Articolo 55 della Legge 2 aprile 1958, n. 377
Articolo 54Articolo 56
Versione
23 aprile 1958
Art. 55.

Per gli iscritti al Fondo al 1° gennaio 1956 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in servizio e non abbiano ancora presentato domanda di pensione, la facolta' di copertura dei periodi di assenza contrattualmente noti riconosciuti utili agli effetti dell'anzianita', prevista dall'art. 20, potra' essere esercitata, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i contributi previsti dall'articolo stesso dovranno essere versati in base alla retribuzione percepita all'atto della presentazione della domanda.
Entrata in vigore il 23 aprile 1958