento all'atto di liberalità, cui si assume accedere un patto fiduciario avente ad oggetto la retrocessione del bene donato.
Dalle vicende esposte dall'appellante emerge il deterioramento dei rapporti tra la stessa e il nipote a far data dal giugno 2018 e, sembra di Pt_1 CP_1 capire, anche in relazione al giudizio di opposizione all'esecuzione instaurato da quest'ultimo, ma senza alcun elemento certo che metta in dubbio la causa della liberalità, che è alla base dell'atto notarile rogato nel marzo 2017, facendo questo riferimento alla gratitudine per l'assistenza e le attenzioni prestate alla donna nei precedenti 12 anni. Non vi è modo di confutare l'osservazione del Tribunale, secondo cui tale riferimento alla natura remuneratoria dell'atto mal si concilia con la conclusione di un sottostante patto fiduciario di retrocessione;
tanto più che l'anzidetta natura remuneratoria non esclude che si sia in presenza di una donazione vera e propria, perciò assoggettata alla disciplina dell'azione revocatoria da parte dei creditori (l'intervento necessario del notaio ha certamente reso edotte le parti anche di questi risvolti). Alla luce di ciò, la restituzione di somme di denaro dal alla zia CP_1
, (che del tutto verosimilmente è connessa a precedenti rapporti bancari Pt_1
pag. 8/20 cointestati) attesta il venir meno della fiducia della zia nel nipote quanto alla gestione dei risparmi, ma risulta estranea all'oggetto del contendere relativo alla donazione dell'immobile; così come il tenore delle citate due missive inoltrate dalla stessa appellante al nipote il 20.6.2018 e 13.08.2018 sarebbero la dimostrazione dell'acuirsi dell'astio tra le parti e del tentativo (postumo) dell'appellante di fornire una ricostruzione unilaterale, e non riscontrata, di una volontà simulatoria retrostante all'atto di disposizione dell'immobile donato al nipote. Le lettere della ET si caratterizzano per la convulsa ricerca di avere in restituzione l'immobile donato al nipote divenuto ormai soggetto ostile, a seguito dell'estinzione della propria ed esclusiva posizione debitoria nei riguardi della custodia giudiziale nell'ambito di separato procedura esecutiva in danno di
, germano dell'appellato, estraneo alla specifica vicenda Controparte_2 oggetto di causa.
8. Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce la “non riconducibilità della vicenda de qua nell'alveo previsionale, oltre che alla donazione, tanto meno remuneratoria, ad istituti alternativi al patto fiduciario, inclusa la simulazione”.
Secondo tale prospettazione una diversa qualificazione della fattispecie striderebbe con la reale intenzione degli “interessati all'effettivo trasferimento di fondi e dimora dalla signora ET al , per ragioni di cautela dalla CP_1 creditrice, con previo pactum di riconsegna, andata a buon fine la transazione con la Dott.ssa perfezionando un rogito carente, ab incipit, di animus donandi”, _2 in tal modo i disinvestimenti, le cointestazioni e la donazione si configurerebbero come accordi a latere per il fine pratico delle parti in assenza dell'intento liberale.
L'appellante riconduce il patto in oggetto ad una fattispecie “atipica” tra il negozio dispositivo conferente, al fiduciario, una situazione “reale” ed un mandato senza rappresentanza, con inderogabile dovere di ottemperare agli accordi con il fiduciante”. La difesa della ET sostiene che la natura dell'atto posto in essere non ha rivestito fattore preclusivo al patto fiduciario, rilevando in via esclusiva la finalità pratica restitutoria in attuazione di un programma unitario ben definito. In tale unica ottica può essere letta la scansione temporale degli eventi: 1° febbraio 2017 notifica della Custodia Giudiziaria alla ET del pagamento dei 85 mila euro per canoni scaduti e a scadere, 9 febbraio estinzione dossier titoli, marzo 2017 donazione in favore del . Controparte_1
Secondo l'appellante questa ricostruzione troverebbe supporto nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, per la quale nelle multiformi estrinsecazioni del pag. 9/20 pactum fiduciae vi sia un “quadro variegato di accordi fiduciari verbali tra coniugi, conviventi e familiari relativi alla intestazione di immobili acquistati in tutto o in parte con denaro di uno solo di essi, nel quale le parti, per motivi di opportunità, di lealtà e di fiducia reciproca, sono restie a consegnare in un atto scritto il pactum tra di esse intervenuto...”. In tale ottica “condizionare all'osservanza della forma scritta la validità del patto fiduciario significherebbe” escludere la fiducia “cum amico”. Nel caso di specie, l'appellante individua il rendiconto del fiduciario al fiduciante: - nella lettera dell'agosto 2018 ed in cinque documenti manoscritti del
(sulla stessa carta riciclata) consegnati alla in originale per CP_1 Pt_1 riepilogare il dare/avere. Nel primo resoconto (doc. 22) l'appellato riconosce un debito di € 44.102,51 poiché dai 60.000 fiduciari sottrae importi anticipati;
nel secondo rendiconto del 2/05/2017 il aggiunge in detrazione dai 60 mila CP_1 euro altro titolo a nome dei figli, con un debito residuo di € 39.113,42 (doc.23); analogamente con i successivi tre riepiloghi il debito restitutorio è non inferiore a €
24.707,77 ( doc. 24 e 25) poiché alle “precedenti detrazioni” si aggiungono voci di spesa varie come ricariche telefoniche, pagamento della Tari, e € 4.000,00 euro consegnati per ammissione unilaterale del ( doc. 26 e 27). CP_1
Alla luce di quanto sopra la ET assume che ricorrano tutti i presupposti del negozio fiduciario, avendo nel caso di specie il “acquistato Controparte_1 realmente i diritti nascenti dal pactum cum amico”, risultando inadempiente rispetto all'obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferirli all'interponente.
A chiusura del motivo di gravame si specifica che l'accordo cum amico, “in quanto atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario, non necessita di prova scritta (la cui assenza, comunque, non ne cagiona invalidità), necessaria, ex art.
1350 cod. civ. per i singoli atti traslativi”; ciononostante, l'appellante “ritiene di aver prodotto prova scritta del patto proveniente dall'obbligato (quali, tra gli altri, la lettera dell'agosto 2018 ed i cd 5 riepiloghi)”.
9. Il presente motivo di gravame è infondato per le ragioni che seguono.
La tesi dell'appellante circa l'esistenza di un patto fiduciario con il nipote con obbligo di ri-trasferimento dell'immobile donato a seguito del venir CP_1 meno della minaccia di aggressione ex creditoris, non è sostenibile in quanto non provata ed in antitesi rispetto alla donazione remuneratoria cristallizzata nell'atto notarile del marzo 2017.
Si rammenta che per costante orientamento giurisprudenziale il pactum cum amico con cui il fiduciante trasferisce il bene al fiduciario, con l'accordo che questi provvederà a ritrasferire il bene, è fattispecie riferibile al mandato senza pag. 10/20 rappresentanza e non richiede la forma scritta ad substatiam anche quando il pactum fiduciae abbia ad oggetto beni immobili. Tuttavia, la fonte dell'obbligo del fiduciario di ritrasferire il bene al fiduciante, che può consistere anche in un accordo verbale, necessita pur sempre di riscontri probatori. In altre parole, è preciso onere del fiduciante, ovvero la ET, provare il rapporto fondamentale, posto che nel caso di specie, il presunto fiduciario
[...]
non ha riconosciuto in alcun modo la proprietà di fatto del bene donato CP_1 in capo alla fiduciante.
A tal riguardo ritiene la Corte che l'appellante non abbia fornito prova del patto fiduciario, il che era requisito necessario in assenza di una dichiarazione esplicita del fiduciario circa l'attribuzione apparente (o strumentale) del diritto di proprietà dell'immobile sito in Supersano.
9.1. Non si può sostenere che i presunti cinque rendiconti del fiduciario e la lettera dell'agosto 2018 prodotti dall'appellante in primo grado possano rivestire valore di prova dell'accordo e dell'interposizione reale di persona.
Si osserva, in primo luogo, che la missiva del 07/08/2018 inoltrata dal all'appellante non ha alcuna pertinenza con l'accordo fiduciario Controparte_1 ritenuto esistente, potendosi trarre da essa soltanto la prova di altri affari intercorsi tra le parti. La lettera in questione ha ad oggetto l'invito del alla zia ET ad CP_1 incassare degli assegni, che a detta dell'appellato, erano stati emessi a copertura di bonifici, dalla zia “richiesti e autorizzati ad evitare aggressioni di terzi, …” il tutto al netto delle somme consegnate in contanti alla stessa.
