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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 25.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1068/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando Colantoni, con cui elettivamente Parte_1
domicilia in Latina, alla Piazza Bruno Buozzi n. 9, Scala B
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Loreni e CP_1
Anna Paola Ciarelli, in forza di mandato generale alle liti del 23.1.2024 Repertorio n.37875 Raccolta
n.7313 del dr. Notaio in Fiumicino, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Persona_1
CP_ Beccaria n. 29 presso l'Ufficio Legale Distrettuale della sede provinciale
APPELLATO
Oggetto:sentenza del Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 1039/2023 del 7.11.2023
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, depositato il 16.3.2021
1 esponeva che: - era stata titolare di indennità di accompagnamento (pensione cat. Parte_1
INVCIV n.07076506) a decorrere dall'1 ottobre 2017; - in data 3.9.2018 era stata sottoposta a visita CP_ di revisione da parte dell' e, a seguito di detta visita, la Commissione medica competente l'aveva ritenuta soggetto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71” CP_ con decorrenza dal 25.10.2018; - con provvedimento del 25.4.2020, l' di Latina le aveva contestato l'esistenza di un indebito, rappresentando che “nel periodo che va dal 01/11/2018 al
31/05/2020, sono stati pagati 9.848,23 euro in più sulla Sua pensione cat. INVCIV n. 07076506 per
i seguenti motivi: declassamento a visita di revisione del 03/09/2018 da 100% + indennità di accompagnamento al solo 100%, percentuale soggetta a fasce reddituali”; - inoltre, con ulteriore CP_ comunicazione del 25.4.2020, l' l'aveva informata che la pensione n. 07076506 categoria
INVCIV era stata ricalcolata a decorrere dall'1 ottobre 2017 e che dal ricalcolo era derivato, fino al
31 maggio 2020, un debito a suo carico di euro 9.848,23 (di cui euro 1.032,70 relativi all'anno 2018, euro 6.214,08 relativi all'anno 2019 ed euro 2.601,45 relativi all'anno 2020). Aggiungeva che, stante l'affidamento riposto dalla ricorrente nella spettanza della prestazione percepita e l'omessa comunicazione da parte dell' dell'intervenuta carenza del requisito sanitario necessario per CP_2
beneficiare dell'indennità di accompagnamento, aveva proposto, in data 7.7.2020, ricorso al Comitato
CP_ provinciale avverso il provvedimento emesso in data 25.4.2020; - con delibera n. 204770 del
9.7.2020 il aveva respinto il ricorso considerato che “l'indebito trova Controparte_3
fondamento nella lavorazione e definizione del verbale di cambio fascia da pensione e indennità di accompagnamento a sola pensione a decorrere da novembre 2018. Il verbale risulta emesso in data
25 ottobre 2018, mentre il precedente che conferiva anche l'indennità in parola era datato 21 settembre 2017. Il verbale risulta ritualmente recapitato all'utente in data 6 novembre 2018”.
Tanto premesso in fatto, evidenziava l'illegittimità della pretesa restitutoria e che l' CP_2 aveva violato l'art. 37, comma 8, Legge 23 dicembre 1998 n. 448 omettendo di adottare qualsivoglia provvedimento (di sospensione e di revoca) dell'indennità di accompagnamento nei confronti della ricorrente stessa successivamente alla visita di verifica del 3.9.2018 (definita il 25.10.2018) sì da ingenerare nella pensionata l'affidamento nel diritto a beneficare ancora della prestazione precisata.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra CP_ esposte, l'irripetibilità della somma di €. 9.848,23, contestata dall alla SI.ra , con Parte_1
provvedimento del 25.04.2020, a titolo di indebita percezione dei ratei di indennità di accompagnamento per il periodo che va dal 01.11.2018 al 31.05.2020 e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di contestazione dell'indebito sulla prestazione n. CP_ 07076506 cat. INVCIV, emesso dall' in data 25.04.2020 con conseguente annullamento dello stesso”, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
2 Si costituiva in giudizio l' , evidenziando che l'azione di ripetizione dell'indebito per cui CP_1
è causa era originata, come correttamente sottolineato dalla controparte, dalla revoca sanitaria dell'indennità di accompagnamento, come da verbale del 25/10/2018 redatto dalla Commissione medico legale della sede di Latina e notificato alla ricorrente in data 6/11/2018; tale notifica rendeva evidente come già a partire dal novembre 2018, fosse consapevole della intervenuta Parte_1 revoca dell'indennità di accompagnamento da parte della Commissione con conseguente ripetibilità delle somme eventualmente erogate a tale titolo;
pertanto, non trovava applicazione il principio di affidamento del percipiente e la normativa invocata da controparte. Chiedeva il rigetto del ricorso avversario.
All'esito del giudizio il Tribunale – con la sentenza n. 1039/23 pronunciata il 7 novembre 2023
- respingeva il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello con un unico, articolato, motivo con Parte_1
CP_ cui sosteneva l'irripetibilità della somma pretesa dall' . In particolare, nell'evidenziare che l' CP_1 aveva violato l'art. 37 comma 8, Legge 23 dicembre 1998 n. 448, l'appellante sosteneva che la soluzione adottata dal primo giudice contrastava con i principi affermati in materia dalla Corte
Costituzionale (ordinanza n. 448/2000) e dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 29419/2018) e che la comunicazione del mero verbale della visita di revisione non tutelava, in mancanza di un provvedimento espresso di revoca dell'indennità di accompagnamento, l'affidamento della parte interessata. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'originario ricorso.
Si costituiva in giudizio l , che confutava le argomentazioni avversarie e chiedeva il rigetto CP_1 dell'appello:
All'udienza del 27.2.2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. L'appello è infondato.
2.1. È incontestato e risulta per tabulas che:
- già invalida con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100% Parte_1
e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
(L. 18/80) a decorrere dal mese di ottobre del 2017, in data 3 settembre 2018 veniva sottoposta a CP_ visita di revisione da parte dell' la Commissione medica competente la riconosceva soggetto
“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71”, non ravvisando, pertanto, le ulteriori condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento;
- il verbale della visita sanitaria veniva comunicato all'interessata in data 6 novembre 2018;
- ciononostante, l' continuava ad erogare l'indennità di accompagnamento sino al mese di CP_1
maggio del 2020, quando, con comunicazione del 25 aprile 2020 chiedeva la restituzione delle somme
3 indebitamente erogate dal novembre 2018 al 31 maggio 2020.
2.2. Come noto, in tema di indebito assistenziale, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni della Corte di Cassazione (cfr., tra le più recenti, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24180 del 2022, che richiama Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020;
Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019). In particolare, è stato affermato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
In tale quadro di riferimento la Corte di Cassazione ha precisato che l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione della prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (cfr. Sez.
L, Ordinanza n. 32940 del 2021, che richiama anche Cass. n. 28771 del 2018 e Cass. n. 10642 del
2019).
Come ricordato dalla Corte di Cassazione Sez. L, nelle sentenze n. 13917, 13196, 13195 del
2021, “regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art.
37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018)”.
In particolare, i giudici di legittimità hanno costantemente affermato che i benefici assistenziali agli invalidi civili sono ripetibili dalla data della visita di verifica che accerti il venir meno dei presupposti sanitari per l'erogazione della provvidenza.
È proprio sulla base dell'art. 37, comma 8 Legge 23 dicembre 1998 n. 448 – a mente del quale:
“In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche
a decorrere dalla data della visita di verifica” - ed ai principi affermati dalla Corte Costituzionale in
4 materia di indebito assistenziale, che ha censurato la sentenza appellata, nella parte in Parte_1 cui ha ritenuto ripetibili le somme per cui è causa nonostante l' non avesse provveduto a CP_1 sospendere l'erogazione e a revocare prontamente la prestazione.
L'assunto non è condivisibile.
In proposito giova evidenziare che la Consulta, pronunciandosi con specifico riferimento all'indebito assistenziale, ha rilevato - in relazione alla regolamentazione apprestata dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425 nonché dall'art. 37, comma 8, L. 448/1998 (espressamente richiamato dalla Consulta) – che detta disciplina è “diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., in favore di chi prima della visita di verifica abbia in buona fede percepito le prestazioni erogate” (cfr. ordinanza n.
448/2000). Quanto alle somme erogate dopo la visita di verifica la Consulta ha sottolineato che, secondo la previsione normativa, la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione;
il che non porrebbe problemi di ripetibilità.
