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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
PRIMA SEZIONE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo – Presidente
Dr. Silvia Rita Fabrizio - Consigliere
Avv. Maria Luisa Martini - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 1047/2022 trattenuta in decisione all'udienza del 24.04.2024
promossa da
(C.F.: ) , rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1 allegata all'atto di appello, dagli Avv.ti Arianna Felicioni e LL RB ed domiciliato presso il loro studio in Perugia, Via C.Caporali n.39,
appellante contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 [...]
) in qualità di procuratore di (C.F. C.F._3 CP_3 [...]
) giusto atto per notaio Dr. del 15.12.2021, Rep. n. 1803, C.F._4 Persona_1
Racc. n. 1285 e registrato in Giulianova 17.11.2021 al n. 5722 serie 1T, rappresentati e difesi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello dall'Avv. Davide Viola ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Giulianova (TE ), Via Sabotino, 8,
appellati avverso
la sentenza n. 494/2022 pubblicata il 07/04/2022 del Tribunale di Pescara resa nel giudizio civile rg. 3682/2018
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata: - accertare la sussistenza del contratto di comodato gratuito a termine tra i SI.ri
[...] , e in relazione alle quote in comproprietà del CP_3 CP_1 Parte_1 ricorrente sull' immobile sito in Montesilvano (PE), Via Marinelli 111, int. n. 1 e 3, e conseguentemente rigettare la domanda di reintegra nel possesso di tale immobile in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre che della fase cautelare e del reclamo”
Per gli appellati:
“… rigettarsi in toto l'appello proposto da , per essere infondato in fatto e Parte_1 diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 494/2022 pronunciata dal Tribunale di Pescara il 16.03.2022, depositata il 7.04.2022 resa nella causa n.
3682/18 R.G., relativamente al capo a);
- non si oppone a che, il capo b) della suddetta sentenza, venga parzialmente modificato nella parte in cui condanna al pagamento della somma di € 3.337,00 per la Parte_1 fase cautelare trattandosi di duplicazione, dovendosi invece confermare la condanna al pagamento della somma residua, pari ad € 4.835,00, per la fase di merito. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con separati ricorsi ex art. 703 cpc, e chiedevano di CP_3 CP_1 essere reintegrati nel possesso degli appartamenti siti in Montesilvano Via Marinelli n. 111, int. 1 (solo ed int. 3 ( e CP_3 CP_3 CP_1
, di cui erano comproprietari con , per avere quest'ultimo
[...] Parte_1 sostituito le serrature delle porte di ingresso senza consegnare copia delle chiavi ai ricorrenti. Precisavano gli istanti che i suddetti beni erano appartenuti ad la quale, deceduta il 17 marzo 2017, aveva lasciato eredi il figlio Persona_2
nonché i nipoti e (quest'ultimo aveva rinunciato Parte_1 CP_3 Parte_2 all'eredità), succeduti per rappresentazione al padre , pure figlio Parte_2 della de cuius. Quanto a , la stessa era titolare dei diritti di CP_1 proprietà pari ad 1/18 dell'appartamento posto al piano I, int. 3, a lei pervenuti per successione del marito e comproprietari del medesimo Parte_2 immobile erano anche ed . CP_3 Parte_1
2. Si costituiva che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. Parte_1
Asseriva di non aver posto in essere alcuna azione di spoglio e/o molestia e rappresentava che durante la veglia funebre di il 18 marzo 2017, Persona_2 era intervenuto tra i coeredi un accordo avente ad oggetto la gestione ed il godimento dei beni ereditari indivisi in attesa della divisione dell'asse ereditario che prevedeva, l'uso esclusivo degli appartamenti int. 1 e 3 da parte di
[...]
e degli appartamenti int. 4 e 6 da parte di e e di Pt_1 CP_3 Parte_2
, con contestuale e reciproca consegna/restituzione delle chiavi di CP_1 ciascun immobile e pagamento di utenze e bollette secondo la suddetta divisione. Pertanto affermava di aver ricevuto dai ricorrenti in comodato gratuito i due appartamenti interno 1 e interno 3 e che non ricorresse lo spoglio del possesso del comodante in caso di sostituzione della serratura dell'immobile da parte del comodatario, sostituzione che non negava di avere effettuato .
pag. 2/11 3. Con ordinanza del 22.11.2018 il Tribunale accoglieva la domanda di reintegrazione nel possesso contro la quale presentava reclamo che il Parte_1
Tribunale in sede collegiale, con ordinanza del 10.06.2019 respingeva condannando il reclamante al pagamento delle spese di lite.
4. Instaurata la fase di merito ed espletata l'istruttoria, il giudizio si concludeva con la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Pescara accoglieva le domande proposte da e nei confronti di e, CP_3 CP_1 Parte_1 per l'effetto: a) ordinava a di reintegrare le controparti nel possesso Parte_1 dell'appartamento sito in Montesilvano, Via Marinelli n.111, piano 1, int. 3, in catasto al f.26, p.lla 12, sub 4, ed il solo nel possesso dell'immobile CP_3 sito Montesilvano, Via Marinelli n.111, piano 1, int. 1, in catasto al f.26, p.lla
12, consegnando ai ricorrenti copia delle relative chiavi;
b) condannava il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 8.172,00 per compenso professionale (di cui euro 3.337,00 relativi alla fase cautelare) ed euro 291,00 per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari,.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello censurandola nella parte in Parte_1 cui il Giudice di prime cure, a causa di un'errata valutazione delle prove, ha ritenuto non dimostrato l'intervenuto accordo di comodato tra le parti in causa concludendo per l'accoglimento della domanda di reintegrazione nel possesso;
ha poi lamentato l'errata liquidazione delle spese di giudizio, avendo il Tribunale duplicato le spese relative alla fase cautelare essendo le stesse già state liquidate in quella sede e risultando quindi illegittima la ulteriore condanna del soccombente.
6. Si sono costituiti gli appellati che hanno contestato l'appello chiedendo la conferma della sentenza nella parte relativa all'accoglimento della domanda e all'ordine di reintegrazione nel possesso;
non si sono opposti alla correzione dell'errore materiale commesso sulla liquidazione delle spese per cui ritengono che dalla somma di € 8.172,00 liquidata in sentenza vada detratta la somma di €
3.337,00 (relativa alla fase cautelare) e, dunque, l'importo liquidato nella sentenza di primo grado va riconosciuto in € 4.835,00 (8.172,00 – 3.337,00 =
4.835,00) per la sola fase di merito.
7. All'udienza del 24.04.2024 trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con l'impugnativa proposta l'appellante ha contestato l'erronea valutazione del corredo probatorio da parte del Giudice di primo grado che ha accolto la domanda di reintegrazione formulata dagli attori ritenendo non raggiunta la prova dell'accordo di comodato che sarebbe intercorso tra le parti, mentre se pag. 3/11 avesse compiuto una più attenta valutazione delle prove – adeguatamente considerando l'inattendibilità del teste la cui rinuncia all'eredità, Parte_2 non può essere intesa, come ritenuto dal Giudice di primo grado, quale indice del mancato interesse dello stesso all'oggetto del contendere, potendo la rinuncia essere revocata fino a dieci anni dall'apertura della successione - sarebbe giunto a conclusione opposta. Ribadisce che l'accordo per il comodato verbale, gratuito e a termine, tra da un lato e e dall'altro, Parte_1 CP_3 CP_1 degli immobili siti in Montesilvano (PE), Via Marinelli 111, sarebbe intercorso tra le parti la sera del 18 marzo 2017 nell'arco temporale tra le 19,30 e le 21,00 alla presenza anche dei familiari di e alla presenza di Parte_1 Parte_2
e ciò sarebbe confermato dalle testimonianze rese senza che sia emerso contrasto come invece erroneamente individuato dal giudice di prime cure che nella gravata sentenza ha statuito che il resistente, gravato del relativo onere, non avesse fornito la prova della sussistenza dell'invocato accordo, ciò anche alla luce dell'insanabile contrasto emerso tra le varie deposizioni le cui conseguenze negative si riflettevano sulla parte gravata dell'onere della prova. Il giudice avrebbe altresì errato nella valutazione dei documenti prodotti da che Parte_1 contrariamente a quanto statuito in sentenza confermerebbero la sussistenza dell'accordo di comodato.
9. Il gravame è infondato e deve essere respinto, poiché il giudice di primo grado, nella valutazione ed interpretazione delle prove orali e documentali, con valide argomentazioni logico-giuridiche, è giunto a conclusioni che la Corte ritiene di condividere pienamente per le ragioni di seguito esplicitate.
10. Occorre premettere che il giudice è libero di valutare le risultanze delle prove e l'attendibilità dei testi e di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgendo tali apprezzamenti aspetti di fatto riservati al giudice medesimo, il quale è quindi libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass.
n.11511/2014; Cass. 16467/2017) e “nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. ord. n.1547/2015; Cass.. n.4763/2015; Cass. 15270/2024).
11. Nella gravata sentenza il Giudice di primo grado, una volta respinta l'eccezione di incapacità a testimoniare di in quanto sollevata tardivamente Parte_2 dal resistente , ha comunque considerato la sua deposizione Parte_1 attendibile in quanto ha escluso un interesse di questo all'esito del giudizio in ragione dell'intervenuta rinuncia all'eredità della nonna , dallo Persona_2
pag. 4/11 stesso formalizzata in epoca antecedente alla instaurazione del giudizio per la reintegrazione nel possesso.
12. L'appellante ha obiettato che detta motivazione sarebbe errata in quanto la rinuncia all'eredità può essere revocata, inoltre perché avrebbe Parte_2 rinunciato all'eredità esclusivamente al fine di evitare che i propri creditori (in primis, l'Agenzia delle Entrate) possano soddisfarsi sui beni che egli avrebbe potuto ereditare da . Persona_2
13. Le argomentazioni non possono essere condivise atteso che seppure la legge preveda (art. 525 c.c.) che il chiamato all'eredità che vi abbia rinunciato possa poi accettarla, tuttavia i presupposti perché il chiamato rinunciatario possa ritrattare la sua rinuncia sono due: 1) l'eredità non deve essere stata accettata da altri sia prima che dopo la rinuncia;
prima, per effetto del diritto di accrescimento;
il che avviene quando a succedere col chiamato, che poi ha rinunciato, vi siano altri aventi diritto all'accrescimento; costoro, avendo con l'accettazione della propria quota, acquistato anche il diritto di fare propria, per accrescimento, la quota che si rende comunque vacante (e la rinuncia determina tale situazione) impediscono l'acquisto della sua quota da parte del coerede rinunciante;
dopo, in quanto se l'eredità è stata accettata da coloro ai quali essa doveva devolversi, non è possibile un acquisto da parte del rinunciante, perché nei confronti di chi ha accettato vige il principio della irretrattabilità dell' adìtio hereditàtis che non subisce deroga alcuna neppure se vi sia un accordo di tutti i coeredi accettanti a che la rinuncia sia revocata;
2) non deve essersi verificata la prescrizione (decorso del termine decennale o di quello fissato dal giudice ex art. 481 c.c.) del diritto di accettare per il rinunciante che vuol ritornare sulla propria decisione.
14. Nel caso che ci occupa risulta agli atti che in data 6.7.2017 ha Parte_2 formalmente rinunciato innanzi al Cancelliere del Tribunale di Pescara all'eredità della nonna (deceduta il 17.03.2017) e della zia Persona_2 PE
(deceduta il 27.10.2015) (all. 4 fascicolo di primo grado ) e gli
[...] Parte_1 appellati hanno rappresentato che pende innanzi a Tribunale di Pescara giudizio
(rg. N. 3538/2021) promosso da nei confronti di per la CP_3 Parte_1 divisione del compendio ereditario di , depositando comparsa di Persona_2 costituzione di , nella quale si dà atto che “i coeredi ed Parte_1 Parte_1
avevano già provveduto alla vendita, dell'immobile sito in CP_3 Pescara, in Via Caravaggio n. 209 (ricompreso nell'asse ereditario di PE prima e di poi) e che il ricavato era stato tra loro suddiviso
[...] Persona_2 in parti uguali. Ne deriva che trattasi di palese espressione di accettazione di eredità che impedisce ex art. 525 c.c. l'eventuale revoca della rinuncia ad opera di , per cui sotto tale aspetto i rilievi mossi dall'appellante non Parte_2 meritano condivisione.
