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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 3 marzo 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 362/2022 R.G. e vertente TRA
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1 io;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli e Itala CP_1 edictis;
in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.01.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32820210001661935000, notificato in data 16.12.2021, con il quale le veniva intimato il pagamento dei contributi obbligatori IVS dovuti per effetto dell'iscrizione alla gestione autonoma commercianti per l'anno 2019, per l'importo complessivo di euro 3.309,36. Lamentava, in particolare, l'illegittimità del provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione commercianti, deducendo l'insussistenza dei presupposti di fatto e diritto a fondamento di detta iscrizione, rilevando di non aver mai svolto alcuna attività o mansione nell'attività commerciale “Non solo Caffè S.R.L. Semplificata”, di cui era solo socia di capitali;
eccepiva, pertanto, il difetto del requisito soggettivo dell'abitualità nell'esercizio dell'attività. Eccepiva, inoltre, l'illegittimità della motivazione sottesa al provvedimento impugnato e, in ogni caso, la sua nullità ed illegittimità per indebita applicazione delle sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera B, Legge n. 388/2000; deduceva, da ultimo, la decadenza dall'attività di riscossone. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_4 il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Si costituiva, altresì, l'Ente previdenziale, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione, in quanto i crediti non erano stati oggetto di cessione;
nel merito, rilevava, la sussistenza dei presupposti dell'iscrizione della ricorrente alla Gestione Autonoma Commercianti. Assumeva, nello specifico, che l'Ufficio, all'epoca dell'iscrizione, aveva riscontrato che per l'attività di cui trattasi era stata assunta una sola persona con contratto part -time, sicché, vi era bisogno, necessariamente, di ulteriore forza lavoro, che poteva esser ricoperta dalla ricorrente, socio unica della S.r.l., non occupata in altre attività. Esponeva, ancora, che la ricorrente a seguito della notifica dell'AVA dichiarava di non esser tenuta all'iscrizione alla Gestione Speciale Commercianti poiché la società era amministrata dal figlio, il quale oltre alle funzioni di rappresentante legale, partecipava effettivamente alle attività del bar;
precisava, infine, che detta circostanza trovava conferma in una precedente dichiarazione dello stesso figlio. Alla luce di siffatte dichiarazioni spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo che venisse riconosciuto l'obbligo di iscrizione a decorrere dal 15.11.17 del figlio, sig. , Persona_1 quale coadiutore della ricorrente, con conseguente condanna della stessa al pagamento dei contributi a decorrere da tale data. Differita l'udienza, si costituiva avverso la domanda riconvenzionale la ricorrente, eccependo l'inammissibilità e tardività della costituzione e, in ogni caso, l'infondatezza spiegata domanda chiedendone il rigetto. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, espletamento della prova testimoniale e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso merita accoglimento. ECCEZIONI PRELIMINARI Prima di esaminare il merito del ricorso occorre analizzare le eccezioni preliminari. In prima battuta, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di non CP_2 trattandosi di credito oggetto di cessione, e di . A tale Controparte_3 ultimo proposito, va infatti rilevato che oggetto di causa è un avviso di addebito, atto formato e notificato direttamente dall' che, conseguentemente, è l'unico legittimato CP_1 passivo del presente giudizio. MERITO – LEGITTIMITÀ ISCRIZIONE RICORRENTE GESTIONE COMMERCIANTI Nel merito va esaminata con priorità rispetto alle ulteriori eccezioni sollevate in ricorso, in quanto assorbente, la questione della legittimità dell'iscrizione di alla Parte_1
Gestione Autonoma Commercianti. Deve precisarsi, in punto di diritto, che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali per i soci delle società a responsabilità limitata discende dall'art. 1, commi 202 e 203, L. 662/1996 che prevede, a tal fine, la sussistenza dei seguenti requisiti in capo agli stessi: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Osserva il giudicante come occorra accertare se, nel caso in esame, sussista il requisito di cui alla lettera c) della succitata disposizione e che anche nella più recente giurisprudenza (Cass. 11804/2012) si trova l'affermazione che il requisito di cui alla lettera c) consiste in una partecipazione “continuativa e non occasionale al lavoro aziendale”. Invero, non appare sufficiente a giustificare l'iscrizione del socio di società commerciale negli elenchi degli esercenti attività commerciale né il fatto che la società sia un soggetto per definizione commerciale (ciò che non fa agli effetti previdenziali del suo socio un commerciante, se non vi presta lavoro in modo abituale e prevalente), né che il socio, in quanto anche amministratore, in ipotesi, svolga attività di gestione dell'impresa: occorre che, nei fatti, egli presti in modo abituale, ossia stabile, continuativo, il suo lavoro, materiale od intellettuale, nell'impresa, e tale lavoro abbia rilievo prevalente rispetto ad altre attività, circostanza, questa, che l' non risulta aver compiutamente documentato. CP_1
