Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei NOi Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6233/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 13/12/2024
DA
) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. RAGNI
LUCIA
E
rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. RAGNI LUCIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 20.05.2018, in Castiglione delle Stiviere (MN), trascritto al registro di Stato Civile del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) al n. 2, parte II Serie A, Anno e procedere, a mezzo di comunicazione da parte della Cancelleria, alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali provvederanno Per_1 all'educazione ed all'istruzione della medesima, attuando ogni decisione nel preminente interesse della figlia stessa, la quale risiederà stabilmente con la madre in Mantova (MN), alla
3) I genitori si obbligano vicendevolmente a comunicare l'uno all'altra ogni variazione di residenza;
4) La casa coniugale, in premessa descritta, continua ad essere abitata dal NO P_
, mentre la NOa si è già trasferita, congiuntamente alla figlia in un
[...] Per_2 Per_1 immobile appositamente locato. Sul punto, si da atto che la NOa al fine di definire Parte_1 ogni questione economica tra le parti, intende trasferire al NO , i propri diritti di P_ comproprietà pro-indiviso pari al 50 % sull'immobile adibito a casa famigliare sedente in Mantova (MN), alla via Yitzhak e Lea Rabin n. 76, dietro il pagamento dell'importo già pattuito, entro e non oltre il mese di giugno dell'anno 2025. Le parti dichiarano che relativamente ai mobili ed arredi ivi esistenti, hanno già provveduto autonomamente alla divisione degli stessi. La cessione dei diritti di comproprietà dell'immobile sarà in ogni caso condizionata all'accettazione da parte della Banca “Banco Bpm Spa”, con la quale i coniugi hanno sottoscritto il contratto di mutuo per l'acquisto della casa familiare, dell'accollo da parte del NO del debito di mutuo residuo, con piena liberazione da qualsivoglia obbligazione P_ e/o vincolo e/o garanzia della NOa Le parti dichiarano e danno atto che la Parte_1 suddetta cessione è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le parti dichiarano altresì che, qualora non venga effettuato la suddetta cessione della quota della casa e il relativo accollo del mutuo in capo al NO entro giugno 2025, porranno P_ in vendita l'immobile in questione. Fermo restando quanto sopra, il NO , come peraltro già sta accadendo, dichiara di P_ accollarsi il pagamento integrale della rata di mutuo prevista per il pagamento della casa coniugale, sollevando quindi la NOa da ogni pagamento inerente detto Parte_1 immobile. 5) In merito al diritto di visita e di frequenza del genitore non collocatario, compatibilmente con le attività scolastiche e/o gli altri impegni sociali-ricreativi della minore, e salvo diverso accordo tra i coniugi, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti Per_1 modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì dopo scuola alla domenica sera alle ore 21.00 (ovvero al lunedì quando la riaccompagnerà direttamente a scuola) allorquando il padre riporterà la figlia presso l'abitazione materna, oltre ad un giorno alla settimana. Quando non trascorrerà il fine settimana con il padre, potrà restare con Per_1 quest'ultimo per due giorni alla settimana compreso il pernottamento. Inoltre, la figlia resterà con il padre:
- 7 (sette) giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie alternando dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
- 3 (tre) giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
- 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da comunicarsi dal padre alla madre almeno entro il mese di maggio di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare ogni eventuale località di vacanza ed il luogo del pernottamento. Il tutto nel pieno rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extra-scolastici della minora stessa.
6) Il NO verserà alla GN un contributo mensile al mantenimento della P_ Parte_1 figlia nella misura di € 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1 ISTAT. Tale contributo verrà versato entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario intestato alla NOa . Parte_2 L'assegno unico verrà percepito al 50 % ciascuno.
7) Le spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo il seguente schema: Senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
2 a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte da SSN); quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) all'asilo nido, alla scuola dell'infanzia, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora la figlia prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
trasporto pubblico. Spese che richiedono il preventivo accordo: A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Trattasi di ogni ulteriore spesa straordinaria tra cui, a titolo esemplificativo: a) SPESE MEDICHE: le cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche in ambito privato;
cure termali e fisioterapiche;
cure, farmaci ed accertamenti non convenzionali;
b) SPESE SCOLASTICHE: spese per il tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria, viaggi istruzione;
c) SPESE EXTRASCOLSTICHE: la baby-sitter; l'acquisto di computer o telefono cellulare;
acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.
8) I genitori consentono che la madre/il padre possa comunicare con la figlia a mezzo telefono/videochiamata una volta al giorno fra le ore 18,00 e le ore 20,00, assumendo ogni accorgimento utile affinché ciò possa avvenire senza intralci.
9) I genitori si impegnano altresì a non pubblicare le foto dei figli sui profili Facebook, nonché su ogni altro social network, provvedendo alla immediata rimozione di quelle esistenti.
10) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e, pertanto, rinunciano ad ogni forma di reciproco mantenimento.
11) I coniugi autorizzano, fin da ora, il rilascio/rinnovo del documento di identità per sé e per la figlia. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine
3 all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il 20/05/2018 ed ivi trascritto al numero 2 , parte II , serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2018;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10.04.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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