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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/06/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 172/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 78/2025, estensore
Dott.ssa Emanuela Fedele promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DOMENICO NASO Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO, N. 1/B, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
L'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia, previa fissazione, con decreto, dell'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 435 c.p.c., accogliere il presente ricorso in appello per i motivi sopra dedotti ed articolati e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 78/2025 pubbl. il 17/01/2025
RG n. 444/2024 n. cronol. 176/2025 del 17/01/2025, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Busto
Arsizio - Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Emanuela Fedele e per l'effetto accogliere integralmente le seguenti conclusioni, come formulate nel ricorso di primo grado:
pagina 1 di 7 - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore di parte Controparte_1 ricorrente della Carta elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 1.500,00.
Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/03/2024 docente con contratto a tempo determinato sino al Parte_1
30.06.2024, presso l'I.C. “Aldo Moro” di Cislago ha chiesto il riconoscimento della Carta docenti per gli anni 2021/22, 2022/23 e 2023/24, in cui è stata destinataria di incarichi fino al termine delle lezioni per 24 ore settimanali.
Nel contraddittorio del resistente, con ordinanza del 31.10.2024 il Tribunale ha rinviato a CP_1
successiva udienza per discussione tramite trattazione scritta “salva la necessità che parte ricorrente documenti entro il termine assegnato per le note finali l'attualità del servizio o l'iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze depositando il nuovo contratto
o l'iscrizione in graduatoria tramite attestazione dell'ufficio competente”.
Il Tribunale ha in seguito respinto la domanda con la seguente motivazione: “Non risulta documentata, invece l'attualità dell'interesse. Parte ricorrente, seppur richiesta di precisazione, nelle note conclusive non ha prodotto alcunché, risultando in atti solo l'ultimo contratto a termine conclusosi nel giugno 2024 nel quale risulta che la docente fu individuata sulla base dei soli titoli professionali non essendo inserita in alcuna graduatoria.
Ne consegue il rigetto del ricorso per difetto di interesse attuale sulle domande formulate e in assenza di domanda risarcitoria.”
L'originaria ricorrente ha proposto appello con ricorso depositato il 18.2.2025, con i seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante lamenta “omessa e/o erronea valutazione dei fatti- contraddittorietà della motivazione- sulla prova del perdurante ed attuale inserimento della ricorrente nel sistema scolastico, violazione dell'art. 43 d.p.r. n. 445/2000 e art. 18 l. 241 del 1990”. Secondo l'appellante, il
Tribunale è giunto ad una conclusione del tutto illogica e contraddittoria, rigettando integralmente il ricorso, per non avere la ricorrente provato di far parte ancora del sistema scolastico, poiché non ha allegato il contratto di lavoro del 2024/2025 e neppure ha fornito prova della permanenza nelle pagina 2 di 7 graduatorie di supplenze. Inoltre, il Giudice di prime cure, fornendo una interpretazione errata ed illogica degli scritti processuali ha rigettato il ricorso promosso asserendo, tra le altre, che la ricorrente non abbia nemmeno formulato una domanda risarcitoria.
La sig.ra prosegue l'appellante, è tutt'ora interna al sistema scolastico;
è destinataria di un Pt_1
contratto di lavoro a tempo determinato su cattedra di diritto, ossia con cessazione al 31 agosto 2025
(cfr. contratto di lavoro 2024 – 2025 che l'appellante deposita unitamente al ricorso in appello come doc. 2); la docente presta ancora servizio presso l'I.S. “Aldo Moro” di Cislago in continuità con il contratto stipulato nell'a.s. 2023/2024.
