TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/11/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il giorno 04/11/2025, innanzi al Giudice dott. Giuseppe
D'Agostino, viene chiamata la causa R.G. n. 1061 dell'anno 2024
promossa da Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), elettivamente domiciliata in Lipari (Me), via prof. Carnevale n.
110 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cincotta che la rappresenta e difende per procura in atti,
attrice,
contro
Controparte_1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
convenuto contumace,
Si dà atto che non sono state depositate note ex art. 127 ter c.p.c.
IL GIUDICE
visto il combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c. dispone la cancellazione della causa dal ruolo e pronuncia contestualmente, sentenza di estinzione del processo. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giuseppe D'Agostino, all'udienza del 04/11/2025 ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1061 dell'anno 2024 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. C.F. 1 ), Parte 1
elettivamente domiciliata in Lipari (Me), via prof. Carnevale n.
110 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cincotta che la rappresenta e difende per procura in atti,
attrice,
contro
(c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale Controparte 1
rappresentante pro tempore, convenuto contumace,
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si rinvia per le conclusioni ai rispettivi atti introduttivi delle parti, da ritenere in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio va dichiarato estinto, non essendo comparsa alcuna delle parti in occasione delle ultime due udienze e risultando regolarmente comunicato alle medesime il provvedimento di differimento pronunciato ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c.
Disposta con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo,
questo Tribunale ritiene, re melius perpensa, che il provvedimento di estinzione del giudizio, contemplato dalle citate disposizione codicistiche, vada adottato con le forme della sentenza.
Ed infatti l'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato nel
2008 (dall'art. 50, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legga 6 agosto 2008, n. 133), stabilisce: Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo». Il successivo art. 309 c.p.c. stabilisce: «Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181».
Le norme citate trovano applicazione anche nel processo del lavoro e nei processi ad esso assimilati (come quello per le controversie in materia di locazioni: art. 447-bis c.p.c., e per le controversie agrarie: art. 47 legge 3-5-1982, n. 203), essendo questi (non già "procedimenti speciali", bensì) processi ordinari di cognizione a rito speciale (arg. ex art. 40 c.p.c.).
La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che «la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito né i principi cui essa si ispira». (cf.
Cass. sent. 9.3.2009, n. 5643; Cass. SS.UU. sent. 25.5.1993, n.
5839).
Dal tenore letterale dell'art. 181 c.p.c., ed in particolare dall'uso della congiuntiva "e" emerge che le pronunce da emettere sono due: a) l'ordine di cancellazione dalla causa dal ruolo;
b) la dichiarazione di estinzione del processo, che devono alcunaevidentemente essere emesse d'ufficio, senza
sollecitazione di parte, mentre non viene specificata la forma di tali provvedimenti.
Anteriormente alla novella del 2008, l'art. 181 c.p.c. stabiliva, al contrario, l'adozione del solo provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, in virtù del quale il processo non veniva subito definito, ma rimaneva pendente, sia pure in stato di quiescenza, nell'attesa della riassunzione ad iniziativa di una delle parti ovvero della estinzione, decorso il termine di un anno.
La norma stabiliva, altresì, espressamente che il provvedimento di cancellazione fosse adottato con ordinanza non impugnabile, in ogni caso, coerente con la natura del ordinatoria del provvedimento, che non poneva termine al processo.
L'attuale formulazione dell'art. 181 c.p.c., al contrario,
espressamente contempla la previsione della dichiarazione di estinzione del processo, come pronuncia immediatamente conseguente all'ordine di cancellazione dalla causa dal ruolo,
ossia l'adozione di un provvedimento che pone termine al processo e preclude una sua riassunzione.
Si pone, dunque, il problema della forma del provvedimento di estinzione, ed in particolar modo se esso vada adottato con ordinanza ovvero con sentenza, come appare preferibile a questo giudice.
Tale dubbio si giustifica, in particolar modo, alla luce del fatto che la novella del 2008 ha del tutto abrogato il riferimento alla forma del provvedimento come "ordinanza non impugnabile", abrogazione che è diretta conseguenza del fatto che la nuova prescrizione dell'immediata dichiarazione di estinzione impedisce la riassunzione della causa ex art. 307 c.p.c., mentre la non impugnabilità dell'ordinanza con cui si ordina la cancellazione della causa si giustificava, nella previgente disciplina, con il fatto che il processo poteva proseguire con la riassunzione, sicché un eventuale errore nel disporre la cancellazione non poteva procurare pregiudizio alle parti.
L'introduzione della previsione della immediata dichiarazione di estinzione pone l'esigenza di un controllo del provvedimento dichiarativo dell'estinzione, poiché esso pone fine al processo e non si può escludere che il giudice incorra in errore sull'esistenza dei presupposti di legge per provvedere in tal senso, come nel caso di omessa comunicazione della fissazione della nuova udienza.
Alla luce di ciò si giustifica la scelta del legislatore di eliminare la previsione della forma di ordinanza non impugnabile del provvedimento di estinzione, giacché nelle altre ipotesi contemplate dal vigente ordinamento processuale il provvedimento che dichiara l'estinzione è suscettibile di controllo mediante un'impugnazione.
Nei procedimenti in cui tribunale giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo (quale che ne sia la causa) è sempre l'ordinanza, se è emesso dal giudice istruttore, mentre è sempre la sentenza, se è adottato dal collegio (cf. art. 176, primo comma, c.p.c., art. 178, secondo comma, c.p.c., art. 279, primo comma, c.p.c., art. 279,
secondo comma, c.p.c., art. 307, quarto comma, c.p.c., ed art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c.
Quando provvede il giudice istruttore, la tutela delle parti è assicurata dal reclamo ex art. 178 c.p.c., mentre contro la sentenza del collegio, sia che venga pronunciata a seguito del reclamo all'ordinanza del giudice istruttore, ai sensi dell'art. 308
c.p.c., sia che venga pronunciata quando la causa è già stata rimessa dal giudice istruttore e, quindi, nella fase decisoria, è possibile proporre unicamente l'appello. In ogni caso, la sentenza del collegio (sia quella resa su reclamo ex artt. 178 e 308 c.p.c., sia quella resa ex artt. 279 e 307
c.p.c.) è una sentenza definitiva e di mero rito, non di merito, ed
è comunque un provvedimento decisorio, poiché decide sulla domanda giudiziale, negando, per ragioni processuali, la tutela giurisdizionale chiesta dalla parte.
Coerentemente, dunque, la legge prescrive la forma della sentenza, che è la forma tipica del provvedimento decisorio del processo di cognizione ordinario, forma corrispondente alla funzione del provvedimento, ed alla quale si coordina il sistema delle impugnazioni.
Nei procedimenti in cui, invece, il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice designato cumula le funzioni del giudice istruttore e quelle del collegio, ex art. 281- quater c.p.c., e, mancando il collegio, non può trovare applicazione l'art. 178 c.p.c., laddove esso prevede la reclamabilità al collegio dell'ordinanza del giudice istruttore che dichiari l'estinzione del processo (cf. Cass. 22.6.2007, n. 14592).
L'impraticabilità del rimedio del reclamo comporta che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non debba avere la forma dell'ordinanza, poiché altrimenti esso, da un lato, non sarebbe impugnabile con il reclamo, e, dall'altro, non sarebbe impugnabile nemmeno con l'appello, atteso che le ordinanze non sono appellabili (artt. 279, quarto comma, 323 e 339 c.p.c.), salvo espresse disposizioni di legge che stabiliscano diversamente.
Né, d'altro canto ancora, simile provvedimento sarebbe impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., dal momento che esso, in quanto contiene una decisione di mero rito, sul rapporto processuale e non sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, non è idoneo a produrre cosa giudicata sostanziale (art. 2909 c.c.). Si deve, pertanto, concludere che la forma appropriata che il provvedimento in questione deve assumere non è quella della ordinanza, ma quella della sentenza, trattandosi dell'unica forma idonea al raggiungimento dello scopo del provvedimento, giacché esso definisce il processo (davanti al giudice che lo emette) con una decisione in rito, che deve essere suscettibile di impugnazione, la quale non può essere altra che l'appello, mezzo generale di impugnazione delle sentenze».
Sulla scorta delle considerazioni che precedono va, pertanto, pronunciata sentenza di estinzione del presente giudizio, ricorrendo, nel caso di specie i presupposti previsti dal combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c., e ciò tenuto conto della regolare comunicazione, da parte della cancelleria, del provvedimento di fissazione della nuova udienza previsto dall'art. 181 c.p.c.