In secondo luogo, la disamina di questo collegio deve soffermarsi sulla seconda produzione documentale ritenuta dall'appellante dimostrativa del pactum cum amico ovvero il “rendiconto del fiduciario al fiduciante espresso in cinque documenti redatti a mano dal ”. CP_1
I cinque “resoconti” sono assolutamente privi di valenza probatoria per una pluralità di ragioni, tutte convergenti e idonee ad inficiarne la capacità dimostrativa:
- è impossibile poter attribuire la paternità dei documenti all'appellato;
- gli scritti non sono redatti a mano come affermato dall'appellante ma digitalizzati in documento informatico;
- non possono essere riconducibili a nessuno in mancanza di data, firma, nota accompagnatoria o dichiarazione alcuna che descriva il contenuto di un'elencazione che si sostanzia in date associate ad operazioni non riferibili espressamente alla sfera patrimoniale di alcun soggetto identificato o, meglio, identificabile.
pag. 11/20 9.2. Per altro verso, il solo contesto delle vicende che hanno caratterizzato i rapporti tra le parti con riferimento all'esposizione debitoria in capo alla ET, non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del dedotto patto fiduciario di retrocessione del bene donato, dal momento che dette vicende sono, in ugual modo, suscettibili di fornire una lettera “alternativa” della disposizione patrimoniale di cui si controverte, ovvero coerente con l'esistenza, non solo di legami parentali oltremodo significativi (tra l'anziana zia, vedova e senza figli, e i nipoti ex sorore), ma soprattutto di rapporti consolidati di frequentazione e cura, con riferimento alla specifica posizione dell'appellato, nella gestione e disbrigo di varie incombenze.
Alla luce di quanto sopra si può affermare che, in difetto di prova dell'accordo fiduciario con annesso patto restitutorio, il giudice di prime cure abbia correttamente ricondotto la vicenda che ci occupa nell'alveo della donazione remuneratoria così come attestato nelle clausole dell'atto notarile.
Il rogito del marzo 2017 è l'unico atto che dà prova della volontà dell'appellante che si estrinseca in uno spirito di liberalità particolareggiato ed accompagnato dalla gratitudine per l'assistenza resa dal ricevente nei 12 anni precedenti l'atto di disposizione patrimoniale.
10. Con il terzo motivo di impugnativa la difesa della ET censura la sentenza di prime cure per “erroneità, illegittimità, contraddittoria valutazione, nel merito, delle risultanze processuali, error in procedendo e/o in judicando, omesso esame, carenza di motivazione laddove, in via subordinata, rigetta le domande subordinate formulate dalla signora , onde conseguire, dal , se non Pt_1 CP_1 altro, la ripetizione delle somme corrisposte a titolo transattivo con la custodia giudiziaria o, quanto meno, un importo ex art.2041 cc, a fronte dell'altrui indebito arricchimento”.
10.1. In primis l'appellante deduce che la transazione intervenuta tra
[...]
e il custode giudiziario del compendio immobiliare pignorato Parte_1 nella procedura esecutiva in danno di , abbia riverberato Controparte_2 effetti positivi anche e soprattutto nei riguardi dell'appellato, poiché, con l'accettazione della proposta conciliativa, il custode ha rinunciato all'azione esecutiva immobiliare ai sensi dell'art. 2929 bis nei confronti della ET e di
, terzo assoggettato all'esecuzione. Quest'ultimo, con il Controparte_1 pagamento dei 50 mila euro ad opera della zia, si sarebbe avvantaggiato della cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento dell'immobile donato e della trascrizione della domanda giudiziaria per revocazione dell'atto di donazione.
pag. 12/20 In ragione dei summenzionati vantaggi, la ET, in via gradata, ha invocato la condanna dell'appellato alla corresponsione del quantum versato al custode giudiziario, oltre al risarcimento derivante dall'inadempimento, censurando la pronuncia di primo grado nella parte in cui il giudice ha rigettato le domande subordinate ritenendo assente un reale pregiudizio patito dall'appellante e l'inesistenza di un contratto di mutuo finalizzato al finanziamento della transazione tra l'appellante e il custode. L'appellante, con il motivo di gravame, chiede che il sia CP_1 condannato alla ripetizione delle somme corrisposte al custode dott.ssa per _2 la transazione ai sensi dell'art.1813 c.c., ribadendo che il denaro utilizzato ai fini transattivi sia stato un prestito a vantaggio del , soggetto “intraneo” al CP_1 debito, avvantaggiatosi ingiustamente del pagamento eseguito dalla ET avendo questa liberato il bene dall'azione esecutiva e dalle succitate trascrizioni.
10.2. La difesa dell'appellante chiede, in via subordinata, la riforma della sentenza con riferimento al rigetto della domanda residuale di ingiustificato arricchimento. Obietta alle argomentazioni del primo giudice che, ove si ammettesse che “la donazione fu effettivamente remuneratoria ed il CP_1 rimase estraneo all'esposizione debitoria della zia”, non rimarrebbe, a sua tutela, che l'azione di indebito ed oggettivo arricchimento, conseguito dal nipote in correlazione all'ingiustificato depauperamento della ET.
La domanda di ingiustificato arricchimento si assume essere ammissibile anche qualora si stimasse come indebito il corrispondente pregiudizio effettivo, essendo l'art. 2041 c.c. volto al riequilibrio di una situazione patrimoniale alterata da un'ingerenza esterna che rimarrebbe senza causa giustificativa, nonostante l'altrui vantaggio ancora in essere.
11. Il motivo è infondato con riguardo ad entrambe le domande subordinate aventi carattere restitutorio. Per gli stessi motivi va confermato quanto statuito dal giudice di prime cure con riguardo alla richiesta risarcitoria che si ribadisce essere totalmente sfornita di prova.
11.1. La richiesta restitutoria ex art. 1813 c.c. è stata correttamente rigettata dal Tribunale in ragione della inesistenza di un contratto di mutuo avente causa giustificativa in un prestito finalizzato alla conclusione della transazione citata. Si può con certezza sostenere che non fosse in alcun modo Controparte_1 parte sostanziale dell'accordo con cui la ET ha estinto il proprio debito nei riguardi della custodia giudiziale in persona della dott.ssa _2
pag. 13/20 La circostanza che l'appellato fosse beneficiario in via riflessa degli effetti positivi scaturenti dall'estinzione della esposizione debitoria dell'appellante, in quanto nudo proprietario dell'immobile liberato da ogni peso, non può in alcun modo comportare una condanna dello stesso in termini restitutori per la presunta e quantomai non provata esistenza di un contratto di mutuo. Diversamente opinando si giungerebbe all'irragionevole e quantomai fantasiosa declaratoria dell'esistenza di un negozio di mutuo, con connesso obbligo restitutorio, di cui l'unica prova sarebbe un vantaggio riflesso nella sfera patrimoniale del terzo estraneo alla transazione, che ha di fatto estinto una posizione debitoria esclusiva dell'appellante.
Si ribadisce che la con la predetta transazione con il custode ha in via Pt_1 principale liberato sé stessa dalle conseguenze pregiudizievoli del pignoramento presso terzi di una quota della propria pensione e del diritto di usufrutto sull'immobile donato. Si tratta di circostanze pacifiche, che dimostrano come la ET, mediante la transazione, abbia estinto un debito proprio, portato da sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nei confronti della stessa. Non vi è prova che la somma di euro 50.000, versata dalla ET al custode giudiziario a titolo di transazione, sia stata mutuata dal , né che tra le parti sia mai CP_1 intercorso alcun contratto di finanziamento collegato al negozio transattivo. Il fatto che nella transazione sia stato menzionato il giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dal nel 2017 avverso l'atto di Controparte_1 pignoramento subito ad iniziativa del custode dott.ssa non rappresenta _2 elemento idoneo per ritenere provato un mutuo tra la ET, parte debitrice in proprio, e lo stesso . CP_1
11.2. Per ragioni analoghe risulta infondata la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. Non può ipotizzarsi alcun “indebito arricchimento” da parte del , in CP_1 ragione del vantaggio correlato alla liberazione dell'immobile dal pignoramento, in quanto , con la citata transazione, ha estinto solo debiti Parte_1 propri portati da sentenze passate in giudicato ed in proprio danno. La transazione
è stata conclusa dall'appellante nel proprio interesse, per estinguere un proprio debito al fine di evitare la vendita del riservato diritto di usufrutto e la persistenza del pignoramento presso terzi della quota della propria pensione.
Nella specie, l'azione di indebito è da ritenersi ammissibile, in quanto proposta in via subordinata al dedotto patto fiduciario, risultato insussistente in quanto rimasto sprovvisto di prova (v. al riguardo Cass. n. 6735/2024, Rv. 670623: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via
pag. 14/20 subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”). Passando al merito, ciò che esclude la fondatezza dell'azione ex art.2041 c.c.
è la mancanza del requisito di un vantaggio diretto da parte del , quale CP_1 presunto soggetto arricchito dell'operazione definita con la transazione in data
8.11.2018.
La giurisprudenza, con un orientamento consolidato, ha stabilito che
“l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd. "indiretto", nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito” (Cass. S.U. n.24772/2008, Rv. 604830; Cass. Sez.3, n.
29672/2021, Rv. 662731 - 01).
Nel caso in esame, risulta per tabulas che la prestazione resa dalla ET (consistente nel pagamento della somma di euro 50.000 a titolo transattivo) sia andata a vantaggio del custode giudiziario in quanto diretta ad estinguere _2 il debito gravante esclusivamente sulla stessa ET;
per altro verso, il vantaggio conseguito dal , in termini di liberazione dell'immobile donato dal Controparte_1 pignoramento e dalla trascrizione della domanda ex art.2969 bis c.c., ha natura
“indiretta”, in quanto realizzato di riflesso e da una persona diversa rispetto a quella del custode, alla quale era destinata la prestazione effettuata dalla ET. Per completezza va aggiunto che la giurisprudenza ha enucleato due ipotesi in cui l'azione di indebito arricchimento è ammessa in caso di arricchimento indiretto: sono i casi in cui l'arricchimento sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, o sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito. Si tratta di due ipotesi evidentemente estranee alla vicenda che ci occupa: tralasciando ovviamente l'arricchimento da parte della P.A., la seconda ipotesi prende spunto dalla pag. 15/20 fattispecie disciplinata dall'art.2038 c.c., il quale disciplina il caso in cui la prestazione (indebita) effettuata dall'impoverito sia stata fatta propria da un terzo, avente causa dall'accipiens, in virtù di un atto a titolo gratuito. Richiamando il disposto di tale norma, la giurisprudenza ha rilevato che la legge appunto stabilisce che nel caso in cui abbia ricevuto la cosa a titolo gratuito, il terzo è tenuto verso l' nei limiti dell'arricchimento, senza prevedere né Controparte_4 disciplinare la diversa ipotesi in cui la cosa sia stata ricevuta dal terzo a titolo oneroso (v. Cass. SU cit., in motivazione § 2.2.).