La Corte di Cassazione si è, poi, pronunciata sulle conseguenze, in tema di ripetibilità, laddove l' , evidentemente per errore, non provveda a sospendere immediatamente l'erogazione della CP_1
prestazione e ritardi nella revoca.
Ebbene, con orientamento ormai consolidato, e condiviso dal Collegio, la S.C. ha chiarito che la revoca dei relativi benefici assistenziali produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa,
“dalla data della visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni” (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
248 del 2023; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 34013 del 2019; Sez. L, Sentenza n. 26162 del 2016; Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 26096 del 2010). Infatti, la mancata immediata sospensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica che la revoca operi da data successiva a quella della visita, e in particolare dalla data di comunicazione della revoca.
Sul punto, dando continuità a precedenti pronunce, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 34013 del 2019
(richiamata anche dal Tribunale) ha chiarito che al fine della ripetibilità delle prestazioni assistenziali non può assumere rilievo “- in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”.
Ha, poi, aggiunto che anche in materia assistenziale gli atti di sospensione e revoca delle
5 prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanziano in meri accertamenti;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema.
Del resto, con specifico riferimento al caso di specie e al rispetto dell'art. 38 Cost., giova rilevare che non si tratta di prestazione naturaliter già consumata in correlazione alla sua destinazione alimentare. E invero, per la sua specificità, l'indennità di accompagnamento non ha carattere alimentare (essendo la sua erogazione indipendente da qualsiasi limite reddituale), ma costituisce una particolare provvidenza in favore di soggetti non autosufficienti, al fine di porli in grado di far fronte alle esigenze di accompagnamento e di assistenza che quella condizione necessariamente comporta, consentendo loro condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana. Tale particolare natura della indennità di cui si tratta, la quale si concretizza in un rimborso forfettario di spesa e di oneri particolari derivanti dallo stato elevato di invalidità o di menomazione, dà ulteriormente ragione, in caso di difetto dei presupposti per la erogazione della stessa, della sua ripetibilità nei limiti anzidetti. Infatti, nella fattispecie di indennità di accompagnamento, la mancanza dei requisiti prescritti coincide con il venir meno dell'esigenza di spesa (o dei maggiori oneri); cessano, pertanto, anche le esigenze di rimborso: in tal caso la corresponsione dell'indennità in epoca successiva alla visita assumerebbe il carattere di mera locupletazione senza giustificazione (arg. ex
Corte costituzionale, sentenza n. 382/1996 sia pure in costanza di diverse previsioni normative).
In definitiva, l'art. 37 citato prevede che le somme erogate siano ripetibili dalla visita di verifica che esclude la sussistenza delle condizioni sanitarie per fruire di una determinata prestazione assistenziale e non risulta ostativa alla precisata decorrenza la mancata sospensione dell'erogazione e l'omessa comunicazione della revoca.
Tanto premesso, e con specifico riferimento al caso in esame, deve rimarcarsi, sotto il profilo fattuale, che a breve distanza dalla visita di verifica, ha pacificamente ricevuto la Parte_1 comunicazione dell' contenente il verbale della Commissione medica da cui risultava CP_1
l'accertamento sanitario effettuato ed il mutamento delle condizioni di salute riscontrato, tale da escludere l'erogazione dell'indennità di accompagnamento. Ebbene, non è revocabile in dubbio che la ricezione del verbale sanitario e la conoscenza delle mutate condizioni di salute escludono qualsivoglia affidamento da parte di nel diritto a continuare a percepire la predetta Parte_1
prestazione (cfr. in senso conforme Sez.
6 - L, Ordinanza n. 248 del 2023).
Non sussistendo alcun legittimo affidamento dell'accipiens, le somme richieste dall' CP_1
sono interamente ripetibili.
6 3. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono determinate - in misura prossima ai minimi - come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché delle attività in concreto espletate.
