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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1757/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 19.6.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1215/2023, pubblicata il 15/02/2023,
TRA in persona del legale rappresentante Parte_1
entrambi con l'Avv. Rondini Stefania Parte_2
-APPELLANTI
CONTRO on l'Avv. Armando Nicastro Controparte_1
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1215/2023, pubblicata il
15/02/2023, in materia di “Leasing”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1 CP_2
“In riforma della sentenza numero 1215/2023 emessa dal Tribunale di Milano, nell'ambito del giudizio N R.G. 14961/22, chiedono che l'Ecc.ma Corte adita voglia:
In via preliminare a revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo numero 10791/2021 del Tribunale di Milano per difetto di notifica e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti alla società per le Controparte_1 causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere rigettare le domande tutte così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
pagina 1 di 13 2) Sempre in via preliminare accertare dichiarare la nullità del contratto leasing sottoscritto tra e e relativi documenti allegati (documento di Parte_1 Controparte_1 sintesi e condizioni generali di contratto) nonché di conseguenza della fideiussione prestata dal signor per tutti i motivi di nullità richiamati nell'atto di appello;
CP_2
3) Sempre in via preliminare accertare dichiarare la nullità della fideiussione prestata dal signor , per tutti i motivi di nullità̀ richiamati nell'atto di appello;
CP_2
4) NEL MERITO, condannare , in p.l.r.p.t.: Controparte_1
In via principale alla restituzione in favore di della somma da essa Parte_1 corrisposta in forza del contratto suddetto pari ad euro 3.638.280,11. Oltre euro 1.500.000,00
a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale così in totale euro
5.138.280,11. Ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso all'effettiva restituzione. a) In via subordinata, alla restituzione di quanto in eccesso ad essa corrisposto dalla società Parte_1
, in forza del contratto di leasing per cui è causa euro 1.041.555,67 Iva esclusa (ri
[...] calcolando il piano di ammortamento a un tasso sostitutivo pari a zero) oltre euro 1.500.000,00
a titolo di risarcimento per danno da inadempimento contrattuale, così per complessivi euro
2.451.555,67. Ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso all'effettiva restituzione. b) in via più subordinata, alla restituzione di quanto in eccedenza corrisposto dall' CP_3 pari ad euro 925.342,65 Iva esclusa (previo ricalcolo del piano di ammortamento
[...] ad un tasso sostitutivo pari al rendimento minimo dei buoni ordinari del Tesoro rilevato nei 12 mesi precedenti il periodo di decorrenza degli interessi), ) oltre euro 1.500.000,00 a titolo di risarcimento per danno da inadempimento contrattuale, così per complessivi euro
2.425.342,65. Ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso all'effettiva restituzione.
II.
Sempre in via principale: previa declaratoria dell'illegittima risoluzione contrattuale così come operata da in danno di alla restituzione Controparte_1 Parte_1 in favore di quest'ultima dei canoni di corrisposti pari ad euro 1.778.076,00 (corrispondenti ad euro 24.695,51 × 72 mensilità), nonché la somma di euro 675.000 versata a titolo di anticipo canone, così in totale alla somma di euro 2.453.076,66 oltre Iva, a detrarsi la remunerazione alla per l'utilizzazione del bene per 72 mensilità che si quantifica in euro Controparte_1
720.000, quindi condannarla la somma di euro 1.733.076 oltre Iva, ovvero a detrarsi la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Nonché al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale. Così complessivamente condannare essa , in p.l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento per tale titolo della somma di euro 3.233.076,00. Ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle sborso all'effettiva restituzione. In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.”
Per Controparte_1
pagina 2 di 13 “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disatteso ogni contrario assunto, NEL MERITO Rigettare l'appello, siccome infondato in fatto come in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di causa da maggiorarsi del 30% ai sensi dell'art. art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/10 in considerazione dell'uso di collegamenti ipertestuali inseriti dalla scrivente difese nel corpo dell'atto.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 7.4.2022 e ( in Parte_1 CP_2 qualità di garante) proponevano opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 10791, emesso dal Tribunale di Milano in data 3.6.2021, con il quale era stato loro intimato di pagare
€ 547.747,87 in favore di importo dovuto a titolo di canoni scaduti ed Controparte_1 insoluti alla data di risoluzione di contratto di leasing immobiliare stipulato da
[...] con e garantito da Controparte_4 Parte_1 fideiussione sottoscritta da . Il suddetto contratto risultava rientrante nella frazione CP_2 di azienda di acquistata da Controparte_4 Controparte_1 nell'ambito di un'operazione di scissione.
Allegavano gli opponenti di non aver avuto effettiva conoscenza del citato decreto ingiuntivo sino al 28.2.2022, quando veniva notificato a atto di Parte_1 precetto fondato su tale titolo, dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione l'11.1.2022 ed inoltre che la notificazione dell'atto di precetto veniva eseguita nei confronti del garante il 10.3.2022.
Nel merito, gli opponenti sostenevano:
- Di aver proposto procedimento di mediazione prima della notificazione dell'atto del precetto, deducendo che la conclusione di tale procedimento fosse condizione di procedibilità del giudizio di opposizione;
- L'inesistenza o la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto eseguita nei confronti di in relazione ai tre tentativi di notificazione Parte_1 esperiti in data 1.7.2021, 20.7.2021 e 27.8.2021;
- L'inesistenza o la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto eseguita nei confronti di in proprio;
CP_2
- L'inesistenza del credito oggetto della domanda monitoria in quanto da compensare con il Pa controcredito vantato dall'opponente in relazione al Parte_1 contratto di interest rate swap concluso con la terza a copertura del rischio di CP_1 variazione del tasso di interesse al quale è indicizzato il canone del contratto di leasing, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata di tale terzo;
- La nullità del tasso leasing per indicazione di un tasso nominale in luogo di quello effettivo;
- La nullità del tasso di mora convenzionale del leasing poiché indeterminato in relazione all'ipotesi di risoluzione del contratto;
pagina 3 di 13 - L'usurarietà, derivante dall'indeterminatezza del tasso leasing e del tasso di mora, dei costi sostenuti in relazione al contratto di leasing, chiedendo la restituzione di tutti gli importi corrisposti in relazione a tale contratto ed al relativo risarcimento dei danni per complessivi €
2.451.555,67;
- La mancata esplicitazione del regime di capitalizzazione degli interessi, deducendo per l'effetto la violazione dell'art. 1284 c.c.;
- La circostanza secondo cui l'applicato criterio di calcolo del canone di leasing generava anatocismo, anche sui conti corrente di addebito, con pagamento di maggiori costi per €
621.413,63, comportando la nullità dell'intero contratto con diritto alla restituzione degli importi versati per la sua intera durata, oltre al risarcimento dei danni ulteriori, per complessivi
€ 5.138.280,11;
- La contestazione, in ragione del controcredito vantato, della sussistenza di un inadempimento che giustificasse tanto la risoluzione del contratto quanto la segnalazione dei debitori a sofferenza, deducendo che per effetto delle eccepite nullità fosse divenuta inefficace l'obbligazione fideiussoria assunta da ai sensi dell'art. 1939 c.c. ed eccependo CP_2 altresì la decadenza del debitore dalla garanzia prestata dal fideiussore per non essersi attivato nei termini previsti dall'art. 1957 c.c., chiedendo quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna alla restituzione ed al risarcimento dei danni consequenziali alle eccezioni e domande riconvenzionali proposte.
2. Il Tribunale, con decreto del 29.4.2022 non autorizzava la chiamata di terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c., motivando in ragione della sua citazione con riguardo a domanda riconvenzionale fondata su titolo autonomo e distinto rispetto a quello posto a fondamento del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo tardivamente opposto.
3. Tempestivamente costituitasi, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione tardiva proposta dall'utilizzatrice ed il garante in ragione del fatto che le modalità di esecuzione della notificazione del decreto opposto risultavano identiche a quelle con le quali era stato notificato il precetto e che hanno consentito la piena conoscenza dell'atto.