pag. 5/11 15. Le censure mosse dall'appellante impongono in ogni caso la rivisitazione dell'intero compendio probatorio, dal quale risulta che – in merito all'intervenuto accordo relativo alla gestione e al godimento dei beni lasciati dalla SI.ra , in attesa della divisione dell'asse ereditario tra le Persona_2 parti avvenuto, secondo la prospettazione offerta dall'odierno appellante, in occasione della veglia funebre della de cuius in data 18.3.2017 (alla presenza anche della moglie e dei figli di ) che prevedeva l'uso esclusivo degli Parte_1 immobili int. 1 e int. 3 da parte di e degli appartamenti int. 4 e int. 6 Parte_1 da parte di , e , con contestuale e CP_3 Parte_2 CP_1 reciproca consegna-restituzione delle chiavi di ciascun immobile - la versione dei fatti risultante dalle dichiarazioni rese dai testi addotti da risulta Parte_1 contraddetta dalle dichiarazioni rese dagli altri testimoni indicati dagli attori e . CP_3 CP_1
16. Invero, il teste (addotto dal reclamante) conferma la circostanza Tes_1 come sopra detta per essere stato presente alla veglia funebre di e Persona_2
“sul finire della serata, quando erano andate via le persone che erano venute a dare omaggio alla de cuis si parlò di immobili” c'erano , con la Parte_1 moglie e i figli e , e , dopo l'accordo, secondo CP_1 CP_3 Parte_2 il quale “ognuno avrebbe utilizzato in via esclusiva gli immobili che aveva avuto in assegnazione”, ha mandato il figlio a prendere le chiavi Parte_1 CP_4 degli appartamenti e si sono divisi le chiavi degli immobili”. Il teste Tes_2 (addotto dal reclamante) riferisce: “il 17 marzo 2017 è morta mia zia, il
[...] giorno successivo c'è stata la veglia, noi ci siamo rivisti;
io dopo cena sono andato a casa di mia zia e sotto al portone mi sono incontrato con un tale Per_2 sig. che io avevo visto il giorno prima sempre da mia zia;
quando sono Tes_1 salito nell'appartamento di mia zia ho visto che c'erano con la Parte_1 moglie e i figli e la sig.ra con i figli;
erano seduti intorno ad un CP_1 tavolo e c'erano tante chiavi sul tavolo, ho domandato cosa stessero facendo, dato che era la sera di una veglia funebre, e , figlio di , mi Parte_2 CP_1 ha detto che si stavano dividendo le chiavi degli immobili in modo che uno non potesse entrare nell'immobile dell'altro; avrebbe preso le chiavi Parte_1 degli immobili 1 e 3 e le chiavi degli immobili 4 e 6; sempre CP_1
mi disse che dopo sarebbero andati dal notaio a regolarizzare”. Tale Pt_2 deposizione stride con quanto dichiarato dallo stesso in sede di Parte_1 interrogatorio formale laddove ha riferito che la madre era morta il 17 marzo 2017 in Ospedale, che in quell'occasione chiese di poter riportare la salma a casa, cosa che accadde e “ io feci da solo la veglia a casa di mia madre, che è un appartamento sopra a quello dove la mattina seguente venne allestita la camera ardente” per cui non appare credibile che il 17 marzo avesse Testimone_2 già visto, presso la zia, il “sig. ” che rincontrò il giorno successivo sotto il Tes_1 portone della casa di , se invece , come dallo stesso Persona_2 Parte_1 affermato, si trovava da solo al capezzale della madre. Anche ha Parte_2 dichiarato di essere stato tutta la notte del 17 marzo 2017 a casa della nonna insieme allo zio e alla madre . Ha negato di avere avuto Parte_1 CP_1
pag. 6/11 accordi per la divisione delle chiavi degli immobili sia il 18 marzo che in altri giorni e anche di avere parlato in quell'occasione con con il Persona_4 quale ha riferito di avere scambiato solo qualche parola. Ha precisato che anche il 18 marzo le persone presenti in modo fisso alla veglia erano state lui, lo zio Pa
e la madre , ha detto che il fratello era arrivato all'ora di pranzo CP_1 CP_3 ed era andato via la sera verso le 20,30 massimo le 21,00. Ha dichiarato che i Pa familiari dello zio , moglie e figli erano arrivati il 19 marzo poche ore prima del funerale “accompagnati dal sig. , un collaboratore e amico stretto di Tes_1 Pa mio zio ”.
17. Anche sulla data di arrivo dei familiari (moglie e figli) di , le Parte_1 testimonianze sono contrastanti. I testi (marito della zia Testimone_3 delle parti) e (zia delle parti) asseriscono di aver partecipato alla Testimone_4 veglia funebre di in data 18.3.2017. dichiara che in quella Persona_2 Tes_3 circostanza erano presenti i familiari di . ricorda Parte_1 Testimone_4 Pa dell'arrivo da Perugia di la sera del decesso della sig.ra il 17 marzo Per_2 verso le 21,00 /22,00 quando fu chiamato, “chiesi della famiglia ovvero di LL
e mi disse che non era potuta venire subito, ma arrivò la mattinata successiva con i figli accompagnati da un amico”. (nuora di Controparte_5 CP_1
e moglie di ) ha confermato di essere presente alla camera
[...] Parte_2 ardente di in data 19 marzo 2017 in quanto aveva accompagnato i Persona_2 propri genitori. Nell'occasione incontrò che disse loro che stava Parte_1 aspettando l'arrivo dei suoi familiari da Perugia e andando via dall'abitazione Pa della incontrarono all'ingresso del palazzo la moglie e i figli di con CP_1 un amico. La teste ha altresì precisato di essere andata anche il 17 in Ospedale ed il 18 (mattina e pomeriggio fino alle 21,00 andando a casa per il pranzo), di Pa non avere incontrato la moglie di in quelle occasioni. Ricorda di avere visto e per una visita di circa un'ora; afferma “ la sera del Tes_3 Tes_4 CP_3
18 andò via prima di me, verso le 20 circa, perché aveva una bambina che stava male”. Pantalone Donald, ha confermato di avere accompagnato a casa CP_3 con la macchina sia il 17 marzo 2017 che il 18 marzo 2017 alle 20,00 - 20,30.
Secondo questi due ultimi testimoni, il 18 marzo andò via dal CP_3 capezzale della nonna defunta tra le 20,00 e le 20,30, mentre il teste ha Tes_1 riferito dell'accordo tra le parti avvenuto “sul finire della serata, quando erano andate via le persone che erano venute a dare omaggio alla de cuis si parlò di immobili..”. ha confermato quanto dichiarato anche dalla Controparte_6 figlia in merito alla visita di condoglianze del 19.03.2017, del colloquio CP_5 avuto con nel quale quest'ultimo riferiva che la moglie LL RB Parte_1 ed i figli e non erano venuti con lui il giorno prima CP_4 Controparte_7 in quanto avevano dovuto attendere che il figlio rientrasse da una CP_4 Pa vacanza studio e ricorda di avere incrociato i familiari di “sotto in ascensore”. Anche ha confermato quanto dichiarato anche dalla Testimone_5 figlia e dal marito e ha detto che “con la Controparte_5 Controparte_6 sig.ra LL arrivò anche una persona che non conoscevo”.
pag. 7/11 18. Attesa la contraddittorietà degli elementi emersi nel corso della fase istruttoria ed in particolare tra le dichiarazioni rese dai diversi testi escussi e non ravvisandosi elementi idonei a far ritenere più credibili gli uni rispetto agli altri testimoni, l'inconciliabile contrasto delle varie testimonianze priva dunque di valenza probatoria le loro deposizioni, con la conseguenza che il presunto accordo intercorso tra le parti non può dirsi provato atteso che in ogni caso, sia principio pacifico che, in ipotesi di contrasto tra deposizioni testimoniali, non altrimenti risolvibile in base alle risultanze processuali, “l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (cfr. Cass. 4773/2015, Cass. 3468/2010 e Cass. 6760/2003). Facendo applicazione di tale pacifico principio, si deve concludere che il quadro probatorio è insufficiente a dimostrare la fondatezza della domanda formulata dall'appellante di accertare la sussistenza del contratto di comodato a termine tra i SI.ri e in relazione alle quote in CP_3 CP_1 Parte_1 comproprietà di quest'ultimo sugli immobili siti in Montesilvano (PE), Via Marinelli 111, int. n. 1 e int. N. 3.
