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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/11/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, composta dai
Signori Magistrati:
- Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
- Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- Dott. Carmelo Mazzeo Consigliere estensore ha emesso la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 502/2024 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Catania, Via C.F._1
Ruggero Settimo 28, presso lo studio dell'Avvocato Santi Distefano, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellante
E
1 (c.f. ) in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
MA IM, presso il cui recapito professionale, in Messina, Viale
RE LE n.325, è elettivamente domiciliato;
appellato
Riservata la decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la Corte, riunita in camera di consiglio, ha osservato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'otto maggio 2024, il Giudice del Tribunale di
Messina rigettava la domanda con cui aveva Parte_1
chiesto la condanna del anche ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti alla propria persona a causa di una caduta verificatasi, il 16 settembre 2016, alle ore 21,00
circa, in una strada pubblica, sita nella Via Jannuzzo di CP_1
all'altezza dell'hotel Ellenia Yachting, asseritamente dovuta
[...]
ad una buca presente in quel tratto, non visibile e non segnalata.
Proponeva appello il illustrando i motivi di gravame Pt_1
coi quali chiedeva la riforma della sentenza con l'accoglimento della domanda.
2 Si costituiva il che eccepiva l'inammissibilità della CP_1
nuova documentazione prodotta, replicava e chiedeva il rigetto del gravame.
Viste le note depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Consigliere Istruttore riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice rigettava la domanda perchè l'istruttoria svolta non aveva permesso di verificare che la caduta dell'attore fosse avvenuta a causa delle condizioni insidiose della strada da lui percorsa.
In particolare, allo scopo di verificare la fondatezza della domanda, era stato espletato l'interrogatorio dell'attore
[...]
e, quanto allo stato dei luoghi, costui aveva riferito Parte_1
di non aver visto illuminazione pubblica e che la visuale della dedotta insidia fosse impedita da persone che lo precedevano.
L'attore, inoltre, dopo aver dichiarato di vivere a Taormina, ma di frequentare spesso il Comune di aveva confermato CP_1
di conoscere i luoghi di causa e di aver percorso, precedentemente al giorno del fatto dannoso, già altre volte il tratto di strada oggetto del sinistro;
lo stesso infine, confermava che, in seguito al sinistro, la polizia municipale non aveva effettuato alcun intervento e che lo stato
3 dei luoghi, alla data dell'udienza di escussione, risultava immutato rispetto al 2016.
Veniva, altresì, espletata la prova testimoniale, con l'escussione di e , quest'ultimo tecnico Tes_1 Testimone_2
del Controparte_1
La teste così riferiva in ordine alla dinamica della caduta: Tes_1
“Quella sera io mi trovavo sui luoghi e mentre stavo andando al ristorante ho visto una persona cadere e poi ho riconosciuto il sig.
che conosco ed ho avvisato il titolare del ristorante da Pt_1
Valentino che so essere suo parente, che ha chiamato i soccorsi.
Mentre camminava sul marciapiedi è caduto. Io pensavo fosse scivolato invece vi era una buca di oltre mezzo metro di diametro e profonda una ventina di centimetri. La buca era sul marciapiedi dalla parte della strada.”
ha poi riferito come la strada in questione non Tes_1
fosse molto illuminata e vi fosse gente.
Per quanto concerne il teste , lo stesso, premesso di non Tes_2
aver assistito all'incidente, riferiva di conoscere la zona e di essersi ivi recato in data 11.04.2017 al fine di fare un sopralluogo per conto del riscontrando una botola non a filo della pavimentazione e un CP_1
4 dislivello di circa 4 centimetri e specificando che: “La botola si trovava a filo del ciglione del marciapiede che è in pietra ed aveva le seguenti dimensioni: 45 x 45 centimetri.”. Quanto all'illuminazione della strada, il tecnico ha rilevato la presenza di illuminazione pubblica nonché di due grosse insegne di alberghi limitrofi.