L'opposta contestava quindi, nel merito, la fondatezza dell'opposizione proposta della quale chiedeva il rigetto, con conseguente conferma del decreto opposto da dichiarare definitivamente esecutivo.
4. Con sentenza n. 1215/2023, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione tardiva proposta, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condannando gli opponenti a rimborsare in favore di le spese di giudizio liquidate in € 14.170,00 CP_1 per compensi oltre accessori di legge.
pagina 4 di 13 5. Avverso detta sentenza, in data 22/06/2023 e Parte_1 CP_2 proponevano appello deducendo otto motivi di censura.
Chiedevano, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, dichiararsi privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 10791/2021, la nullità del contratto di leasing e documenti allegati, nonché della fideiussione prestata dal sig. Per CP_2
l'effetto e in accoglimento dell'ulteriore domanda spiegata in via riconvenzionale, chiedevano la condanna di alla restituzione in favore di della CP_1 Parte_1 somma da essa corrisposta in forza del contratto suddetto pari ad € 3.638.280,11 oltre €
1.500.000,00 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, così in totale
€ 5.138.280,11, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
*****
L'appello è infondato e va respinto.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Nullità del contratto di leasing (contenente le condizioni particolari del contratto), del documento di sintesi, delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria immobiliare, della fideiussione per mancata approvazione e sottoscrizione delle clausole vessatorie – violazione dell'artt.1341 -1342 -1370 c.c.”, gli appellanti lamentano che il contratto di leasing e i documenti ad esso allegati, oltre che la fideiussione prestata da , sarebbero nulli a fronte della presenza al loro interno di CP_2 clausole di natura vessatoria non approvate per iscritto. In particolare, con riferimento al contratto, viene eccepita la nullità delle clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 delle condizioni particolari e gli artt. 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 delle generali.
Avuto riguardo alla fideiussione si invoca la nullità le clausole di cui agli artt. 2, 3 e 10.
Il motivo è infondato tenuto conto, quanto alle clausole di cui agli artt. 7, 9, 11, 13, 17, 18 e 20 delle condizioni generali, che le stesse sono state regolarmente sottoscritte ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c. come emerge dalla lettura del regolamento contrattuale
Quanto, invece, a quelle contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 delle condizioni particolari di contratto e negli artt. 5, 6, 14, 15 e 16 di quelle generali, oltre a quelle riportate agli artt. 2, 3 e
10 della fideiussione, ritiene la Corte che le stesse siano pienamente valide ed efficaci, in quanto non stabiliscono a favore di limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal CP_1 Pa contratto o di sospenderne l'esecuzione, né sanciscono a carico della e/o del sig. CP_2 decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei pagina 5 di 13 rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria tali da renderle invalide e inefficaci.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Errata applicazione del principio della ragione più liquida – violazione degli artt.276, 279 e 187 c.p.c. -il principio del giusto contraddittorio
e del giusto processo -omessa pronuncia – violazione art.112 c.p.c. -violazione dell'art.91 cpc
e 92 cpc”, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, nel far uso del principio della ragione più liquida, avrebbe erroneamente anteposto l'esame di una questione di merito alla necessaria previa soluzione di una di rito, violando il disposto di cui all'art. 276 c.p.c..
In particolare, a seguito di tale violazione, nel caso di specie il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla validità o meno del decreto ingiuntivo a causa della nullità/inesistenza delle relative notifiche, e nello specifico sulle seguenti circostanze:
- quanto al tentativo compiuto l'1.7.2021, siccome eseguita presso la sede legale di
[...]
, sita nell'immobile restituito il 25.6.2020 in conseguenza della Parte_1 risoluzione del contratto di leasing ed ove la stessa è risultata irreperibile, parte appellante deduceva l'erroneità dell'avvio del procedimento di notificazione così come della sua prosecuzione laddove la notificazione tentata nei confronti del legale rappresentante della società destinataria dell'atto ai sensi dell'art. 145, comma 3, c.p.c. era stata compiuta senza dare notizia al destinatario del tentativo di notificazione eseguita a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento e con avviso sulla porta di ingresso del notificante o immesso in cassetta;
- quanto al tentativo di notificazione compiuto il 20.7.2021 a mezzo posta, la mancata specificazione nella velina della qualità dell'amministratore di Parte_1 in forza della quale era stata eseguita la notificazione nei confronti di
[...] CP_2 costituirebbe fatto che rende incerto il destinatario dell'atto; la notificazione sarebbe inoltre nulla perché compiuta senza dare notizia al destinatario del tentativo di notificazione eseguita a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento e con avviso sulla porta di ingresso del notificante o immesso in cassetta;
- quanto al tentativo di notificazione compiuto il 27.8.2021 a mezzo posta, la mancata specificazione della qualità dell'amministratore di in Parte_1 forza della quale era stata eseguita la notificazione nei confronti di , risultante CP_2 sia nella velina che nella raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito, renderebbe incerto il destinatario dell'atto, impedendo il perfezionamento della notificazione ai sensi dell'art. 145 c.p.c;
- quanto alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto eseguita nei confronti di CP_2
in proprio, essa risulterebbe inesistente o nulla, poiché quest'ultimo non avrebbe avuto
[...] conoscenza dell'atto per non aver rinvenuto nella casella postale o sulla porta della abitazione la comunicazione di avvenuto deposito, evidenziando come le modalità di affissione dell'avviso pagina 6 di 13 non siano indicate nella c.a.d. nella quale risultano inoltre riportati gli estremi di un atto diversi da quello notificando.
Anche il secondo motivo di gravame risulta privo di pregio e va rigettato.
Quanto alla prospettata errata applicazione del principio della ragione più liquida, ritiene la
Corte di far proprio il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, Sez. Lav., nella sent. n.
9309 del 20/05/2020, secondo cui “La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”.
In ogni caso, anche gli altri profili di doglianza connessi al motivo di gravame in esame risultano infondati per le ragioni che seguono.
Quanto alla circostanza secondo cui le notifiche del decreto ingiuntivo sarebbero state effettuate in violazione dell'art. 145 c.p.c. poiché, in seguito al vano tentativo di notifica presso la sede legale, non sarebbe seguito “rituale tentativo ex art. 140 e 143 c.p.c.”, deve rilevarsi innanzitutto che appare smentita documentalmente la circostanza secondo la quale all'indirizzo presso il quale avrebbe tentato la notifica del decreto ingiuntivo la CP_1 Parte_1
sarebbe stata irreperibile (sul rilievo secondo il quale quello sarebbe stato l'indirizzo
[...] dell'immobile già condotto in locazione finanziaria e ormai rilasciato). Dalla visura camerale Pa storica, infatti, la risulta aver trasferito la propria sede legale in Roma, Via Fogliano n. 10 Contr solo a far data dal 13/09/2021. Nel luglio 2021, quindi, non avrebbe potuto far altro che Pa richiedere la notificazione dell'atto presso la sede legale della ai sensi dell'art. 145 c.p.c., che all'epoca risultava ancora individuata in Fiano Romano (RM), Via dell'Artigianato n. 18. Pa Contr Esperito, con esito negativo, il tentativo di notifica presso la sede legale della , ne tentava quindi una presso la residenza del suo legale rappresentante pro tempore, il sig. CP_2
facoltà, questa, espressamente contemplata dalla legge e che, ai fini del suo
[...] perfezionamento, la giurisprudenza richiede unicamente che nella relazione di notifica siano indicate la qualità, residenza, domicilio o dimora del soggetto cui l'atto è destinato, come avvenuto nel caso di specie. Parimenti priva di rilievo è la circostanza secondo la quale sulla
“velina postale” del 20/07/2021 non sarebbe stata indicata la qualità di amministratore rivestita dal sig. atteso che è sufficiente che tale qualità risulti dalla relazione di notifica. CP_2
Altrettanto inconferenti si palesano, peraltro, le doglianze avversarie circa la mancata allegazione alla relata di notifica della “velina di spedizione dell'atto”, che avrebbe impedito il controllo della corrispondenza del numero di raccomandata dell'atto giudiziario rispetto alla cartolina di ricevimento, in quanto il numero della raccomandata con la quale l'atto è stato spedito è stato riportato in calce alla relazione di notifica e, peraltro, il numero dell'atto pagina 7 di 13 giudiziario è riportato sull'avviso di ricevimento, di talché si può escludere che possa non esservi corrispondenza tra l'atto consegnato e il relativo avviso di ricevimento .
