Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01876/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02928/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2928 del 2025, proposto da
AN De AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina De Benetti e Roberta Agnoletto, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Ferrari, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
nei confronti
PI Valente, e DI Valente Associati DI Legale Tributario GEB Partners, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Gioacchino Aldo Scuderi, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 27840/2025 del 15 luglio 2025, comunicato come da protocollo in partenza il 16 luglio 2025, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili recante “Oggetto: Vostra Istanza in data 03/06/2025 Ns. Prot. 24648” di rigetto dell'istanza di autotutela formulata il 3 giugno 2025;
- dei pareri di liquidazione, rilasciati il 17 aprile 2025, prot. n. 3106 (per € 49.840,08) e n. 3107 (per € 98.677,47), relativamente a compensi per prestazioni professionali svolta a favore del Sig. AN De AN in persona propria;
- dei relativi verbali della Commissione e/o Delegato per i pareri in materia di quantificazione dei compensi presso dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili contenenti i pareri in merito alla quantificazione dei compensi in questione;
- ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non noto a parte ricorrente.
e per la condanna
al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e dei controinteressati PI Valente e DI Valente Associati DI Legale Tributario Geb Partners;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 la dott.ssa TI ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato i pareri di liquidazione degli onorari n. 3106 e n. 3107 del 17 aprile 2025 emessi dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in relazione all’istanza presentata dal Dott. Valente PI ex art. 12, lett. i), del D.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 per compensi per prestazioni professionali svolte a favore del ricorrente, per gli importi rispettivamente pari a € 49.840,08 e € 98.677,47.
1.1. Dell’esistenza di tali pareri il ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio, dichiara di essere venuto a conoscenza al momento della notificazione del decreto ingiuntivo e del precetto, in data 16 maggio 2025, emessi sul presupposto dei pareri stessi dal Tribunale di Pordenone.
1.2. Quindi il ricorrente con istanza del 3 giugno 2025 ha chiesto all’Ordine di annullare in autotutela i predetti pareri di congruità.
1.3. L’Ordine, con nota del 16 luglio 2025, ha riscontrato negativamente l’istanza.
2. Con ricorso notificato il 30 luglio 2025 e depositato in pari data il ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di autotutela nonché i due parere di congruità delle parcelle, chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare, oltre al risarcimento del danno.
2.1. Si sono costituiti in giudizio sia l’Ordine sia i controinteressati, che resistono al ricorso, deducendone l’irricevibilità, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza.
2.2. Alla camera di consiglio del 10 settembre 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, la parte ricorrente vi ha rinunciato.
2.3. In vista della trattazione nel merito le parti hanno depositato scritti difensivi insistendo nelle rispettive conclusioni.
2.4. Indi all’udienza del 19 febbraio 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
3. In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’Ordine resistente.
3.1. L’eccezione è fondata.
Il ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio, ha dichiarato di avere avuto conoscenza dei pareri di congruità n. 3106 e n. 3107 all’atto della notifica del decreto ingiuntivo e del precetto avvenuta in data 16 maggio 2025 (cfr. pag. 5 del ricorso).
Di tale conoscenza parte ricorrente ha dato altresì evidenza nell’istanza di autotutela del 3 giugno 2025.
Inoltre l’Ordine resistente ha prodotto in giudizio la schermata del fascicolo telematico del procedimento monitorio pendente avanti il Tribunale di Pordenone e rubricato al numero RG 891/2025 evidenziando che il fascicolo è stato consultato – evidentemente dal ricorrente - in data 22 maggio 2025.
In ogni caso, stante la chiara dichiarazione in tal senso del ricorrente, i pareri di congruità sono stati conosciuti quanto meno in data 16 maggio 2025.
Il ricorso di cui in epigrafe, tuttavia, risulta essere stato notificato soltanto il 30 luglio 2025, dunque ben oltre il termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a.
3.2. In relazione all’eccezione di tardività formulata dall’Ordine resistente il ricorrente non ha opposto alcuna replica.
3.3. In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
4. Tenuto conto della pronuncia in rito, le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
TI SA ME, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| TI SA ME | RD GO |
IL SEGRETARIO