19. Né la documentazione prodotta da -come ritenuto condivisibilmente Parte_1 dal giudice di primo grado - porta a diverse conclusioni. L'appellante per contrastare tale assunto ritiene che dai documenti prodotti emergerebbero due significative circostanze ai fini del giudizio. Nel verbale di sommarie informazioni rese da il 7.11.2018 (all.n.11 memoria 183 n.2 di CP_1 [...]
) l'appellata al rigo 29, ha dichiarato: “noi non abbiamo cambiato la Pt_1 serratura dei due appartamenti 6 e 4 che sono in nostro uso” e ciò confermerebbe l'uso esclusivo degli appartamenti 6 e 4. Inoltre, l'appartamento n. 6 per i mesi estivi di luglio, agosto e settembre 2017, sarebbe stato locato dagli odierni appellati come emergerebbe dallo screenshot del 20 giugno 2018 relativo ai messaggi intercorsi tra e l'odierno appellante dove il Parte_2 primo scrive: “infatti quest'anno non abbiamo affittato” (all. n.11 verbale discussione reclamo).
20. Anche tali doglianze risultano prive di pregio. Quanto alle dichiarazioni rese da nelle S.I.T. del 7.11.2018 questa parla di uso degli appartamenti 6 CP_1
e 4, ma detta affermazione non ne esclude tuttavia l'utilizzo anche da parte dell'appellante non avendo la referente parlato di un uso esclusivo dei beni e la circostanza in ogni caso non comprova l'esistenza di un accordo di comodato dei beni in questione tra le parti. Quanto al secondo elemento, nella gravata sentenza il Giudice si è già espresso nel senso: “Pure irrilevanti, ai fini che qui interessano, sono gli ulteriori documenti prodotti da , compresi i Parte_1 messaggi intercorsi tra questi e soggetto terzo rispetto alle Parte_2 odierne parti in causa;
le suddette conversazioni, dunque, non sono opponibili ai ricorrenti e, in ogni caso, non forniscono prova certa dell'accordo” e la censura mossa dall'appellante non contrasta la motivazione de qua, essendosi lo stesso limitato alla mera riproposizione delle stesse argomentazioni addotte nel giudizio di primo grado senza confrontarsi con la statuizione impugnata. Ad
pag. 8/11 ogni modo, si tratta di un messaggio intercorso con un soggetto estraneo al giudizio che per tale ragione non può essere opposto dall'appellante nei confronti degli appellati e il contenuto dello stesso (“infatti quest'anno non abbiamo affittato”) nulla prova sull'esistenza dell'accordo nei termini prospettati da , né sulla riferibilità dell'affitto agli appartamenti in Parte_1 discussione
21. Per i motivi suesposti, il motivo di appello deve essere rigettato.
22. L' appellante ha poi lamentato l'erronea liquidazione delle spese effettuate nella sentenza in quanto il Giudice di prime cure ha duplicato la condanna alle spese di giudizio relative alla fase cautelare, che invece erano già state liquidate in quella sede con l'ordinanza del 22.11.2018 cron. 777/2018, (R.G. 3682/2018).
23. Gli appellati nel costituirsi in giudizio hanno affermato di avere già dato atto, per il tramite dell'Avv. Andrea Modesti codifensore in primo grado, che la liquidazione della somma di € 3.377,00 operata nella sentenza costituisce un errore di duplicazione, per cui dalla somma di € 8.172,00 complessivamente liquidata per compensi professionali deve essere detratta la somma di €
3.337,00 imputata dal Giudice di primo grado alla fase cautelare e in questo senso hanno rassegnato le proprie conclusioni.
24. Nella sentenza impugnata il Tribunale di Pescara al capo b) così ha statuito:
“condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 8.172,00 per compenso professionale (di cui euro 3.337,00 relativi alla fase cautelare) ed euro 291,00 per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari, avv.ti Davide Viola ed Andrea Modesti.” Tuttavia, già nell'ordinanza emessa all'esito della fase cautelare in data 22.11.2018 il Tribunale aveva condannato il resistente al pagamento delle spese di lite. Trattasi pertanto di un evidente errore materiale che deve essere emendato nel senso che all'importo per compensi professionali liquidato in sentenza nella misura di €. 8172,00 deve essere detratto l'importo di €. 3.337,00 attribuito alla fase cautelare. Pertanto, il capo b) del dispositivo della sentenza n. 494/2022 pubblicata il 07/04/2022 del Tribunale di Pescara resa nel giudizio civile rg. 3682/2018 deve essere così corretto:
“condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 4.835,00 per compenso professionale ed euro 291,00 per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari, avv.ti Davide Viola ed Andrea Modesti”.
25. Poiché l'istanza di correzione di errore materiale non integra un motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere, il suo accoglimento da parte del giudice d'appello non assume di per sé rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va riferita esclusivamente all'esito pag. 9/11 della controversia come delimitata dai motivi di gravame veri e propri. (Cass.
6701/2018; Cass. 19284/2014). Conseguentemente, atteso il rigetto del gravame, in applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante ed in favore delle parti appellate in solido. Le stesse vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 in base al valore dichiarato della controversia (euro € 14.461,00), tenuto conto delle attività processuali effettivamente svolte (con esclusione della fase istruttoria non tenutasi) con aumento del 30% ex art. 4, comma 2 (poiché il procuratore degli appellati assiste due soggetti aventi la medesima posizione processuale). Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.494/2022, del Tribunale di Pescara pubblicata il Parte_1
07.04.2022 ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel capo b) del dispositivo della sentenza n. 494/2022 pubblicata il 07/04/2022 del Tribunale di Pescara resa nel giudizio civile rg. 3682/2018 di primo grado e laddove è scritto: “condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 8.172,00 per compenso professionale (di cui euro 3.337,00 relativi alla fase cautelare) ed euro 291,00 per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari, avv.ti Davide Viola ed Andrea Modesti” deve essere invece scritto: “condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 4.835,00 per compenso professionale ed euro 291,00 per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari, avv.ti Davide Viola ed Andrea Modesti”.
- Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati in solido delle spese di giudizio, che liquida, nella misura complessiva di €. 5.155,80 per compensi oltre rimb.
Forf. 15%, oltre accessori di legge.
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
pag. 10/11 Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza in data 11.12.2024.
