Articolo 1 della Legge 22 febbraio 1968, n. 115
Articolo 2
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22 marzo 1968
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27 agosto 1971
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28 febbraio 1986
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27 luglio 1996
Art. 1.
Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265 , per l'applicazione dell' articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' e' elevato da lire 10.300 milioni a lire 11.000 milioni. (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ((11)) Il limite di spesa di lire 4.900 milioni, previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 aprile 1965, n. 351 , per l'applicazione delle provvidenze di cui all' articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1952, n. 50 , e' elevato a lire 6.050 milioni. (1)
Il limite di spesa di lire 2.330 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265 , per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e' elevato a lire 2.730 milioni. (2)(3)(6)
La maggiore spesa prevista dal primo comma del presente articolo sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968;
quella di cui al secondo comma nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, in ragione di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968; e la spesa prevista dal terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 19 luglio 1971, n.582 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di spesa di lire 6.050 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115 , per l'applicazione delle provvidenze di cui all' articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, numero 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e' elevato a lire 7.050 milioni." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 maggio 1977, n. 209 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115 , per l'applicazione dell' articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' e' elevato da lire 11.000 milioni a lire 15.000 milioni"; ha altresi' disposto (con l'art. 1, comma 3) che " Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115 , per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e' elevato, a lire, 3.230 milioni." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 8 agosto 1977, n. 639 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115 , per l'applicazione dell' articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' nei comuni di cui al precedente articolo 1, gia' elevato a lire 15.000 milioni con l' articolo 1 della legge 5 maggio 1977, n. 209 , e' ulteriormente elevato a lire 18.000 milioni";ha altresi' disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115 , per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , gia' elevato a lire 3.230 milioni con l' articolo 1 della legge 5 maggio 1977, n. 209 , e' ulteriormente elevate a lire 4.230 milioni." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 3 gennaio 1978, n. 2 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115 , per l'applicazione dell' articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' nei comuni di cui al precedente articolo I, gia' elevato a lire 18.000 milioni con l' articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639 , e' ulteriormente elevato a lire 38.000 milioni." --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 19 gennaio 1979, n. 17 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che " Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115 , per l'applicazione dell' articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , a favore delle imprese danneggiate dagli eventi, alluvionali di cui alla presente legge nei comuni compresi nell'allegata tabella A, gia' elevato a lire 38.000 milioni con l' articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2 , e' ulteriormente elevato a lire 48.000 milioni." --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 3 aprile 1980, n. 115 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che " Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115 , per l'applicazione dell' articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , gia' elevato a lire 48.000 milioni con l' articolo 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17 , e' ulteriormente elevato a lire 48.500 milioni"; ha altresi' disposto (con l'art. 10, comma 3) che" Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115 , per la concessione delle provvidenze contemplate nell' articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , gia' elevato a lire 4.230 milioni con l' articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639 , e' ulteriormente elevato a lire 4.730 milioni." --------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 11 dicembre 1980, n. 826 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115 , per l'applicazione dell' articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato a lire 48.500 milioni con l' articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115 , e' ulteriormente elevato a lire 54.500 milioni." --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 35, comma 2) che " Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115 , per l'applicazione dell' articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiato da pubbliche calamita', gia' elevato a lire 54.500 milioni con l' articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826 , e' ulteriormente elevato a lire 104.500 milioni." --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 22 dicembre 1984, n. 887 ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115 , per l'applicazione dell' articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 , a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato con l' articolo 35, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , a lire 104.500 milioni, e' ulteriormente elevato a lire 131.500 milioni." --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 16, comma 12) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115 , per l'applicazione dell' articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato a lire 131,5 miliardi con l' articolo 11, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , e' ulteriormente elevato a lire 158,5 miliardi." --------------- AGGIORNAMENTO (11) Il D.L. 26 luglio 1996, n. 393 , convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 1996, n. 496 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il Fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115 , per l'applicazione dell' articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 , a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato a 238,5 miliardi con legge 23 dicembre 1992, n. 500 , e' ulteriormente elevato a 256,5 miliardi per l'anno 1996 e a 261,5 miliardi a decorrere dall'anno 1997."
Entrata in vigore il 27 luglio 1996