Il resistente, all'atto della costituzione in giudizio, avvenuta in data 19/09/2024, era già CP_1
edotto della circostanza che la ricorrente fosse inserita nelle GPS nonché che la stessa fosse destinataria di un contratto di lavoro a decorrere dal 01/09/2024; tuttavia, ometteva di allegare tale circostanza, violando così le norme di cui all'art. 43 DPR 445/2000 in base al quale “le singole Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare”; ed ancora l'art. 18 co. 2 della L. 241/1990 secondo cui “I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per
l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”
Ciò significa che l'Amministrazione stessa aveva l'onere di produrre ogni documento, anche favorevole alla controparte, che fosse già in suo possesso.
Il Giudice di primo grado, invece, onerava la sola parte ricorrente della produzione documentale attestante la permanenza nel sistema scolastico della docente, facendo espresso ordine alla medesima di produrre “documenti entro il termine assegnato per le note finali l'attualità del servizio o l'iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze depositando il nuovo contratto o l'iscrizione in graduatoria tramite attestazione dell'ufficio competente.” Il richiamo all'attestazione dell'ufficio competente dell'iscrizione in graduatoria della ricorrente avrebbe dovuto compulsare l'Amministrazione stessa, in virtù degli obblighi a cui è tenuta per legge, a fornire l'informazione richiesta dal Giudice.
A ciò l'appellante aggiunge che lo stesso Giudice, proprio per il richiamo all'attestazione da parte della
P.A. della documentazione, avrebbe ben potuto far incombere l'onere della produzione documentale su entrambe le parti processuali.
pagina 3 di 7 Con il secondo motivo di appello “violazione del “principio della ricerca della verità materiale” la sig.ra censura la decisione del Tribunale sotto un ulteriore profilo, quello, appunto, relativo Pt_1 all'onere del Giudice del lavoro di ricercare la c.d. “verità materiale” anche derogando alle regole processuali sulla prova dei fatti controversi. Il diritto fatto valere in giudizio non era in contestazione tra le parti, mancando soltanto la dimostrazione di un attuale interesse ad agire della ricorrente a causa della particolarità del beneficio, che spetta in ragione della perdurante esigenza formativa del docente.
Il Giudice, facendo corretta applicazione dei principi menzionati, avrebbe dovuto rimandare la decisione ad un momento successivo, onerando la parte pubblica della produzione documentale.
L'appellante ha quindi concluso come riportato in epigrafe.
Il appellato non si è costituito in giudizio e all'udienza del 12.6.2025 il Collegio, verificata la CP_1
regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio di appello, ne ha dichiarato la contumacia;
quindi, alla medesima udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
L'appello è fondato per i seguenti motivi.
Circa la natura dell'azione proposta, anche il Tribunale ha correttamente riconosciuto che non è stata proposta in giudizio una domanda risarcitoria ma di adempimento in forma specifica, il tutto come risultante dalla nota Cass. civile sez. lav. 27/10/2023, n. 29961.
Il punto della controversia è che il Tribunale, una volta verificato che la ricorrente non aveva depositato la documentazione attestante la permanenza della medesima in servizio o comunque nelle graduatorie, ha deciso la causa anziché chiedere ulteriori chiarimenti a proposito.
Va precisato che l'elemento in questione non attiene alla causa petendi della domanda ma alla permanenza dell'interesse ad ottenere una pronuncia di adempimento in forma specifica. In tal senso va intesa l'osservazione del Tribunale che la domanda non poteva intendersi quale domanda risarcitoria, e quindi la questione sollevata era dirimente ai fini della decisione.
Proprio per la particolarità del caso, e trattandosi di un elemento di facile e pronto rilievo, non appare conforme ai principi di ricerca della verità materiale il rigetto della domanda senza, quanto meno,
l'interlocuzione da parte del Ministero resistente. Si tratta di inconvenienti connessi all'utilizzo nel rito del lavoro della trattazione cartolare, che non consente un immediato confronto fra le parti ed il
Giudice, e quindi non consiglia una decisione “allo stato degli atti” nel caso di dubbio su un elemento sopravvenuto all'introduzione della causa, tanto più che il resistente si è costituito in giudizio CP_1
in primo grado nulla eccependo, in punto di fatto, in merito alla persistenza dell'interesse ad ottenere una pronuncia di adempimento in forma specifica.
pagina 4 di 7 È quindi ammissibile in questo grado, anche ex art. 437 cpc, la produzione documentale del contratto di lavoro, che attesta l'ulteriore rapporto di lavoro a termine della sig.ra con scadenza 31.8.2025. Pt_1
Ciò premesso, appare che la domanda sia fondata, in applicazione dei principi di diritto enunciati da
Cass. 29961/2023, qui di seguito richiamati.