In sostanza, dall'art. 2038 c.c., è possibile ricavare la regola generale, secondo la quale il depauperato, in assenza di altre azioni, può esercitare l'azione di arricchimento “mediato” (o tramite intermediario) nei confronti del terzo esclusivamente nel caso in cui quest'ultimo abbia conseguito la prestazione (e di conseguenza si sia arricchito) a titolo gratuito, mentre, qualora abbia conseguito la prestazione a titolo oneroso, l'azione non sarebbe esperibile. Siamo nel campo del trasferimento o dell'acquisizione della prestazione da parte di un terzo soggetto, a fronte di un impoverimento del solvens, che non trova alcuna giustificazione.
Tale ipotesi tuttavia esula dal caso in esame, in cui la prestazione effettuata dalla ET mediante il negozio transattivo (pagamento della somma di 50.000 euro) ha avuto come destinatario il proprio creditore nella persona del custode giudiziario ed è giustificata sul piano causale dalla estinzione del debito gravante in via esclusiva sulla stessa ET;
in questa operazione, il vantaggio conseguito dal (correlato alla cancellazione della trascrizione del pignoramento) ha CP_1 carattere meramente riflesso e non rappresenta evidentemente l'utilitas o il
“corrispettivo” del pagamento effettuato dall'appellante.
12. Con il quarto motivo di gravame l'appellante deduce la nullità della sentenza impugnata, per illogicità manifesta, atteso che il primo giudice ha rigettato la domanda dopo aver respinto le richieste istruttorie dell'attrice, sebbene ammissibili e rilevanti ai fini del thema decidendum. Viene quindi proposta con il motivo in esame espressa istanza di rinnovazione dell'istruttoria di prime cure.
Il Tribunale con l'ordinanza istruttoria del 19.7.2021, rilevato “che è corretto definire l'atto di donazione un accordo simulato tra le parti al fine di sottrarre il bene alla garanzia del credito piuttosto che definirlo un patto fiduciario cum amico” e che nella simulazione la volontà interna tra le parti può essere provata esclusivamente con la controdichiarazione, ha rigettato le richieste di prova orale articolate dalla ET.
pag. 16/20 L'appellante censura la sentenza per manifesta incoerenza con la citata ordinanza istruttoria, rilevando che nella decisione non si rinviene cenno alcuno alla simulazione, “inquadramento della fattispecie da ritenersi definitivamente superato dal giudicante per il quale la donazione è divenuta effettivamente remuneratoria, con incomprensibilità del percorso logico-giuridico che ha, inammissibilmente, condotto alla negazione istruttoria”.
L'appellante insiste sull'ammissibilità della prova testimoniale già articolata in primo grado con riferimento al dedotto negozio fiduciario, evidenziando di aver riproposto le istanze istruttorie nelle precisazioni delle conclusioni e nelle memorie finali. Viene quindi reiterata la richiesta di interrogatorio formale e la prova testimoniale, se non altro nelle persone di , , Avv. Fabrizio Tes_2 Tes_3
Piccinno, Avv. Roberto Maria Licci;
oltre a CTU secondo le precisazioni delle note n. 2 ex art. 183 6 comma c.p.c. e all'istanza di esibizione documentale ex art. 210
c.p.c. di titoli e conti detenuti presso la Banca Popolare Pugliese.
13. Il motivo è infondato.
In disparte le valutazioni esplicitate nell'ordinanza citata circa la qualificazione giuridica della fattispecie come donazione simulata o di patto fiduciario, il primo giudice ha ritenuto che l'accordo e/o controdichiarazione intervenuta tra le parti non potesse essere nel caso di specie provato per mezzo di prova orale, avendo tra l'altro il giudicante elementi sufficienti per definire la causa.
13.1. L'inammissibilità delle richieste di prova orale deve essere confermata anche con riferimento al dedotto negozio fiduciario. In primo luogo, la quasi totalità delle posizioni di prova articolate dall'attrice sono inconferenti ai fini della decisione, in quanto riguardano le condizioni di autonomia personale e di autosufficienza economica della negli anni che hanno preceduto l'atto di Pt_1 donazione del marzo 2017. Oltre a rilevare che tali condizioni non si pongono in assoluta contraddizione con un'attività di cura, assistenza morale e collaborazione nella gestione dei rapporti di natura patrimoniale da parte del nipote (poi divenuto inviso), occorre evidenziare che l'aspetto oggetto di prova atterrebbe alla natura remuneratoria della donazione (della quale costituirebbe un motivo), lasciando comunque intatta la causa del trasferimento a titolo di liberalità. In altre parole, laddove dovesse emergere che il motivo remuneratorio non sussiste, la donazione non potrebbe qualificarsi remuneratoria, ad essa non si applicherebbe la disciplina particolare dettata per tale figura, ovvero l'esonero del donatario dall'obbligo degli alimenti (art.437 c.c.), la garanzia per evizione ex art.797 n.3 c.c. e la pag. 17/20 revocazione dell'atto per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (art.805 c.c.), ma resterebbe comunque fermo il trasferimento a titolo di liberalità. 13.2. Per le residue e assai esigue posizioni di prova che attengono direttamente al pactum fiduciae, inteso come imposizione al donatario dell'obbligo di retrocessione del bene donato in favore della donante, sono di ostacolo i limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art.2722 c.c.. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che “in tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del "pactum fiduciae" è sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento;
al contrario, ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento” (Cass. n. 7179/2022, Rv. 664196; conf. Cass. n. 7416/2017 e Cass. 11757/ 2014).
Nel caso in esame, opera la preclusione in oggetto in quanto il patto fiduciario, imponendo in thesi la retrocessione del bene donato, si pone in contrasto insanabile con l'atto di donazione cui accede.
13.3. Con riguardo, infine, all'istanza di ordine di esibizione ex art.210 c.c., il Tribunale ha valutato rettamente l'irrilevanza dei documenti ai fini del decidere, sottolineando la circostanza di non poco conto per cui i documenti di cui si richiedeva l'esibizione fossero nella disponibilità della stessa attrice, odierna appellante, cointestataria dei rapporti che ella intendeva provare (cfr art.119, 4 comma d.lgs. n. 385 del 1993).
14. Con il quinto motivo l'appellante chiede, “nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dello spiegato appello, anche solo in parte, quanto meno disporre,” a proprio favore, la compensazione delle spese di lite.
A sostegno vengono dedotte due circostanze. Da un lato, il rigetto (implicito) dell'avversa richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Dall'altro, sarebbero elementi a favore della compensazione, suscettibili di essere qualificati
'gravi ed eccezionali ragioni' ex art. 92 c.p.c., la diligente condotta processuale dell'attrice, “nonostante la vetusta età, le complessive condizioni economiche della stessa ed, in generale, la peculiarità della controversia”.
15. Il motivo è infondato.
pag. 18/20 Il primo giudice ha rigettato la totalità delle domande dell'attrice e correttamente ha posto a carico della stessa le spese di lite in virtù del principio della soccombenza.
Il mancato accoglimento dell'avversa istanza ex art. 96 c.p.c.. non è sufficiente a determinare una soccombenza reciproca. Sul punto la Suprema Corte in più occasioni ha statuito che il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cit. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Rv.
643825 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11792 del 15/05/2018, Rv. 648541 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5466 del 28/02/2020, Rv. 657296 – 01).
Si ritiene inoltre che gli elementi richiamati dall'appellante come ipotetici fattori “suscettibili di essere qualificati “gravi ed eccezionali ragioni” ex art. 92
c.p.c.” non siano nel caso di specie riscontrabili. Con riferimento alle condizioni personali della ET, è agevole rilevare che la stessa, nello spiegato atto di gravame, con l'intento di dimostrare l'assenza del motivo remuneratorio nei riguardi del nipote appellato, ribadisce di essere autosufficiente ed autonoma nonostante l'età avanzata, capace di poter “soddisfare da sé le proprie esigenze di vita” (pag. 10 e 11 atto d'appello).
