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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1032/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1032/2023, posta in deliberazione all'udienza del 29 aprile 2025 tra:
, Parte_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avvocato Alessandro Marini e dall'avvocato Giulio Insalata, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Terni, Via G.
Ferraris, 1 1giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente
E
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona CP_1 del direttore –legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante 35/37, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela
Varani giusta procura generale conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 21 luglio 2015 rep. N.80974 Persona_1
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2023, ha Parte_1 impugnato il provvedimento dell del 16 agosto 2023, con la CP_1 quale l'Istituto comunicava un assegno sociale cat. AS n. 04012045 di cui è titolare, per un importo di €5.953,87 per il periodo gennaio 2019
– dicembre 2019 ed avviava il recupero mediante trattenute mensili di
€100,00
Deduceva di non aver percepito alcun reddito (cfr. certificazione
Agenzia delle Entrate), fatta eccezione per l'assegno sociale di cui l pretende la restituzione. A seguito del preavviso di CP_2 sospensione in data 5.07.2023, peraltro, inoltrava immediatamente domanda di ricostituzione reddituale (cfr. all. 6 al ricorso), comunicando di non aver percepito alcun reddito nell'anno 2019. La richiesta restitutoria, pertanto, era assolutamente incomprensibile ed infondata.
Si costituiva in giudizio l' deducendo che il provvedimento di CP_1 ricostituzione dell'assegno sociale del 16.6.23, da cui deriva il debito di euro 5953,87, oggetto del presente giudizio, scaturisce dalla mancata presentazione del modello RED relativo all'anno 2018; che la ricorrente non aveva ottemperato al dovere di comunicare i redditi del beneficiario della prestazione relativamente all'anno 2018. assegno sociale cat. AS n. 04012045. Con provvedimento del CP_1
1.3.24 (cfr. TE 08 prodotto) l'Istituto, ripristinava la pensione sociale alla ricorrente, continuando ad accertare un debito per l'anno 2018.
La causa di natura documentale, viene decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale.
.
La prestazione in contestazione è disciplinata compiutamente nell'.art. 3, comma 6 della L. n. 335/1995, che statuisce che “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito
è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”
Si tratta di un beneficio che l'ordinamento prevede, in ossequio del principio costituzionale dettato dall'art. 38 secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale” - a garanzia del sostentamento delle persone prive di reddito e che, pertanto, si trovino in stato di bisogno proprio per il quotidiano proprio sostentamento. Ne
è dimostrazione il meccanismo sulla base del quale è strutturata la prestazione che viene riconosciuta in una determinata cifra annua sul presupposto che l'istante non possegga alcuna fonte di sostentamento, altrimenti il sussidio riducendosi in corrispondenza dei redditi comunque percepiti dall'istante e nei limiti dell'importo massimo. Lo
Stato, quindi, assicura ai soggetti ultrasessantacinquenni, cioè ai soggetti ormai non più in età lavorativa, un assegno mensile con evidenti finalità di sostegno allo stato di bisogno economico, individuato con riferimento alla soglia reddituale che il richiedente non deve superare per accedere al beneficio e che costituisce la misura massima del beneficio stesso, in assenza di redditi che arrivino a tale misura ed oltre la quale nulla può pretendere l'istante anche in assenza di redditi.
Le stringenti condizioni economiche richieste dal legislatore rendono poi ragione della specifica delimitazione dei redditi (imponibili e anche non imponibili fiscalmente) che possono rimanere esclusi dal calcolo del montante complessivo ai fini dell'accesso al beneficio per essere o somme accedenti ad istituti non continuativi (come è per il trattamento di fine rapporto o le relative eventuali anticipazioni, competenze arretrate soggette a tassazione separata), ovvero a fonti reddituali del tutto indispensabili (con presunzione legale) per il sostentamento della persona, quali il reddito della casa di abitazione e la pensione liquidata secondo il sistema contributivo a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale, e l'indennità di accompagnamento.
E' poi pacifico che lo stato di impossidenza di fonti autonome di sostentamento costituisce onere allegatorio e probatorio che resta a carico del richiedente.