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
In motivazione, la Suprema Corte ha precisato:
“16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).
Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche
l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con
l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo.
pagina 5 di 7 Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit. .
Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.”
Analizzando la fattispecie in esame emerge che, per quanto riguarda gli anni scolastici oggetto di domanda, lo stesso Tribunale ha osservato che “dalla documentazione prodotta risulta che negli anni richiesti la docente è stata destinataria di incarichi fino al termine delle lezioni per ventiquattro ore settimanali (cfr. doc. 1, 2 e 3 ricorrente)”.
pagina 6 di 7 Il contratto prodotto in questo grado di appello (doc. 2) attesta l'ulteriore rapporto a termine quale docente di sostegno per 24 ore settimanali con l'I.C. Aldo Moro di Cislago quale supplente annuale e quindi fino al 31.8.2025.
La domanda, quindi, merita accoglimento.
Il Collegio ritiene che le spese del doppio grado di giudizio debbano essere compensate poiché il protrarsi del contenzioso è stato indubbiamente causato dalla stessa parte ricorrente, che non ha allegato elementi tali da fare ritenere l'impossibilità di produrre in primo grado la documentazione richiesta dal Tribunale.
P.Q.M.
In riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 78/2025, condanna l'Amministrazione appellata a mettere a disposizione di la carta elettronica (o altro equipollente) per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nell'importo di euro 500,00 annui oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al saldo.
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Milano, 12.6.2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 78/2025, estensore
Dott.ssa Emanuela Fedele promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DOMENICO NASO Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO, N. 1/B, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
L'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia, previa fissazione, con decreto, dell'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 435 c.p.c., accogliere il presente ricorso in appello per i motivi sopra dedotti ed articolati e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 78/2025 pubbl. il 17/01/2025
RG n. 444/2024 n. cronol. 176/2025 del 17/01/2025, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Busto
Arsizio - Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Emanuela Fedele e per l'effetto accogliere integralmente le seguenti conclusioni, come formulate nel ricorso di primo grado:
pagina 1 di 7 - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore di parte Controparte_1 ricorrente della Carta elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 1.500,00.
Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/03/2024 docente con contratto a tempo determinato sino al Parte_1
30.06.2024, presso l'I.C. “Aldo Moro” di Cislago ha chiesto il riconoscimento della Carta docenti per gli anni 2021/22, 2022/23 e 2023/24, in cui è stata destinataria di incarichi fino al termine delle lezioni per 24 ore settimanali.
Nel contraddittorio del resistente, con ordinanza del 31.10.2024 il Tribunale ha rinviato a CP_1
successiva udienza per discussione tramite trattazione scritta “salva la necessità che parte ricorrente documenti entro il termine assegnato per le note finali l'attualità del servizio o l'iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze depositando il nuovo contratto
o l'iscrizione in graduatoria tramite attestazione dell'ufficio competente”.
Il Tribunale ha in seguito respinto la domanda con la seguente motivazione: “Non risulta documentata, invece l'attualità dell'interesse. Parte ricorrente, seppur richiesta di precisazione, nelle note conclusive non ha prodotto alcunché, risultando in atti solo l'ultimo contratto a termine conclusosi nel giugno 2024 nel quale risulta che la docente fu individuata sulla base dei soli titoli professionali non essendo inserita in alcuna graduatoria.
Ne consegue il rigetto del ricorso per difetto di interesse attuale sulle domande formulate e in assenza di domanda risarcitoria.”
L'originaria ricorrente ha proposto appello con ricorso depositato il 18.2.2025, con i seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante lamenta “omessa e/o erronea valutazione dei fatti- contraddittorietà della motivazione- sulla prova del perdurante ed attuale inserimento della ricorrente nel sistema scolastico, violazione dell'art. 43 d.p.r. n. 445/2000 e art. 18 l. 241 del 1990”. Secondo l'appellante, il
Tribunale è giunto ad una conclusione del tutto illogica e contraddittoria, rigettando integralmente il ricorso, per non avere la ricorrente provato di far parte ancora del sistema scolastico, poiché non ha allegato il contratto di lavoro del 2024/2025 e neppure ha fornito prova della permanenza nelle pagina 2 di 7 graduatorie di supplenze. Inoltre, il Giudice di prime cure, fornendo una interpretazione errata ed illogica degli scritti processuali ha rigettato il ricorso promosso asserendo, tra le altre, che la ricorrente non abbia nemmeno formulato una domanda risarcitoria.
La sig.ra prosegue l'appellante, è tutt'ora interna al sistema scolastico;
è destinataria di un Pt_1
contratto di lavoro a tempo determinato su cattedra di diritto, ossia con cessazione al 31 agosto 2025
(cfr. contratto di lavoro 2024 – 2025 che l'appellante deposita unitamente al ricorso in appello come doc. 2); la docente presta ancora servizio presso l'I.S. “Aldo Moro” di Cislago in continuità con il contratto stipulato nell'a.s. 2023/2024.
Il resistente, all'atto della costituzione in giudizio, avvenuta in data 19/09/2024, era già CP_1
edotto della circostanza che la ricorrente fosse inserita nelle GPS nonché che la stessa fosse destinataria di un contratto di lavoro a decorrere dal 01/09/2024; tuttavia, ometteva di allegare tale circostanza, violando così le norme di cui all'art. 43 DPR 445/2000 in base al quale “le singole Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare”; ed ancora l'art. 18 co. 2 della L. 241/1990 secondo cui “I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per
l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”
Ciò significa che l'Amministrazione stessa aveva l'onere di produrre ogni documento, anche favorevole alla controparte, che fosse già in suo possesso.
Il Giudice di primo grado, invece, onerava la sola parte ricorrente della produzione documentale attestante la permanenza nel sistema scolastico della docente, facendo espresso ordine alla medesima di produrre “documenti entro il termine assegnato per le note finali l'attualità del servizio o l'iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze depositando il nuovo contratto o l'iscrizione in graduatoria tramite attestazione dell'ufficio competente.” Il richiamo all'attestazione dell'ufficio competente dell'iscrizione in graduatoria della ricorrente avrebbe dovuto compulsare l'Amministrazione stessa, in virtù degli obblighi a cui è tenuta per legge, a fornire l'informazione richiesta dal Giudice.
A ciò l'appellante aggiunge che lo stesso Giudice, proprio per il richiamo all'attestazione da parte della
P.A. della documentazione, avrebbe ben potuto far incombere l'onere della produzione documentale su entrambe le parti processuali.
pagina 3 di 7 Con il secondo motivo di appello “violazione del “principio della ricerca della verità materiale” la sig.ra censura la decisione del Tribunale sotto un ulteriore profilo, quello, appunto, relativo Pt_1 all'onere del Giudice del lavoro di ricercare la c.d. “verità materiale” anche derogando alle regole processuali sulla prova dei fatti controversi. Il diritto fatto valere in giudizio non era in contestazione tra le parti, mancando soltanto la dimostrazione di un attuale interesse ad agire della ricorrente a causa della particolarità del beneficio, che spetta in ragione della perdurante esigenza formativa del docente.
Il Giudice, facendo corretta applicazione dei principi menzionati, avrebbe dovuto rimandare la decisione ad un momento successivo, onerando la parte pubblica della produzione documentale.