Posto che l' appellato si è costituito in giudizio a mezzo di un avvocato interno all'ente, CP_2
devono essere riconosciuti i cd. oneri riflessi come per legge.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione principale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1- quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere all' le spese del presente grado, che liquidano in euro Parte_1 CP_1
2.000,00 per compensi, oltre oneri riflessi come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 25.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1068/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando Colantoni, con cui elettivamente Parte_1
domicilia in Latina, alla Piazza Bruno Buozzi n. 9, Scala B
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Loreni e CP_1
Anna Paola Ciarelli, in forza di mandato generale alle liti del 23.1.2024 Repertorio n.37875 Raccolta
n.7313 del dr. Notaio in Fiumicino, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Persona_1
CP_ Beccaria n. 29 presso l'Ufficio Legale Distrettuale della sede provinciale
APPELLATO
Oggetto:sentenza del Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 1039/2023 del 7.11.2023
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, depositato il 16.3.2021
1 esponeva che: - era stata titolare di indennità di accompagnamento (pensione cat. Parte_1
INVCIV n.07076506) a decorrere dall'1 ottobre 2017; - in data 3.9.2018 era stata sottoposta a visita CP_ di revisione da parte dell' e, a seguito di detta visita, la Commissione medica competente l'aveva ritenuta soggetto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71” CP_ con decorrenza dal 25.10.2018; - con provvedimento del 25.4.2020, l' di Latina le aveva contestato l'esistenza di un indebito, rappresentando che “nel periodo che va dal 01/11/2018 al
31/05/2020, sono stati pagati 9.848,23 euro in più sulla Sua pensione cat. INVCIV n. 07076506 per
i seguenti motivi: declassamento a visita di revisione del 03/09/2018 da 100% + indennità di accompagnamento al solo 100%, percentuale soggetta a fasce reddituali”; - inoltre, con ulteriore CP_ comunicazione del 25.4.2020, l' l'aveva informata che la pensione n. 07076506 categoria
INVCIV era stata ricalcolata a decorrere dall'1 ottobre 2017 e che dal ricalcolo era derivato, fino al
31 maggio 2020, un debito a suo carico di euro 9.848,23 (di cui euro 1.032,70 relativi all'anno 2018, euro 6.214,08 relativi all'anno 2019 ed euro 2.601,45 relativi all'anno 2020). Aggiungeva che, stante l'affidamento riposto dalla ricorrente nella spettanza della prestazione percepita e l'omessa comunicazione da parte dell' dell'intervenuta carenza del requisito sanitario necessario per CP_2
beneficiare dell'indennità di accompagnamento, aveva proposto, in data 7.7.2020, ricorso al Comitato
CP_ provinciale avverso il provvedimento emesso in data 25.4.2020; - con delibera n. 204770 del
9.7.2020 il aveva respinto il ricorso considerato che “l'indebito trova Controparte_3
fondamento nella lavorazione e definizione del verbale di cambio fascia da pensione e indennità di accompagnamento a sola pensione a decorrere da novembre 2018. Il verbale risulta emesso in data
25 ottobre 2018, mentre il precedente che conferiva anche l'indennità in parola era datato 21 settembre 2017. Il verbale risulta ritualmente recapitato all'utente in data 6 novembre 2018”.
Tanto premesso in fatto, evidenziava l'illegittimità della pretesa restitutoria e che l' CP_2 aveva violato l'art. 37, comma 8, Legge 23 dicembre 1998 n. 448 omettendo di adottare qualsivoglia provvedimento (di sospensione e di revoca) dell'indennità di accompagnamento nei confronti della ricorrente stessa successivamente alla visita di verifica del 3.9.2018 (definita il 25.10.2018) sì da ingenerare nella pensionata l'affidamento nel diritto a beneficare ancora della prestazione precisata.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra CP_ esposte, l'irripetibilità della somma di €. 9.848,23, contestata dall alla SI.ra , con Parte_1
provvedimento del 25.04.2020, a titolo di indebita percezione dei ratei di indennità di accompagnamento per il periodo che va dal 01.11.2018 al 31.05.2020 e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di contestazione dell'indebito sulla prestazione n. CP_ 07076506 cat. INVCIV, emesso dall' in data 25.04.2020 con conseguente annullamento dello stesso”, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
2 Si costituiva in giudizio l' , evidenziando che l'azione di ripetizione dell'indebito per cui CP_1
è causa era originata, come correttamente sottolineato dalla controparte, dalla revoca sanitaria dell'indennità di accompagnamento, come da verbale del 25/10/2018 redatto dalla Commissione medico legale della sede di Latina e notificato alla ricorrente in data 6/11/2018; tale notifica rendeva evidente come già a partire dal novembre 2018, fosse consapevole della intervenuta Parte_1 revoca dell'indennità di accompagnamento da parte della Commissione con conseguente ripetibilità delle somme eventualmente erogate a tale titolo;
pertanto, non trovava applicazione il principio di affidamento del percipiente e la normativa invocata da controparte. Chiedeva il rigetto del ricorso avversario.
