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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/06/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 799 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
(nata a [...] il [...]), elett.te domiciliata in Pagani (SA) al Corso Ettore Parte_1
Padovano n. 64 presso lo studio dell'avv. Ilaria Ruocco che la rappresenta e difende in forza di procura agli atti;
RICORRENTE
E
(nato a [...] il [...]), con ultima residenza in Angri (SA), alla Controparte_1 via Cupa Mastrogennaro n. 29;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.02.2019 chiedeva che fosse pronunciata la separazione dal Parte_1 coniuge , con addebito in capo al marito. Controparte_1
La ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in Pagani (SA), il
16.09.1998 e che dall'unione sono nati tre figli: (nata il [...]), (nata il [...]) e Per_1 R_
(nato il [...]), per i quali domandava l'affidamento esclusivo. Persona_3
Ella chiedeva altresì l'assegnazione della casa familiare e che fosse posto a carico del marito l'obbligo un assegno per il mantenimento dei figli oltre che in proprio favore. Infine, domandava la condanna del resistente ad un risarcimento per i danni morali patiti.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1 All'udienza presidenziale dell'07.10.2019, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del
Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti: autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
affidava i figli minori in modo esclusivo alla madre;
disciplinava il diritto di visita del padre in via protetta per la minore e sospendendolo invece nei confronti del minore R_
; poneva a carico di sia l'assegno mensile per il mantenimento dei figli Persona_3 Controparte_1
(di cui una maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e due minori) pari ad Euro 600,00 (euro
200,00 ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie, sia l'assegno mensile di euro 100 per il mantenimento della ricorrente.
Dinanzi al GI, la causa subiva una serie di rinvii al fine di perfezionare la notifica nei confronti del resistente.
All'udienza del 12.03.2025, dichiarata la contumacia di , la causa veniva rimessa al Controparte_1
Collegio per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale
(mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Quanto alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente, occorre osservare quanto segue.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità
e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che: "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del
27/06/2006 - Rv. 589896) .
Nel caso di specie, alla luce di tale orientamento, che questo Tribunale pienamente condivide, la domanda va rigettata.
ha fondato la stessa su episodi di violenza fisica e verbale asseritamente commessi a suo Parte_1 danno dalla controparte;
tuttavia, degli stessi non può ritenersi raggiunta piena prova, ai fini della pronuncia di addebito, all'esito del presente giudizio.
La ricorrente ha invero prodotto in giudizio querele sporte contro il resistente ed un referto medico del
Pronto Soccorso. Tuttavia, la querela, in quanto atto unilaterale della parte, in assenza di ulteriori elementi istruttori, non è idonea a fondare la richiesta di addebito. Quanto poi al referto di PS, lo stesso attesta esclusivamente uno stato di ansia dovuto a dichiarato alterco con il marito. Con ogni evidenza trattasi di elementi che da soli non possono dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda che va pertanto rigettata.
Similmente deve dirsi in merito alla richiesta di condanna del resistente per danni morali, da rigettarsi per difetto di prova. È ben noto, infatti, che anche il danno non patrimoniale non sfugge alla regola per cui lo stesso deve essere efficacemente provato – nell'an e nel quantum- da colui che si assuma danneggiato.
Rigoroso principio che risponde alla esigenza di rispettare la natura ripristinatoria e non sanzionatoria dell'istituto del risarcimento del danno, propria del nostro ordinamento giuridico. Sennonché ciò non è avvenuto nel caso di specie. La domanda va pertanto rigettata.
Ciò posto, bisogna ora concentrarsi sulle ulteriori pronunce accessorie.
In primo luogo, premesso che tutti i figli della coppia sono nelle more divenuti maggiorenni, la presente pronuncia può riguardare solo i rapporti patrimoniali con i genitori.
Sul punto, non essendovi contestazione in merito alla dedotta mancanza di autosufficienza economica della prole, né ulteriori elementi agli atti da cui possa desumersene il relativo raggiungimento, e considerata soprattutto la grave disabilità del figlio più giovane, il Collegio ritiene di confermare l'obbligo di contribuzione a carico del padre, nella misura precedentemente sancita.
Va altresì confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, affichè ivi continui a risiedervi con i figli.
Per quanto riguarda il mantenimento della moglie, il Collegio, alla luce anche delle precarie condizioni di salute della ricorrente, dell'età delle parti e della durata del matrimonio, reputa equo accogliere la richiesta di euro 200 a titolo di mantenimento del coniuge, ossia l'importo già previsto in sede presidenziale. Somma rivalutabile annualmente secondo Istat.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, alla luce della natura del procedimento e dei rapporti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: a) Pronuncia la separazione dei coniugi e , che contrassero Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Pagani (SA) il 16.09.1998 (atto n. 148, Parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del detto Comune anno 1998);
b) Rigetta la domanda di addebito;
c) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni morali;
d) Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
e) Pone a carico di l'obbligo di versare a , tramite bonifico o mezzo Controparte_1 Parte_1 equivalente, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche etc.), la somma di euro
600,00 mensili, entro il giorno 05 di ogni mese a titolo di contributo nel mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti (euro 200,00 ciascuno); importo rivalutabile annualmente tramite Istat;
f) Pone a carico di l'obbligo di versare, con i medesimi tempi e modalità di cui al Controparte_1 punto precedente, a la somma di euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento del Parte_1 coniuge;
importo rivalutabile annualmente tramite Istat;
g) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite per le causali di cui in motivazione;
h) Ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Pagani di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 148, parte II, Serie A, anno 1998).
Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il 19.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire