Art. 42.
Ai sensi dell' articolo 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227 , concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa, resta fissato, per l'anno finanziario 1979, in lire 3.500 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
Ai sensi dell' articolo 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227 , concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa, resta fissato, per l'anno finanziario 1979, in lire 3.500 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.