Pertanto, va esclusa l'invocata compensazione in deroga al principio della soccombenza, in assenza di circostanze fattuali riconducibili all'ipotesi disciplinata dall'art.92 c.p.c.. 16. Alla stregua delle considerazioni esposte deve essere confermata la sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.2359/2022 del Tribunale di Lecce, pubblicata il 29/07/2022, proposto da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
pag. 19/20 2) condanna l'appellante al pagamento in favore di delle Controparte_1 spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.000, oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo. Lecce, 17 aprile 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 160/2023 R.G., introdotta da
(n. a Supersano l'8.9.1929 - C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberta COFANO, come C.F._1 da mandato in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv.to Avv. Paolo Tommaso RIZZO, come da mandato in atti;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.2359/2022 del Tribunale di Lecce, pubblicata il 29/07/2022. All'udienza del 17/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE
1. Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio al fine di accertare e dichiarare che tra le Controparte_1 parti intercorreva un patto fiduciario e accordo restitutorio, avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile in Supersano, alla via Tito Minniti, piano terra, mediante atto di donazione per notar , rep.n.186370 del R_
16.3.2017, e di conseguenza condannare il convenuto alla restituzione del bene donatogli, oltre alla condanna al pagamento della somma di euro 50.000,00, a titolo risarcitorio per il danno non patrimoniale subito. In subordine, formulava differenti domande, per le quali richiedeva il pagamento del medesimo importo, a titolo di mutuo, per inadempimento del patto fiduciario, ed infine, ex art. 2041 c.c..
Si costituiva il quale contestava l'altrui pretesa ed Controparte_1 escludeva in radice la fondatezza delle altrui domande. All'udienza del 24 febbraio 2022, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.”.
2. Il Tribunale adito, con sentenza n.2359/2022, ha rigettato la domanda dell'attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000 oltre accessori. Il primo giudice ha qualificato “la dichiarazione dell'attrice resa in presenza del notaio e dei testimoni” come “donazione remunerativa ex art. 770 c.c., escludendo la sussistenza di un patto fiduciario”. A tal riguardo ha rilevato che,
“esaminando la liberalità formalizzata dall'attrice a beneficio del nipote convenuto, si evince che il sentimento di gratitudine che ha portato Parte_1 alla donazione della nuda proprietà dell'abitazione in Supersano, sia da rinvenirsi in quello che il nipote ha fatto per la zia nei dodici anni precedenti al 2017”. Ha quindi osservato come “la natura confessoria dell'atto di donazione,” il quale ha un quid pluris rispetto alla semplice liberalità, avendo voluto la donna ricompensare il nipote per le cure prestatele, “stride con la sussistenza di un patto fiduciario, con obbligo di restituzione, tendente a sottrarre temporaneamente il bene dalla garanzia dei creditori per poi riacquisirlo in un momento successivo”. L'attrice avrebbe potuto diversamente effettuare una semplice donazione “attraverso la cessione della nuda proprietà dell'immobile al nipote, e riservando per sé stessa l'usufrutto”, senza specificare la particolare meritevolezza della condotta del nipote e la esplicita volontà di ricompensarlo.
Ed ancora, il primo giudice ha valutato come poco plausibile e irragionevole
“la circostanza che il patto fiduciario avesse come obiettivo quello di occultare il bene”, considerando che “il creditore poteva tutelare il proprio diritto di credito ricorrendo all'art. 2929 bis c.c., poiché la donazione è avvenuta nel marzo 2017 mentre l'atto di pignoramento è del luglio dello stesso anno.”.
In egual misura il giudicante ha ritenuto che debbano essere rigettate “le domande subordinate, in quanto nessun pregiudizio è occorso all'attrice in ragione dell'insussistenza del patto fiduciario”, e che allo stesso modo “nessun contratto di mutuo è intercorso tra le parti per finanziare la transazione tra l'attrice ed una sua creditrice proprio perché si è trattato di una esposizione debitoria estranea al
pag. 2/20 convenuto”. In ordine alla domanda ex art. 2041 c.c., non ha ravvisato “i presupposti per il dedotto indebito arricchimento” senza una specifica motivazione sul punto.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello con Parte_1 atto di citazione depositato il 28/02/2023. Articolando sei motivi di impugnazione, che saranno più diffusamente trattati, l'appellante ha chiesto di accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, e quindi:
-accertare e dichiarare la sentenza errata e illegittima, laddove non ravvisa, nella fattispecie de qua, un patto fiduciario inadempiuto dall'appellato bensì una donazione remuneratoria, ai sensi dell'art.770 cc;
e per l'effetto accertare e dichiarare il grave inadempimento di al pactum fiduciae, con Controparte_1 conseguente condanna dello stesso alla restituzione della res fiduciariamente donatagli in data 16.03.2017 con atto del Notaio , oltre al ristoro del R_ danno subito e subendo, morale e lato sensu patrimoniale ad un importo pari ad euro 50.000, ovvero a maggiore o minore ammontare secondo determinazione di giustizia, anche in via equitativa;
- sempre per l'effetto, dichiarare la nullità della donazione citata, ordinando alla Conservatoria di Lecce di effettuare le formalità per la reintestazione del bene all'appellante a spese dell'appellato;
- accertare e dichiarare la sentenza errata, illegittima, laddove rigetta le domande subordinate formulate dalla ET, onde conseguire, dal , se CP_1 non altro, la ripetizione delle somme corrisposte a titolo transattivo con la custodia giudiziaria o, quanto meno, un importo ex art.2041 cc, a fronte dell'altrui indebito arricchimento;
per l'effetto, condannare a corrispondere, a Controparte_1 favore dell'appellante, ai sensi dell'art.1813 c.c., un importo non minore di euro
50.000, pari al quantum versato dall'appellante per il perfezionamento della nota transazione in atti, maggiorato di interessi dal giorno della domanda a quello di effettivo soddisfo, oltre rivalutazione, se dovuta;
- sempre per l'effetto, in extrema ratio, condannare , ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'art.2041 c.c., ad un indennizzo pari ad € 50.000,00 ovvero di differente ammontare, in via equitativa ex art.1226 c.c., maggiorato di interessi oltre a rivalutazione;
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza qui gravata, per aver respinto le ammissibili e rilevanti richieste istruttorie formulate in prime cure dall'attrice; e disporre, ove occorra, la rinnovazione dell'istruttoria attorea di primo grado;
pag. 3/20 - ritenere l'appellato responsabile verso l'appellante per lite temeraria ex art.116-96 cpc, con conseguente condanna all'importo stimato equo;
- comunque, annullare le statuizioni di condanna dell'appellante alle spese di lite o, quanto meno, disporre la compensazione delle stesse.
4. Con comparsa depositata il 24/7/2023 si è costituito in giudizio CP_1
chiedendo di dichiarare inammissibile e gradatamente rigettare l'atto di
[...] appello in quanto inammissibile e infondato con conseguente conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce. In via istruttoria l'appellato si è opposto all'avversa richiesta di ammissione di mezzi di prova e, in subordine, in caso di ammissione delle avverse richieste istruttorie, ha insistito per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie già formulate in primo grado.
********* 5. Risulta infondata l'eccezione dell'appellato di inammissibilità dell'atto di impugnazione per violazione dell'art. 345 c.p.c.m assumendo l'introduzione da parte dell'appellante di domande e contestazioni nuove, non dedotte nel giudizio di primo grado. A sostegno non risulta indicato nella comparsa di costituzione dell'appellato quali siano i nova oggetto dell'eccezione.
6. Con il primo motivo d'appello deduce “l'erroneità, illegittimità, Pt_1 violazione dell'art.2697 c.c.; la contraddittoria valutazione, nel merito, delle risultanze processuali, l'error in procedendo e/o in judicando, l'omesso esame, la carenza di motivazione” laddove il primo giudice “non ravvisa, nella fattispecie de qua, un patto fiduciario inadempiuto dall'appellato bensì una donazione effettivamente remuneratoria, ai sensi dell'art.770 c.c.”.
L'appellante contesta l'iter logico argomentativo del Tribunale, consistente nell'”aver affidato la valutazione di infondatezza della domanda della signora Pt_1 nella mera sottoscrizione di una donazione remuneratoria nei confronti di
[...]
, qualificandola unica fonte oggettiva di prova. Tale modus procedendi ha CP_1 condotto la sentenza a disattendere, integralmente, le evidenze processuali, a favore di una motivazione manifestamente lacunosa, illogica, contraddittoria ai fatti” che trascura la “sequela probatoria diacronica fornita dall'attrice.”.
6.1. La sentenza impugnata ignora che il thema decidendum non dovrebbe prescindere dagli accadimenti posti alla base della domanda ed intercorsi tra la
ET ed i figli della sorella , e . Parte_2 CP_1 Controparte_2
All'uopo la difesa ripercorre le vicende giudiziarie e umane che hanno segnato i rapporti con i due nipoti e che avrebbero portato alla dedotta conclusione con il pag. 4/20 nipote di un patto fiduciario con obbligo di restituzione condizionato al CP_1 concludersi delle diatribe giudiziarie, al fine di sottrarre l'immobile sito in Supersano (LE) alla garanzia dei creditori, specificatamente identificati nel custode giudiziario dott.ssa _2
In sintesi, all'origine il nipote avrebbe fatto risultare Controparte_2 conduttrice di un immobile sito in Maglie la ET, ignara della pattuizione, senza curarsi che la non riscossione di alcun canone l'avrebbe esposta all'azione esecutiva della dott.ssa custode giudiziario degli immobili pignorati in _2 danno dello stesso nipote. La ET lamenta altresì di essere stata esortata dal nipote a resistere in giudizio e a cointestare con lo stesso Controparte_1
“fiduciariamente, il conto corrente accesso presso la Banca Popolare Pugliese, onde “proteggere” i capitali, in conti correnti e titoli, finché le controversie con la custodia non si fossero risolte”, potendo egli stesso supervisionare il conto in qualità di funzionario dell'istituto di credito. Tuttavia, nel 2012 la Banca Popolare Pugliese sottoponeva a pignoramento, tra l'altro, gli immobili del nipote CP_2 per i quali la donna risultava essere conduttrice, e i giudizi che seguirono videro la ET condannata al pagamento, in favore del custode di euro 85.202,51 per canoni, oltre ad euro 9.515,00 per compensi.