Ciò posto, il primo Giudice affermava, in punto di diritto, che qualora la res oggetto di custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, il danneggiato deve dimostrare di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Riteneva, alla luce del dovere generale di ragionevole cautela,
riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 della Cost.,
che, nel caso di specie, un utente di ordinanza diligenza, trovandosi nella medesima situazione dell'attore, in considerazione delle condizioni climatiche – assenza di fenomeni atmosferici avversi -, in presenza di illuminazione pubblica (per come emerso all'esito della prova per testi, confrontando le deposizioni della teste e del Tes_1
teste , convergendo entrambe nel senso della presenza di Tes_2
illuminazione), avrebbe potuto avvistare la dedotta buca ed evitare così la caduta. A ciò doveva aggiungersi che l'attore conosceva i
5 luoghi oggetto di causa, frequentando spesso secondo CP_1
quanto dallo stesso riferito in sede di interrogatorio.
Da tale circostanza, unitamente al fatto che la Via Jannuzzo è
una strada centrale e rettilinea del Comune di secondo CP_1
il primo decidente, era possibile desumere che il conoscesse Pt_1
le condizioni della stessa e dunque dovesse adottare una condotta maggiormente diligente al fine di evitare la caduta.
Riteneva, inoltre, non provata l'obiettiva situazione di pericolosità riferita dall'attore, che avrebbe reso altamente probabile se non inevitabile il verificarsi del danno.
Invero, in ordine alla dedotta insidia, rilevava che le testimonianze rese in giudizio risultavano discordanti perchè, mentre il teste , al momento del sopralluogo, aveva riscontrato, non Tes_2
una buca, bensì una botola non a filo della pavimentazione e con un dislivello di circa 4 centimetri, la teste aveva riferito la presenza Tes_1
di una buca di circa mezzo metro di diametro e profonda una ventina di centimetri.
Deduceva, quindi, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi
6 della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e,
con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali,
inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cass. 4773/2015).
Al contempo, aggiungeva che neanche le fotografie in atti
– comunque non scattate nell'immediatezza dell'incidente -
consentivano di cogliere il preteso fattore di rischio.
Pertanto, il Tribunale riteneva che il comportamento colposo della vittima fosse dotato di efficienza causale esclusiva, così da elidere il nesso causale tra la condotta attribuibile al danneggiato e l'evento dannoso.
Men che meno –soggiungeva il primo Giudice- sussistevano i presupposti per ravvisare la colpevole responsabilità dello stesso ente,
ai sensi dell'art. 2043 c.c.
7 Ciò detto, col primo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata perché il primo Giudice ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie sia con riguardo all'individuazione del luogo in cui avvenne l'incidente, sia con riguardo alle condizioni di illuminazione artificiale del posto, che il teste indica come “non Tes_1
molto illuminato”, mentre l'altro teste -il tecnico comunale che fece la ricognizione- come illuminato, facendo però riferimento ad un luogo limitrofo ma diverso.
Col secondo, complementare, motivo, si censura ancora l'errata ricostruzione dei fatti di causa perché il primo decidente non ha dato prevalenza alle dichiarazioni rese dal teste presente ai fatti,
privilegiando, invece, delle circostanze inattendibili emerse dall'altra deposizione.
Col terzo -anch'esso connesso-, si censura l'errata interpretazione dell'art. 2051 c.c., applicabile alla fattispecie,
richiamando l'unanime giurisprudenza che ritiene sufficiente, per affermare la responsabilità del custode, che sia provato il nesso di causalità tra la res in custodia ed il pregiudizio subito.
Gli esposti motivi, che possono essere trattati contestualmente,
sono, alla fine, infondati, dovendosi giungere al rigetto dell'appello,
8 sia pure correggendo ed integrando la motivazione illustrata dal
Tribunale.
Ciò detto, posto che deve essere dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione documentale della parte appellante, che non ha dimostrato di non averla potuta proporre nel primo grado per causa ad essa non imputabile, nella valutazione comparativa, non può tenersi conto della testimonianza di
[...]
, l'operatore comunale che fece successivamente Testimone_2
il sopralluogo in un luogo limitrofo ma diverso da quello in cui si verificò la caduta.
Deve, però, ritenersi, per un verso, che l'altra testimonianza
(parte attrice aveva rinunciato all'esame di altro teste), si è rivelata sufficiente a comprovare la sussistenza dell'accaduto, ma deve affermarsi, per converso, che la caduta dell'attore sia avvenuta, non per le condizioni pericolose in cui versava la strada, in quel punto, ma per il comportamento poco accorto dallo stesso tenuto.