Il sig. per parte sua, ha sostenuto di non aver mai rinvenuto nella cassetta postale la CP_2 comunicazione di avvenuto deposito del piego raccomandato contenente l'atto giudiziario più volte menzionato. Anche tale doglianza risulta inconferente: tale assunto, anche fosse vero, non sarebbe idoneo ad escludere in toto l'arrivo a destinazione dell'avviso raccomandato inviato a norma dell'art. 140 c.p.c., poiché tale formalità, una volta adempiuta, deve ritenersi sufficiente a rendere edotto l'intimato dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Difetto/errata motivazione – Difetto di adeguata istruttoria - violazione art.112 c.p.c. -violazione artt.1283 (anatocismo), 1284 (saggio degli interessi), 1815 (interessi), 1346 c.c. (oggetto del contratto) 1337 (trattative e responsabilità precontrattuale) -1453 c.c. (inadempimento contrattuale), 1218 (responsabilità del debitore),
2041 (indebito arricchimento) art.117 TUB -violazione norme sulla trasparenza bancaria e buona fede”, gli appellanti censurano il rigetto da parte del Giudice di prime cure della domanda riconvenzionale di nullità, annullabilità e/o inefficacia del contratto di leasing e della fideiussione prestata dal nonché della domanda restitutoria e risarcitoria avanzata da CP_2 [...]
previo accertamento dell'illegittima risoluzione per inadempimento al Parte_1 contratto di leasing operata da lamentando l'erroneità dell'assunzione operata CP_1 dal Tribunale circa la determinabilità per relationem del tasso di leasing e la conseguente non violazione dell'art. 117 TUB.
A dire degli appellanti, il tasso indicato nel contratto in misura pari al 4,550%, corrispondente al valore nominale del tasso leasing, non corrisponderebbe a quello ricavabile applicando correttamente tutte le condizioni contrattuali, pari invece al 4,659 %, corrispondente al tasso effettivo, che non sarebbe, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, determinabile aliunde, circostanza cui sarebbe dovuta conseguire la declaratoria di nullità del negozio.
La denunciata violazione degli obblighi informativi e della disciplina in materia di trasparenza bancaria è totalmente infondata e la questione mal posta alla luce delle evidenze contrattuali nel contratto di locazione, nelle C.G. e nel Documento di Sintesi allegati e della disciplina in materia di trasparenza bancaria.
L'art. 117 TUB asseritamente violato nel caso di specie, prevede l'obbligo di stipulare per iscritto i contratti e fornirne una copia al cliente (comma 1 art. 117 TUB), e di indicare nel contratto “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (comma 4 art. 117 TUB). Occorre, quindi, verificare quali siano gli obblighi specifici previsti a carico degli intermediari ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza nel contratto di leasing e quale sia il tasso di interesse da indicare. In proposito deve rilevarsi che la Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21/4/1999, nell'aggiornamento del 25/7/2003, ha stabilito, in tema di trasparenza e con specifico pagina 8 di 13 riferimento ai contratti di leasing, l'obbligo di inserimento del “tasso interno di attualizzazione”
(tasso leasing). Tale tasso leasing è definito dalla stessa Banca d'Italia come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”. In sostanza, il tasso leasing è il tasso di interesse che si applica annualmente e che serve a determinare il piano di ammortamento del finanziamento. Insieme al prezzo di acquisto del bene, alla durata del contratto e a tutte le spese, oneri e tasse previste, il tasso leasing determina il costo effettivo del finanziamento. Risulta documentalmente dimostrato, che nel contratto per cui è causa è indicato il costo di acquisto del bene, nonché l'ammontare, il numero e la frequenza dei singoli canoni, oltre al prezzo per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto e, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, la possibilità di determinare l'operazione di calcolo del tasso di leasing effettivo risulta evidente considerata “La stessa semplicità con la quale la difesa tecnica di parte resistente, in forza delle condizioni contrattuali convenute tra le parti, ha rilevato una discrasia tra il tasso leasing indicato e quello ritenuto correttamente derivante dalle pattuizioni contrattuali” (cfr. sent. imp. pag. 12). Per tali motivi deve ritenersi che il contenuto contrattuale sia compiutamente determinato e che la società utilizzatrice sia stata messa nella condizione di comprendere ed apprezzare con precisione l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale, in rapporto al capitale erogato dalla concedente.
A fronte di tutte le specifiche indicazioni riportate nel contratto in atti, del tutto inconsistente e infondata è l'eccepita non corrispondenza del tasso di interesse applicato a quello risultante da contratto, ovvero di sua non palese determinazione, essendo state pienamente soddisfatte le esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 TUB.
Condivisibile è pertanto il percorso logico-giuridico del Tribunale laddove, a fronte di un tasso leasing specificamente indicato e quindi di pattuizioni del tutto in linea con il dettato normativo, ha evidenziato come l'asserita divergenza del tasso leasing contrattuale rispetto a quello applicato non comporti di per sé gli effetti di cui all'art. 117 comma 7 TUB salvo che il tasso leasing effettivo, vale a dire il T.I.R. (tasso interno di rendimento), oltre a non essere indicato, non sia neppure determinabile. Nel caso di specie il tasso leasing effettivo è certamente calcolabile (e del resto è stato calcolato dal CTP) e non opera dunque la sanzione di cui all'art. 117, comma settimo, TUB.
Parimenti infondato è il quarto motivo di appello, rubricato “Difetto/errata motivazione –
Difetto di adeguata istruttoria - violazione art.112 c.p.c. -violazione artt.1283 (anatocismo),
1284 (saggio degli interessi), 1815 (interessi), 1346 c.c (oggetto del contratto) 1337 (trattative
e responsabilità precontrattuale) -1453 c.c. (inadempimento contrattuale), 1218
(responsabilità del debitore), 2041 (indebito arricchimento) art.117 TUB - violazione norme sulla trasparenza bancaria e buona fede” con il quale gli appellanti lamentano l'errore commesso dal Tribunale nell'aver rigettato la domanda senza aver tenuto in considerazione che pagina 9 di 13 il contratto di leasing, all'art. 5, prevede l'inclusione delle spese di esazione nel computo degli interessi moratori da valutare ai fini del superamento della soglia contro l'usura. Tali interessi indicati nella misura inizialmente convenuta, pari alla media mensile dei tassi giornalieri
Euribor 3M pro tempore vigente maggiorato di 5 punti, pertanto con un tasso di mora del
6,55%, verrebbero maggiorati del 14,00% sull'insoluto, generando un tasso di mora del 20,55% ampiamente superiore al tasso soglia usura del 11,200% del periodo per i leasing immobiliari.
Va a tal proposito considerato che correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto del tutto generica e non provata la censura di usurarietà del contratto tenuto conto del mancato assolvimento degli oneri probatori a tale riguardo da parte degli opponenti.
Con il quinto motivo d'appello, rubricato “Difetto/ errata motivazione – Difetto di adeguata istruttoria – violazione 820 (frutti naturali e civili) - 821 (acquisto dei frutti) -violazione art.112
c.p.c. -violazione artt.1283 (anatocismo), 1284 (saggio degli interessi), 1815 (interessi), 1346
c.c. (oggetto del contratto) 1337 (trattative e responsabilità precontrattuale) -1453 c.c.