Rileva, inoltre, il giudicante che la mera qualità di socio e amministratore di una società non comporta di per sè sola lo svolgimento di lavoro in azienda, personale, continuo e prevalente. Essa, in altri termini, non può costituire l'unico elemento sulla base del quale fondare l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Va, peraltro, chiarito che l'onere di fornire prova della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla citata gestione previdenziale grava sull' CP_1
Operata tale premessa, ritiene il Tribunale che, all'esito dell'espletata istruttoria, tale prova non possa ritenersi raggiunta. Invero, appaiono dirimenti sul punto le dichiarazioni del teste , figlio della Persona_1 ricorrente, che ha riferito: “la ricorrente è mia madre. Mia madre è solo proprietaria al 100% delle quote, non lavora. Lei fa la casalinga, non lavora per la società. ADR: io lavoro nella società ed attualmente ho un tirocinante. (…) preciso che mia madre non avrebbe tempo di lavorare perché si tiene anche i miei figli”. Le dichiarazioni del teste appaiono pienamente credibili ed attendibili, in quanto coerenti con le risultanze documentali in atti. Alla luce delle stesse non può ritenersi assolto, da parte dell' l'onere probatorio sullo CP_1 stesso gravante. Invero, in sede di opposizione ad avviso, l' assume la veste sostanziale Controparte_5 di attore, non diversamente dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Trattasi infatti di giudizi a contraddittorio invertito, in quanto l'onere di instaurazione del processo grava sul soggetto indicato come debitore del decreto ingiuntivo o nella cartella esattoriale o avviso di addebito. Sicché, nel caso di specie, l' ha facoltà di azionare la propria CP_5 pretesa in via di autotutela, mediante un procedimento che si conclude con l'emissione del ruolo o avviso, mentre il debitore può proporre opposizione avverso tale atto instaurando il relativo procedimento giudiziale. Da ciò consegue che, in sede di opposizione la pretesa che il giudice deve esaminare è quella dell' nei confronti dell'opponente, con l'ulteriore CP_5 conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'istituto è soggetto agli ordinari oneri probatori circa la prova del fatto costitutivo del diritto vantato, laddove una volta provata l'esistenza del credito, è l'opponente a dover allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi (ad esempio, prescrizione), modificativi o impeditivi del diritto stesso. Non a caso le difese spiegate dalla parte opponente si sostanziano o in una contestazione dei fatti costitutivi, ovvero in eccezioni quali il pagamento, la prescrizione. In altri termini, l'opponente svolge tutte quelle attività difensive connaturate alla posizione di convenuto sostanziale, esattamente come nel procedimento per ingiunzione. La precisazione consente di chiarire che mentre la semplice emissione del ruolo esattoriale è idonea ad azionare stragiudizialmente la pretesa, stante l'espressa previsione normativa in tal senso, al contrario, nel giudizio di opposizione il ruolo esattoriale non può costituire alcuna prova, né dell'esistenza del rapporto assicurativo e previdenziale, né del credito specifico azionato con la cartella. Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente contesta la sussistenza di presupposti per la costituzione del rapporto contributivo e, a fronte di ciò, l' avrebbe dovuto fornire la CP_1 prova della sussistenza della pretesa creditoria azionata. L' tuttavia, non ha assolto tale CP_1 onere probatorio, tenuto conto degli esiti istruttori di cui si è detto. Del resto, l' CP_5 aveva provveduto ad iscrivere la ricorrente sulla scorta di un ragionamento deduttivo: stante l'assenza di dipendenti, era necessario che qualcuno svolgesse materialmente l'attività oggetto d'impresa. Nondimeno, alla luce delle dichiarazioni di , deve Persona_1 escludersi che tale soggetto fosse Parte_1
Il ricorso, pertanto, va accolto. DOMANDA RICONVENZIONALE Parimenti, deve trovare accoglimento la domanda riconvenzionale, tempestivamente e ritualmente proposta dall' nella memoria di costituzione. Controparte_5
Sulla scorta delle dichiarazioni di , infatti, deve ritenersi accertata la Persona_1 sussistenza dei presupposti per l'iscrizione dello stesso come coadiutore della madre: “io lavoro nella società ed attualmente ho un tirocinante.
