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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/12/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. AR Di RC - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.122/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso dall'avvocato Dalia Lo Parte_1
Burgio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Misilmeri, viale Europa n.298.
- parte appellante - contro
, Controparte_1 [...]
[...]
Controparte_2
.
[...]
- parte appellata contumace - Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza del 4.12.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. In Fatto ed in Diritto Con ricorso depositato il 16.02.2023, ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza n.3508/2022, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 31.10.2022, con la quale era stata rigettata la sua domanda di condanna dell , al Controparte_2 pagamento delle somme spettantegli a titolo di assegni familiari, per il periodo 01.06.2016/30.06.2018, in favore dei nipoti in linea retta (nata Controparte_3 il 19.10.2013) e (nato il [...]). Parte_1 L'adito Tribunale, nel contraddittorio delle parti - premesso che a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 180/99 devono ritenersi “inclusi tra i familiari anche i nipoti in linea retta minorenni, non formalmente affidati ma di fatto viventi a carico del richiedente” e che la “vivenza a carico si realizza quando l'ascendente provveda abitualmente al mantenimento del minore” – rilevava che dalla documentazioni in atti non poteva ritenersi raggiunta la prova che i nipoti, non conviventi con il richiedente, fossero a carico di quest'ultimo, non essendo stato
“prodotto un certificato di famiglia storico” e limitandosi i genitori dei medesimi a produrre “delle semplici dichiarazioni sostitutive, ma nessuna dichiarazione di disponibilità al lavoro, né certificazione della Camera di Commercio, né certificazione dell'Agenzia delle Entrate” dalla quale potesse emergere “con chiarezza che dal 2016 al 2018 erano privi di redditi”.
Lamenta, invece, l'appellante di avere dimostrato che i nipoti fossero a suo carico attraverso la produzione in primo grado delle “dichiarazioni sostitutive allegate alla domanda ANF svolta dall'odierno appellante, sia dei genitori dei minori sig.
e sig.ra , sia della nonna materna dei Persona_1 Persona_2 minori sig.ra e sia della nonna paterna sig.ra , Persona_3 Persona_4
i quali hanno tutti dichiarato, sotto la propria piena responsabilità, di non aver prestato negli ultimi due anni dalla domanda attività di lavorativa, né autonomamente né alle dipendenze altrui e che il nonno paterno, odierno appellante, provvede spontaneamente ed abitualmente al mantenimento economico dei nipoti”. Deduce altresì di avere documentato lo stato di disoccupazione dei genitori dei due minorenni mediante la produzione dei rispettivi estratti contributivi, “dai quali si evince l'assenza di qualsiasi attività lavorativa per il periodo di causa”.
Precisa da ultimo “che la mancata costituzione nel giudizio del resistente
, regolarmente convenuto, rende le allegazioni di parte ricorrente, CP_2 odierna appellante, non contestate, secondo il noto principio di non contestazione vigente nel nostro ordinamento giuridico”.
Nessuno si è costituita per la parte appellata.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'odierna udienza di discussione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
***********************
In via del tutto preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia della parte appellata, non costituitasi in giudizio.
Passando merito della vertenza il gravame non merita accoglimento, tenuto conto che: - non risulta prodotta in atti copia della domanda di ANF presentata da all' in data 6.10.2020, avendo l'istante allegato la Parte_1 CP_4 sola ricevuta di ricezione da parte dell'Ufficio previdenziale (prot. n.5502.06/10/2020.0148281), così da precludere ogni verifica circa il contenuto dell'istanza amministrativa e la documentazione alla stessa allegata;
- in linea generale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non costituisce di per sé prova idonea all'assunto della parte in giudizio, esaurendosi i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi (Cassazione sent. n.4026/2014; Consiglio di Stato sent. n.343/2022);
- le autocertificazioni in atti, sono prive della data di sottoscrizione da parte dei genitori dei minori (così da impedirne una potenziale riferibilità alle annualità in contestazione) e non recano alcuna indicazione circa la domanda amministrativa di riferimento (in entrambe si legge “Con riferimento alla domanda di autorizzazione per A.N.F. presentata in data __________”);
- al momento della presentazione della domanda in parola (6.10.2020) il padre dei minori percepiva reddito da lavoro dipendente (sin dal 19.06.2019 e quantomeno fino al 30.09.2021);
- l'appellante non ha mai prodotto uno stato di famiglia (attuale e/o storico) del proprio nucleo familiare o di quello del figlio , né ha Persona_1 mai allegato alcuna certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante con chiarezza l'indisponibilità di qualsiasi reddito da parte di quest'ultimo e della di lui coniuge;
Persona_2
- è incontestato che i minori all'epoca non convivessero con
[...]