Il Giudice ausiliario estensore
Avv. Maria Luisa Martini
Il Presidente
Dott. Francesco S. Filocamo
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
PRIMA SEZIONE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo – Presidente
Dr. Silvia Rita Fabrizio - Consigliere
Avv. Maria Luisa Martini - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 1047/2022 trattenuta in decisione all'udienza del 24.04.2024
promossa da
(C.F.: ) , rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1 allegata all'atto di appello, dagli Avv.ti Arianna Felicioni e LL RB ed domiciliato presso il loro studio in Perugia, Via C.Caporali n.39,
appellante contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 [...]
) in qualità di procuratore di (C.F. C.F._3 CP_3 [...]
) giusto atto per notaio Dr. del 15.12.2021, Rep. n. 1803, C.F._4 Persona_1
Racc. n. 1285 e registrato in Giulianova 17.11.2021 al n. 5722 serie 1T, rappresentati e difesi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello dall'Avv. Davide Viola ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Giulianova (TE ), Via Sabotino, 8,
appellati avverso
la sentenza n. 494/2022 pubblicata il 07/04/2022 del Tribunale di Pescara resa nel giudizio civile rg. 3682/2018
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata: - accertare la sussistenza del contratto di comodato gratuito a termine tra i SI.ri
[...] , e in relazione alle quote in comproprietà del CP_3 CP_1 Parte_1 ricorrente sull' immobile sito in Montesilvano (PE), Via Marinelli 111, int. n. 1 e 3, e conseguentemente rigettare la domanda di reintegra nel possesso di tale immobile in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre che della fase cautelare e del reclamo”
Per gli appellati:
“… rigettarsi in toto l'appello proposto da , per essere infondato in fatto e Parte_1 diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 494/2022 pronunciata dal Tribunale di Pescara il 16.03.2022, depositata il 7.04.2022 resa nella causa n.
3682/18 R.G., relativamente al capo a);
- non si oppone a che, il capo b) della suddetta sentenza, venga parzialmente modificato nella parte in cui condanna al pagamento della somma di € 3.337,00 per la Parte_1 fase cautelare trattandosi di duplicazione, dovendosi invece confermare la condanna al pagamento della somma residua, pari ad € 4.835,00, per la fase di merito. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con separati ricorsi ex art. 703 cpc, e chiedevano di CP_3 CP_1 essere reintegrati nel possesso degli appartamenti siti in Montesilvano Via Marinelli n. 111, int. 1 (solo ed int. 3 ( e CP_3 CP_3 CP_1
, di cui erano comproprietari con , per avere quest'ultimo
[...] Parte_1 sostituito le serrature delle porte di ingresso senza consegnare copia delle chiavi ai ricorrenti. Precisavano gli istanti che i suddetti beni erano appartenuti ad la quale, deceduta il 17 marzo 2017, aveva lasciato eredi il figlio Persona_2
nonché i nipoti e (quest'ultimo aveva rinunciato Parte_1 CP_3 Parte_2 all'eredità), succeduti per rappresentazione al padre , pure figlio Parte_2 della de cuius. Quanto a , la stessa era titolare dei diritti di CP_1 proprietà pari ad 1/18 dell'appartamento posto al piano I, int. 3, a lei pervenuti per successione del marito e comproprietari del medesimo Parte_2 immobile erano anche ed . CP_3 Parte_1
2. Si costituiva che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. Parte_1
Asseriva di non aver posto in essere alcuna azione di spoglio e/o molestia e rappresentava che durante la veglia funebre di il 18 marzo 2017, Persona_2 era intervenuto tra i coeredi un accordo avente ad oggetto la gestione ed il godimento dei beni ereditari indivisi in attesa della divisione dell'asse ereditario che prevedeva, l'uso esclusivo degli appartamenti int. 1 e 3 da parte di
[...]
e degli appartamenti int. 4 e 6 da parte di e e di Pt_1 CP_3 Parte_2
, con contestuale e reciproca consegna/restituzione delle chiavi di CP_1 ciascun immobile e pagamento di utenze e bollette secondo la suddetta divisione. Pertanto affermava di aver ricevuto dai ricorrenti in comodato gratuito i due appartamenti interno 1 e interno 3 e che non ricorresse lo spoglio del possesso del comodante in caso di sostituzione della serratura dell'immobile da parte del comodatario, sostituzione che non negava di avere effettuato .
pag. 2/11 3. Con ordinanza del 22.11.2018 il Tribunale accoglieva la domanda di reintegrazione nel possesso contro la quale presentava reclamo che il Parte_1
Tribunale in sede collegiale, con ordinanza del 10.06.2019 respingeva condannando il reclamante al pagamento delle spese di lite.
4. Instaurata la fase di merito ed espletata l'istruttoria, il giudizio si concludeva con la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Pescara accoglieva le domande proposte da e nei confronti di e, CP_3 CP_1 Parte_1 per l'effetto: a) ordinava a di reintegrare le controparti nel possesso Parte_1 dell'appartamento sito in Montesilvano, Via Marinelli n.111, piano 1, int. 3, in catasto al f.26, p.lla 12, sub 4, ed il solo nel possesso dell'immobile CP_3 sito Montesilvano, Via Marinelli n.111, piano 1, int. 1, in catasto al f.26, p.lla
12, consegnando ai ricorrenti copia delle relative chiavi;
b) condannava il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 8.172,00 per compenso professionale (di cui euro 3.337,00 relativi alla fase cautelare) ed euro 291,00 per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari,.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello censurandola nella parte in Parte_1 cui il Giudice di prime cure, a causa di un'errata valutazione delle prove, ha ritenuto non dimostrato l'intervenuto accordo di comodato tra le parti in causa concludendo per l'accoglimento della domanda di reintegrazione nel possesso;
ha poi lamentato l'errata liquidazione delle spese di giudizio, avendo il Tribunale duplicato le spese relative alla fase cautelare essendo le stesse già state liquidate in quella sede e risultando quindi illegittima la ulteriore condanna del soccombente.
6. Si sono costituiti gli appellati che hanno contestato l'appello chiedendo la conferma della sentenza nella parte relativa all'accoglimento della domanda e all'ordine di reintegrazione nel possesso;
non si sono opposti alla correzione dell'errore materiale commesso sulla liquidazione delle spese per cui ritengono che dalla somma di € 8.172,00 liquidata in sentenza vada detratta la somma di €
3.337,00 (relativa alla fase cautelare) e, dunque, l'importo liquidato nella sentenza di primo grado va riconosciuto in € 4.835,00 (8.172,00 – 3.337,00 =
4.835,00) per la sola fase di merito.