ADR: io lavoro dal 2017. Io non ho un contratto con la società. Io lavoro solo in amministrazione, a compenso zero. Nel bar ci sono io presente ma lavora solo il tirocinante.
ADR: il bar è aperto 6 giorni a settimana. Il bar apre alle 8.30 e chiude alle 12.30 e poi 16.30 fino alle 19.30. noi stiamo fuori l'ospedale S.Anna di Caserta.
ADR: l'orario che ho detto è dal lunedì al venerdì e il sabato mezza giornata.
ADR: io sono amministratore unico dell'impresa.
ADR: il tirocinante l'ho assunto l'anno scorso. Da quando ho assunto il tirocinante sto anche nel bar.
ADR: era un dipendente. Ha lavorato dall'apertura fino al2019 se non erro, quando ci Persona_2 fu il covid.
ADR: aveva un contratto part time a 4 ore al giorno per 5 o 6 giorni non ricordo.
ADR: nell'orario in cui non lavorava al bar ci lavoravo io. Non percepivo compenso. Per_2
ADR: lavoravo senza copertura assicurativa. ADR: quando è andato via è stato assunto il tirocinante, non proprio subito. Per_2
ADR: finchè non è stato assunto il tirocinante ho lavorato io da solo. ADR: io non faccio altro lavoro”. Il tenore delle dichiarazioni del è chiaro nell'affermare che egli, nel tempo, ha Per_1 provveduto sia allo svolgimento delle funzioni di amministratore, sia a prestare la propria attività all'interno del bar. Tanto è vero sia per il periodo in cui la società era priva di dipendenti, sia per quello in cui aveva un dipendente part time (contratto di 4 ore giornaliere a fronte delle 8 in cui il bar era aperto), sia per quello in cui aveva solo un tirocinante. Va, infatti, data continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
“è ormai consolidato il principio secondo cui, in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, che sia contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, l'art. 1, comma 208, I. n. 662/1996, per come autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, d.l. n. 78/2010 (conv. con I. n. 122/2010), ha posto il principio della doppia iscrizione, di talché, così come il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a contribuzione presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa (così Cass. S.U. n. 17076 del 2011) altrettanto deve logicamente affermarsi per i familiari coadiutori che esercitino anche attività di lavoro autonomo presso l'azienda, non potendo confondersi il lavoro in azienda per il quale vale l'obbligo di assicurazione presso la Gestione commercianti con il lavoro di consigliere di amministrazione per il quale vale l'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata” (Cass. nn. 31286/2019, n. 1559/2020, n. 22082/21). La domanda riconvenzionale, allora, va accolta, con accertamento dei presupposti per l'iscrizione di quale coadiutore familiare della ricorrente. Persona_1
SPESE DI LITE Le spese di lite tra ed sono integralmente compensate, tenuto conto Parte_1 CP_1 della soccombenza reciproca. Le spese di lite tra e sono integralmente Parte_1 Controparte_3 compensate, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., costituite dalla mancata partecipazione alle udienze, nonché dalla pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_6 Controparte_3
;
[...]