, né risulta in atti che egli abbia effettuato alcun pagamento Parte_1 volto al loro sostentamento;
- gli allegati estratti contributivi di e Persona_1 CP_5
si limitano a dimostrare l'assenza di un rapporto di lavoro
[...] dipendente nel biennio 2016/2018, ma ciò non vale ad escludere (in assenza di certificazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate) l'indisponibilità di altre fonti di reddito.
Per completezza espositiva deve essere da ultimo disatteso, riscontrata la contumacia anche in primo grado della parte oggi appellata, la terza ragioni di gravame, in quanto per la Suprema Corte (Cass. ord. 21 novembre 2022, n.34170) “L'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio di non contestazione (o onere di contestazione specifica) non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto a effetto probatorio”. Invero, “la legge n.69/2009, modificando l'art.115 c.p.c., ha limitato il perimetro applicativo del principio di non contestazione alla sola parte costituita;
sicché deve escludersi che il principio di non contestazione (o onere di contestazione specifica) operi in danno della parte contumace, anche in considerazione del dettato letterale dell'art. 115 cod. proc. civ. che, facendo esplicito riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale atteggiamento di neutralità cui si ispira il processo contumaciale” (Cass. 21/11/2014, n.24885, in motivazione);
Infatti, “poiché la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi - non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema – dal solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio;
la preclusione alla contestabilità è ravvisabile soltanto nel caso di inequivocabile non contestazione che può provenire solo dalla parte costituita in giudizio” (cfr. Cass. 23/06/2009, n.14623). Per quanto suesposto la sentenza impugnata merita integrale conferma.
Nulla per le spese del presente grado stante la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia della
[...]
Controparte_6
Controparte_7
, conferma la sentenza n.3508/2022, emessa dal Tribunale di
[...]
Palermo G.L. il 31 ottobre 2022. Nulla per le spese del presente grado. Così deciso in Palermo il 4 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
AR G. Di RC
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. AR Di RC - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.122/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso dall'avvocato Dalia Lo Parte_1
Burgio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Misilmeri, viale Europa n.298.
- parte appellante - contro
, Controparte_1 [...]
[...]
Controparte_2
.
[...]
- parte appellata contumace - Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza del 4.12.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. In Fatto ed in Diritto Con ricorso depositato il 16.02.2023, ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza n.3508/2022, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 31.10.2022, con la quale era stata rigettata la sua domanda di condanna dell , al Controparte_2 pagamento delle somme spettantegli a titolo di assegni familiari, per il periodo 01.06.2016/30.06.2018, in favore dei nipoti in linea retta (nata Controparte_3 il 19.10.2013) e (nato il [...]). Parte_1 L'adito Tribunale, nel contraddittorio delle parti - premesso che a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 180/99 devono ritenersi “inclusi tra i familiari anche i nipoti in linea retta minorenni, non formalmente affidati ma di fatto viventi a carico del richiedente” e che la “vivenza a carico si realizza quando l'ascendente provveda abitualmente al mantenimento del minore” – rilevava che dalla documentazioni in atti non poteva ritenersi raggiunta la prova che i nipoti, non conviventi con il richiedente, fossero a carico di quest'ultimo, non essendo stato
“prodotto un certificato di famiglia storico” e limitandosi i genitori dei medesimi a produrre “delle semplici dichiarazioni sostitutive, ma nessuna dichiarazione di disponibilità al lavoro, né certificazione della Camera di Commercio, né certificazione dell'Agenzia delle Entrate” dalla quale potesse emergere “con chiarezza che dal 2016 al 2018 erano privi di redditi”.
Lamenta, invece, l'appellante di avere dimostrato che i nipoti fossero a suo carico attraverso la produzione in primo grado delle “dichiarazioni sostitutive allegate alla domanda ANF svolta dall'odierno appellante, sia dei genitori dei minori sig.
e sig.ra , sia della nonna materna dei Persona_1 Persona_2 minori sig.ra e sia della nonna paterna sig.ra , Persona_3 Persona_4
i quali hanno tutti dichiarato, sotto la propria piena responsabilità, di non aver prestato negli ultimi due anni dalla domanda attività di lavorativa, né autonomamente né alle dipendenze altrui e che il nonno paterno, odierno appellante, provvede spontaneamente ed abitualmente al mantenimento economico dei nipoti”. Deduce altresì di avere documentato lo stato di disoccupazione dei genitori dei due minorenni mediante la produzione dei rispettivi estratti contributivi, “dai quali si evince l'assenza di qualsiasi attività lavorativa per il periodo di causa”.
