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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2024, n. 9724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9724 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
n. rg27109 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel -
2) Dott. Maria Ilaria Romano - Giudice -
3) Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27109 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: divorzio contenzioso
DI
BB rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. NAPPI Pt_1
SEVERINO e dall'avv. PERCUOCO FRANCESCO presso i quali elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
DEL DEO LORENA presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 1.10.2024
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 2806 del 15.3.2023, con
1 attestazione di passaggio in giudicato del 28.12.2023 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 21.9.2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, va emessa sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa nel comune di FORIO (Na) il 2.10.2015 (atto n. 55 parte II, S.A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2015);
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORIO (Na) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
3. Dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/10/2024
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel -
2) Dott. Maria Ilaria Romano - Giudice -
3) Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27109 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: divorzio contenzioso
DI
BB rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. NAPPI Pt_1
SEVERINO e dall'avv. PERCUOCO FRANCESCO presso i quali elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
DEL DEO LORENA presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 1.10.2024
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 2806 del 15.3.2023, con
1 attestazione di passaggio in giudicato del 28.12.2023 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 21.9.2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, va emessa sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa nel comune di FORIO (Na) il 2.10.2015 (atto n. 55 parte II, S.A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2015);
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORIO (Na) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
3. Dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/10/2024
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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