All'esito del giudizio il Tribunale – con la sentenza n. 1039/23 pronunciata il 7 novembre 2023
- respingeva il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello con un unico, articolato, motivo con Parte_1
CP_ cui sosteneva l'irripetibilità della somma pretesa dall' . In particolare, nell'evidenziare che l' CP_1 aveva violato l'art. 37 comma 8, Legge 23 dicembre 1998 n. 448, l'appellante sosteneva che la soluzione adottata dal primo giudice contrastava con i principi affermati in materia dalla Corte
Costituzionale (ordinanza n. 448/2000) e dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 29419/2018) e che la comunicazione del mero verbale della visita di revisione non tutelava, in mancanza di un provvedimento espresso di revoca dell'indennità di accompagnamento, l'affidamento della parte interessata. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'originario ricorso.
Si costituiva in giudizio l , che confutava le argomentazioni avversarie e chiedeva il rigetto CP_1 dell'appello:
All'udienza del 27.2.2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. L'appello è infondato.
2.1. È incontestato e risulta per tabulas che:
- già invalida con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100% Parte_1
e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
(L. 18/80) a decorrere dal mese di ottobre del 2017, in data 3 settembre 2018 veniva sottoposta a CP_ visita di revisione da parte dell' la Commissione medica competente la riconosceva soggetto
“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71”, non ravvisando, pertanto, le ulteriori condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento;
- il verbale della visita sanitaria veniva comunicato all'interessata in data 6 novembre 2018;
- ciononostante, l' continuava ad erogare l'indennità di accompagnamento sino al mese di CP_1
maggio del 2020, quando, con comunicazione del 25 aprile 2020 chiedeva la restituzione delle somme
3 indebitamente erogate dal novembre 2018 al 31 maggio 2020.
2.2. Come noto, in tema di indebito assistenziale, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni della Corte di Cassazione (cfr., tra le più recenti, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24180 del 2022, che richiama Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020;
Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019). In particolare, è stato affermato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
In tale quadro di riferimento la Corte di Cassazione ha precisato che l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione della prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (cfr. Sez.
L, Ordinanza n. 32940 del 2021, che richiama anche Cass. n. 28771 del 2018 e Cass. n. 10642 del
2019).
Come ricordato dalla Corte di Cassazione Sez. L, nelle sentenze n. 13917, 13196, 13195 del
2021, “regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art.
37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018)”.
In particolare, i giudici di legittimità hanno costantemente affermato che i benefici assistenziali agli invalidi civili sono ripetibili dalla data della visita di verifica che accerti il venir meno dei presupposti sanitari per l'erogazione della provvidenza.
È proprio sulla base dell'art. 37, comma 8 Legge 23 dicembre 1998 n. 448 – a mente del quale:
“In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche
a decorrere dalla data della visita di verifica” - ed ai principi affermati dalla Corte Costituzionale in
4 materia di indebito assistenziale, che ha censurato la sentenza appellata, nella parte in Parte_1 cui ha ritenuto ripetibili le somme per cui è causa nonostante l' non avesse provveduto a CP_1 sospendere l'erogazione e a revocare prontamente la prestazione.
L'assunto non è condivisibile.
In proposito giova evidenziare che la Consulta, pronunciandosi con specifico riferimento all'indebito assistenziale, ha rilevato - in relazione alla regolamentazione apprestata dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425 nonché dall'art. 37, comma 8, L. 448/1998 (espressamente richiamato dalla Consulta) – che detta disciplina è “diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., in favore di chi prima della visita di verifica abbia in buona fede percepito le prestazioni erogate” (cfr. ordinanza n.
448/2000). Quanto alle somme erogate dopo la visita di verifica la Consulta ha sottolineato che, secondo la previsione normativa, la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione;
il che non porrebbe problemi di ripetibilità.