2) Accoglie il ricorso avverso l'avviso di addebito n. 32820210001661935000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme con esso richieste;
3) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, accerta la CP_1 sussistenza dei presupposti per l'iscrizione di come coadiutore della Persona_1 ricorrente, con condanna al pagamento dei contributi dovuti;
4) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 3.03.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 3 marzo 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 362/2022 R.G. e vertente TRA
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1 io;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli e Itala CP_1 edictis;
in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.01.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32820210001661935000, notificato in data 16.12.2021, con il quale le veniva intimato il pagamento dei contributi obbligatori IVS dovuti per effetto dell'iscrizione alla gestione autonoma commercianti per l'anno 2019, per l'importo complessivo di euro 3.309,36. Lamentava, in particolare, l'illegittimità del provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione commercianti, deducendo l'insussistenza dei presupposti di fatto e diritto a fondamento di detta iscrizione, rilevando di non aver mai svolto alcuna attività o mansione nell'attività commerciale “Non solo Caffè S.R.L. Semplificata”, di cui era solo socia di capitali;
eccepiva, pertanto, il difetto del requisito soggettivo dell'abitualità nell'esercizio dell'attività. Eccepiva, inoltre, l'illegittimità della motivazione sottesa al provvedimento impugnato e, in ogni caso, la sua nullità ed illegittimità per indebita applicazione delle sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera B, Legge n. 388/2000; deduceva, da ultimo, la decadenza dall'attività di riscossone. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_4 il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Si costituiva, altresì, l'Ente previdenziale, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione, in quanto i crediti non erano stati oggetto di cessione;
nel merito, rilevava, la sussistenza dei presupposti dell'iscrizione della ricorrente alla Gestione Autonoma Commercianti. Assumeva, nello specifico, che l'Ufficio, all'epoca dell'iscrizione, aveva riscontrato che per l'attività di cui trattasi era stata assunta una sola persona con contratto part -time, sicché, vi era bisogno, necessariamente, di ulteriore forza lavoro, che poteva esser ricoperta dalla ricorrente, socio unica della S.r.l., non occupata in altre attività. Esponeva, ancora, che la ricorrente a seguito della notifica dell'AVA dichiarava di non esser tenuta all'iscrizione alla Gestione Speciale Commercianti poiché la società era amministrata dal figlio, il quale oltre alle funzioni di rappresentante legale, partecipava effettivamente alle attività del bar;
precisava, infine, che detta circostanza trovava conferma in una precedente dichiarazione dello stesso figlio. Alla luce di siffatte dichiarazioni spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo che venisse riconosciuto l'obbligo di iscrizione a decorrere dal 15.11.17 del figlio, sig. , Persona_1 quale coadiutore della ricorrente, con conseguente condanna della stessa al pagamento dei contributi a decorrere da tale data. Differita l'udienza, si costituiva avverso la domanda riconvenzionale la ricorrente, eccependo l'inammissibilità e tardività della costituzione e, in ogni caso, l'infondatezza spiegata domanda chiedendone il rigetto. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, espletamento della prova testimoniale e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso merita accoglimento. ECCEZIONI PRELIMINARI Prima di esaminare il merito del ricorso occorre analizzare le eccezioni preliminari. In prima battuta, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di non CP_2 trattandosi di credito oggetto di cessione, e di . A tale Controparte_3 ultimo proposito, va infatti rilevato che oggetto di causa è un avviso di addebito, atto formato e notificato direttamente dall' che, conseguentemente, è l'unico legittimato CP_1 passivo del presente giudizio. MERITO – LEGITTIMITÀ ISCRIZIONE RICORRENTE GESTIONE COMMERCIANTI Nel merito va esaminata con priorità rispetto alle ulteriori eccezioni sollevate in ricorso, in quanto assorbente, la questione della legittimità dell'iscrizione di alla Parte_1