Si tratta di un onere assolutamente rigoroso proprio in ragione della specifica destinazione della misura assistenziale richiesta (cfr. Cass.
Sez. L, n.23477/2010).
La misura assistenziale non viene riconosciuta, infatti, in termini definitivi, ma sempre provvisori, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla domanda, restando obbligatorio documentare anno per anno la persistenza delle condizioni che ne legittimano la corresponsione e la sua misura e parallelamente restando compito dell verificarne la sussistenza. CP_2
Emerge dalla documentazione acquisita come la pretesa restitutoria si fondi sulla omessa comunicazione dei redditi dell'anno 2018 e dalla conseguente revoca ai sensi dell' art. 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dall'art. 13 comma 6 lett. c) L. 122/2010. Tale norma prevede che “…. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti a effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso…”.
Sulla base di un'interpretazione letterale della norma, deve ritenersi che i redditi che vanno comunicati all'istituto, dalla cui omissione deriva la sospensione ed eventualmente la revoca della prestazione, sono solo quelli incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione in godimento. Ed infatti, è stato affermato in maniera condivisibile che
“Se con tale norma si fosse voluto prevedere un obbligo di comunicazione generalizzato non si sarebbe fatto riferimento solo ed esclusivamente a quei soggetti che hanno una situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento e che, quindi, può comportare la riduzione o la perdita della prestazione, ma si sarebbe previsto che tutti i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a comunicare la propria situazione reddituale indipendentemente dal fatto che abbiano o meno percepito un reddito” (cfr. Corte di Appello
Genova Sent. 257/2019).
L'assunto, oltre che dal dato letterale, è del tutto coerente con la ratio della norma che è quella di consentire ad di venire a conoscenza delle variazioni reddituali del beneficiario della prestazione, così da adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti. Tale interpretazione è del resto in linea con quella fornita dallo stesso Istituto, che, con la circolare 195 del 30/11/2015, riguardante proprio l'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010. ha stabilito che: “I pensionati […] sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all'CP_1 , nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione…… Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' i titolari di CP_1 prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi
(esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale…. Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' […]” CP_1
Ora, nel caso in esame è un dato non contestato dall'istituto che la ricorrente, al pari di quanto avvenuto negli anni pregressi, non abbia percepito alcun reddito nel 2018 oltre a quello derivante dall'assegno sociale.
Deduce parte convenuta che la ricorrente non ha comunicato il reddito nel 2018.
Nel caso concreto è incontestato che la ricorrente non fosse titolare di altro reddito oltre a quello derivante dalla percezione del proprio assegno, reddito che ex lege non concorre nella determinazione del reddito rilevante ai fini della corresponsione dell'assegno (art. 3 comma 6 L. 335/1995). Successivamente al deposito del ricorso con provvedimento in CP_1 data 1.3.24 l'Istituto, ha ripristinato la pensione sociale alla ricorrente.
Dalla documentazione in atti è evidente non solo che la ricorrente per l'anno 2018 non ha percepito redditi (vedi cfr. 4 allegato al ricorso) ma anche la tardività dell'ingiusto recupero da parte dell' , che CP_2 ha proceduto alla sospensione della prestazione solo nel 2023.
Ne consegue che, in assenza di redditi familiari incidenti sulla prestazione in godimento, la ricorrente non era tenuta a comunicare la situazione reddituale familiare. Da qui la illegittimità della conseguente richiesta di restituzione delle somme, l' va per CP_1
l'effetto condannato alla restituzione di tutto quanto a tale titolo trattenuto.
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza, nei termini liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti nella causa iscritta al n. 1032/2023
[...] CP_1
R.G.A.C.:
1)In accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità provvedimento del 16.08.2023 con cui l' richiedeva la CP_1 CP_2 ripetizione delle somme indebitamente percepite pari ad €5.953,87
e dichiara che l' non ha titolo per ripetere le somme erogate CP_1 alla ricorrente chieste e per l'effetto condanna a restituire tutto CP_1 quanto a tale titolo trattenuto, oltre accessori di legge;
2)condanna in persona del direttore pro tempore, alla CP_1 rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratesi antistatari.