7. All'udienza del 24.04.2024 trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con l'impugnativa proposta l'appellante ha contestato l'erronea valutazione del corredo probatorio da parte del Giudice di primo grado che ha accolto la domanda di reintegrazione formulata dagli attori ritenendo non raggiunta la prova dell'accordo di comodato che sarebbe intercorso tra le parti, mentre se pag. 3/11 avesse compiuto una più attenta valutazione delle prove – adeguatamente considerando l'inattendibilità del teste la cui rinuncia all'eredità, Parte_2 non può essere intesa, come ritenuto dal Giudice di primo grado, quale indice del mancato interesse dello stesso all'oggetto del contendere, potendo la rinuncia essere revocata fino a dieci anni dall'apertura della successione - sarebbe giunto a conclusione opposta. Ribadisce che l'accordo per il comodato verbale, gratuito e a termine, tra da un lato e e dall'altro, Parte_1 CP_3 CP_1 degli immobili siti in Montesilvano (PE), Via Marinelli 111, sarebbe intercorso tra le parti la sera del 18 marzo 2017 nell'arco temporale tra le 19,30 e le 21,00 alla presenza anche dei familiari di e alla presenza di Parte_1 Parte_2
e ciò sarebbe confermato dalle testimonianze rese senza che sia emerso contrasto come invece erroneamente individuato dal giudice di prime cure che nella gravata sentenza ha statuito che il resistente, gravato del relativo onere, non avesse fornito la prova della sussistenza dell'invocato accordo, ciò anche alla luce dell'insanabile contrasto emerso tra le varie deposizioni le cui conseguenze negative si riflettevano sulla parte gravata dell'onere della prova. Il giudice avrebbe altresì errato nella valutazione dei documenti prodotti da che Parte_1 contrariamente a quanto statuito in sentenza confermerebbero la sussistenza dell'accordo di comodato.
9. Il gravame è infondato e deve essere respinto, poiché il giudice di primo grado, nella valutazione ed interpretazione delle prove orali e documentali, con valide argomentazioni logico-giuridiche, è giunto a conclusioni che la Corte ritiene di condividere pienamente per le ragioni di seguito esplicitate.
10. Occorre premettere che il giudice è libero di valutare le risultanze delle prove e l'attendibilità dei testi e di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgendo tali apprezzamenti aspetti di fatto riservati al giudice medesimo, il quale è quindi libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass.
n.11511/2014; Cass. 16467/2017) e “nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. ord. n.1547/2015; Cass.. n.4763/2015; Cass. 15270/2024).
11. Nella gravata sentenza il Giudice di primo grado, una volta respinta l'eccezione di incapacità a testimoniare di in quanto sollevata tardivamente Parte_2 dal resistente , ha comunque considerato la sua deposizione Parte_1 attendibile in quanto ha escluso un interesse di questo all'esito del giudizio in ragione dell'intervenuta rinuncia all'eredità della nonna , dallo Persona_2
pag. 4/11 stesso formalizzata in epoca antecedente alla instaurazione del giudizio per la reintegrazione nel possesso.
12. L'appellante ha obiettato che detta motivazione sarebbe errata in quanto la rinuncia all'eredità può essere revocata, inoltre perché avrebbe Parte_2 rinunciato all'eredità esclusivamente al fine di evitare che i propri creditori (in primis, l'Agenzia delle Entrate) possano soddisfarsi sui beni che egli avrebbe potuto ereditare da . Persona_2
13. Le argomentazioni non possono essere condivise atteso che seppure la legge preveda (art. 525 c.c.) che il chiamato all'eredità che vi abbia rinunciato possa poi accettarla, tuttavia i presupposti perché il chiamato rinunciatario possa ritrattare la sua rinuncia sono due: 1) l'eredità non deve essere stata accettata da altri sia prima che dopo la rinuncia;
prima, per effetto del diritto di accrescimento;
il che avviene quando a succedere col chiamato, che poi ha rinunciato, vi siano altri aventi diritto all'accrescimento; costoro, avendo con l'accettazione della propria quota, acquistato anche il diritto di fare propria, per accrescimento, la quota che si rende comunque vacante (e la rinuncia determina tale situazione) impediscono l'acquisto della sua quota da parte del coerede rinunciante;
dopo, in quanto se l'eredità è stata accettata da coloro ai quali essa doveva devolversi, non è possibile un acquisto da parte del rinunciante, perché nei confronti di chi ha accettato vige il principio della irretrattabilità dell' adìtio hereditàtis che non subisce deroga alcuna neppure se vi sia un accordo di tutti i coeredi accettanti a che la rinuncia sia revocata;
2) non deve essersi verificata la prescrizione (decorso del termine decennale o di quello fissato dal giudice ex art. 481 c.c.) del diritto di accettare per il rinunciante che vuol ritornare sulla propria decisione.
14. Nel caso che ci occupa risulta agli atti che in data 6.7.2017 ha Parte_2 formalmente rinunciato innanzi al Cancelliere del Tribunale di Pescara all'eredità della nonna (deceduta il 17.03.2017) e della zia Persona_2 PE
(deceduta il 27.10.2015) (all. 4 fascicolo di primo grado ) e gli
[...] Parte_1 appellati hanno rappresentato che pende innanzi a Tribunale di Pescara giudizio
(rg. N. 3538/2021) promosso da nei confronti di per la CP_3 Parte_1 divisione del compendio ereditario di , depositando comparsa di Persona_2 costituzione di , nella quale si dà atto che “i coeredi ed Parte_1 Parte_1
avevano già provveduto alla vendita, dell'immobile sito in CP_3 Pescara, in Via Caravaggio n. 209 (ricompreso nell'asse ereditario di PE prima e di poi) e che il ricavato era stato tra loro suddiviso
[...] Persona_2 in parti uguali. Ne deriva che trattasi di palese espressione di accettazione di eredità che impedisce ex art. 525 c.c. l'eventuale revoca della rinuncia ad opera di , per cui sotto tale aspetto i rilievi mossi dall'appellante non Parte_2 meritano condivisione.
pag. 5/11 15. Le censure mosse dall'appellante impongono in ogni caso la rivisitazione dell'intero compendio probatorio, dal quale risulta che – in merito all'intervenuto accordo relativo alla gestione e al godimento dei beni lasciati dalla SI.ra , in attesa della divisione dell'asse ereditario tra le Persona_2 parti avvenuto, secondo la prospettazione offerta dall'odierno appellante, in occasione della veglia funebre della de cuius in data 18.3.2017 (alla presenza anche della moglie e dei figli di ) che prevedeva l'uso esclusivo degli Parte_1 immobili int. 1 e int. 3 da parte di e degli appartamenti int. 4 e int. 6 Parte_1 da parte di , e , con contestuale e CP_3 Parte_2 CP_1 reciproca consegna-restituzione delle chiavi di ciascun immobile - la versione dei fatti risultante dalle dichiarazioni rese dai testi addotti da risulta Parte_1 contraddetta dalle dichiarazioni rese dagli altri testimoni indicati dagli attori e . CP_3 CP_1
16. Invero, il teste (addotto dal reclamante) conferma la circostanza Tes_1 come sopra detta per essere stato presente alla veglia funebre di e Persona_2
“sul finire della serata, quando erano andate via le persone che erano venute a dare omaggio alla de cuis si parlò di immobili” c'erano , con la Parte_1 moglie e i figli e , e , dopo l'accordo, secondo CP_1 CP_3 Parte_2 il quale “ognuno avrebbe utilizzato in via esclusiva gli immobili che aveva avuto in assegnazione”, ha mandato il figlio a prendere le chiavi Parte_1 CP_4 degli appartamenti e si sono divisi le chiavi degli immobili”. Il teste Tes_2 (addotto dal reclamante) riferisce: “il 17 marzo 2017 è morta mia zia, il
[...] giorno successivo c'è stata la veglia, noi ci siamo rivisti;
io dopo cena sono andato a casa di mia zia e sotto al portone mi sono incontrato con un tale Per_2 sig. che io avevo visto il giorno prima sempre da mia zia;
quando sono Tes_1 salito nell'appartamento di mia zia ho visto che c'erano con la Parte_1 moglie e i figli e la sig.ra con i figli;
erano seduti intorno ad un CP_1 tavolo e c'erano tante chiavi sul tavolo, ho domandato cosa stessero facendo, dato che era la sera di una veglia funebre, e , figlio di , mi Parte_2 CP_1 ha detto che si stavano dividendo le chiavi degli immobili in modo che uno non potesse entrare nell'immobile dell'altro; avrebbe preso le chiavi Parte_1 degli immobili 1 e 3 e le chiavi degli immobili 4 e 6; sempre CP_1
mi disse che dopo sarebbero andati dal notaio a regolarizzare”. Tale Pt_2 deposizione stride con quanto dichiarato dallo stesso in sede di Parte_1 interrogatorio formale laddove ha riferito che la madre era morta il 17 marzo 2017 in Ospedale, che in quell'occasione chiese di poter riportare la salma a casa, cosa che accadde e “ io feci da solo la veglia a casa di mia madre, che è un appartamento sopra a quello dove la mattina seguente venne allestita la camera ardente” per cui non appare credibile che il 17 marzo avesse Testimone_2 già visto, presso la zia, il “sig. ” che rincontrò il giorno successivo sotto il Tes_1 portone della casa di , se invece , come dallo stesso Persona_2 Parte_1 affermato, si trovava da solo al capezzale della madre. Anche ha Parte_2 dichiarato di essere stato tutta la notte del 17 marzo 2017 a casa della nonna insieme allo zio e alla madre . Ha negato di avere avuto Parte_1 CP_1
pag. 6/11 accordi per la divisione delle chiavi degli immobili sia il 18 marzo che in altri giorni e anche di avere parlato in quell'occasione con con il Persona_4 quale ha riferito di avere scambiato solo qualche parola. Ha precisato che anche il 18 marzo le persone presenti in modo fisso alla veglia erano state lui, lo zio Pa
e la madre , ha detto che il fratello era arrivato all'ora di pranzo CP_1 CP_3 ed era andato via la sera verso le 20,30 massimo le 21,00. Ha dichiarato che i Pa familiari dello zio , moglie e figli erano arrivati il 19 marzo poche ore prima del funerale “accompagnati dal sig. , un collaboratore e amico stretto di Tes_1 Pa mio zio ”.
17. Anche sulla data di arrivo dei familiari (moglie e figli) di , le Parte_1 testimonianze sono contrastanti. I testi (marito della zia Testimone_3 delle parti) e (zia delle parti) asseriscono di aver partecipato alla Testimone_4 veglia funebre di in data 18.3.2017. dichiara che in quella Persona_2 Tes_3 circostanza erano presenti i familiari di . ricorda Parte_1 Testimone_4 Pa dell'arrivo da Perugia di la sera del decesso della sig.ra il 17 marzo Per_2 verso le 21,00 /22,00 quando fu chiamato, “chiesi della famiglia ovvero di LL
e mi disse che non era potuta venire subito, ma arrivò la mattinata successiva con i figli accompagnati da un amico”. (nuora di Controparte_5 CP_1
e moglie di ) ha confermato di essere presente alla camera
[...] Parte_2 ardente di in data 19 marzo 2017 in quanto aveva accompagnato i Persona_2 propri genitori. Nell'occasione incontrò che disse loro che stava Parte_1 aspettando l'arrivo dei suoi familiari da Perugia e andando via dall'abitazione Pa della incontrarono all'ingresso del palazzo la moglie e i figli di con CP_1 un amico. La teste ha altresì precisato di essere andata anche il 17 in Ospedale ed il 18 (mattina e pomeriggio fino alle 21,00 andando a casa per il pranzo), di Pa non avere incontrato la moglie di in quelle occasioni. Ricorda di avere visto e per una visita di circa un'ora; afferma “ la sera del Tes_3 Tes_4 CP_3
18 andò via prima di me, verso le 20 circa, perché aveva una bambina che stava male”. Pantalone Donald, ha confermato di avere accompagnato a casa CP_3 con la macchina sia il 17 marzo 2017 che il 18 marzo 2017 alle 20,00 - 20,30.
Secondo questi due ultimi testimoni, il 18 marzo andò via dal CP_3 capezzale della nonna defunta tra le 20,00 e le 20,30, mentre il teste ha Tes_1 riferito dell'accordo tra le parti avvenuto “sul finire della serata, quando erano andate via le persone che erano venute a dare omaggio alla de cuis si parlò di immobili..”. ha confermato quanto dichiarato anche dalla Controparte_6 figlia in merito alla visita di condoglianze del 19.03.2017, del colloquio CP_5 avuto con nel quale quest'ultimo riferiva che la moglie LL RB Parte_1 ed i figli e non erano venuti con lui il giorno prima CP_4 Controparte_7 in quanto avevano dovuto attendere che il figlio rientrasse da una CP_4 Pa vacanza studio e ricorda di avere incrociato i familiari di “sotto in ascensore”. Anche ha confermato quanto dichiarato anche dalla Testimone_5 figlia e dal marito e ha detto che “con la Controparte_5 Controparte_6 sig.ra LL arrivò anche una persona che non conoscevo”.
pag. 7/11 18. Attesa la contraddittorietà degli elementi emersi nel corso della fase istruttoria ed in particolare tra le dichiarazioni rese dai diversi testi escussi e non ravvisandosi elementi idonei a far ritenere più credibili gli uni rispetto agli altri testimoni, l'inconciliabile contrasto delle varie testimonianze priva dunque di valenza probatoria le loro deposizioni, con la conseguenza che il presunto accordo intercorso tra le parti non può dirsi provato atteso che in ogni caso, sia principio pacifico che, in ipotesi di contrasto tra deposizioni testimoniali, non altrimenti risolvibile in base alle risultanze processuali, “l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (cfr. Cass. 4773/2015, Cass. 3468/2010 e Cass. 6760/2003). Facendo applicazione di tale pacifico principio, si deve concludere che il quadro probatorio è insufficiente a dimostrare la fondatezza della domanda formulata dall'appellante di accertare la sussistenza del contratto di comodato a termine tra i SI.ri e in relazione alle quote in CP_3 CP_1 Parte_1 comproprietà di quest'ultimo sugli immobili siti in Montesilvano (PE), Via Marinelli 111, int. n. 1 e int. N. 3.
19. Né la documentazione prodotta da -come ritenuto condivisibilmente Parte_1 dal giudice di primo grado - porta a diverse conclusioni. L'appellante per contrastare tale assunto ritiene che dai documenti prodotti emergerebbero due significative circostanze ai fini del giudizio. Nel verbale di sommarie informazioni rese da il 7.11.2018 (all.n.11 memoria 183 n.2 di CP_1 [...]
) l'appellata al rigo 29, ha dichiarato: “noi non abbiamo cambiato la Pt_1 serratura dei due appartamenti 6 e 4 che sono in nostro uso” e ciò confermerebbe l'uso esclusivo degli appartamenti 6 e 4. Inoltre, l'appartamento n. 6 per i mesi estivi di luglio, agosto e settembre 2017, sarebbe stato locato dagli odierni appellati come emergerebbe dallo screenshot del 20 giugno 2018 relativo ai messaggi intercorsi tra e l'odierno appellante dove il Parte_2 primo scrive: “infatti quest'anno non abbiamo affittato” (all. n.11 verbale discussione reclamo).
20. Anche tali doglianze risultano prive di pregio. Quanto alle dichiarazioni rese da nelle S.I.T. del 7.11.2018 questa parla di uso degli appartamenti 6 CP_1
e 4, ma detta affermazione non ne esclude tuttavia l'utilizzo anche da parte dell'appellante non avendo la referente parlato di un uso esclusivo dei beni e la circostanza in ogni caso non comprova l'esistenza di un accordo di comodato dei beni in questione tra le parti. Quanto al secondo elemento, nella gravata sentenza il Giudice si è già espresso nel senso: “Pure irrilevanti, ai fini che qui interessano, sono gli ulteriori documenti prodotti da , compresi i Parte_1 messaggi intercorsi tra questi e soggetto terzo rispetto alle Parte_2 odierne parti in causa;
le suddette conversazioni, dunque, non sono opponibili ai ricorrenti e, in ogni caso, non forniscono prova certa dell'accordo” e la censura mossa dall'appellante non contrasta la motivazione de qua, essendosi lo stesso limitato alla mera riproposizione delle stesse argomentazioni addotte nel giudizio di primo grado senza confrontarsi con la statuizione impugnata. Ad
pag. 8/11 ogni modo, si tratta di un messaggio intercorso con un soggetto estraneo al giudizio che per tale ragione non può essere opposto dall'appellante nei confronti degli appellati e il contenuto dello stesso (“infatti quest'anno non abbiamo affittato”) nulla prova sull'esistenza dell'accordo nei termini prospettati da , né sulla riferibilità dell'affitto agli appartamenti in Parte_1 discussione
21. Per i motivi suesposti, il motivo di appello deve essere rigettato.
22. L' appellante ha poi lamentato l'erronea liquidazione delle spese effettuate nella sentenza in quanto il Giudice di prime cure ha duplicato la condanna alle spese di giudizio relative alla fase cautelare, che invece erano già state liquidate in quella sede con l'ordinanza del 22.11.2018 cron. 777/2018, (R.G. 3682/2018).
23. Gli appellati nel costituirsi in giudizio hanno affermato di avere già dato atto, per il tramite dell'Avv. Andrea Modesti codifensore in primo grado, che la liquidazione della somma di € 3.377,00 operata nella sentenza costituisce un errore di duplicazione, per cui dalla somma di € 8.172,00 complessivamente liquidata per compensi professionali deve essere detratta la somma di €
3.337,00 imputata dal Giudice di primo grado alla fase cautelare e in questo senso hanno rassegnato le proprie conclusioni.
24. Nella sentenza impugnata il Tribunale di Pescara al capo b) così ha statuito:
“condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 8.172,00 per compenso professionale (di cui euro 3.337,00 relativi alla fase cautelare) ed euro 291,00 per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari, avv.ti Davide Viola ed Andrea Modesti.” Tuttavia, già nell'ordinanza emessa all'esito della fase cautelare in data 22.11.2018 il Tribunale aveva condannato il resistente al pagamento delle spese di lite. Trattasi pertanto di un evidente errore materiale che deve essere emendato nel senso che all'importo per compensi professionali liquidato in sentenza nella misura di €. 8172,00 deve essere detratto l'importo di €. 3.337,00 attribuito alla fase cautelare. Pertanto, il capo b) del dispositivo della sentenza n. 494/2022 pubblicata il 07/04/2022 del Tribunale di Pescara resa nel giudizio civile rg. 3682/2018 deve essere così corretto:
“condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 4.835,00 per compenso professionale ed euro 291,00 per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari, avv.ti Davide Viola ed Andrea Modesti”.
25. Poiché l'istanza di correzione di errore materiale non integra un motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere, il suo accoglimento da parte del giudice d'appello non assume di per sé rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va riferita esclusivamente all'esito pag. 9/11 della controversia come delimitata dai motivi di gravame veri e propri. (Cass.
6701/2018; Cass. 19284/2014). Conseguentemente, atteso il rigetto del gravame, in applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante ed in favore delle parti appellate in solido. Le stesse vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 in base al valore dichiarato della controversia (euro € 14.461,00), tenuto conto delle attività processuali effettivamente svolte (con esclusione della fase istruttoria non tenutasi) con aumento del 30% ex art. 4, comma 2 (poiché il procuratore degli appellati assiste due soggetti aventi la medesima posizione processuale). Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.494/2022, del Tribunale di Pescara pubblicata il Parte_1
07.04.2022 ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel capo b) del dispositivo della sentenza n. 494/2022 pubblicata il 07/04/2022 del Tribunale di Pescara resa nel giudizio civile rg. 3682/2018 di primo grado e laddove è scritto: “condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 8.172,00 per compenso professionale (di cui euro 3.337,00 relativi alla fase cautelare) ed euro 291,00 per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari, avv.ti Davide Viola ed Andrea Modesti” deve essere invece scritto: “condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 4.835,00 per compenso professionale ed euro 291,00 per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari, avv.ti Davide Viola ed Andrea Modesti”.
- Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati in solido delle spese di giudizio, che liquida, nella misura complessiva di €. 5.155,80 per compensi oltre rimb.
Forf. 15%, oltre accessori di legge.
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
pag. 10/11 Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza in data 11.12.2024.
Il Giudice ausiliario estensore
Avv. Maria Luisa Martini
Il Presidente
Dott. Francesco S. Filocamo
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