Gestione Autonoma Commercianti. Deve precisarsi, in punto di diritto, che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali per i soci delle società a responsabilità limitata discende dall'art. 1, commi 202 e 203, L. 662/1996 che prevede, a tal fine, la sussistenza dei seguenti requisiti in capo agli stessi: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Osserva il giudicante come occorra accertare se, nel caso in esame, sussista il requisito di cui alla lettera c) della succitata disposizione e che anche nella più recente giurisprudenza (Cass. 11804/2012) si trova l'affermazione che il requisito di cui alla lettera c) consiste in una partecipazione “continuativa e non occasionale al lavoro aziendale”. Invero, non appare sufficiente a giustificare l'iscrizione del socio di società commerciale negli elenchi degli esercenti attività commerciale né il fatto che la società sia un soggetto per definizione commerciale (ciò che non fa agli effetti previdenziali del suo socio un commerciante, se non vi presta lavoro in modo abituale e prevalente), né che il socio, in quanto anche amministratore, in ipotesi, svolga attività di gestione dell'impresa: occorre che, nei fatti, egli presti in modo abituale, ossia stabile, continuativo, il suo lavoro, materiale od intellettuale, nell'impresa, e tale lavoro abbia rilievo prevalente rispetto ad altre attività, circostanza, questa, che l' non risulta aver compiutamente documentato. CP_1
Rileva, inoltre, il giudicante che la mera qualità di socio e amministratore di una società non comporta di per sè sola lo svolgimento di lavoro in azienda, personale, continuo e prevalente. Essa, in altri termini, non può costituire l'unico elemento sulla base del quale fondare l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Va, peraltro, chiarito che l'onere di fornire prova della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla citata gestione previdenziale grava sull' CP_1
Operata tale premessa, ritiene il Tribunale che, all'esito dell'espletata istruttoria, tale prova non possa ritenersi raggiunta. Invero, appaiono dirimenti sul punto le dichiarazioni del teste , figlio della Persona_1 ricorrente, che ha riferito: “la ricorrente è mia madre. Mia madre è solo proprietaria al 100% delle quote, non lavora. Lei fa la casalinga, non lavora per la società. ADR: io lavoro nella società ed attualmente ho un tirocinante. (…) preciso che mia madre non avrebbe tempo di lavorare perché si tiene anche i miei figli”. Le dichiarazioni del teste appaiono pienamente credibili ed attendibili, in quanto coerenti con le risultanze documentali in atti. Alla luce delle stesse non può ritenersi assolto, da parte dell' l'onere probatorio sullo CP_1 stesso gravante. Invero, in sede di opposizione ad avviso, l' assume la veste sostanziale Controparte_5 di attore, non diversamente dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Trattasi infatti di giudizi a contraddittorio invertito, in quanto l'onere di instaurazione del processo grava sul soggetto indicato come debitore del decreto ingiuntivo o nella cartella esattoriale o avviso di addebito. Sicché, nel caso di specie, l' ha facoltà di azionare la propria CP_5 pretesa in via di autotutela, mediante un procedimento che si conclude con l'emissione del ruolo o avviso, mentre il debitore può proporre opposizione avverso tale atto instaurando il relativo procedimento giudiziale. Da ciò consegue che, in sede di opposizione la pretesa che il giudice deve esaminare è quella dell' nei confronti dell'opponente, con l'ulteriore CP_5 conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'istituto è soggetto agli ordinari oneri probatori circa la prova del fatto costitutivo del diritto vantato, laddove una volta provata l'esistenza del credito, è l'opponente a dover allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi (ad esempio, prescrizione), modificativi o impeditivi del diritto stesso. Non a caso le difese spiegate dalla parte opponente si sostanziano o in una contestazione dei fatti costitutivi, ovvero in eccezioni quali il pagamento, la prescrizione. In altri termini, l'opponente svolge tutte quelle attività difensive connaturate alla posizione di convenuto sostanziale, esattamente come nel procedimento per ingiunzione. La precisazione consente di chiarire che mentre la semplice emissione del ruolo esattoriale è idonea ad azionare stragiudizialmente la pretesa, stante l'espressa previsione normativa in tal senso, al contrario, nel giudizio di opposizione il ruolo esattoriale non può costituire alcuna prova, né dell'esistenza del rapporto assicurativo e previdenziale, né del credito specifico azionato con la cartella. Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente contesta la sussistenza di presupposti per la costituzione del rapporto contributivo e, a fronte di ciò, l' avrebbe dovuto fornire la CP_1 prova della sussistenza della pretesa creditoria azionata. L' tuttavia, non ha assolto tale CP_1 onere probatorio, tenuto conto degli esiti istruttori di cui si è detto. Del resto, l' CP_5 aveva provveduto ad iscrivere la ricorrente sulla scorta di un ragionamento deduttivo: stante l'assenza di dipendenti, era necessario che qualcuno svolgesse materialmente l'attività oggetto d'impresa. Nondimeno, alla luce delle dichiarazioni di , deve Persona_1 escludersi che tale soggetto fosse Parte_1
Il ricorso, pertanto, va accolto. DOMANDA RICONVENZIONALE Parimenti, deve trovare accoglimento la domanda riconvenzionale, tempestivamente e ritualmente proposta dall' nella memoria di costituzione. Controparte_5
Sulla scorta delle dichiarazioni di , infatti, deve ritenersi accertata la Persona_1 sussistenza dei presupposti per l'iscrizione dello stesso come coadiutore della madre: “io lavoro nella società ed attualmente ho un tirocinante.
