Articolo 42 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 41Articolo 43
Versione
14 aprile 1979
Art. 42.
Ai sensi dell' articolo 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227 , concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa, resta fissato, per l'anno finanziario 1979, in lire 3.500 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979