6.2. L'appellante assume che proprio a seguito di tali accadimenti il nipote la convinse che “l'unico modo per tutelare la dimora da un imminente CP_1 pignoramento immobiliare sarebbe stato sottoscrivere una “fiduciaria” donazione, previa ulteriore promessa di restituzione, definita ogni problematica giudiziaria”.
Successivamente alla stipula della donazione del marzo 2017, con precetto notificato all'attrice il 15.7.2017, e al , ex art. 602 c.p.c., quale CP_1 terzo/nudo proprietario del bene, il 6.7.2017, la richiedeva € 88.526,68 _2
(oltre canoni a scadere, interessi, e spese di notifica), preannunziando, in difetto, ex art. 2929 bis c.c. il pignoramento dell'immobile fiduciariamente donato, ed eseguendo subito dopo il pignoramento.
La narrazione prosegue esponendo come all'incalzare processuale, il frapponeva atteggiamenti rivelatori dell'intenzione di non adempiere agli CP_1 obblighi restitutori fiduciari, ostacolando una transazione della ET con la custodia, successivamente conclusasi con buon esito, liberando il bene dal pignoramento e definendo la posizione debitoria dell'appellante.
La ET evidenzia come nessuna somma è stata corrisposta di “tasca propria” dal per la definizione della transazione con la CP_1 _2 nonostante i ripetuti solleciti volti ad indurlo ad ottemperare al patto fiduciario (almeno) sul denaro con cui la zia avrebbe estinto le debenze alla base del pignoramento che gravava sull'immobile.
pag. 5/20 6.4. Alla luce di queste vicende, l'appellante deduce “l'inverosimiglianza, di una remota gratitudine della zia verso il nipote, confluita nella donazione, né persuade la sentenza che evince tale sentimento addirittura dal tenore del rogito…”; “…Contrariis rejectis, la contraddizione tra donazione e realtà fattuale è superabile, esclusivamente, in un'ottica fiduciaria.”.
Tale ultima affermazione sarebbe confermata dal tenore delle prove agli atti del giudizio di primo grado: - i video ed i fogli manoscritti riconducibili alla signora ET in cui la donna narra i retroscena delle vicende su descritte e rivendica la propria autonomia;
- i documenti che sconfessano lo stato di bisogno che avrebbe originato l'intervento del nipote in soccorso della zia, documentando le agiate condizioni in cui versava la ET anche grazie alle ingenti risorse lasciatele dal defunto coniuge (doc. 14 ed estratti del cd “registro di contabilità”);
- ciò “esclude ogni contenuto “confessorio” e di gratitudine della signora , dal Pt_1 momento che la stessa, dal 2005 al 2017, ha continuato a soddisfare da sé le proprie esigenze di vita (incluse le cd primarie di cui alla donazione), non accorgendosi il Giudice di Prime Cure che, in quegli anni, l'appellante elargiva ai nipoti importi sostanziosi” (Doc. nn. 15, 8, 9, 10-13);- le rinunce a ingenti crediti ( doc.nn.12-11).
6.5. L'appellante lamenta che sono state tralasciate in sentenza le opposizioni a precetto spiegate, nel 2012, dalla ET e nel 2017 da
[...]
, entrambe avverso la custodia giudiziaria. La prima opposizione si CP_1 Per_ conclude con la sentenza della dott.ssa con cui si rigetta l'opposizione e si afferma che “la signora appare conduttrice di due diversi immobili per Pt_1 proprie esigenze abitative, nonostante viva in realtà a OG (rectius, Supersano)”, in antitesi con quanto sostenuto dal primo giudice il quale sostiene che le esigenze abitative della donna fossero garantite dal sostentamento ricevuto dal nipote. Similmente l'opposizione spiegata da nel 2017 è Controparte_1 ritenuta significativa sotto un duplice profilo: - in primis la chiamata in giudizio della zia “contro cui dichiara di non aver mai avuto contezza dei suoi pregressi debiti prima di accettare la donazione”. Tale affermazione sarebbe sconfessata dalla circostanza per cui il continuava ad eseguire bonifici per lo meno CP_1 sino al marzo 2018; - dall'altro lato la custodia giudiziaria costituitasi deduceva che la ET con finalità elusiva e/o lesiva della garanzia patrimoniale del credito Cont avesse estinto due dossier titoli presso la e avesse ceduto la proprietà di un fondo rustico in favore del pronipote. In risposta a ciò il , per Controparte_1 sottrarre il bene donatogli dalle conseguenze ex art 2929 bis, negava la natura gratuita del trasferimento immobiliare assumendo che si trattasse di negozio a titolo oneroso realizzato per compensarlo dell'assistenza prestata in favore della pag. 6/20 ET da oltre 12 anni. Tuttavia, in tale giudizio sarebbe emerso dalla deposizione testimoniale di che l'assistenza all'anziana sarebbe stata Testimone_1 prestata dal , fratello dell'opponente . Controparte_2 CP_1
6.6. L'appellante sostiene altresì che la controversia in primo grado non abbia fornito prova alcuna della gratitudine della zia nei riguardi del nipote odierno appellato tanto che la volontà dell'anziana donna è stata presunta in ragione della esclusiva natura confessoria dell'atto di donazione remuneratoria in assenza di riscontri. A tal riguardo, la difesa si duole di un provvedimento che qualifica come irragionevole la donazione come tentativo di occultare il bene dalla minacciata azione esecutiva, omettendo di verificare la rispondenza della scelta operata alle finalità perseguite dai contraenti, in base alla regola interpretativa dell'intenzione delle parti. Prova di ciò sarebbe l'ammissione diretta da parte del del CP_1 patto fiduciario, di cui alla lettera inviata alla zia nell'agosto 2018 per confermarle
“la restituzione delle somme ricevute, senza che sia ipotizzata o ipotizzabile fonte giustificativa differente dalla “fiducia”, circostanza asseritamente mai disconosciuta dal nipote. Analogamente, l'appellante rileva talune contraddizioni tra quanto affermato dal nipote e quanto risultante per tabulas. A titolo esemplificativo: a) l'esser gravato ogni onere del patto fiduciario sulla zia che tuttavia si assume essere bisognosa di ricevere dal nipote la soddisfazione delle esigenze primarie;
b)
l'impiego da parte dell'appellante di ogni risorsa economica per una transazione di oltre 50 mila euro per salvare dal pignoramento 1/6 della “misera” pensione e dell'usufrutto, valori che non avrebbero potuto eguagliare l'ammontare pagato alla custodia;
c) la teoria degli assegni e denari in contanti offerti in restituzione dal a febbraio 2017 non menzionati nella lettera dell'agosto 2018 ma in CP_1 sede conteziosa;
d) la dichiarazione del di aver ricevuto ( seppur CP_1 fiduciariamente) complessivi euro 45.000 nel febbraio 2017 a fronte di un importo accreditatogli non minore di euro 60 mila (doc. nn. 19-20-21).
In ultima istanza l'appellante chiede l'accoglimento del primo motivo d'appello anche con riguardo all'inadempimento del pactum fiduciae che perdura dalla sottoscrizione nel 2018 della conciliazione con la custodia giudiziaria. A tal proposito mal si concilierebbe la donazione remuneratoria con la restituzione ottenuta dall'appellante nell'estate 2018 tramite assegni per € 38.500,00 e con il tenore di due missive inoltrate dall'appellante e dal nipote rifiutate datate 20.06.2018 e 13.08.2018.(doc. 4 e 5). Ed ancora, la ET ritiene che la transazione con la dott.ssa sia significativa dell'intento della stessa di _2 entrare nuovamente nella piena proprietà del bene immobile, potendosi solo in pag. 7/20 tale ottica giustificare un esborso particolarmente esoso per l'estinzione della propria posizione debitoria.
7. Il motivo di impugnativa risulta infondato. La confusa e frenetica narrazione dell'appellante non restituisce alcun elemento probatorio che si ponga in antitesi con la qualificazione giuridica della fattispecie in termini di donazione remuneratoria, consacrata nel rogito per notar del 16 marzo 2017, avente chiara natura confessoria, così come R_ annotato dal giudice di prime cure. Si legge testualmente nell'atto di donazione avente ad oggetto la nuda proprietà dell'abitazione sita in Supersano, di cui la donante si riservava l'usufrutto: “Quale onere della presente donazione la donante impone al donatario, che accetta, l'obbligo di prestare ad essa donante, sua vita natural durante il vitto ed il vestiario e prestazioni di assistenza, sopportando tutte le spese occorrenti anche nel caso di malattia. La donante dà atto che dette prestazioni sono state sino ad oggi, da circa dodici anni, eseguite gratuitamente dal donatario, per cui la presente donazione intende anche remunerare il donatario medesimo”.
L'appellante ha ripercorso nel primo motivo di gravame intricate vicende familiari e giudiziarie che interessano anche l'appellato, ma che sono a latere della vicenda che ci occupa, non apportando alcunchè di significativo in termini di prova di un diverso assetto degli interessi e rapporti giuridici intercorsi tra le parti con riferimento all'atto di liberalità, cui si assume accedere un patto fiduciario avente ad oggetto la retrocessione del bene donato.
