Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2975/2019 posta in deliberazione il giorno 6.11.2024 ex art 127 ter c.p.c.
TRA
Parte_1
Avv.ti MARINO IGOR e MARINO VINCENZO
E
Controparte_1
Avv. MICHIELI NICOLETTA;
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 22274/2018 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la Parte_2
quale aveva così disposto: “ 1) in accoglimento della domanda attorea,
CONDANNA al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
, della complessiva somma risarcitoria di € 2.611.200,00 già all'attualità,
[...]
oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
1
, delle spese di giudizio che liquida in € 3.380,00 per spese ed €
[...]
27.852,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge. “
Si è costituita in giudizio Controparte_1
instando per il rigetto dell'appello.
All' udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione dell'intera vicenda si richiama per relationem l'impugnata sentenza.
L'appello è parzialmente fondato.
2. Appare in primo luogo opportuno riportare la parte motiva della sentenza nella quale, dopo essere stati correttamente esposti i principi di diritto applicabili in materia, viene definito il thema decidendum
“ Nel merito, la domanda risarcitoria in esame può trovare accoglimento, nei limiti di seguito esposti.
Ed invero, a fondamento della predetta domanda, la parte attrice ha contestato all'ex amministratore varie condotte illecite, ma poi ha chiesto specificamente il risarcimento dei danni causalmente collegati ai due seguenti addebiti:
1. Perdita della somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria in occasione della stipulazione del contratto preliminare di cessione delle quote di partecipazione nella Fincentro Uno srl.;
2. Mancata riscossione del corrispettivo spettante alla società per la vendita delle quote di partecipazione nella CP_2
Appare, dunque, superflua ogni considerazione con riferimento agli ulteriori addebiti, con riferimento ai quali nessuna domanda risarcitoria risulta avanzata dalla società attrice.
^^^^^^
2 Sicchè, il danno complessivamente cagionato al patrimonio sociale dall'amministratore è pari alla complessiva somma di € Parte_1
2.550.000 (1.650.000 + 900.00).”
3.I MOTIVO : CARENZA DI LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE
GIUDIZIARIO DELLA PER ASSENZA DI CP_3 Parte_3
UN VALIDO RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE E
GIUDIZIALE CON IMMOBILIARE . CP_1
La doglianza , peraltro proposta per la prima volta in appello, è infondata.
Rilievo assorbente ha il fatto che l'azione di responsabilità è stata deliberata dall'assemblea e proposta quanto era già stato nominato Parte_3
liquidatore della società, risultando pertanto del tutto irrilevanti le doglianze concernenti le vicende societarie pregresse.
Condivisibilmente l'appellata ha controdedotto : “ In data 4 dicembre 2014
è stata poi messa in liquidazione per impossibilità di Controparte_1
conseguire l'oggetto sociale a seguito del sequestro delle quote sociali ed il dott.
è stato nominato liquidatore. Pt_3
Con successiva delibera assembleare del 17 aprile 2015, il dott. è stato Pt_3
autorizzato, nella sua qualità di liquidatore, ad esperire azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti dell'ex amministratore unico dott.
(cfr. doc. 1 citazione fascicolo primo grado). A nulla rileva il fatto che Pt_1
l'azione di responsabilità sia stata esperita formalmente in nome di dal dott. Controparte_1
nella sua qualità di amministratore di garanzia e non anche di Pt_3
liquidatore della stessa, stante la coincidenza soggettiva in capo al dott. Pt_3
delle funzioni di amministratore di garanzia e liquidatore della
[...]
Altrettanto infondata e pretestuosa è l'eccezione sollevata da CP_1
controparte sulla mancanza agli atti di valido documento attestante l'avvenuta ratifica della nomina del dott. da parte dell'assemblea Pt_3
3 (v. docc. 4 e 5 citazione fascicolo di primo grado).
E' incontestato in primo grado che l'assemblea dei soci con delibera del 11 aprile 2014 abbia provveduto alla ratifica della nomina del dott. la Pt_3
suddetta delibera, come evidenziato, è stata inoltre iscritta nel registro delle imprese in data 28.05.2015, iscrizione che ha reso tale nomina conoscibile e opponibile a terzi.
Ad ogni buon conto, vista l'eccezione formulata da controparte per la prima volta in appello, si produce in questa sede (sub. doc. 2) la versione integrale del documento n. 4 prodotto in primo grado.
