Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 17/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n° 44/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Atessa (CH) alla Via Colle Sant'Angelo n 4/a, presso lo studio dell'avv.
Antonella Marchetti, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-opponente-
e rappresentato e difeso dall'avv. Simone Dal Pozzo ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio in Guardiagrele (CH) alla Via Tripio n. 71, giusta procura in atti;
- opposto- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 78/2024, reso dal Tribunale di Lanciano nel procedimento Rg n 631/2024 in data 07.12.2024 e notificato in data 10.12.2024, è stato ingiunto all'odierna opponente
[...]
il pagamento dell'importo di €. 23.331,61 a titolo di T.F.R., oltre interessi Parte_1
legali e svalutazione monetaria come per legge, in favore di Controparte_1
Con ricorso ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 in questione deducendo l'erroneità della somma ingiunta di €. 23.331,61 lordi, superiore a quella realmente dovuta al lavoratore pari ad €. 18.861,96 netti, per come risultante dalla busta paga del mese di ottobre 2024.
Ha, dunque, adito l'intestato Tribunale così concludendo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi della presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo
Lanciano, oggetto della presente opposizione, con vittoria di spese ed onorari, anche relative alla pregressa fase sommaria”.
Con memoria l'opposta si è costituita in giudizio così concludendo: “Piaccia alla giustizia del
Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
78/2024 del 7.12.2024 opposto;
confermare il detto decreto con il quale la opponente è stata condannata al pagamento in favore del sig. di € 23.331,61 oltre € 567,00, Parte_2
spese generali e accessori per competenze;
condannare la opponente al pagamento delle spese del presente giudizio”.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
In linea di diritto va rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena, per cui il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria, che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore -al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto- ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene, risultando chiaro, evidente e determinato l'oggetto del monitorio, il credito riconosciuto con il decreto ingiuntivo opposto risulta fondato sul CUD 2024 relativo all'anno 2023 e sulle buste paga relative all'anno 2024 (cfr. documenti da 1 a 6 al ricorso per decreto ingiuntivo). In particolare, nella busta paga del mese di settembre 2024 il TFR risulta quantificato in €. 23.331,61, somma esattamente corrispondente a quella lorda risultante dalla busta paga di ottobre 2024, di chiusura del rapporto di lavoro, allegata dalla stessa società opponente (cfr. doc. 2 alla memoria).
L'unico motivo di opposizione spiegato, con cui si deduce che la somma ingiunta sarebbe errata poiché calcolata al lordo anziché al netto delle ritenute di legge, risulta palesemente destituito di fondamento.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo che: “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive debbano essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore: e ciò perchè la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma
a quello tributario tra contribuente ed erario e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli;
mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro può procedere, ai sensi della L. n. 218 del 1952, art. 19 alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 10/11/2021, n. 33155).
Conclusivamente, il ricorso in opposizione va rigettato in quanto palesemente infondato con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 78/2024, che va dichiarato esecutivo.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo applicando i valori medi delle tabelle allegate al D.M. 147/2022 in relazione alle sole fasi di studio ed introduttiva, devono essere poste a carico della parte opponente Parte_1
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso in opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 78/2024, che va dichiarato esecutivo;
-condanna l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti della parte opposta, liquidate in € 2.599,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 17.03.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -