Articolo 805 del Codice civile
Articolo 804Articolo 806
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19 aprile 1942
Art. 805.

(Donazioni irrevocabili).

Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, ne' per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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