Terni, 29 aprile 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1032/2023, posta in deliberazione all'udienza del 29 aprile 2025 tra:
, Parte_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avvocato Alessandro Marini e dall'avvocato Giulio Insalata, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Terni, Via G.
Ferraris, 1 1giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente
E
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona CP_1 del direttore –legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante 35/37, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela
Varani giusta procura generale conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 21 luglio 2015 rep. N.80974 Persona_1
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2023, ha Parte_1 impugnato il provvedimento dell del 16 agosto 2023, con la CP_1 quale l'Istituto comunicava un assegno sociale cat. AS n. 04012045 di cui è titolare, per un importo di €5.953,87 per il periodo gennaio 2019
– dicembre 2019 ed avviava il recupero mediante trattenute mensili di
€100,00
Deduceva di non aver percepito alcun reddito (cfr. certificazione
Agenzia delle Entrate), fatta eccezione per l'assegno sociale di cui l pretende la restituzione. A seguito del preavviso di CP_2 sospensione in data 5.07.2023, peraltro, inoltrava immediatamente domanda di ricostituzione reddituale (cfr. all. 6 al ricorso), comunicando di non aver percepito alcun reddito nell'anno 2019. La richiesta restitutoria, pertanto, era assolutamente incomprensibile ed infondata.
Si costituiva in giudizio l' deducendo che il provvedimento di CP_1 ricostituzione dell'assegno sociale del 16.6.23, da cui deriva il debito di euro 5953,87, oggetto del presente giudizio, scaturisce dalla mancata presentazione del modello RED relativo all'anno 2018; che la ricorrente non aveva ottemperato al dovere di comunicare i redditi del beneficiario della prestazione relativamente all'anno 2018. assegno sociale cat. AS n. 04012045. Con provvedimento del CP_1
1.3.24 (cfr. TE 08 prodotto) l'Istituto, ripristinava la pensione sociale alla ricorrente, continuando ad accertare un debito per l'anno 2018.
La causa di natura documentale, viene decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale.
.
La prestazione in contestazione è disciplinata compiutamente nell'.art. 3, comma 6 della L. n. 335/1995, che statuisce che “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito
è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”
Si tratta di un beneficio che l'ordinamento prevede, in ossequio del principio costituzionale dettato dall'art. 38 secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale” - a garanzia del sostentamento delle persone prive di reddito e che, pertanto, si trovino in stato di bisogno proprio per il quotidiano proprio sostentamento. Ne
è dimostrazione il meccanismo sulla base del quale è strutturata la prestazione che viene riconosciuta in una determinata cifra annua sul presupposto che l'istante non possegga alcuna fonte di sostentamento, altrimenti il sussidio riducendosi in corrispondenza dei redditi comunque percepiti dall'istante e nei limiti dell'importo massimo. Lo
Stato, quindi, assicura ai soggetti ultrasessantacinquenni, cioè ai soggetti ormai non più in età lavorativa, un assegno mensile con evidenti finalità di sostegno allo stato di bisogno economico, individuato con riferimento alla soglia reddituale che il richiedente non deve superare per accedere al beneficio e che costituisce la misura massima del beneficio stesso, in assenza di redditi che arrivino a tale misura ed oltre la quale nulla può pretendere l'istante anche in assenza di redditi.
Le stringenti condizioni economiche richieste dal legislatore rendono poi ragione della specifica delimitazione dei redditi (imponibili e anche non imponibili fiscalmente) che possono rimanere esclusi dal calcolo del montante complessivo ai fini dell'accesso al beneficio per essere o somme accedenti ad istituti non continuativi (come è per il trattamento di fine rapporto o le relative eventuali anticipazioni, competenze arretrate soggette a tassazione separata), ovvero a fonti reddituali del tutto indispensabili (con presunzione legale) per il sostentamento della persona, quali il reddito della casa di abitazione e la pensione liquidata secondo il sistema contributivo a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale, e l'indennità di accompagnamento.
E' poi pacifico che lo stato di impossidenza di fonti autonome di sostentamento costituisce onere allegatorio e probatorio che resta a carico del richiedente.