Non sussiste alcuna situazione di soccombenza che giustifichi l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 5 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe D'Agostino
Il giorno 04/11/2025, innanzi al Giudice dott. Giuseppe
D'Agostino, viene chiamata la causa R.G. n. 1061 dell'anno 2024
promossa da Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), elettivamente domiciliata in Lipari (Me), via prof. Carnevale n.
110 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cincotta che la rappresenta e difende per procura in atti,
attrice,
contro
Controparte_1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
convenuto contumace,
Si dà atto che non sono state depositate note ex art. 127 ter c.p.c.
IL GIUDICE
visto il combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c. dispone la cancellazione della causa dal ruolo e pronuncia contestualmente, sentenza di estinzione del processo. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giuseppe D'Agostino, all'udienza del 04/11/2025 ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1061 dell'anno 2024 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. C.F. 1 ), Parte 1
elettivamente domiciliata in Lipari (Me), via prof. Carnevale n.
110 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cincotta che la rappresenta e difende per procura in atti,
attrice,
contro
(c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale Controparte 1
rappresentante pro tempore, convenuto contumace,
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si rinvia per le conclusioni ai rispettivi atti introduttivi delle parti, da ritenere in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio va dichiarato estinto, non essendo comparsa alcuna delle parti in occasione delle ultime due udienze e risultando regolarmente comunicato alle medesime il provvedimento di differimento pronunciato ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c.
Disposta con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo,
questo Tribunale ritiene, re melius perpensa, che il provvedimento di estinzione del giudizio, contemplato dalle citate disposizione codicistiche, vada adottato con le forme della sentenza.
Ed infatti l'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato nel
2008 (dall'art. 50, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legga 6 agosto 2008, n. 133), stabilisce: Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo». Il successivo art. 309 c.p.c. stabilisce: «Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181».
Le norme citate trovano applicazione anche nel processo del lavoro e nei processi ad esso assimilati (come quello per le controversie in materia di locazioni: art. 447-bis c.p.c., e per le controversie agrarie: art. 47 legge 3-5-1982, n. 203), essendo questi (non già "procedimenti speciali", bensì) processi ordinari di cognizione a rito speciale (arg. ex art. 40 c.p.c.).
La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che «la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito né i principi cui essa si ispira». (cf.
Cass. sent. 9.3.2009, n. 5643; Cass. SS.UU. sent. 25.5.1993, n.
5839).
Dal tenore letterale dell'art. 181 c.p.c., ed in particolare dall'uso della congiuntiva "e" emerge che le pronunce da emettere sono due: a) l'ordine di cancellazione dalla causa dal ruolo;
b) la dichiarazione di estinzione del processo, che devono alcunaevidentemente essere emesse d'ufficio, senza
sollecitazione di parte, mentre non viene specificata la forma di tali provvedimenti.
Anteriormente alla novella del 2008, l'art. 181 c.p.c. stabiliva, al contrario, l'adozione del solo provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, in virtù del quale il processo non veniva subito definito, ma rimaneva pendente, sia pure in stato di quiescenza, nell'attesa della riassunzione ad iniziativa di una delle parti ovvero della estinzione, decorso il termine di un anno.
La norma stabiliva, altresì, espressamente che il provvedimento di cancellazione fosse adottato con ordinanza non impugnabile, in ogni caso, coerente con la natura del ordinatoria del provvedimento, che non poneva termine al processo.
L'attuale formulazione dell'art. 181 c.p.c., al contrario,
espressamente contempla la previsione della dichiarazione di estinzione del processo, come pronuncia immediatamente conseguente all'ordine di cancellazione dalla causa dal ruolo,
ossia l'adozione di un provvedimento che pone termine al processo e preclude una sua riassunzione.
Si pone, dunque, il problema della forma del provvedimento di estinzione, ed in particolar modo se esso vada adottato con ordinanza ovvero con sentenza, come appare preferibile a questo giudice.
Tale dubbio si giustifica, in particolar modo, alla luce del fatto che la novella del 2008 ha del tutto abrogato il riferimento alla forma del provvedimento come "ordinanza non impugnabile", abrogazione che è diretta conseguenza del fatto che la nuova prescrizione dell'immediata dichiarazione di estinzione impedisce la riassunzione della causa ex art. 307 c.p.c., mentre la non impugnabilità dell'ordinanza con cui si ordina la cancellazione della causa si giustificava, nella previgente disciplina, con il fatto che il processo poteva proseguire con la riassunzione, sicché un eventuale errore nel disporre la cancellazione non poteva procurare pregiudizio alle parti.