La Corte di Cassazione si è, poi, pronunciata sulle conseguenze, in tema di ripetibilità, laddove l' , evidentemente per errore, non provveda a sospendere immediatamente l'erogazione della CP_1
prestazione e ritardi nella revoca.
Ebbene, con orientamento ormai consolidato, e condiviso dal Collegio, la S.C. ha chiarito che la revoca dei relativi benefici assistenziali produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa,
“dalla data della visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni” (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
248 del 2023; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 34013 del 2019; Sez. L, Sentenza n. 26162 del 2016; Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 26096 del 2010). Infatti, la mancata immediata sospensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica che la revoca operi da data successiva a quella della visita, e in particolare dalla data di comunicazione della revoca.
Sul punto, dando continuità a precedenti pronunce, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 34013 del 2019
(richiamata anche dal Tribunale) ha chiarito che al fine della ripetibilità delle prestazioni assistenziali non può assumere rilievo “- in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”.
Ha, poi, aggiunto che anche in materia assistenziale gli atti di sospensione e revoca delle
5 prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanziano in meri accertamenti;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema.
Del resto, con specifico riferimento al caso di specie e al rispetto dell'art. 38 Cost., giova rilevare che non si tratta di prestazione naturaliter già consumata in correlazione alla sua destinazione alimentare. E invero, per la sua specificità, l'indennità di accompagnamento non ha carattere alimentare (essendo la sua erogazione indipendente da qualsiasi limite reddituale), ma costituisce una particolare provvidenza in favore di soggetti non autosufficienti, al fine di porli in grado di far fronte alle esigenze di accompagnamento e di assistenza che quella condizione necessariamente comporta, consentendo loro condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana. Tale particolare natura della indennità di cui si tratta, la quale si concretizza in un rimborso forfettario di spesa e di oneri particolari derivanti dallo stato elevato di invalidità o di menomazione, dà ulteriormente ragione, in caso di difetto dei presupposti per la erogazione della stessa, della sua ripetibilità nei limiti anzidetti. Infatti, nella fattispecie di indennità di accompagnamento, la mancanza dei requisiti prescritti coincide con il venir meno dell'esigenza di spesa (o dei maggiori oneri); cessano, pertanto, anche le esigenze di rimborso: in tal caso la corresponsione dell'indennità in epoca successiva alla visita assumerebbe il carattere di mera locupletazione senza giustificazione (arg. ex
Corte costituzionale, sentenza n. 382/1996 sia pure in costanza di diverse previsioni normative).
In definitiva, l'art. 37 citato prevede che le somme erogate siano ripetibili dalla visita di verifica che esclude la sussistenza delle condizioni sanitarie per fruire di una determinata prestazione assistenziale e non risulta ostativa alla precisata decorrenza la mancata sospensione dell'erogazione e l'omessa comunicazione della revoca.
Tanto premesso, e con specifico riferimento al caso in esame, deve rimarcarsi, sotto il profilo fattuale, che a breve distanza dalla visita di verifica, ha pacificamente ricevuto la Parte_1 comunicazione dell' contenente il verbale della Commissione medica da cui risultava CP_1
l'accertamento sanitario effettuato ed il mutamento delle condizioni di salute riscontrato, tale da escludere l'erogazione dell'indennità di accompagnamento. Ebbene, non è revocabile in dubbio che la ricezione del verbale sanitario e la conoscenza delle mutate condizioni di salute escludono qualsivoglia affidamento da parte di nel diritto a continuare a percepire la predetta Parte_1
prestazione (cfr. in senso conforme Sez.
6 - L, Ordinanza n. 248 del 2023).
Non sussistendo alcun legittimo affidamento dell'accipiens, le somme richieste dall' CP_1
sono interamente ripetibili.
6 3. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono determinate - in misura prossima ai minimi - come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché delle attività in concreto espletate.
Posto che l' appellato si è costituito in giudizio a mezzo di un avvocato interno all'ente, CP_2
devono essere riconosciuti i cd. oneri riflessi come per legge.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione principale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1- quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere all' le spese del presente grado, che liquidano in euro Parte_1 CP_1
2.000,00 per compensi, oltre oneri riflessi come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata
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