Al fine di prevenire inutili eccezioni di controparte sul punto, vale la pena osservare che la produzione documentale attestante la sussistenza della legittimazione processuale è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza. La
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, di recente 12, ha infatti chiarito che un difetto di legittimazione può essere sollevato, anche in sede di legittimità, non solo d'ufficio dal giudice (pur in assenza di contestazione di parte nei precedenti gradi di merito); ma anche dalle parti costituite. In entrambi i casi è pacifica la possibilità di sanare il vizio ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.
Se nel primo, caso il giudice stesso, ex art. 182, comma 2, c.p.c., “può” assegnare un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, facendosi in qualche modo “promotore” della sanatoria indipendentemente dalle cause del predetto difetto, nel secondo caso, invece, sorge in capo alla parte, a fronte della contestazione avanzata, l'onere di sanare ex tunc il difetto di legittimazione (assistenza o autorizzazione) mediante immediata produzione documentale già in sede di costituzione.
4. “2° MOTIVO.SUL CONTRATTO PRELIMINARE DI ACQUISTO DELLE
QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA FINCENTRO UNO S.R.L. E
4 SULL'ASSERITO INADEMPIMENTO DI IMMOBILIARE CP_1
IMPUTABILE ALL'AMMINISTRATORE UNICO.
Il Tribunale ha così motivato la declaratoria di responsabilità sul punto:
4 – Il contratto preliminare di acquisto delle quote di partecipazione nella
Fincentro Uno srl.:
Passando ad esaminare il primo degli addebiti suindicati, questo è fondato.
Ed invero, è pacifico che –in occasione della stipulazione del contratto preliminare di acquisto delle quote di partecipazione nella Fincentro Uno srl.- la ha versato al promittente venditore la somma di € Controparte_1
1.650.000, a titolo di caparra confirmatoria.
E', altresì, pacifico che –nonostante la scadenza del termine contrattualmente previsto- il contratto definitivo non sia stato mai stipulato e che la parte promittente venditrice abbia dichiarato di trattenere la caparra confirmatoria versata dalla Controparte_1
Orbene, dalla documentazione in atti risulta che il termine fissato per la stipulazione del contratto definitivo andava a scadere in data 30.4.2012, mentre la lettera di invito alla stipulazione dello stesso è stata inviata dall'amministratore in data 4.12.2013 (come si evince dalla Pt_1
comunicazione con cui il promittente venditore dichiara di voler risolvere il contratto preliminare non essendo stato rispettato il termine per la stipulazione del contratto definitivo).
Tale comportamento appare indubbiamente negligente e, pur volendo prescindere da eventuali connivenze con e con gli altri soggetti Controparte_4
coinvolti nella vicenda penale, appare di per sé idoneo a cagionare un danno al patrimonio della società Infatti, alla luce delle Controparte_1
pattuizioni contrattuali, l'inadempimento all'obbligo di stipulazione del contratto definitivo ha comportato il trattenimento della caparra confirmatoria da parte del promittente venditore. La , quindi, non è divenuta Controparte_1
5 proprietaria delle partecipazioni sociali nella Fincentro Uno srl. e, al tempo stesso, ha perduto la somma versata a titolo di caparra confirmatoria.
“Peraltro, a nulla rilevano le difese sostenute dal convenuto, non potendo certo egli esimersi da responsabilità semplicemente sostenendo di aver eseguito direttive impartite da . Come è noto, l'amministratore di una Controparte_4
società ha l'obbligo di gestire in via esclusiva l'attività di impresa e di non consentire ad altri di ingerirsi nella gestione medesima. Sicchè, anche nei casi in cui sia ravvisabile la responsabilità di un eventuale amministratore di fatto, ciò non escluderà comunque la concorrente responsabilità dell'amministratore di diritto, quantomeno per aver consentito che altri gestissero la società e che venisse distratto il suo patrimonio.
Né appare rilevante la circostanza, affermata dal convenuto, che il termine di scadenza per la stipulazione del contratto definitivo sarebbe stato prorogato alla data del 30.4.2013, considerato che comunque l'amministratore si è attivato per invitare la controparte alla stipulazione del contratto definitivo quando anche la suddetta proroga era scaduta. La lettera inviata dall'amministratore risulta, infatti, datata 4.12.2013 (doc. 7 di parte attrice). Né il convenuto ha allegato e provato –pur avendone l'onere- che tale inadempimento dipendeva da causa a lui non imputabile.”
La suddetta motivazione è ineccepibile.
Preliminarmente si rileva l'inammissibilità ex art 345 c.p.c. dei documenti prodotti dalla parte appellante.
Condivisibilmente parte appellata ha controdedotto: “ Ad ogni buon conto, si stigmatizza che le affermazioni di controparte sono in ogni caso smentite dal contenuto stesso dell'invocato doc.6 che non prevede affatto un superamento del preliminare di vendita e la definizione di un nuovo accordo di compravendita per la minor quota pari al 3,3 % del capitale sociale in luogo del 10% dello stesso.
Piuttosto, come ammesso in primo grado da controparte, esso prevede la <proroga del termine per ultimare il pagamento corrispettivo complessivo> 6 di € 5.000.000,00 […] fino al prossimo 30 aprile 2013>>. Il corrispettivo di euro 5.000.000,00 era stato già pattuito nel preliminare per la cessione di una partecipazione pari al 10% (non per quella minore del 3,3%) e già le parti convenivano che questo fosse corrisposto al momento della sottoscrizione dell'atto definitivo di cessione.
Con atto del 3 aprile 2012, sottoscritto per accettazione, si concordava di stipulare entro il 31 ottobre 2012
Le parti non hanno comunque mai sottoscritto nemmeno tale preteso atto di cessione, fermo l'esborso di denaro.
Peraltro, si osserva che, come confermato anche da controparte (e v. doc. 8 atto citazione primo grado), è stato lo stesso sig. , nella comunicazione Parte_4
del 12.12.2013, a richiamare, considerandolo valido, il contratto preliminare sottoscritto nel 2011. Egli, infatti, imputando ad la Controparte_1
responsabilità per non essere addivenuti alla sottoscrizione del contratto definitivo rivendicava il diritto a trattenere la caparra versata <<[…] Stante il vostro inadempimento a quanto previsto nel contratto preliminare in oggetto.>> (il punto è citato anche a pg. 20 atto citazione in appello). A conferma del fatto che il contratto preliminare non veniva affatto considerato superato dalle parti.
Correttamente, dunque, il Tribunale di Roma ha accertato che le parti con atto del 03.04.2012 avevano concordato di prorogare il termine per la stipulazione del contratto definitivo al 30.04.2013. Tale proroga, tuttavia, ai fini dell'inadempimento è rimasta del tutto irrilevante visto che
Circa la non essenzialità del termine, che costituisce deduzione nuova è sufficiente evidenziare che le proroghe del termine nel caso di specie non hanno fatto venire meno la natura essenziale del termine stesso.
Ma, al di là del termine, è l'intera operazione che denota una gravissima responsabilità dell'amministratore.
Condivisibilmente parte appellata ha controdedotto: “ Il comportamento negligente ed in grave conflitto di interessi del dott. nell'operazione in Pt_1
questione, è di tutta evidenza considerato che: (i) la lettera di invito a stipulare il contratto definitivo è del 04.12.2013 (doc.7) con palese violazione del termine finale previsto in contratto;
(ii) il pegno sulla quota promessa in vendita è pressoché contestuale alla stipula del contratto preliminare in quanto risulta da R.I. la data del
11.01.2012; (iii) l'operazione, seppure autorizzata dai soci (i.e. in Pt_1
qualità di socio e da attraverso la fiduciaria Nettuno Fiduciaria Controparte_5
s.r.l.) non avrebbe mai dovuto essere eseguita dall' in quanto palesemente CP_6
illegittima (trattandosi di atto, intercorso tra soggetti correlati ed in conflitto di interessi, che ha portato alla dazione a fondo perduto di € 1.650.000,00 da
[...]
attraverso a ); CP_4 Controparte_1 Parte_4
iv) il valore della partecipazione societaria è assolutamente inveritiero alla luce della perdita del capitale sociale della società che ha condotto la stessa ad accedere alla procedura di concordato preventivo e poi alla sua messa in liquidazione. Come correttamente rilevato anche dal Primo Giudice non è possibile, del resto, scaricare la responsabilità dell'operazione in questione sic et sempliciter sul sig. , come ha provato a fare invece il dott. CP_4 Pt_1
dichiarando, nel report inviato all'amministratore giudiziario di garanzia, di avere operato sempre, e quindi anche nell'operazione in questione (sulla quale per sua stessa ammissione nutriva più di un perplessità), eseguendo direttive di
8 tale soggetto e della di lui convivente socia di maggioranza Controparte_5
della ” Controparte_1
Né risulta , per quanto irrilevante a questo punto, la proposizione di iniziative giudiziali o stragiudiziali è stata intrapresa contro il , sicchè la nota Parte_4
integrativa al bilancio risulta un mero espediente formale, il che rende irrilevanti i documenti che non sarebbero stati esaminati dal tribunale.
5. “3° MOTIVO.SULLA PRESUNTA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DAL
CONTRATTO DI CESSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA
CP_2
5 – Il contratto di cessione della quote di partecipazione nella : CP_2
Parimenti fondato risulta il secondo addebito.
A tale riguardo, la parte attrice lamenta che l'amministratore avrebbe accettato che parte del corrispettivo pattuito per la cessione delle quote di partecipazione nella fosse versato a rate, garantite mediante la emissione di 9 effetti CP_2
cambiari, e che poi non si sarebbe attivato pur essendo tutti rimasti insoluti i titoli predetti. Il danno lamentato sarebbe, quindi, pari alle somme relative alle cambiali rimaste insolute e protestate.
Orbene, giova premettere che, qualora venga addebitata all'amministratore una inerzia nella riscossione di crediti della società, è possibile ritenere sussistente un danno attuale ed effettivo al patrimonio sociale solo qualora venga dedotto e dimostrato che i crediti non riscossi fossero, da un lato, effettivi e, dall'altro lato, non più recuperabili nei confronti dei soggetti debitori. Ed invero, la società creditrice può sempre azionare i propri crediti nei confronti dei suoi debitori. Di conseguenza, solo in caso di dimostrata irrecuperabilità del credito può dirsi effettivamente sussistente il danno al patrimonio sociale, potendo questo – in caso contrario – essere evitato a seguito della fruttuosa attività di riscossione posta in essere dal nuovo amministratore. Inoltre, la dimostrazione della irrecuperabilità del credito appare necessaria non solo nel caso in cui si lamenti la mera inerzia dell'amministratore nella riscossione dei crediti della società, ma anche quando
9 si lamenti una condotta distrattiva. Del resto, la presenza di crediti della società nei confronti di terzi rappresenta una attività nel patrimonio sociale, che si trasforma in un danno solo nel momento in cui tale credito non possa più essere soddisfatto.
Ciò posto, nel caso in esame, la impossibilità di recuperare il credito in questione dal cessionario può ricavarsi dalla circostanza che le nove cambiali emesse dalla
CI RU srl. per il pagamento del residuo corrispettivo di €
900.000,00 sono rimaste tutte insolute e sono state tutte protestate. Del resto, il protesto delle cambiali è uno degli indici di insolvenza del debitore.
Per le ragioni che precedono, la voce di danno corrispondente al secondo addebito all'amministratore risulta meritevole di accoglimento, conseguendo alla mancata riscossione di un credito ormai non più recuperabile un danno al patrimonio sociale pari all'importo del credito non riscosso.
Sul punto l'appello è fondato.
Non vi è prova sufficiente sia della illegittimità della operazione, né del nesso di causalità tra il danno lamentato e ritenuto sussistente dal Tribunale, vale a dire il mancato recupero del credito e l'attività inerte.
Ciò che invece rileverebbe è la improvvidità dell'operazione , ove ascrivibile all'amministratore con una società che si sarebbe poi rilevata insolvente.
Ma secondo un giudizio ex ante non vi sono sufficienti elementi per ritenerla tale, sicchè non è condivisibile l'assunto dell'appellata per la quale “ Nè vi è dubbio alcuno, che l'operazione fosse del tutto azzardata e certamente non poteva essere ritenuta una “normale operazione commerciale”, come vorrebbe oggi sostenere controparte (v. pg. 37 atto di citazione in appello) nel tentativo maldestro di invocare la insindacabilità dell'operato dell'organo di gestione (v. infra): in normali transazioni commerciali, infatti, il venditore non accetta di ricevere il corrispettivo in forma di effetti cambiari con scadenze postergate, senza peraltro allertarsi a fronte del mancato pagamento di alcuna delle cambiali”
10 6.In considerazione del parziale accoglimento della domanda , le spese di lite vanno compensate per 1/3. La restante parte segue la soccombenza prevalente del
. Pt_1
PQM
In parziale riforma della impugnata sentenza riduce la statuizione di condanna ivi contenuta ad € 1.650,00,00 e condanna alla rifusione in CP_7
favore di dei 2/3 delle Controparte_1
spese di lite quota che liquida come segue : per il primo grado nei 2/3 di quanto liquidato dal tribunale e per il presente grado in € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Roma, 23.12.2024
IL PRESIDENTE EST.
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