Precisa da ultimo “che la mancata costituzione nel giudizio del resistente
, regolarmente convenuto, rende le allegazioni di parte ricorrente, CP_2 odierna appellante, non contestate, secondo il noto principio di non contestazione vigente nel nostro ordinamento giuridico”.
Nessuno si è costituita per la parte appellata.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'odierna udienza di discussione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
***********************
In via del tutto preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia della parte appellata, non costituitasi in giudizio.
Passando merito della vertenza il gravame non merita accoglimento, tenuto conto che: - non risulta prodotta in atti copia della domanda di ANF presentata da all' in data 6.10.2020, avendo l'istante allegato la Parte_1 CP_4 sola ricevuta di ricezione da parte dell'Ufficio previdenziale (prot. n.5502.06/10/2020.0148281), così da precludere ogni verifica circa il contenuto dell'istanza amministrativa e la documentazione alla stessa allegata;
- in linea generale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non costituisce di per sé prova idonea all'assunto della parte in giudizio, esaurendosi i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi (Cassazione sent. n.4026/2014; Consiglio di Stato sent. n.343/2022);
- le autocertificazioni in atti, sono prive della data di sottoscrizione da parte dei genitori dei minori (così da impedirne una potenziale riferibilità alle annualità in contestazione) e non recano alcuna indicazione circa la domanda amministrativa di riferimento (in entrambe si legge “Con riferimento alla domanda di autorizzazione per A.N.F. presentata in data __________”);
- al momento della presentazione della domanda in parola (6.10.2020) il padre dei minori percepiva reddito da lavoro dipendente (sin dal 19.06.2019 e quantomeno fino al 30.09.2021);
- l'appellante non ha mai prodotto uno stato di famiglia (attuale e/o storico) del proprio nucleo familiare o di quello del figlio , né ha Persona_1 mai allegato alcuna certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante con chiarezza l'indisponibilità di qualsiasi reddito da parte di quest'ultimo e della di lui coniuge;
Persona_2
- è incontestato che i minori all'epoca non convivessero con
[...]
, né risulta in atti che egli abbia effettuato alcun pagamento Parte_1 volto al loro sostentamento;
- gli allegati estratti contributivi di e Persona_1 CP_5
si limitano a dimostrare l'assenza di un rapporto di lavoro
[...] dipendente nel biennio 2016/2018, ma ciò non vale ad escludere (in assenza di certificazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate) l'indisponibilità di altre fonti di reddito.
Per completezza espositiva deve essere da ultimo disatteso, riscontrata la contumacia anche in primo grado della parte oggi appellata, la terza ragioni di gravame, in quanto per la Suprema Corte (Cass. ord. 21 novembre 2022, n.34170) “L'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio di non contestazione (o onere di contestazione specifica) non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto a effetto probatorio”. Invero, “la legge n.69/2009, modificando l'art.115 c.p.c., ha limitato il perimetro applicativo del principio di non contestazione alla sola parte costituita;
sicché deve escludersi che il principio di non contestazione (o onere di contestazione specifica) operi in danno della parte contumace, anche in considerazione del dettato letterale dell'art. 115 cod. proc. civ. che, facendo esplicito riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale atteggiamento di neutralità cui si ispira il processo contumaciale” (Cass. 21/11/2014, n.24885, in motivazione);
Infatti, “poiché la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi - non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema – dal solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio;
la preclusione alla contestabilità è ravvisabile soltanto nel caso di inequivocabile non contestazione che può provenire solo dalla parte costituita in giudizio” (cfr. Cass. 23/06/2009, n.14623). Per quanto suesposto la sentenza impugnata merita integrale conferma.
Nulla per le spese del presente grado stante la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia della
[...]
Controparte_6
Controparte_7
, conferma la sentenza n.3508/2022, emessa dal Tribunale di
[...]
Palermo G.L. il 31 ottobre 2022. Nulla per le spese del presente grado. Così deciso in Palermo il 4 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
AR G. Di RC