(inadempimento contrattuale), 1218 (responsabilità del debitore), 2041 (indebito arricchimento) art.117 TUB -violazione norme sulla trasparenza bancaria e buona fede” le parti appellanti censurano la statuizione del Tribunale, sulla cui base veniva rigettata la relativa domanda principale e tutte le domande restitutorie e risarcitorie connesse, circa l'espressa indicazione in contratto, all'art. 7, della formula di calcolo che consenta di adeguare i canoni dovuti in caso di esecuzione del contratto nel caso di variazione dei tassi di riferimento. Secondo la prospettazione degli appellanti, al contrario, nell'art. 7 del contratto non vi sarebbe alcun criterio metodologico che definisca come conteggiare i canoni mensili, anzi vi sarebbe addirittura un'indicazione contraria agli artt. 820, 821, 1283 c.c., in quanto CP_1 avrebbe calcolato esclusivamente l'adeguamento del canone e non la quota interessi e la quota capitale del canone, con gli interessi che vengono calcolati sul debito residuo (e non sul capitale residuo alla scadenza della rata) ad inizio di ogni periodo di competenza e non posticipati come invece indicato in contratto, calcolati sugli interessi ancora non esigibili, caratteristica questa del regime degli interessi composti. In tal modo gli interessi risulterebbero pagati anticipatamente rispetto alla scadenza del capitale e al tempo stesso il monte interessi permarrebbe maggiorato nel valore esponenziale della capitalizzazione composta.
La doglienza non è condivisibile.
Nei contratti che prevedono un c.d. ammortamento alla francese, il sistema matematico di formazione delle rate risulta predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da pagina 10 di 13 restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.
Peraltro, la capitalizzazione composta nei contratti di credito è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro senza che ciò comporti la determinazione di un tasso leasing non veritiero: il tasso leasing può essere espresso sia come tasso nominale che come tasso composto;
se nel primo caso lo si indica tramite il criterio della capitalizzazione semplice, nel secondo si utilizza il criterio della capitalizzazione composta e si qualifica quale tasso effettivo. In tale ultimo caso si opera nel senso dell'attualizzazione della rata mediante la formula che capitalizza gli interessi con la stessa periodicità dei canoni. Per tale motivo il calcolo della seconda rata comprende anche gli interessi maturati sulla prima e via di seguito.
Ciò, tuttavia, non identifica una capitalizzazione in senso giuridico in quanto il piano di ammortamento non lo prevede, trattandosi esclusivamente di una tecnica espositiva di tipo matematico.
A tali considerazioni si aggiunga, a fronte delle argomentazioni degli appellanti, che nel caso di specie non si verifica il rischio di crescita infinita e incalcolabile ex ante del debito d'interessi dal lato del debitore, cioè la situazione di pregiudizio che fonda il divieto di anatocismo. Gli interessi corrispettivi sono, infatti, conosciuti o conoscibili a priori dal finanziato sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del finanziamento (nel caso di specie del contratto di leasing).
Con il sesto motivo di appello, rubricato “Difetto di Motivazione -Errata motivazione – difetto di istruttoria - violazione del principio del giusto contraddittorio e del giusto processo -omessa pronuncia – violazione art.112 c.p.c. -violazione dell'art.91 cpc e 92 cpc”, gli appellanti censurano la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, deducendo che, trattandosi di consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza sulla base di una produzione documentale, essa non poteva essere qualificata come esplorativa atteso che risultava fondamentale per la ricostruzione del corretto rapporto di dare/avere tra le parti e doveva dunque essere ammessa, ravvisandosi peraltro vizio di omessa motivazione sul punto.
Anche tale motivo di doglianza è infondato.
Il Giudice di primo grado, alla luce di tutte le considerazioni esposte sopra e del mancato assolvimento degli oneri probatori come sopra evidenziati, ha correttamente escluso l'accertamento peritale che avrebbe costituito un rimedio destinato a colmare le lacune probatorie ravvisate e pertanto esplorativo ed irrilevante ai fini della decisione.
Con il settimo motivo di censura, rubricato “Omessa pronuncia -violazione principio dell'onere della prova- difetto di adeguata istruttoria – difetto di motivazione – violazione artt.1175, 1375, 1419, 1939, 1956, 1957, 1419 c.c. – violazione art.2, art.6 e art.8 L.287/90
pagina 11 di 13 Mod. ABI censurato Banca di Italia con provvedimento 55/05 (artt.2, 4 e 6 della fideiussione)”, gli appellanti lamentano l'illegittimità della sentenza di primo grado deducendo che, stante la nullità e/o invalidità del contratto di leasing cui accede la fideiussione sottoscritta dal sig. CP_2 anche quest'ultima verrebbe travolta dalla relativa nullità e/o invalidità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1939 c.c.; peraltro, il garante contesta la validità della fideiussione prestata in quanto ricalcante il c.d. modello ABI delle c.d. fidejussioni omnibus ed eccepisce l'intervenuta liberazione ex art. 1957 c.c., non più convenzionalmente derogato stante la nullità dell'art. 4 della fideiussione. Infine gli appellanti censurano l'omessa pronuncia sulle altre eccezioni di nullità della fideiussione sollevate, non esaminate dal Tribunale in conseguenza della ritenuta validità del contratto di leasing.
Anche tale motivo di censura è infondato. Evidentemente inconferente risulta il primo profilo sollevato dagli appellanti atteso che, come correttamente rilevato dal Tribunale, attesa la validità del contratto di leasing anche l'accessoria garanzia va ritenuta valida.
Inoltre tenuto conto che la garanzia prestata dal ha natura di fideiussione specifica riferita CP_2 al contratto di leasing n. T0031484 e alle obbligazioni assunte in forza dello stesso dall'utilizzatrice, del tutto inconferente è il richiamo allo schema ABI riguardante le sole fideiussioni omnibus.
Stante la validità della fideiussione, deve essere rigettata anche l'eccezione di liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c., in quanto il sig. ha rinunciato ad eccepirla ai sensi dell'art. CP_2
4 della fideiussione, specificamente approvato dallo stesso garante.
Infine con l'ultimo motivo di gravame rubricato “vizio di omessa pronuncia, violazione del principio della soccombenza”, gli appellanti lamentano come la mancata disamina e pronuncia da parte del Tribunale in ordine alla regolarità del decreto ingiuntivo a fronte delle sollevate eccezioni di nullità della notifica abbiano comportato un aggravio di spese legali, avendo la sentenza di primo grado condannato gli odierni appellanti al pagamento per spese legali per €
14.170,00, che si aggiungono alle spese per € 5.470,00 al pagamento delle quali erano stati condannati a seguito del decreto ingiuntivo confermato.
Appare infondato anche tale ultimo motivo di doglianza in considerazione della totale soccombenza degli opponenti e della giustificata condanna alle spese ex art. 91 c.p.c..
In conclusione l'appello proposto da e da è Parte_1 CP_2 totalmente infondato e va rigettato, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di
Milano n. 1215/2023, anche in punto di spese di lite.
In virtù del principio di soccombenza gli appellanti vanno condannati alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate – tenuto conto del valore indeterminato della controversia, avuto riguardo ai criteri medi indicati dal vigente D.M.
n. 147/2022, attesa la media complessità delle questioni trattate, ad eccezione della fase di pagina 12 di 13 trattazione liquidata nei minimi in assenza di attività istruttoria strictu sensu– in complessivi € 10.313,00 di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13 c. 1 quater, comma inserito dall'art.1 c.17 L. n.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 1215/2023 del Tribunale di Parte_1 CP_2
Milano, pubblicata in data 15.02.2023, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello;
Condanna gli appellanti al pagamento in solido in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 10.313,00 di cui € 2.518,00 per la fase di studio, €
1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13 c.
1 quater, comma inserito dall'art.1 c.17 L. n.228/2012.