Sulla questione, infatti, è da prestare convinta adesione a quanto dalla Corte di Cassazione affermato in ordine all'adeguatezza del giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo alla cosa rispetto alla natura e pericolosità di quest'ultima,
9 sicchè quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode (Cass.
3662/2013).
La Suprema Corte, in proposito, ha anche precisato che, in relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità
oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043
c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso (Cass. 38584/2021 e 1310/2012).
Ancora, si rammenta che deve essere sempre valutato l'eventuale comportamento incauto, assunto dal danneggiato, al fine di verificarne l'incidenza nel dinamismo del danno e, quindi, di
10 escludere il nesso eziologico astrattamente individuabile tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.
Costituisce, inoltre, orientamento consolidato del Supremo
Collegio, avallato dalle Sezioni Unite, quello secondo il quale, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori,
costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento (o reciproca interazione) tra i doveri di precauzione e cautela gravanti sui soggetti coinvolti.
Difatti, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente (e quindi oggettivamente)
attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (che si discosta, appunto, dalla normalità
oggettivamente intesa delle condotte attese in quel frangente) nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento anomalo superi il nesso eziologico astrattamente
11 individuabile tra fatto ed evento dannoso. Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonoma dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la res (Cass. S.U. 20943/2022 e 822/2024).
Ebbene, applicando tali principi giurisprudenziali al caso in esame, può fondatamente ritenersi, invero, che all'appellante, in presenza di quelle condizioni di tempo e di luogo (la strada era sicuramente illuminata, come ha affermato la teste Tes_3
rendendo inattendibili, perché prive di riscontro, le contrarie dichiarazioni, sul punto, dell'attore-, ed il giudizio sull'intensità della luce, in mancanza di altri elementi, non può considerarsi significativo), sarebbe bastata l'ordinaria prudenza e cautela per evitare la caduta, potendo il aggirare quella situazione Pt_1
potenzialmente pericolosa -anche perchè concentrata in un ambito spaziale tale da rendere facilmente percepibile il dissesto in questione-, da lui pure prevedibile e prevenibile -perché conosceva presumibilmente lo stato dei luoghi, avendo dichiarato di frequentare spesso e, quindi, evitabile, senza che fosse necessaria, Controparte_1
all'uopo, alcuna specifica segnalazione che la palesasse.
12 In sostanza, può fondatamente affermarsi che ogni persona prudente, anche percorrendo un viale pedonale, è tenuta a controllare lo stato del fondo stradale, al fine di evitare quelle irregolarità che,
essendo visibili, sono tempestivamente evitabili.
Tenuto conto, quindi, del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost, deve ritenersi che la situazione di possibile danno fosse suscettibile, nel caso di specie, di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze. Ciò evidenzia, quindi,
l'efficienza causale esclusiva del comportamento imprudente del nel dinamismo causale del danno (Cass. 25460/2020). Pt_1
Peraltro, in quella specifica situazione di intensa confusione che vi era la sera dell'incidente -lo stesso appellante ha dichiarato nel corso dell'interrogatorio che la visuale della strada era impedita dalle persone che erano davanti a lui- la scivolata e la caduta erano maggiormente prevedibili e, quindi, maggiore doveva essere il dovere di cautela da parte dell'utente della strada che poteva entrava in contatto con la cosa (Cass. 12174/2016). Con la evidente conseguenza che il fatto di avere sottovalutato e consapevolmente accettato quel
13 fattore di rischio ha determinato -si ribadisce- l'interruzione del nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso.
In definitiva, è possibile affermare che quello stato della cosa (il dissesto del marciapiede visibile nella documentazione fotografica prodotta nel primo grado), potenzialmente pericoloso, comunque ingeneratasi, sarebbe stato superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto, sicuramente esigibile da parte dello stesso danneggiato, che avrebbe potuto spontaneamente adottare un atteggiamento più prudente, indipendentemente da qualsiasi avviso o segnalazione (Cass. 4390/2017).
Ogni altra censura resta così assorbita.
L'appello deve essere, in conclusione, rigettato.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
14 la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in persona del pro-tempore, avverso la sentenza del
[...] CP_2
Tribunale di Messina dell'otto maggio 2024.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado che liquida in complessivi euro
7.160,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15 %.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002,
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dell'art. 3.
Messina, 30 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Carmelo Mazzeo Dott.ssa Vincenza Randazzo
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