Si tratta di un onere assolutamente rigoroso proprio in ragione della specifica destinazione della misura assistenziale richiesta (cfr. Cass.
Sez. L, n.23477/2010).
La misura assistenziale non viene riconosciuta, infatti, in termini definitivi, ma sempre provvisori, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla domanda, restando obbligatorio documentare anno per anno la persistenza delle condizioni che ne legittimano la corresponsione e la sua misura e parallelamente restando compito dell verificarne la sussistenza. CP_2
Emerge dalla documentazione acquisita come la pretesa restitutoria si fondi sulla omessa comunicazione dei redditi dell'anno 2018 e dalla conseguente revoca ai sensi dell' art. 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dall'art. 13 comma 6 lett. c) L. 122/2010. Tale norma prevede che “…. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti a effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso…”.
Sulla base di un'interpretazione letterale della norma, deve ritenersi che i redditi che vanno comunicati all'istituto, dalla cui omissione deriva la sospensione ed eventualmente la revoca della prestazione, sono solo quelli incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione in godimento. Ed infatti, è stato affermato in maniera condivisibile che
“Se con tale norma si fosse voluto prevedere un obbligo di comunicazione generalizzato non si sarebbe fatto riferimento solo ed esclusivamente a quei soggetti che hanno una situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento e che, quindi, può comportare la riduzione o la perdita della prestazione, ma si sarebbe previsto che tutti i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a comunicare la propria situazione reddituale indipendentemente dal fatto che abbiano o meno percepito un reddito” (cfr. Corte di Appello
Genova Sent. 257/2019).
L'assunto, oltre che dal dato letterale, è del tutto coerente con la ratio della norma che è quella di consentire ad di venire a conoscenza delle variazioni reddituali del beneficiario della prestazione, così da adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti. Tale interpretazione è del resto in linea con quella fornita dallo stesso Istituto, che, con la circolare 195 del 30/11/2015, riguardante proprio l'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010. ha stabilito che: “I pensionati […] sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all'CP_1 , nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione…… Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' i titolari di CP_1 prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi
(esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale…. Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' […]” CP_1
Ora, nel caso in esame è un dato non contestato dall'istituto che la ricorrente, al pari di quanto avvenuto negli anni pregressi, non abbia percepito alcun reddito nel 2018 oltre a quello derivante dall'assegno sociale.
Deduce parte convenuta che la ricorrente non ha comunicato il reddito nel 2018.
Nel caso concreto è incontestato che la ricorrente non fosse titolare di altro reddito oltre a quello derivante dalla percezione del proprio assegno, reddito che ex lege non concorre nella determinazione del reddito rilevante ai fini della corresponsione dell'assegno (art. 3 comma 6 L. 335/1995). Successivamente al deposito del ricorso con provvedimento in CP_1 data 1.3.24 l'Istituto, ha ripristinato la pensione sociale alla ricorrente.
Dalla documentazione in atti è evidente non solo che la ricorrente per l'anno 2018 non ha percepito redditi (vedi cfr. 4 allegato al ricorso) ma anche la tardività dell'ingiusto recupero da parte dell' , che CP_2 ha proceduto alla sospensione della prestazione solo nel 2023.
Ne consegue che, in assenza di redditi familiari incidenti sulla prestazione in godimento, la ricorrente non era tenuta a comunicare la situazione reddituale familiare. Da qui la illegittimità della conseguente richiesta di restituzione delle somme, l' va per CP_1
l'effetto condannato alla restituzione di tutto quanto a tale titolo trattenuto.
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza, nei termini liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti nella causa iscritta al n. 1032/2023
[...] CP_1
R.G.A.C.:
1)In accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità provvedimento del 16.08.2023 con cui l' richiedeva la CP_1 CP_2 ripetizione delle somme indebitamente percepite pari ad €5.953,87
e dichiara che l' non ha titolo per ripetere le somme erogate CP_1 alla ricorrente chieste e per l'effetto condanna a restituire tutto CP_1 quanto a tale titolo trattenuto, oltre accessori di legge;
2)condanna in persona del direttore pro tempore, alla CP_1 rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratesi antistatari.
Terni, 29 aprile 2025
Il giudice
Michela Francorsi