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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2440/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. r.g. 2440/2023, promossa
da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F._2
elettivamente domiciliate in BUSTO ARSIZIO, LARGO GIARDINO, 7, presso lo studio dell'avvocato
CLAUDIO VERGA, che le rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTI
nei confronti di
pagina 1 di 8 (P.I. ), quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, quale, a sua volta, mandataria con rappresentanza di NT
, CP_3
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA SERBELLONI, 11, presso lo studio dell'avvocato
SIMONE GIOVANNI, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale del 20.06.2018 del notaio dott. , rep. 1562, racc. 723, allegata in atti, Persona_1
APPELLATA
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI
Per e : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Parte_1 Parte_2
contrariis reiectis, così giudicare: accogliere il presente appello ed in parziale riforma della sentenza
del Tribunale di Busto Arsizio n. 866/2023, Giudice Dott. Carlo Barile, pubblicata il 13.6.2023,
relativamente alla disposta compensazione tra le parti delle spese di lite, condannare ex art. 91 c.p.c.
in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore delle appellanti Controparte_1
sig.re ed delle spese e delle competenze professionali di entrambi i Parte_1 Parte_2
gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art.
93 c.p.c.”;
per , quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 NT
, quale, a sua volta, mandataria di : “Voglia l'On.le
[...] CP_3
Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: -
respingere il presente appello e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 866/2023
emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 13.06.2023. Con vittoria di spese e compensi
professionali del presente giudizio”.
pagina 2 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e avevano proposto Parte_1 Parte_2
opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 585/2022, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data
12.04.2022, con il quale era stato ingiunto loro il pagamento in favore di della somma Controparte_1
di € 173.767,37, oltre interessi e spese della procedura monitoria, dovuta dalle opponenti nella loro qualità di fideiussori delle obbligazioni assunte da in relazione Controparte_4
alle rate scadute e non pagate inerenti a un contratto di mutuo fondiario.
A fondamento della loro opposizione e della richiesta di revoca del decreto, le opponenti avevano eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di e, nel merito, la Controparte_1
nullità parziale dei contratti di fideiussione.
quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 NT
, quale, a sua volta, mandataria di , si era costituita in
[...] CP_3
giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il tribunale, con ordinanza del 14.12.2022, aveva rigettato la istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e aveva concesso alle parti termine di 15 giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione. Successivamente, all'udienza del 23.05.2023, parte opponente aveva chiesto di dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancata presenza personale della parte opposta alla procedura di mediazione e la causa era stata rinviata all'udienza del 13.06.2023
per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., a seguito della quale la causa era stata riservata in decisione.
Il tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 866/2023, pubblicata il 13.06.2023, ha revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando improcedibile la domanda proposta in sede monitoria da parte opposta,
compensando le spese di lite.
pagina 3 di 8 Contro tale sentenza, e hanno proposto appello, chiedendo la Parte_1 Parte_2
riforma della pronuncia sulla base del seguente motivo:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C.
SONO STATE COMPENSATE LE SPESE DI LITE. CP_5
quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 NT
, quale, a sua volta, mandataria di , si è costituita anche
[...] CP_3
nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La Corte di appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del
15.01.2025 ex art. 352 c.p.c.. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha deciso che: “Quanto al regime
delle spese processuali, la assoluta novità della questione anche alla luce della prima pronunzia della
giurisprudenza della Cassazione rispetto all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di
merito e la natura meramente processuale delle ragioni di reiezione della domanda, costituiscono
eccezionali motivi che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti anche in
considerazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (va dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice,
in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per
intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle
nominativamente indicate)”.
Secondo l'appellante, tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che la possibilità di compensare le spese di lite tra le parti costituisce una ipotesi del tutto eccezionale, che ricorre solo in determinati pagina 4 di 8 casi, quali nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento giurisprudenziale su questioni derimenti o, comunque, di “gravi ed eccezionali ragioni”. In
difetto di tali presupposti, nel caso di specie, il giudice avrebbe dovuto applicare il principio generale della soccombenza.
Tale motivo è fondato.
La Corte rileva che, in tema di spese processuali, l'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, conv. dalla L. n. 162 del 2014, così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui tale norma non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero,
“anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”) ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali
ragioni”, delle quali il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione. Si deve ritenere, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che, al di fuori del caso della reciproca soccombenza,
“le gravi ed eccezionali ragioni”, per giustificare la compensazione totale o parziale, non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 11222/2016; Cass. 6059/2017; Cass. 9977/2019).
Nel caso di specie, la Corte ritiene che “gravi ed eccezionali ragioni” non possano trovare,
innanzitutto, giustificazione nel fatto che la lite era stata definita su una questione meramente processuale, così come indicato dal giudice di primo grado. Sul punto, si osserva, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che la definizione in rito di una controversia non giustifica in alcun modo la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi,
com'è accaduto nel caso di specie, vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius (cfr.
Cass. 14576/1999; Cass. 32763/2019): agli effetti del regolamento delle spese processuali, infatti, la pagina 5 di 8 soccombenza può essere determinata, anziché da ragioni di merito, da motivi di carattere processuale
(cfr. Cass. 10911/2001; Cass. 9512/1999).
La Corte ritiene, poi, che esse non possano trovare giustificazione nemmeno nella asserita “assoluta
novità della questione anche alla luce della prima pronunzia della giurisprudenza della Cassazione
rispetto all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito”, come affermato dal tribunale.
Si osserva, infatti, come la questione in ordine al fatto che la parte debba partecipare personalmente al procedimento di mediazione - facendosi eventualmente anche sostituire da un rappresentante, che può
essere lo stesso difensore, dotato di apposita procura speciale di carattere sostanziale, non essendo sufficiente la procura alle liti già rilasciata -, questione affrontata dalla Suprema Corte e non oggetto di alcun contrasto giurisprudenziale da parte dei giudici di legittimità, sia, comunque, nota, in quanto risalente nel tempo, essendo stata affrontata nella sentenza n. 8473 del 27 marzo 2019, pubblicata quasi quattro anni prima dell'incontro di mediazione tenutosi in data 23.01.2023, in cui parte appellata è stata rappresentata da un procuratore in sostituzione dell'avvocato dotato di una mera procura alle liti.
Si ritiene, peraltro, che la parte era stata pienamente edotta sulle modalità di presentazione della domanda e di partecipazione al procedimento, così come si evince dalla sentenza laddove il giudice di primo grado ha affermato: “Con ordinanza del 14.12.2022 […] è stato fissato il termine di 15 giorni
alle parti per presentare la domanda di mediazione, specificando che al fine di ritenere soddisfatta la
condizione di procedibilità era necessario che la parte sulla quale incombe l'onere di introdurre il
procedimento di mediazione partecipi personalmente alla procedura”. La circostanza, peraltro, che parte opposta fosse ben consapevole di ciò si evince anche dal fatto che successivamente, con istanza del 2.05.2023, abbia chiesto la rimessione in termini per introdurre un nuovo procedimento di mediazione, in quanto non aveva partecipato personalmente alla procedura, istanza, peraltro, rigettata in difetto dei presupposti.
pagina 6 di 8 Alla luce di ciò, è evidente che, nel caso di specie, non sussistendo “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione delle spese di lite, deve trovare applicazione il principio generale della soccombenza ed esse devono essere poste a carico di Ai fini della loro liquidazione, si Controparte_1
deve tenere conto sia del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo (€ 173.767,37), che rientra nel quinto scaglione di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, sia delle attività svolte, che sono esclusivamente quella di studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta attività
istruttoria. Il giudizio, inoltre, poneva questioni di non particolare difficoltà e note in giurisprudenza e ha richiesto la soluzione di una semplice questione di rito, rispetto alla quale vi è giurisprudenza specifica di legittimità, con la conseguenza che si può procedere all'applicazione dei valori minimi delle tabelle. In applicazione di tali principi, la somma da liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario delle parti appellanti per il giudizio di primo grado ammonta a € 4.217,00 per compensi, oltre alle spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Quanto alle spese del presente giudizio anch'esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa come indicato in atti (terzo scaglione), delle attività
svolte (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria) e della non difficoltà della questione posta a fondamento del motivo di appello proposto, che determina l'applicazione dei valori minimi delle tabelle.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna , quale CP_1
mandataria con rappresentanza di , a sua volta mandataria NT
con rappresentanza di , al pagamento in favore del procuratore dichiaratosi CP_3
antistatario di e delle spese di lite del giudizio di primo Parte_1 Parte_2 pagina 7 di 8 grado, che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna , quale mandataria con rappresentanza di CP_1 NT
a sua volta mandataria con rappresentanza di , al pagamento in favore del
[...] CP_3
procuratore dichiaratosi antistatario di e delle spese di lite Parte_1 Parte_2
del presente giudizio, che liquida in € 355,50 per spese e in € 1.894,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.01.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Domenico Bonaretti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. r.g. 2440/2023, promossa
da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F._2
elettivamente domiciliate in BUSTO ARSIZIO, LARGO GIARDINO, 7, presso lo studio dell'avvocato
CLAUDIO VERGA, che le rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTI
nei confronti di
pagina 1 di 8 (P.I. ), quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, quale, a sua volta, mandataria con rappresentanza di NT
, CP_3
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA SERBELLONI, 11, presso lo studio dell'avvocato
SIMONE GIOVANNI, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale del 20.06.2018 del notaio dott. , rep. 1562, racc. 723, allegata in atti, Persona_1
APPELLATA
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI
Per e : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Parte_1 Parte_2
contrariis reiectis, così giudicare: accogliere il presente appello ed in parziale riforma della sentenza
del Tribunale di Busto Arsizio n. 866/2023, Giudice Dott. Carlo Barile, pubblicata il 13.6.2023,
relativamente alla disposta compensazione tra le parti delle spese di lite, condannare ex art. 91 c.p.c.
in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore delle appellanti Controparte_1
sig.re ed delle spese e delle competenze professionali di entrambi i Parte_1 Parte_2
gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art.
93 c.p.c.”;
per , quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 NT
, quale, a sua volta, mandataria di : “Voglia l'On.le
[...] CP_3
Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: -
respingere il presente appello e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 866/2023
emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 13.06.2023. Con vittoria di spese e compensi
professionali del presente giudizio”.
pagina 2 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e avevano proposto Parte_1 Parte_2
opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 585/2022, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data
12.04.2022, con il quale era stato ingiunto loro il pagamento in favore di della somma Controparte_1
di € 173.767,37, oltre interessi e spese della procedura monitoria, dovuta dalle opponenti nella loro qualità di fideiussori delle obbligazioni assunte da in relazione Controparte_4
alle rate scadute e non pagate inerenti a un contratto di mutuo fondiario.
A fondamento della loro opposizione e della richiesta di revoca del decreto, le opponenti avevano eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di e, nel merito, la Controparte_1
nullità parziale dei contratti di fideiussione.
quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 NT
, quale, a sua volta, mandataria di , si era costituita in
[...] CP_3
giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il tribunale, con ordinanza del 14.12.2022, aveva rigettato la istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e aveva concesso alle parti termine di 15 giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione. Successivamente, all'udienza del 23.05.2023, parte opponente aveva chiesto di dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancata presenza personale della parte opposta alla procedura di mediazione e la causa era stata rinviata all'udienza del 13.06.2023
per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., a seguito della quale la causa era stata riservata in decisione.
Il tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 866/2023, pubblicata il 13.06.2023, ha revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando improcedibile la domanda proposta in sede monitoria da parte opposta,
compensando le spese di lite.
pagina 3 di 8 Contro tale sentenza, e hanno proposto appello, chiedendo la Parte_1 Parte_2
riforma della pronuncia sulla base del seguente motivo:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C.
SONO STATE COMPENSATE LE SPESE DI LITE. CP_5
quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 NT
, quale, a sua volta, mandataria di , si è costituita anche
[...] CP_3
nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La Corte di appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del
15.01.2025 ex art. 352 c.p.c.. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha deciso che: “Quanto al regime
delle spese processuali, la assoluta novità della questione anche alla luce della prima pronunzia della
giurisprudenza della Cassazione rispetto all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di
merito e la natura meramente processuale delle ragioni di reiezione della domanda, costituiscono
eccezionali motivi che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti anche in
considerazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (va dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice,
in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per
intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle
nominativamente indicate)”.
Secondo l'appellante, tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che la possibilità di compensare le spese di lite tra le parti costituisce una ipotesi del tutto eccezionale, che ricorre solo in determinati pagina 4 di 8 casi, quali nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento giurisprudenziale su questioni derimenti o, comunque, di “gravi ed eccezionali ragioni”. In
difetto di tali presupposti, nel caso di specie, il giudice avrebbe dovuto applicare il principio generale della soccombenza.
Tale motivo è fondato.
La Corte rileva che, in tema di spese processuali, l'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, conv. dalla L. n. 162 del 2014, così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui tale norma non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero,
“anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”) ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali
ragioni”, delle quali il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione. Si deve ritenere, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che, al di fuori del caso della reciproca soccombenza,
“le gravi ed eccezionali ragioni”, per giustificare la compensazione totale o parziale, non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 11222/2016; Cass. 6059/2017; Cass. 9977/2019).