L'introduzione della previsione della immediata dichiarazione di estinzione pone l'esigenza di un controllo del provvedimento dichiarativo dell'estinzione, poiché esso pone fine al processo e non si può escludere che il giudice incorra in errore sull'esistenza dei presupposti di legge per provvedere in tal senso, come nel caso di omessa comunicazione della fissazione della nuova udienza.
Alla luce di ciò si giustifica la scelta del legislatore di eliminare la previsione della forma di ordinanza non impugnabile del provvedimento di estinzione, giacché nelle altre ipotesi contemplate dal vigente ordinamento processuale il provvedimento che dichiara l'estinzione è suscettibile di controllo mediante un'impugnazione.
Nei procedimenti in cui tribunale giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo (quale che ne sia la causa) è sempre l'ordinanza, se è emesso dal giudice istruttore, mentre è sempre la sentenza, se è adottato dal collegio (cf. art. 176, primo comma, c.p.c., art. 178, secondo comma, c.p.c., art. 279, primo comma, c.p.c., art. 279,
secondo comma, c.p.c., art. 307, quarto comma, c.p.c., ed art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c.
Quando provvede il giudice istruttore, la tutela delle parti è assicurata dal reclamo ex art. 178 c.p.c., mentre contro la sentenza del collegio, sia che venga pronunciata a seguito del reclamo all'ordinanza del giudice istruttore, ai sensi dell'art. 308
c.p.c., sia che venga pronunciata quando la causa è già stata rimessa dal giudice istruttore e, quindi, nella fase decisoria, è possibile proporre unicamente l'appello. In ogni caso, la sentenza del collegio (sia quella resa su reclamo ex artt. 178 e 308 c.p.c., sia quella resa ex artt. 279 e 307
c.p.c.) è una sentenza definitiva e di mero rito, non di merito, ed
è comunque un provvedimento decisorio, poiché decide sulla domanda giudiziale, negando, per ragioni processuali, la tutela giurisdizionale chiesta dalla parte.
Coerentemente, dunque, la legge prescrive la forma della sentenza, che è la forma tipica del provvedimento decisorio del processo di cognizione ordinario, forma corrispondente alla funzione del provvedimento, ed alla quale si coordina il sistema delle impugnazioni.
Nei procedimenti in cui, invece, il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice designato cumula le funzioni del giudice istruttore e quelle del collegio, ex art. 281- quater c.p.c., e, mancando il collegio, non può trovare applicazione l'art. 178 c.p.c., laddove esso prevede la reclamabilità al collegio dell'ordinanza del giudice istruttore che dichiari l'estinzione del processo (cf. Cass. 22.6.2007, n. 14592).
L'impraticabilità del rimedio del reclamo comporta che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non debba avere la forma dell'ordinanza, poiché altrimenti esso, da un lato, non sarebbe impugnabile con il reclamo, e, dall'altro, non sarebbe impugnabile nemmeno con l'appello, atteso che le ordinanze non sono appellabili (artt. 279, quarto comma, 323 e 339 c.p.c.), salvo espresse disposizioni di legge che stabiliscano diversamente.
Né, d'altro canto ancora, simile provvedimento sarebbe impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., dal momento che esso, in quanto contiene una decisione di mero rito, sul rapporto processuale e non sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, non è idoneo a produrre cosa giudicata sostanziale (art. 2909 c.c.). Si deve, pertanto, concludere che la forma appropriata che il provvedimento in questione deve assumere non è quella della ordinanza, ma quella della sentenza, trattandosi dell'unica forma idonea al raggiungimento dello scopo del provvedimento, giacché esso definisce il processo (davanti al giudice che lo emette) con una decisione in rito, che deve essere suscettibile di impugnazione, la quale non può essere altra che l'appello, mezzo generale di impugnazione delle sentenze».
Sulla scorta delle considerazioni che precedono va, pertanto, pronunciata sentenza di estinzione del presente giudizio, ricorrendo, nel caso di specie i presupposti previsti dal combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c., e ciò tenuto conto della regolare comunicazione, da parte della cancelleria, del provvedimento di fissazione della nuova udienza previsto dall'art. 181 c.p.c.
Non sussiste alcuna situazione di soccombenza che giustifichi l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 5 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe D'Agostino