Dalle vicende esposte dall'appellante emerge il deterioramento dei rapporti tra la stessa e il nipote a far data dal giugno 2018 e, sembra di Pt_1 CP_1 capire, anche in relazione al giudizio di opposizione all'esecuzione instaurato da quest'ultimo, ma senza alcun elemento certo che metta in dubbio la causa della liberalità, che è alla base dell'atto notarile rogato nel marzo 2017, facendo questo riferimento alla gratitudine per l'assistenza e le attenzioni prestate alla donna nei precedenti 12 anni. Non vi è modo di confutare l'osservazione del Tribunale, secondo cui tale riferimento alla natura remuneratoria dell'atto mal si concilia con la conclusione di un sottostante patto fiduciario di retrocessione;
tanto più che l'anzidetta natura remuneratoria non esclude che si sia in presenza di una donazione vera e propria, perciò assoggettata alla disciplina dell'azione revocatoria da parte dei creditori (l'intervento necessario del notaio ha certamente reso edotte le parti anche di questi risvolti). Alla luce di ciò, la restituzione di somme di denaro dal alla zia CP_1
, (che del tutto verosimilmente è connessa a precedenti rapporti bancari Pt_1
pag. 8/20 cointestati) attesta il venir meno della fiducia della zia nel nipote quanto alla gestione dei risparmi, ma risulta estranea all'oggetto del contendere relativo alla donazione dell'immobile; così come il tenore delle citate due missive inoltrate dalla stessa appellante al nipote il 20.6.2018 e 13.08.2018 sarebbero la dimostrazione dell'acuirsi dell'astio tra le parti e del tentativo (postumo) dell'appellante di fornire una ricostruzione unilaterale, e non riscontrata, di una volontà simulatoria retrostante all'atto di disposizione dell'immobile donato al nipote. Le lettere della ET si caratterizzano per la convulsa ricerca di avere in restituzione l'immobile donato al nipote divenuto ormai soggetto ostile, a seguito dell'estinzione della propria ed esclusiva posizione debitoria nei riguardi della custodia giudiziale nell'ambito di separato procedura esecutiva in danno di
, germano dell'appellato, estraneo alla specifica vicenda Controparte_2 oggetto di causa.
8. Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce la “non riconducibilità della vicenda de qua nell'alveo previsionale, oltre che alla donazione, tanto meno remuneratoria, ad istituti alternativi al patto fiduciario, inclusa la simulazione”.
Secondo tale prospettazione una diversa qualificazione della fattispecie striderebbe con la reale intenzione degli “interessati all'effettivo trasferimento di fondi e dimora dalla signora ET al , per ragioni di cautela dalla CP_1 creditrice, con previo pactum di riconsegna, andata a buon fine la transazione con la Dott.ssa perfezionando un rogito carente, ab incipit, di animus donandi”, _2 in tal modo i disinvestimenti, le cointestazioni e la donazione si configurerebbero come accordi a latere per il fine pratico delle parti in assenza dell'intento liberale.
L'appellante riconduce il patto in oggetto ad una fattispecie “atipica” tra il negozio dispositivo conferente, al fiduciario, una situazione “reale” ed un mandato senza rappresentanza, con inderogabile dovere di ottemperare agli accordi con il fiduciante”. La difesa della ET sostiene che la natura dell'atto posto in essere non ha rivestito fattore preclusivo al patto fiduciario, rilevando in via esclusiva la finalità pratica restitutoria in attuazione di un programma unitario ben definito. In tale unica ottica può essere letta la scansione temporale degli eventi: 1° febbraio 2017 notifica della Custodia Giudiziaria alla ET del pagamento dei 85 mila euro per canoni scaduti e a scadere, 9 febbraio estinzione dossier titoli, marzo 2017 donazione in favore del . Controparte_1
Secondo l'appellante questa ricostruzione troverebbe supporto nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, per la quale nelle multiformi estrinsecazioni del pag. 9/20 pactum fiduciae vi sia un “quadro variegato di accordi fiduciari verbali tra coniugi, conviventi e familiari relativi alla intestazione di immobili acquistati in tutto o in parte con denaro di uno solo di essi, nel quale le parti, per motivi di opportunità, di lealtà e di fiducia reciproca, sono restie a consegnare in un atto scritto il pactum tra di esse intervenuto...”. In tale ottica “condizionare all'osservanza della forma scritta la validità del patto fiduciario significherebbe” escludere la fiducia “cum amico”. Nel caso di specie, l'appellante individua il rendiconto del fiduciario al fiduciante: - nella lettera dell'agosto 2018 ed in cinque documenti manoscritti del
(sulla stessa carta riciclata) consegnati alla in originale per CP_1 Pt_1 riepilogare il dare/avere. Nel primo resoconto (doc. 22) l'appellato riconosce un debito di € 44.102,51 poiché dai 60.000 fiduciari sottrae importi anticipati;
nel secondo rendiconto del 2/05/2017 il aggiunge in detrazione dai 60 mila CP_1 euro altro titolo a nome dei figli, con un debito residuo di € 39.113,42 (doc.23); analogamente con i successivi tre riepiloghi il debito restitutorio è non inferiore a €
24.707,77 ( doc. 24 e 25) poiché alle “precedenti detrazioni” si aggiungono voci di spesa varie come ricariche telefoniche, pagamento della Tari, e € 4.000,00 euro consegnati per ammissione unilaterale del ( doc. 26 e 27). CP_1
Alla luce di quanto sopra la ET assume che ricorrano tutti i presupposti del negozio fiduciario, avendo nel caso di specie il “acquistato Controparte_1 realmente i diritti nascenti dal pactum cum amico”, risultando inadempiente rispetto all'obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferirli all'interponente.
A chiusura del motivo di gravame si specifica che l'accordo cum amico, “in quanto atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario, non necessita di prova scritta (la cui assenza, comunque, non ne cagiona invalidità), necessaria, ex art.
1350 cod. civ. per i singoli atti traslativi”; ciononostante, l'appellante “ritiene di aver prodotto prova scritta del patto proveniente dall'obbligato (quali, tra gli altri, la lettera dell'agosto 2018 ed i cd 5 riepiloghi)”.
9. Il presente motivo di gravame è infondato per le ragioni che seguono.
La tesi dell'appellante circa l'esistenza di un patto fiduciario con il nipote con obbligo di ri-trasferimento dell'immobile donato a seguito del venir CP_1 meno della minaccia di aggressione ex creditoris, non è sostenibile in quanto non provata ed in antitesi rispetto alla donazione remuneratoria cristallizzata nell'atto notarile del marzo 2017.
Si rammenta che per costante orientamento giurisprudenziale il pactum cum amico con cui il fiduciante trasferisce il bene al fiduciario, con l'accordo che questi provvederà a ritrasferire il bene, è fattispecie riferibile al mandato senza pag. 10/20 rappresentanza e non richiede la forma scritta ad substatiam anche quando il pactum fiduciae abbia ad oggetto beni immobili. Tuttavia, la fonte dell'obbligo del fiduciario di ritrasferire il bene al fiduciante, che può consistere anche in un accordo verbale, necessita pur sempre di riscontri probatori. In altre parole, è preciso onere del fiduciante, ovvero la ET, provare il rapporto fondamentale, posto che nel caso di specie, il presunto fiduciario
[...]
non ha riconosciuto in alcun modo la proprietà di fatto del bene donato CP_1 in capo alla fiduciante.
A tal riguardo ritiene la Corte che l'appellante non abbia fornito prova del patto fiduciario, il che era requisito necessario in assenza di una dichiarazione esplicita del fiduciario circa l'attribuzione apparente (o strumentale) del diritto di proprietà dell'immobile sito in Supersano.
9.1. Non si può sostenere che i presunti cinque rendiconti del fiduciario e la lettera dell'agosto 2018 prodotti dall'appellante in primo grado possano rivestire valore di prova dell'accordo e dell'interposizione reale di persona.
Si osserva, in primo luogo, che la missiva del 07/08/2018 inoltrata dal all'appellante non ha alcuna pertinenza con l'accordo fiduciario Controparte_1 ritenuto esistente, potendosi trarre da essa soltanto la prova di altri affari intercorsi tra le parti. La lettera in questione ha ad oggetto l'invito del alla zia ET ad CP_1 incassare degli assegni, che a detta dell'appellato, erano stati emessi a copertura di bonifici, dalla zia “richiesti e autorizzati ad evitare aggressioni di terzi, …” il tutto al netto delle somme consegnate in contanti alla stessa.
In secondo luogo, la disamina di questo collegio deve soffermarsi sulla seconda produzione documentale ritenuta dall'appellante dimostrativa del pactum cum amico ovvero il “rendiconto del fiduciario al fiduciante espresso in cinque documenti redatti a mano dal ”. CP_1
I cinque “resoconti” sono assolutamente privi di valenza probatoria per una pluralità di ragioni, tutte convergenti e idonee ad inficiarne la capacità dimostrativa:
- è impossibile poter attribuire la paternità dei documenti all'appellato;
- gli scritti non sono redatti a mano come affermato dall'appellante ma digitalizzati in documento informatico;
- non possono essere riconducibili a nessuno in mancanza di data, firma, nota accompagnatoria o dichiarazione alcuna che descriva il contenuto di un'elencazione che si sostanzia in date associate ad operazioni non riferibili espressamente alla sfera patrimoniale di alcun soggetto identificato o, meglio, identificabile.
pag. 11/20 9.2. Per altro verso, il solo contesto delle vicende che hanno caratterizzato i rapporti tra le parti con riferimento all'esposizione debitoria in capo alla ET, non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del dedotto patto fiduciario di retrocessione del bene donato, dal momento che dette vicende sono, in ugual modo, suscettibili di fornire una lettera “alternativa” della disposizione patrimoniale di cui si controverte, ovvero coerente con l'esistenza, non solo di legami parentali oltremodo significativi (tra l'anziana zia, vedova e senza figli, e i nipoti ex sorore), ma soprattutto di rapporti consolidati di frequentazione e cura, con riferimento alla specifica posizione dell'appellato, nella gestione e disbrigo di varie incombenze.
Alla luce di quanto sopra si può affermare che, in difetto di prova dell'accordo fiduciario con annesso patto restitutorio, il giudice di prime cure abbia correttamente ricondotto la vicenda che ci occupa nell'alveo della donazione remuneratoria così come attestato nelle clausole dell'atto notarile.
Il rogito del marzo 2017 è l'unico atto che dà prova della volontà dell'appellante che si estrinseca in uno spirito di liberalità particolareggiato ed accompagnato dalla gratitudine per l'assistenza resa dal ricevente nei 12 anni precedenti l'atto di disposizione patrimoniale.
10. Con il terzo motivo di impugnativa la difesa della ET censura la sentenza di prime cure per “erroneità, illegittimità, contraddittoria valutazione, nel merito, delle risultanze processuali, error in procedendo e/o in judicando, omesso esame, carenza di motivazione laddove, in via subordinata, rigetta le domande subordinate formulate dalla signora , onde conseguire, dal , se non Pt_1 CP_1 altro, la ripetizione delle somme corrisposte a titolo transattivo con la custodia giudiziaria o, quanto meno, un importo ex art.2041 cc, a fronte dell'altrui indebito arricchimento”.
10.1. In primis l'appellante deduce che la transazione intervenuta tra
[...]
e il custode giudiziario del compendio immobiliare pignorato Parte_1 nella procedura esecutiva in danno di , abbia riverberato Controparte_2 effetti positivi anche e soprattutto nei riguardi dell'appellato, poiché, con l'accettazione della proposta conciliativa, il custode ha rinunciato all'azione esecutiva immobiliare ai sensi dell'art. 2929 bis nei confronti della ET e di
, terzo assoggettato all'esecuzione. Quest'ultimo, con il Controparte_1 pagamento dei 50 mila euro ad opera della zia, si sarebbe avvantaggiato della cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento dell'immobile donato e della trascrizione della domanda giudiziaria per revocazione dell'atto di donazione.
pag. 12/20 In ragione dei summenzionati vantaggi, la ET, in via gradata, ha invocato la condanna dell'appellato alla corresponsione del quantum versato al custode giudiziario, oltre al risarcimento derivante dall'inadempimento, censurando la pronuncia di primo grado nella parte in cui il giudice ha rigettato le domande subordinate ritenendo assente un reale pregiudizio patito dall'appellante e l'inesistenza di un contratto di mutuo finalizzato al finanziamento della transazione tra l'appellante e il custode. L'appellante, con il motivo di gravame, chiede che il sia CP_1 condannato alla ripetizione delle somme corrisposte al custode dott.ssa per _2 la transazione ai sensi dell'art.1813 c.c., ribadendo che il denaro utilizzato ai fini transattivi sia stato un prestito a vantaggio del , soggetto “intraneo” al CP_1 debito, avvantaggiatosi ingiustamente del pagamento eseguito dalla ET avendo questa liberato il bene dall'azione esecutiva e dalle succitate trascrizioni.
10.2. La difesa dell'appellante chiede, in via subordinata, la riforma della sentenza con riferimento al rigetto della domanda residuale di ingiustificato arricchimento. Obietta alle argomentazioni del primo giudice che, ove si ammettesse che “la donazione fu effettivamente remuneratoria ed il CP_1 rimase estraneo all'esposizione debitoria della zia”, non rimarrebbe, a sua tutela, che l'azione di indebito ed oggettivo arricchimento, conseguito dal nipote in correlazione all'ingiustificato depauperamento della ET.
La domanda di ingiustificato arricchimento si assume essere ammissibile anche qualora si stimasse come indebito il corrispondente pregiudizio effettivo, essendo l'art. 2041 c.c. volto al riequilibrio di una situazione patrimoniale alterata da un'ingerenza esterna che rimarrebbe senza causa giustificativa, nonostante l'altrui vantaggio ancora in essere.
11. Il motivo è infondato con riguardo ad entrambe le domande subordinate aventi carattere restitutorio. Per gli stessi motivi va confermato quanto statuito dal giudice di prime cure con riguardo alla richiesta risarcitoria che si ribadisce essere totalmente sfornita di prova.
11.1. La richiesta restitutoria ex art. 1813 c.c. è stata correttamente rigettata dal Tribunale in ragione della inesistenza di un contratto di mutuo avente causa giustificativa in un prestito finalizzato alla conclusione della transazione citata. Si può con certezza sostenere che non fosse in alcun modo Controparte_1 parte sostanziale dell'accordo con cui la ET ha estinto il proprio debito nei riguardi della custodia giudiziale in persona della dott.ssa _2
pag. 13/20 La circostanza che l'appellato fosse beneficiario in via riflessa degli effetti positivi scaturenti dall'estinzione della esposizione debitoria dell'appellante, in quanto nudo proprietario dell'immobile liberato da ogni peso, non può in alcun modo comportare una condanna dello stesso in termini restitutori per la presunta e quantomai non provata esistenza di un contratto di mutuo. Diversamente opinando si giungerebbe all'irragionevole e quantomai fantasiosa declaratoria dell'esistenza di un negozio di mutuo, con connesso obbligo restitutorio, di cui l'unica prova sarebbe un vantaggio riflesso nella sfera patrimoniale del terzo estraneo alla transazione, che ha di fatto estinto una posizione debitoria esclusiva dell'appellante.
Si ribadisce che la con la predetta transazione con il custode ha in via Pt_1 principale liberato sé stessa dalle conseguenze pregiudizievoli del pignoramento presso terzi di una quota della propria pensione e del diritto di usufrutto sull'immobile donato. Si tratta di circostanze pacifiche, che dimostrano come la ET, mediante la transazione, abbia estinto un debito proprio, portato da sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nei confronti della stessa. Non vi è prova che la somma di euro 50.000, versata dalla ET al custode giudiziario a titolo di transazione, sia stata mutuata dal , né che tra le parti sia mai CP_1 intercorso alcun contratto di finanziamento collegato al negozio transattivo. Il fatto che nella transazione sia stato menzionato il giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dal nel 2017 avverso l'atto di Controparte_1 pignoramento subito ad iniziativa del custode dott.ssa non rappresenta _2 elemento idoneo per ritenere provato un mutuo tra la ET, parte debitrice in proprio, e lo stesso . CP_1
11.2. Per ragioni analoghe risulta infondata la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. Non può ipotizzarsi alcun “indebito arricchimento” da parte del , in CP_1 ragione del vantaggio correlato alla liberazione dell'immobile dal pignoramento, in quanto , con la citata transazione, ha estinto solo debiti Parte_1 propri portati da sentenze passate in giudicato ed in proprio danno. La transazione
è stata conclusa dall'appellante nel proprio interesse, per estinguere un proprio debito al fine di evitare la vendita del riservato diritto di usufrutto e la persistenza del pignoramento presso terzi della quota della propria pensione.
Nella specie, l'azione di indebito è da ritenersi ammissibile, in quanto proposta in via subordinata al dedotto patto fiduciario, risultato insussistente in quanto rimasto sprovvisto di prova (v. al riguardo Cass. n. 6735/2024, Rv. 670623: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via
pag. 14/20 subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”). Passando al merito, ciò che esclude la fondatezza dell'azione ex art.2041 c.c.
è la mancanza del requisito di un vantaggio diretto da parte del , quale CP_1 presunto soggetto arricchito dell'operazione definita con la transazione in data
8.11.2018.
La giurisprudenza, con un orientamento consolidato, ha stabilito che
“l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd. "indiretto", nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito” (Cass. S.U. n.24772/2008, Rv. 604830; Cass. Sez.3, n.
29672/2021, Rv. 662731 - 01).