Così deciso, in Milano il 18.11.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 19.6.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1215/2023, pubblicata il 15/02/2023,
TRA in persona del legale rappresentante Parte_1
entrambi con l'Avv. Rondini Stefania Parte_2
-APPELLANTI
CONTRO on l'Avv. Armando Nicastro Controparte_1
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1215/2023, pubblicata il
15/02/2023, in materia di “Leasing”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1 CP_2
“In riforma della sentenza numero 1215/2023 emessa dal Tribunale di Milano, nell'ambito del giudizio N R.G. 14961/22, chiedono che l'Ecc.ma Corte adita voglia:
In via preliminare a revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo numero 10791/2021 del Tribunale di Milano per difetto di notifica e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti alla società per le Controparte_1 causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere rigettare le domande tutte così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
pagina 1 di 13 2) Sempre in via preliminare accertare dichiarare la nullità del contratto leasing sottoscritto tra e e relativi documenti allegati (documento di Parte_1 Controparte_1 sintesi e condizioni generali di contratto) nonché di conseguenza della fideiussione prestata dal signor per tutti i motivi di nullità richiamati nell'atto di appello;
CP_2
3) Sempre in via preliminare accertare dichiarare la nullità della fideiussione prestata dal signor , per tutti i motivi di nullità̀ richiamati nell'atto di appello;
CP_2
4) NEL MERITO, condannare , in p.l.r.p.t.: Controparte_1
In via principale alla restituzione in favore di della somma da essa Parte_1 corrisposta in forza del contratto suddetto pari ad euro 3.638.280,11. Oltre euro 1.500.000,00
a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale così in totale euro
5.138.280,11. Ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso all'effettiva restituzione. a) In via subordinata, alla restituzione di quanto in eccesso ad essa corrisposto dalla società Parte_1
, in forza del contratto di leasing per cui è causa euro 1.041.555,67 Iva esclusa (ri
[...] calcolando il piano di ammortamento a un tasso sostitutivo pari a zero) oltre euro 1.500.000,00
a titolo di risarcimento per danno da inadempimento contrattuale, così per complessivi euro
2.451.555,67. Ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso all'effettiva restituzione. b) in via più subordinata, alla restituzione di quanto in eccedenza corrisposto dall' CP_3 pari ad euro 925.342,65 Iva esclusa (previo ricalcolo del piano di ammortamento
[...] ad un tasso sostitutivo pari al rendimento minimo dei buoni ordinari del Tesoro rilevato nei 12 mesi precedenti il periodo di decorrenza degli interessi), ) oltre euro 1.500.000,00 a titolo di risarcimento per danno da inadempimento contrattuale, così per complessivi euro
2.425.342,65. Ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso all'effettiva restituzione.
II.
Sempre in via principale: previa declaratoria dell'illegittima risoluzione contrattuale così come operata da in danno di alla restituzione Controparte_1 Parte_1 in favore di quest'ultima dei canoni di corrisposti pari ad euro 1.778.076,00 (corrispondenti ad euro 24.695,51 × 72 mensilità), nonché la somma di euro 675.000 versata a titolo di anticipo canone, così in totale alla somma di euro 2.453.076,66 oltre Iva, a detrarsi la remunerazione alla per l'utilizzazione del bene per 72 mensilità che si quantifica in euro Controparte_1
720.000, quindi condannarla la somma di euro 1.733.076 oltre Iva, ovvero a detrarsi la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Nonché al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale. Così complessivamente condannare essa , in p.l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento per tale titolo della somma di euro 3.233.076,00. Ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle sborso all'effettiva restituzione. In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.”
Per Controparte_1
pagina 2 di 13 “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disatteso ogni contrario assunto, NEL MERITO Rigettare l'appello, siccome infondato in fatto come in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di causa da maggiorarsi del 30% ai sensi dell'art. art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/10 in considerazione dell'uso di collegamenti ipertestuali inseriti dalla scrivente difese nel corpo dell'atto.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 7.4.2022 e ( in Parte_1 CP_2 qualità di garante) proponevano opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 10791, emesso dal Tribunale di Milano in data 3.6.2021, con il quale era stato loro intimato di pagare
€ 547.747,87 in favore di importo dovuto a titolo di canoni scaduti ed Controparte_1 insoluti alla data di risoluzione di contratto di leasing immobiliare stipulato da
[...] con e garantito da Controparte_4 Parte_1 fideiussione sottoscritta da . Il suddetto contratto risultava rientrante nella frazione CP_2 di azienda di acquistata da Controparte_4 Controparte_1 nell'ambito di un'operazione di scissione.
Allegavano gli opponenti di non aver avuto effettiva conoscenza del citato decreto ingiuntivo sino al 28.2.2022, quando veniva notificato a atto di Parte_1 precetto fondato su tale titolo, dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione l'11.1.2022 ed inoltre che la notificazione dell'atto di precetto veniva eseguita nei confronti del garante il 10.3.2022.
Nel merito, gli opponenti sostenevano:
- Di aver proposto procedimento di mediazione prima della notificazione dell'atto del precetto, deducendo che la conclusione di tale procedimento fosse condizione di procedibilità del giudizio di opposizione;
- L'inesistenza o la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto eseguita nei confronti di in relazione ai tre tentativi di notificazione Parte_1 esperiti in data 1.7.2021, 20.7.2021 e 27.8.2021;
- L'inesistenza o la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto eseguita nei confronti di in proprio;
CP_2
- L'inesistenza del credito oggetto della domanda monitoria in quanto da compensare con il Pa controcredito vantato dall'opponente in relazione al Parte_1 contratto di interest rate swap concluso con la terza a copertura del rischio di CP_1 variazione del tasso di interesse al quale è indicizzato il canone del contratto di leasing, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata di tale terzo;
- La nullità del tasso leasing per indicazione di un tasso nominale in luogo di quello effettivo;
- La nullità del tasso di mora convenzionale del leasing poiché indeterminato in relazione all'ipotesi di risoluzione del contratto;
pagina 3 di 13 - L'usurarietà, derivante dall'indeterminatezza del tasso leasing e del tasso di mora, dei costi sostenuti in relazione al contratto di leasing, chiedendo la restituzione di tutti gli importi corrisposti in relazione a tale contratto ed al relativo risarcimento dei danni per complessivi €
2.451.555,67;
- La mancata esplicitazione del regime di capitalizzazione degli interessi, deducendo per l'effetto la violazione dell'art. 1284 c.c.;
- La circostanza secondo cui l'applicato criterio di calcolo del canone di leasing generava anatocismo, anche sui conti corrente di addebito, con pagamento di maggiori costi per €
621.413,63, comportando la nullità dell'intero contratto con diritto alla restituzione degli importi versati per la sua intera durata, oltre al risarcimento dei danni ulteriori, per complessivi
€ 5.138.280,11;
- La contestazione, in ragione del controcredito vantato, della sussistenza di un inadempimento che giustificasse tanto la risoluzione del contratto quanto la segnalazione dei debitori a sofferenza, deducendo che per effetto delle eccepite nullità fosse divenuta inefficace l'obbligazione fideiussoria assunta da ai sensi dell'art. 1939 c.c. ed eccependo CP_2 altresì la decadenza del debitore dalla garanzia prestata dal fideiussore per non essersi attivato nei termini previsti dall'art. 1957 c.c., chiedendo quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna alla restituzione ed al risarcimento dei danni consequenziali alle eccezioni e domande riconvenzionali proposte.
2. Il Tribunale, con decreto del 29.4.2022 non autorizzava la chiamata di terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c., motivando in ragione della sua citazione con riguardo a domanda riconvenzionale fondata su titolo autonomo e distinto rispetto a quello posto a fondamento del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo tardivamente opposto.
3. Tempestivamente costituitasi, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione tardiva proposta dall'utilizzatrice ed il garante in ragione del fatto che le modalità di esecuzione della notificazione del decreto opposto risultavano identiche a quelle con le quali era stato notificato il precetto e che hanno consentito la piena conoscenza dell'atto.