Nel caso di specie, la Corte ritiene che “gravi ed eccezionali ragioni” non possano trovare,
innanzitutto, giustificazione nel fatto che la lite era stata definita su una questione meramente processuale, così come indicato dal giudice di primo grado. Sul punto, si osserva, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che la definizione in rito di una controversia non giustifica in alcun modo la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi,
com'è accaduto nel caso di specie, vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius (cfr.
Cass. 14576/1999; Cass. 32763/2019): agli effetti del regolamento delle spese processuali, infatti, la pagina 5 di 8 soccombenza può essere determinata, anziché da ragioni di merito, da motivi di carattere processuale
(cfr. Cass. 10911/2001; Cass. 9512/1999).
La Corte ritiene, poi, che esse non possano trovare giustificazione nemmeno nella asserita “assoluta
novità della questione anche alla luce della prima pronunzia della giurisprudenza della Cassazione
rispetto all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito”, come affermato dal tribunale.
Si osserva, infatti, come la questione in ordine al fatto che la parte debba partecipare personalmente al procedimento di mediazione - facendosi eventualmente anche sostituire da un rappresentante, che può
essere lo stesso difensore, dotato di apposita procura speciale di carattere sostanziale, non essendo sufficiente la procura alle liti già rilasciata -, questione affrontata dalla Suprema Corte e non oggetto di alcun contrasto giurisprudenziale da parte dei giudici di legittimità, sia, comunque, nota, in quanto risalente nel tempo, essendo stata affrontata nella sentenza n. 8473 del 27 marzo 2019, pubblicata quasi quattro anni prima dell'incontro di mediazione tenutosi in data 23.01.2023, in cui parte appellata è stata rappresentata da un procuratore in sostituzione dell'avvocato dotato di una mera procura alle liti.
Si ritiene, peraltro, che la parte era stata pienamente edotta sulle modalità di presentazione della domanda e di partecipazione al procedimento, così come si evince dalla sentenza laddove il giudice di primo grado ha affermato: “Con ordinanza del 14.12.2022 […] è stato fissato il termine di 15 giorni
alle parti per presentare la domanda di mediazione, specificando che al fine di ritenere soddisfatta la
condizione di procedibilità era necessario che la parte sulla quale incombe l'onere di introdurre il
procedimento di mediazione partecipi personalmente alla procedura”. La circostanza, peraltro, che parte opposta fosse ben consapevole di ciò si evince anche dal fatto che successivamente, con istanza del 2.05.2023, abbia chiesto la rimessione in termini per introdurre un nuovo procedimento di mediazione, in quanto non aveva partecipato personalmente alla procedura, istanza, peraltro, rigettata in difetto dei presupposti.
pagina 6 di 8 Alla luce di ciò, è evidente che, nel caso di specie, non sussistendo “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione delle spese di lite, deve trovare applicazione il principio generale della soccombenza ed esse devono essere poste a carico di Ai fini della loro liquidazione, si Controparte_1
deve tenere conto sia del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo (€ 173.767,37), che rientra nel quinto scaglione di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, sia delle attività svolte, che sono esclusivamente quella di studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta attività
istruttoria. Il giudizio, inoltre, poneva questioni di non particolare difficoltà e note in giurisprudenza e ha richiesto la soluzione di una semplice questione di rito, rispetto alla quale vi è giurisprudenza specifica di legittimità, con la conseguenza che si può procedere all'applicazione dei valori minimi delle tabelle. In applicazione di tali principi, la somma da liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario delle parti appellanti per il giudizio di primo grado ammonta a € 4.217,00 per compensi, oltre alle spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Quanto alle spese del presente giudizio anch'esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa come indicato in atti (terzo scaglione), delle attività
svolte (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria) e della non difficoltà della questione posta a fondamento del motivo di appello proposto, che determina l'applicazione dei valori minimi delle tabelle.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna , quale CP_1
mandataria con rappresentanza di , a sua volta mandataria NT
con rappresentanza di , al pagamento in favore del procuratore dichiaratosi CP_3
antistatario di e delle spese di lite del giudizio di primo Parte_1 Parte_2 pagina 7 di 8 grado, che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna , quale mandataria con rappresentanza di CP_1 NT
a sua volta mandataria con rappresentanza di , al pagamento in favore del
[...] CP_3
procuratore dichiaratosi antistatario di e delle spese di lite Parte_1 Parte_2
del presente giudizio, che liquida in € 355,50 per spese e in € 1.894,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.01.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Domenico Bonaretti
pagina 8 di 8