L'appellante ha quindi concluso come riportato in epigrafe.
Il appellato non si è costituito in giudizio e all'udienza del 12.6.2025 il Collegio, verificata la CP_1
regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio di appello, ne ha dichiarato la contumacia;
quindi, alla medesima udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
L'appello è fondato per i seguenti motivi.
Circa la natura dell'azione proposta, anche il Tribunale ha correttamente riconosciuto che non è stata proposta in giudizio una domanda risarcitoria ma di adempimento in forma specifica, il tutto come risultante dalla nota Cass. civile sez. lav. 27/10/2023, n. 29961.
Il punto della controversia è che il Tribunale, una volta verificato che la ricorrente non aveva depositato la documentazione attestante la permanenza della medesima in servizio o comunque nelle graduatorie, ha deciso la causa anziché chiedere ulteriori chiarimenti a proposito.
Va precisato che l'elemento in questione non attiene alla causa petendi della domanda ma alla permanenza dell'interesse ad ottenere una pronuncia di adempimento in forma specifica. In tal senso va intesa l'osservazione del Tribunale che la domanda non poteva intendersi quale domanda risarcitoria, e quindi la questione sollevata era dirimente ai fini della decisione.
Proprio per la particolarità del caso, e trattandosi di un elemento di facile e pronto rilievo, non appare conforme ai principi di ricerca della verità materiale il rigetto della domanda senza, quanto meno,
l'interlocuzione da parte del Ministero resistente. Si tratta di inconvenienti connessi all'utilizzo nel rito del lavoro della trattazione cartolare, che non consente un immediato confronto fra le parti ed il
Giudice, e quindi non consiglia una decisione “allo stato degli atti” nel caso di dubbio su un elemento sopravvenuto all'introduzione della causa, tanto più che il resistente si è costituito in giudizio CP_1
in primo grado nulla eccependo, in punto di fatto, in merito alla persistenza dell'interesse ad ottenere una pronuncia di adempimento in forma specifica.
pagina 4 di 7 È quindi ammissibile in questo grado, anche ex art. 437 cpc, la produzione documentale del contratto di lavoro, che attesta l'ulteriore rapporto di lavoro a termine della sig.ra con scadenza 31.8.2025. Pt_1
Ciò premesso, appare che la domanda sia fondata, in applicazione dei principi di diritto enunciati da
Cass. 29961/2023, qui di seguito richiamati.
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
In motivazione, la Suprema Corte ha precisato:
“16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).
Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche
l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con
l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo.
pagina 5 di 7 Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit. .
Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.”
Analizzando la fattispecie in esame emerge che, per quanto riguarda gli anni scolastici oggetto di domanda, lo stesso Tribunale ha osservato che “dalla documentazione prodotta risulta che negli anni richiesti la docente è stata destinataria di incarichi fino al termine delle lezioni per ventiquattro ore settimanali (cfr. doc. 1, 2 e 3 ricorrente)”.
pagina 6 di 7 Il contratto prodotto in questo grado di appello (doc. 2) attesta l'ulteriore rapporto a termine quale docente di sostegno per 24 ore settimanali con l'I.C. Aldo Moro di Cislago quale supplente annuale e quindi fino al 31.8.2025.
La domanda, quindi, merita accoglimento.
Il Collegio ritiene che le spese del doppio grado di giudizio debbano essere compensate poiché il protrarsi del contenzioso è stato indubbiamente causato dalla stessa parte ricorrente, che non ha allegato elementi tali da fare ritenere l'impossibilità di produrre in primo grado la documentazione richiesta dal Tribunale.
P.Q.M.
In riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 78/2025, condanna l'Amministrazione appellata a mettere a disposizione di la carta elettronica (o altro equipollente) per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nell'importo di euro 500,00 annui oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al saldo.
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Milano, 12.6.2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
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