L'opposta contestava quindi, nel merito, la fondatezza dell'opposizione proposta della quale chiedeva il rigetto, con conseguente conferma del decreto opposto da dichiarare definitivamente esecutivo.
4. Con sentenza n. 1215/2023, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione tardiva proposta, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condannando gli opponenti a rimborsare in favore di le spese di giudizio liquidate in € 14.170,00 CP_1 per compensi oltre accessori di legge.
pagina 4 di 13 5. Avverso detta sentenza, in data 22/06/2023 e Parte_1 CP_2 proponevano appello deducendo otto motivi di censura.
Chiedevano, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, dichiararsi privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 10791/2021, la nullità del contratto di leasing e documenti allegati, nonché della fideiussione prestata dal sig. Per CP_2
l'effetto e in accoglimento dell'ulteriore domanda spiegata in via riconvenzionale, chiedevano la condanna di alla restituzione in favore di della CP_1 Parte_1 somma da essa corrisposta in forza del contratto suddetto pari ad € 3.638.280,11 oltre €
1.500.000,00 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, così in totale
€ 5.138.280,11, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
*****
L'appello è infondato e va respinto.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Nullità del contratto di leasing (contenente le condizioni particolari del contratto), del documento di sintesi, delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria immobiliare, della fideiussione per mancata approvazione e sottoscrizione delle clausole vessatorie – violazione dell'artt.1341 -1342 -1370 c.c.”, gli appellanti lamentano che il contratto di leasing e i documenti ad esso allegati, oltre che la fideiussione prestata da , sarebbero nulli a fronte della presenza al loro interno di CP_2 clausole di natura vessatoria non approvate per iscritto. In particolare, con riferimento al contratto, viene eccepita la nullità delle clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 delle condizioni particolari e gli artt. 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 delle generali.
Avuto riguardo alla fideiussione si invoca la nullità le clausole di cui agli artt. 2, 3 e 10.
Il motivo è infondato tenuto conto, quanto alle clausole di cui agli artt. 7, 9, 11, 13, 17, 18 e 20 delle condizioni generali, che le stesse sono state regolarmente sottoscritte ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c. come emerge dalla lettura del regolamento contrattuale
Quanto, invece, a quelle contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 delle condizioni particolari di contratto e negli artt. 5, 6, 14, 15 e 16 di quelle generali, oltre a quelle riportate agli artt. 2, 3 e
10 della fideiussione, ritiene la Corte che le stesse siano pienamente valide ed efficaci, in quanto non stabiliscono a favore di limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal CP_1 Pa contratto o di sospenderne l'esecuzione, né sanciscono a carico della e/o del sig. CP_2 decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei pagina 5 di 13 rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria tali da renderle invalide e inefficaci.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Errata applicazione del principio della ragione più liquida – violazione degli artt.276, 279 e 187 c.p.c. -il principio del giusto contraddittorio
e del giusto processo -omessa pronuncia – violazione art.112 c.p.c. -violazione dell'art.91 cpc
e 92 cpc”, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, nel far uso del principio della ragione più liquida, avrebbe erroneamente anteposto l'esame di una questione di merito alla necessaria previa soluzione di una di rito, violando il disposto di cui all'art. 276 c.p.c..
In particolare, a seguito di tale violazione, nel caso di specie il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla validità o meno del decreto ingiuntivo a causa della nullità/inesistenza delle relative notifiche, e nello specifico sulle seguenti circostanze:
- quanto al tentativo compiuto l'1.7.2021, siccome eseguita presso la sede legale di
[...]
, sita nell'immobile restituito il 25.6.2020 in conseguenza della Parte_1 risoluzione del contratto di leasing ed ove la stessa è risultata irreperibile, parte appellante deduceva l'erroneità dell'avvio del procedimento di notificazione così come della sua prosecuzione laddove la notificazione tentata nei confronti del legale rappresentante della società destinataria dell'atto ai sensi dell'art. 145, comma 3, c.p.c. era stata compiuta senza dare notizia al destinatario del tentativo di notificazione eseguita a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento e con avviso sulla porta di ingresso del notificante o immesso in cassetta;
- quanto al tentativo di notificazione compiuto il 20.7.2021 a mezzo posta, la mancata specificazione nella velina della qualità dell'amministratore di Parte_1 in forza della quale era stata eseguita la notificazione nei confronti di
[...] CP_2 costituirebbe fatto che rende incerto il destinatario dell'atto; la notificazione sarebbe inoltre nulla perché compiuta senza dare notizia al destinatario del tentativo di notificazione eseguita a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento e con avviso sulla porta di ingresso del notificante o immesso in cassetta;
- quanto al tentativo di notificazione compiuto il 27.8.2021 a mezzo posta, la mancata specificazione della qualità dell'amministratore di in Parte_1 forza della quale era stata eseguita la notificazione nei confronti di , risultante CP_2 sia nella velina che nella raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito, renderebbe incerto il destinatario dell'atto, impedendo il perfezionamento della notificazione ai sensi dell'art. 145 c.p.c;
- quanto alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto eseguita nei confronti di CP_2
in proprio, essa risulterebbe inesistente o nulla, poiché quest'ultimo non avrebbe avuto
[...] conoscenza dell'atto per non aver rinvenuto nella casella postale o sulla porta della abitazione la comunicazione di avvenuto deposito, evidenziando come le modalità di affissione dell'avviso pagina 6 di 13 non siano indicate nella c.a.d. nella quale risultano inoltre riportati gli estremi di un atto diversi da quello notificando.
Anche il secondo motivo di gravame risulta privo di pregio e va rigettato.
Quanto alla prospettata errata applicazione del principio della ragione più liquida, ritiene la
Corte di far proprio il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, Sez. Lav., nella sent. n.
9309 del 20/05/2020, secondo cui “La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”.
In ogni caso, anche gli altri profili di doglianza connessi al motivo di gravame in esame risultano infondati per le ragioni che seguono.
Quanto alla circostanza secondo cui le notifiche del decreto ingiuntivo sarebbero state effettuate in violazione dell'art. 145 c.p.c. poiché, in seguito al vano tentativo di notifica presso la sede legale, non sarebbe seguito “rituale tentativo ex art. 140 e 143 c.p.c.”, deve rilevarsi innanzitutto che appare smentita documentalmente la circostanza secondo la quale all'indirizzo presso il quale avrebbe tentato la notifica del decreto ingiuntivo la CP_1 Parte_1
sarebbe stata irreperibile (sul rilievo secondo il quale quello sarebbe stato l'indirizzo
[...] dell'immobile già condotto in locazione finanziaria e ormai rilasciato). Dalla visura camerale Pa storica, infatti, la risulta aver trasferito la propria sede legale in Roma, Via Fogliano n. 10 Contr solo a far data dal 13/09/2021. Nel luglio 2021, quindi, non avrebbe potuto far altro che Pa richiedere la notificazione dell'atto presso la sede legale della ai sensi dell'art. 145 c.p.c., che all'epoca risultava ancora individuata in Fiano Romano (RM), Via dell'Artigianato n. 18. Pa Contr Esperito, con esito negativo, il tentativo di notifica presso la sede legale della , ne tentava quindi una presso la residenza del suo legale rappresentante pro tempore, il sig. CP_2
facoltà, questa, espressamente contemplata dalla legge e che, ai fini del suo
[...] perfezionamento, la giurisprudenza richiede unicamente che nella relazione di notifica siano indicate la qualità, residenza, domicilio o dimora del soggetto cui l'atto è destinato, come avvenuto nel caso di specie. Parimenti priva di rilievo è la circostanza secondo la quale sulla
“velina postale” del 20/07/2021 non sarebbe stata indicata la qualità di amministratore rivestita dal sig. atteso che è sufficiente che tale qualità risulti dalla relazione di notifica. CP_2
Altrettanto inconferenti si palesano, peraltro, le doglianze avversarie circa la mancata allegazione alla relata di notifica della “velina di spedizione dell'atto”, che avrebbe impedito il controllo della corrispondenza del numero di raccomandata dell'atto giudiziario rispetto alla cartolina di ricevimento, in quanto il numero della raccomandata con la quale l'atto è stato spedito è stato riportato in calce alla relazione di notifica e, peraltro, il numero dell'atto pagina 7 di 13 giudiziario è riportato sull'avviso di ricevimento, di talché si può escludere che possa non esservi corrispondenza tra l'atto consegnato e il relativo avviso di ricevimento .