ADR: io lavoro dal 2017. Io non ho un contratto con la società. Io lavoro solo in amministrazione, a compenso zero. Nel bar ci sono io presente ma lavora solo il tirocinante.
ADR: il bar è aperto 6 giorni a settimana. Il bar apre alle 8.30 e chiude alle 12.30 e poi 16.30 fino alle 19.30. noi stiamo fuori l'ospedale S.Anna di Caserta.
ADR: l'orario che ho detto è dal lunedì al venerdì e il sabato mezza giornata.
ADR: io sono amministratore unico dell'impresa.
ADR: il tirocinante l'ho assunto l'anno scorso. Da quando ho assunto il tirocinante sto anche nel bar.
ADR: era un dipendente. Ha lavorato dall'apertura fino al2019 se non erro, quando ci Persona_2 fu il covid.
ADR: aveva un contratto part time a 4 ore al giorno per 5 o 6 giorni non ricordo.
ADR: nell'orario in cui non lavorava al bar ci lavoravo io. Non percepivo compenso. Per_2
ADR: lavoravo senza copertura assicurativa. ADR: quando è andato via è stato assunto il tirocinante, non proprio subito. Per_2
ADR: finchè non è stato assunto il tirocinante ho lavorato io da solo. ADR: io non faccio altro lavoro”. Il tenore delle dichiarazioni del è chiaro nell'affermare che egli, nel tempo, ha Per_1 provveduto sia allo svolgimento delle funzioni di amministratore, sia a prestare la propria attività all'interno del bar. Tanto è vero sia per il periodo in cui la società era priva di dipendenti, sia per quello in cui aveva un dipendente part time (contratto di 4 ore giornaliere a fronte delle 8 in cui il bar era aperto), sia per quello in cui aveva solo un tirocinante. Va, infatti, data continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
“è ormai consolidato il principio secondo cui, in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, che sia contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, l'art. 1, comma 208, I. n. 662/1996, per come autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, d.l. n. 78/2010 (conv. con I. n. 122/2010), ha posto il principio della doppia iscrizione, di talché, così come il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a contribuzione presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa (così Cass. S.U. n. 17076 del 2011) altrettanto deve logicamente affermarsi per i familiari coadiutori che esercitino anche attività di lavoro autonomo presso l'azienda, non potendo confondersi il lavoro in azienda per il quale vale l'obbligo di assicurazione presso la Gestione commercianti con il lavoro di consigliere di amministrazione per il quale vale l'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata” (Cass. nn. 31286/2019, n. 1559/2020, n. 22082/21). La domanda riconvenzionale, allora, va accolta, con accertamento dei presupposti per l'iscrizione di quale coadiutore familiare della ricorrente. Persona_1
SPESE DI LITE Le spese di lite tra ed sono integralmente compensate, tenuto conto Parte_1 CP_1 della soccombenza reciproca. Le spese di lite tra e sono integralmente Parte_1 Controparte_3 compensate, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., costituite dalla mancata partecipazione alle udienze, nonché dalla pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_6 Controparte_3
;
[...]
2) Accoglie il ricorso avverso l'avviso di addebito n. 32820210001661935000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme con esso richieste;
3) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, accerta la CP_1 sussistenza dei presupposti per l'iscrizione di come coadiutore della Persona_1 ricorrente, con condanna al pagamento dei contributi dovuti;
4) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 3.03.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli