Articolo 1021 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1021. Documentazione personale 1. La documentazione personale e' impiantata, aggiornata e custodita al fine di adempiere gli obblighi previsti dal presente codice in materia di reclutamento, formazione, avanzamento, rapporto di impiego e di servizio, gestione del personale militare anche in congedo. 2. La documentazione personale dei militari si compone dei documenti matricolari e dei documenti caratteristici.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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