Il sig. per parte sua, ha sostenuto di non aver mai rinvenuto nella cassetta postale la CP_2 comunicazione di avvenuto deposito del piego raccomandato contenente l'atto giudiziario più volte menzionato. Anche tale doglianza risulta inconferente: tale assunto, anche fosse vero, non sarebbe idoneo ad escludere in toto l'arrivo a destinazione dell'avviso raccomandato inviato a norma dell'art. 140 c.p.c., poiché tale formalità, una volta adempiuta, deve ritenersi sufficiente a rendere edotto l'intimato dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Difetto/errata motivazione – Difetto di adeguata istruttoria - violazione art.112 c.p.c. -violazione artt.1283 (anatocismo), 1284 (saggio degli interessi), 1815 (interessi), 1346 c.c. (oggetto del contratto) 1337 (trattative e responsabilità precontrattuale) -1453 c.c. (inadempimento contrattuale), 1218 (responsabilità del debitore),
2041 (indebito arricchimento) art.117 TUB -violazione norme sulla trasparenza bancaria e buona fede”, gli appellanti censurano il rigetto da parte del Giudice di prime cure della domanda riconvenzionale di nullità, annullabilità e/o inefficacia del contratto di leasing e della fideiussione prestata dal nonché della domanda restitutoria e risarcitoria avanzata da CP_2 [...]
previo accertamento dell'illegittima risoluzione per inadempimento al Parte_1 contratto di leasing operata da lamentando l'erroneità dell'assunzione operata CP_1 dal Tribunale circa la determinabilità per relationem del tasso di leasing e la conseguente non violazione dell'art. 117 TUB.
A dire degli appellanti, il tasso indicato nel contratto in misura pari al 4,550%, corrispondente al valore nominale del tasso leasing, non corrisponderebbe a quello ricavabile applicando correttamente tutte le condizioni contrattuali, pari invece al 4,659 %, corrispondente al tasso effettivo, che non sarebbe, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, determinabile aliunde, circostanza cui sarebbe dovuta conseguire la declaratoria di nullità del negozio.
La denunciata violazione degli obblighi informativi e della disciplina in materia di trasparenza bancaria è totalmente infondata e la questione mal posta alla luce delle evidenze contrattuali nel contratto di locazione, nelle C.G. e nel Documento di Sintesi allegati e della disciplina in materia di trasparenza bancaria.
L'art. 117 TUB asseritamente violato nel caso di specie, prevede l'obbligo di stipulare per iscritto i contratti e fornirne una copia al cliente (comma 1 art. 117 TUB), e di indicare nel contratto “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (comma 4 art. 117 TUB). Occorre, quindi, verificare quali siano gli obblighi specifici previsti a carico degli intermediari ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza nel contratto di leasing e quale sia il tasso di interesse da indicare. In proposito deve rilevarsi che la Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21/4/1999, nell'aggiornamento del 25/7/2003, ha stabilito, in tema di trasparenza e con specifico pagina 8 di 13 riferimento ai contratti di leasing, l'obbligo di inserimento del “tasso interno di attualizzazione”
(tasso leasing). Tale tasso leasing è definito dalla stessa Banca d'Italia come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”. In sostanza, il tasso leasing è il tasso di interesse che si applica annualmente e che serve a determinare il piano di ammortamento del finanziamento. Insieme al prezzo di acquisto del bene, alla durata del contratto e a tutte le spese, oneri e tasse previste, il tasso leasing determina il costo effettivo del finanziamento. Risulta documentalmente dimostrato, che nel contratto per cui è causa è indicato il costo di acquisto del bene, nonché l'ammontare, il numero e la frequenza dei singoli canoni, oltre al prezzo per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto e, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, la possibilità di determinare l'operazione di calcolo del tasso di leasing effettivo risulta evidente considerata “La stessa semplicità con la quale la difesa tecnica di parte resistente, in forza delle condizioni contrattuali convenute tra le parti, ha rilevato una discrasia tra il tasso leasing indicato e quello ritenuto correttamente derivante dalle pattuizioni contrattuali” (cfr. sent. imp. pag. 12). Per tali motivi deve ritenersi che il contenuto contrattuale sia compiutamente determinato e che la società utilizzatrice sia stata messa nella condizione di comprendere ed apprezzare con precisione l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale, in rapporto al capitale erogato dalla concedente.
A fronte di tutte le specifiche indicazioni riportate nel contratto in atti, del tutto inconsistente e infondata è l'eccepita non corrispondenza del tasso di interesse applicato a quello risultante da contratto, ovvero di sua non palese determinazione, essendo state pienamente soddisfatte le esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 TUB.
Condivisibile è pertanto il percorso logico-giuridico del Tribunale laddove, a fronte di un tasso leasing specificamente indicato e quindi di pattuizioni del tutto in linea con il dettato normativo, ha evidenziato come l'asserita divergenza del tasso leasing contrattuale rispetto a quello applicato non comporti di per sé gli effetti di cui all'art. 117 comma 7 TUB salvo che il tasso leasing effettivo, vale a dire il T.I.R. (tasso interno di rendimento), oltre a non essere indicato, non sia neppure determinabile. Nel caso di specie il tasso leasing effettivo è certamente calcolabile (e del resto è stato calcolato dal CTP) e non opera dunque la sanzione di cui all'art. 117, comma settimo, TUB.
Parimenti infondato è il quarto motivo di appello, rubricato “Difetto/errata motivazione –
Difetto di adeguata istruttoria - violazione art.112 c.p.c. -violazione artt.1283 (anatocismo),
1284 (saggio degli interessi), 1815 (interessi), 1346 c.c (oggetto del contratto) 1337 (trattative
e responsabilità precontrattuale) -1453 c.c. (inadempimento contrattuale), 1218
(responsabilità del debitore), 2041 (indebito arricchimento) art.117 TUB - violazione norme sulla trasparenza bancaria e buona fede” con il quale gli appellanti lamentano l'errore commesso dal Tribunale nell'aver rigettato la domanda senza aver tenuto in considerazione che pagina 9 di 13 il contratto di leasing, all'art. 5, prevede l'inclusione delle spese di esazione nel computo degli interessi moratori da valutare ai fini del superamento della soglia contro l'usura. Tali interessi indicati nella misura inizialmente convenuta, pari alla media mensile dei tassi giornalieri
Euribor 3M pro tempore vigente maggiorato di 5 punti, pertanto con un tasso di mora del
6,55%, verrebbero maggiorati del 14,00% sull'insoluto, generando un tasso di mora del 20,55% ampiamente superiore al tasso soglia usura del 11,200% del periodo per i leasing immobiliari.
Va a tal proposito considerato che correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto del tutto generica e non provata la censura di usurarietà del contratto tenuto conto del mancato assolvimento degli oneri probatori a tale riguardo da parte degli opponenti.
Con il quinto motivo d'appello, rubricato “Difetto/ errata motivazione – Difetto di adeguata istruttoria – violazione 820 (frutti naturali e civili) - 821 (acquisto dei frutti) -violazione art.112
c.p.c. -violazione artt.1283 (anatocismo), 1284 (saggio degli interessi), 1815 (interessi), 1346
c.c. (oggetto del contratto) 1337 (trattative e responsabilità precontrattuale) -1453 c.c.