Nel caso in esame, risulta per tabulas che la prestazione resa dalla ET (consistente nel pagamento della somma di euro 50.000 a titolo transattivo) sia andata a vantaggio del custode giudiziario in quanto diretta ad estinguere _2 il debito gravante esclusivamente sulla stessa ET;
per altro verso, il vantaggio conseguito dal , in termini di liberazione dell'immobile donato dal Controparte_1 pignoramento e dalla trascrizione della domanda ex art.2969 bis c.c., ha natura
“indiretta”, in quanto realizzato di riflesso e da una persona diversa rispetto a quella del custode, alla quale era destinata la prestazione effettuata dalla ET. Per completezza va aggiunto che la giurisprudenza ha enucleato due ipotesi in cui l'azione di indebito arricchimento è ammessa in caso di arricchimento indiretto: sono i casi in cui l'arricchimento sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, o sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito. Si tratta di due ipotesi evidentemente estranee alla vicenda che ci occupa: tralasciando ovviamente l'arricchimento da parte della P.A., la seconda ipotesi prende spunto dalla pag. 15/20 fattispecie disciplinata dall'art.2038 c.c., il quale disciplina il caso in cui la prestazione (indebita) effettuata dall'impoverito sia stata fatta propria da un terzo, avente causa dall'accipiens, in virtù di un atto a titolo gratuito. Richiamando il disposto di tale norma, la giurisprudenza ha rilevato che la legge appunto stabilisce che nel caso in cui abbia ricevuto la cosa a titolo gratuito, il terzo è tenuto verso l' nei limiti dell'arricchimento, senza prevedere né Controparte_4 disciplinare la diversa ipotesi in cui la cosa sia stata ricevuta dal terzo a titolo oneroso (v. Cass. SU cit., in motivazione § 2.2.).
In sostanza, dall'art. 2038 c.c., è possibile ricavare la regola generale, secondo la quale il depauperato, in assenza di altre azioni, può esercitare l'azione di arricchimento “mediato” (o tramite intermediario) nei confronti del terzo esclusivamente nel caso in cui quest'ultimo abbia conseguito la prestazione (e di conseguenza si sia arricchito) a titolo gratuito, mentre, qualora abbia conseguito la prestazione a titolo oneroso, l'azione non sarebbe esperibile. Siamo nel campo del trasferimento o dell'acquisizione della prestazione da parte di un terzo soggetto, a fronte di un impoverimento del solvens, che non trova alcuna giustificazione.
Tale ipotesi tuttavia esula dal caso in esame, in cui la prestazione effettuata dalla ET mediante il negozio transattivo (pagamento della somma di 50.000 euro) ha avuto come destinatario il proprio creditore nella persona del custode giudiziario ed è giustificata sul piano causale dalla estinzione del debito gravante in via esclusiva sulla stessa ET;
in questa operazione, il vantaggio conseguito dal (correlato alla cancellazione della trascrizione del pignoramento) ha CP_1 carattere meramente riflesso e non rappresenta evidentemente l'utilitas o il
“corrispettivo” del pagamento effettuato dall'appellante.
12. Con il quarto motivo di gravame l'appellante deduce la nullità della sentenza impugnata, per illogicità manifesta, atteso che il primo giudice ha rigettato la domanda dopo aver respinto le richieste istruttorie dell'attrice, sebbene ammissibili e rilevanti ai fini del thema decidendum. Viene quindi proposta con il motivo in esame espressa istanza di rinnovazione dell'istruttoria di prime cure.
Il Tribunale con l'ordinanza istruttoria del 19.7.2021, rilevato “che è corretto definire l'atto di donazione un accordo simulato tra le parti al fine di sottrarre il bene alla garanzia del credito piuttosto che definirlo un patto fiduciario cum amico” e che nella simulazione la volontà interna tra le parti può essere provata esclusivamente con la controdichiarazione, ha rigettato le richieste di prova orale articolate dalla ET.
pag. 16/20 L'appellante censura la sentenza per manifesta incoerenza con la citata ordinanza istruttoria, rilevando che nella decisione non si rinviene cenno alcuno alla simulazione, “inquadramento della fattispecie da ritenersi definitivamente superato dal giudicante per il quale la donazione è divenuta effettivamente remuneratoria, con incomprensibilità del percorso logico-giuridico che ha, inammissibilmente, condotto alla negazione istruttoria”.
L'appellante insiste sull'ammissibilità della prova testimoniale già articolata in primo grado con riferimento al dedotto negozio fiduciario, evidenziando di aver riproposto le istanze istruttorie nelle precisazioni delle conclusioni e nelle memorie finali. Viene quindi reiterata la richiesta di interrogatorio formale e la prova testimoniale, se non altro nelle persone di , , Avv. Fabrizio Tes_2 Tes_3
Piccinno, Avv. Roberto Maria Licci;
oltre a CTU secondo le precisazioni delle note n. 2 ex art. 183 6 comma c.p.c. e all'istanza di esibizione documentale ex art. 210
c.p.c. di titoli e conti detenuti presso la Banca Popolare Pugliese.
13. Il motivo è infondato.
In disparte le valutazioni esplicitate nell'ordinanza citata circa la qualificazione giuridica della fattispecie come donazione simulata o di patto fiduciario, il primo giudice ha ritenuto che l'accordo e/o controdichiarazione intervenuta tra le parti non potesse essere nel caso di specie provato per mezzo di prova orale, avendo tra l'altro il giudicante elementi sufficienti per definire la causa.
13.1. L'inammissibilità delle richieste di prova orale deve essere confermata anche con riferimento al dedotto negozio fiduciario. In primo luogo, la quasi totalità delle posizioni di prova articolate dall'attrice sono inconferenti ai fini della decisione, in quanto riguardano le condizioni di autonomia personale e di autosufficienza economica della negli anni che hanno preceduto l'atto di Pt_1 donazione del marzo 2017. Oltre a rilevare che tali condizioni non si pongono in assoluta contraddizione con un'attività di cura, assistenza morale e collaborazione nella gestione dei rapporti di natura patrimoniale da parte del nipote (poi divenuto inviso), occorre evidenziare che l'aspetto oggetto di prova atterrebbe alla natura remuneratoria della donazione (della quale costituirebbe un motivo), lasciando comunque intatta la causa del trasferimento a titolo di liberalità. In altre parole, laddove dovesse emergere che il motivo remuneratorio non sussiste, la donazione non potrebbe qualificarsi remuneratoria, ad essa non si applicherebbe la disciplina particolare dettata per tale figura, ovvero l'esonero del donatario dall'obbligo degli alimenti (art.437 c.c.), la garanzia per evizione ex art.797 n.3 c.c. e la pag. 17/20 revocazione dell'atto per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (art.805 c.c.), ma resterebbe comunque fermo il trasferimento a titolo di liberalità. 13.2. Per le residue e assai esigue posizioni di prova che attengono direttamente al pactum fiduciae, inteso come imposizione al donatario dell'obbligo di retrocessione del bene donato in favore della donante, sono di ostacolo i limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art.2722 c.c.. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che “in tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del "pactum fiduciae" è sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento;
al contrario, ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento” (Cass. n. 7179/2022, Rv. 664196; conf. Cass. n. 7416/2017 e Cass. 11757/ 2014).
Nel caso in esame, opera la preclusione in oggetto in quanto il patto fiduciario, imponendo in thesi la retrocessione del bene donato, si pone in contrasto insanabile con l'atto di donazione cui accede.
13.3. Con riguardo, infine, all'istanza di ordine di esibizione ex art.210 c.c., il Tribunale ha valutato rettamente l'irrilevanza dei documenti ai fini del decidere, sottolineando la circostanza di non poco conto per cui i documenti di cui si richiedeva l'esibizione fossero nella disponibilità della stessa attrice, odierna appellante, cointestataria dei rapporti che ella intendeva provare (cfr art.119, 4 comma d.lgs. n. 385 del 1993).
14. Con il quinto motivo l'appellante chiede, “nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dello spiegato appello, anche solo in parte, quanto meno disporre,” a proprio favore, la compensazione delle spese di lite.
A sostegno vengono dedotte due circostanze. Da un lato, il rigetto (implicito) dell'avversa richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Dall'altro, sarebbero elementi a favore della compensazione, suscettibili di essere qualificati
'gravi ed eccezionali ragioni' ex art. 92 c.p.c., la diligente condotta processuale dell'attrice, “nonostante la vetusta età, le complessive condizioni economiche della stessa ed, in generale, la peculiarità della controversia”.
15. Il motivo è infondato.
pag. 18/20 Il primo giudice ha rigettato la totalità delle domande dell'attrice e correttamente ha posto a carico della stessa le spese di lite in virtù del principio della soccombenza.
Il mancato accoglimento dell'avversa istanza ex art. 96 c.p.c.. non è sufficiente a determinare una soccombenza reciproca. Sul punto la Suprema Corte in più occasioni ha statuito che il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cit. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Rv.
643825 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11792 del 15/05/2018, Rv. 648541 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5466 del 28/02/2020, Rv. 657296 – 01).
Si ritiene inoltre che gli elementi richiamati dall'appellante come ipotetici fattori “suscettibili di essere qualificati “gravi ed eccezionali ragioni” ex art. 92
c.p.c.” non siano nel caso di specie riscontrabili. Con riferimento alle condizioni personali della ET, è agevole rilevare che la stessa, nello spiegato atto di gravame, con l'intento di dimostrare l'assenza del motivo remuneratorio nei riguardi del nipote appellato, ribadisce di essere autosufficiente ed autonoma nonostante l'età avanzata, capace di poter “soddisfare da sé le proprie esigenze di vita” (pag. 10 e 11 atto d'appello).
Pertanto, va esclusa l'invocata compensazione in deroga al principio della soccombenza, in assenza di circostanze fattuali riconducibili all'ipotesi disciplinata dall'art.92 c.p.c.. 16. Alla stregua delle considerazioni esposte deve essere confermata la sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.2359/2022 del Tribunale di Lecce, pubblicata il 29/07/2022, proposto da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
pag. 19/20 2) condanna l'appellante al pagamento in favore di delle Controparte_1 spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.000, oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo. Lecce, 17 aprile 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
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