(inadempimento contrattuale), 1218 (responsabilità del debitore), 2041 (indebito arricchimento) art.117 TUB -violazione norme sulla trasparenza bancaria e buona fede” le parti appellanti censurano la statuizione del Tribunale, sulla cui base veniva rigettata la relativa domanda principale e tutte le domande restitutorie e risarcitorie connesse, circa l'espressa indicazione in contratto, all'art. 7, della formula di calcolo che consenta di adeguare i canoni dovuti in caso di esecuzione del contratto nel caso di variazione dei tassi di riferimento. Secondo la prospettazione degli appellanti, al contrario, nell'art. 7 del contratto non vi sarebbe alcun criterio metodologico che definisca come conteggiare i canoni mensili, anzi vi sarebbe addirittura un'indicazione contraria agli artt. 820, 821, 1283 c.c., in quanto CP_1 avrebbe calcolato esclusivamente l'adeguamento del canone e non la quota interessi e la quota capitale del canone, con gli interessi che vengono calcolati sul debito residuo (e non sul capitale residuo alla scadenza della rata) ad inizio di ogni periodo di competenza e non posticipati come invece indicato in contratto, calcolati sugli interessi ancora non esigibili, caratteristica questa del regime degli interessi composti. In tal modo gli interessi risulterebbero pagati anticipatamente rispetto alla scadenza del capitale e al tempo stesso il monte interessi permarrebbe maggiorato nel valore esponenziale della capitalizzazione composta.
La doglienza non è condivisibile.
Nei contratti che prevedono un c.d. ammortamento alla francese, il sistema matematico di formazione delle rate risulta predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da pagina 10 di 13 restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.
Peraltro, la capitalizzazione composta nei contratti di credito è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro senza che ciò comporti la determinazione di un tasso leasing non veritiero: il tasso leasing può essere espresso sia come tasso nominale che come tasso composto;
se nel primo caso lo si indica tramite il criterio della capitalizzazione semplice, nel secondo si utilizza il criterio della capitalizzazione composta e si qualifica quale tasso effettivo. In tale ultimo caso si opera nel senso dell'attualizzazione della rata mediante la formula che capitalizza gli interessi con la stessa periodicità dei canoni. Per tale motivo il calcolo della seconda rata comprende anche gli interessi maturati sulla prima e via di seguito.
Ciò, tuttavia, non identifica una capitalizzazione in senso giuridico in quanto il piano di ammortamento non lo prevede, trattandosi esclusivamente di una tecnica espositiva di tipo matematico.
A tali considerazioni si aggiunga, a fronte delle argomentazioni degli appellanti, che nel caso di specie non si verifica il rischio di crescita infinita e incalcolabile ex ante del debito d'interessi dal lato del debitore, cioè la situazione di pregiudizio che fonda il divieto di anatocismo. Gli interessi corrispettivi sono, infatti, conosciuti o conoscibili a priori dal finanziato sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del finanziamento (nel caso di specie del contratto di leasing).
Con il sesto motivo di appello, rubricato “Difetto di Motivazione -Errata motivazione – difetto di istruttoria - violazione del principio del giusto contraddittorio e del giusto processo -omessa pronuncia – violazione art.112 c.p.c. -violazione dell'art.91 cpc e 92 cpc”, gli appellanti censurano la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, deducendo che, trattandosi di consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza sulla base di una produzione documentale, essa non poteva essere qualificata come esplorativa atteso che risultava fondamentale per la ricostruzione del corretto rapporto di dare/avere tra le parti e doveva dunque essere ammessa, ravvisandosi peraltro vizio di omessa motivazione sul punto.
Anche tale motivo di doglianza è infondato.
Il Giudice di primo grado, alla luce di tutte le considerazioni esposte sopra e del mancato assolvimento degli oneri probatori come sopra evidenziati, ha correttamente escluso l'accertamento peritale che avrebbe costituito un rimedio destinato a colmare le lacune probatorie ravvisate e pertanto esplorativo ed irrilevante ai fini della decisione.
Con il settimo motivo di censura, rubricato “Omessa pronuncia -violazione principio dell'onere della prova- difetto di adeguata istruttoria – difetto di motivazione – violazione artt.1175, 1375, 1419, 1939, 1956, 1957, 1419 c.c. – violazione art.2, art.6 e art.8 L.287/90
pagina 11 di 13 Mod. ABI censurato Banca di Italia con provvedimento 55/05 (artt.2, 4 e 6 della fideiussione)”, gli appellanti lamentano l'illegittimità della sentenza di primo grado deducendo che, stante la nullità e/o invalidità del contratto di leasing cui accede la fideiussione sottoscritta dal sig. CP_2 anche quest'ultima verrebbe travolta dalla relativa nullità e/o invalidità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1939 c.c.; peraltro, il garante contesta la validità della fideiussione prestata in quanto ricalcante il c.d. modello ABI delle c.d. fidejussioni omnibus ed eccepisce l'intervenuta liberazione ex art. 1957 c.c., non più convenzionalmente derogato stante la nullità dell'art. 4 della fideiussione. Infine gli appellanti censurano l'omessa pronuncia sulle altre eccezioni di nullità della fideiussione sollevate, non esaminate dal Tribunale in conseguenza della ritenuta validità del contratto di leasing.
Anche tale motivo di censura è infondato. Evidentemente inconferente risulta il primo profilo sollevato dagli appellanti atteso che, come correttamente rilevato dal Tribunale, attesa la validità del contratto di leasing anche l'accessoria garanzia va ritenuta valida.
Inoltre tenuto conto che la garanzia prestata dal ha natura di fideiussione specifica riferita CP_2 al contratto di leasing n. T0031484 e alle obbligazioni assunte in forza dello stesso dall'utilizzatrice, del tutto inconferente è il richiamo allo schema ABI riguardante le sole fideiussioni omnibus.
Stante la validità della fideiussione, deve essere rigettata anche l'eccezione di liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c., in quanto il sig. ha rinunciato ad eccepirla ai sensi dell'art. CP_2
4 della fideiussione, specificamente approvato dallo stesso garante.
Infine con l'ultimo motivo di gravame rubricato “vizio di omessa pronuncia, violazione del principio della soccombenza”, gli appellanti lamentano come la mancata disamina e pronuncia da parte del Tribunale in ordine alla regolarità del decreto ingiuntivo a fronte delle sollevate eccezioni di nullità della notifica abbiano comportato un aggravio di spese legali, avendo la sentenza di primo grado condannato gli odierni appellanti al pagamento per spese legali per €
14.170,00, che si aggiungono alle spese per € 5.470,00 al pagamento delle quali erano stati condannati a seguito del decreto ingiuntivo confermato.
Appare infondato anche tale ultimo motivo di doglianza in considerazione della totale soccombenza degli opponenti e della giustificata condanna alle spese ex art. 91 c.p.c..
In conclusione l'appello proposto da e da è Parte_1 CP_2 totalmente infondato e va rigettato, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di
Milano n. 1215/2023, anche in punto di spese di lite.
In virtù del principio di soccombenza gli appellanti vanno condannati alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate – tenuto conto del valore indeterminato della controversia, avuto riguardo ai criteri medi indicati dal vigente D.M.
n. 147/2022, attesa la media complessità delle questioni trattate, ad eccezione della fase di pagina 12 di 13 trattazione liquidata nei minimi in assenza di attività istruttoria strictu sensu– in complessivi € 10.313,00 di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13 c. 1 quater, comma inserito dall'art.1 c.17 L. n.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 1215/2023 del Tribunale di Parte_1 CP_2
Milano, pubblicata in data 15.02.2023, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello;
Condanna gli appellanti al pagamento in solido in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 10.313,00 di cui € 2.518,00 per la fase di studio, €
1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13 c.
1 quater, comma inserito dall'art.1 c.17 L. n.228/2012.
Così deciso, in Milano il 18.11.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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