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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/04/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 147/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g 147/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione,
avente ad oggetto “Ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio”, promosso da:
pagina 1 di 8 nato in [...] il [...] (C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Arzachena, Localita' Nialiccia, rappresentato e difeso dall'Avv. Gloria Giorico (C.F.:
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Sassari, Via Roma C.F._2
nr. 136;
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in Parte_2 C.F._3
Arzachena, Localita' Nialiccia, rappresentata e difesa dall'Avv. Nino Vargiu (C.F.:
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, C.F._4
Via Empoli nr. 11;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i coniugi, in via congiunta, chiedevano, all'intestato Tribunale, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto l'8 febbraio 2008 a Kinnitty Castle (Irlanda), registrato a
Tullamore, County Offaly, il 13 febbraio 2008 al nr. 1564392, e successivamente iscritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di Arzachena, atto nr. 3, parte II, serie C, alle condizioni dagli stessi indicate nel predetto atto introduttivo, che si richiamano in questa sede.
A sostegno delle proprie richieste, i coniugi rilevavano di avere contratto matrimonio civile in Irlanda e che, dalla loro unione, nascevano due figlie: , nata a [...] il 12 settembre Persona_1
2003, e , nata a [...] il [...]. Persona_2
Davano atto che, il 12 giugno 2020, la depositava ricorso per separazione giudiziale e che, Pt_2
all'udienza del 26 giugno 2024, con note scritte autorizzate dal Giudice in sostituzione della presenza delle parti, i coniugi dichiaravano di avere raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dell'assetto inerente alla separazione;
per cui, con sentenza n. 601/2024 pubblicata il 21 settembre 2024
(n. RG. 783/2020), il Tribunale di Tempio Pausania dichiarava la separazione personale dei coniugi ricorrenti, alle seguenti condizioni: “- le figlie maggiorenni e , data la Persona_1 Persona_2
loro età, potranno frequentare il padre liberamente raggiungendolo nella sua residenza in Irlanda;
- il
SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese e mediante bonifico bancario, Pt_1 Pt_2
la somma di euro 350,00 da indicizzarsi annualmente a titolo di contributo al mantenimento della GL
maggiorenne, studentessa, non ancora economicamente indipendente;
- verserà invece Persona_2
direttamente alla GL , maggiorenne ed economicamente indipendente, sempre con Persona_1
bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 da indicizzarsi annualmente;
- i genitori si obbligano, nella misura del 50% ciascuno, a sostenere le spese straordinarie che si
dovessero ritenere necessarie nell'interesse delle figlie secondo il Protocollo CNF cui entrambi
pagina 3 di 8 dichiarano di aderire integralmente;
il SI. autorizza la SI.ra a riscuotere per intero Pt_1 Pt_2
l'assegno unico universale erogato dall per la GL in considerazione della CP_1 Persona_2
collocazione prevalente e residenza della stessa presso la madre;
- con compensazione delle spese del
procedimento”.
Entrambi i coniugi rilevavano il protrarsi dello stato di separazione, senza il ripristino della comunione materiale e spirituale tra i medesimi, nonché la sussistenza dei presupposti per ottenere la pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale, alle condizioni dagli stessi indicate in via congiunta.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 2 aprile 2025, le parti si richiamavano alle conclusioni già rassegnate in via congiunta nel proprio ricorso introduttivo,
chiedendone l'accoglimento.
Raccolto il parere del PM in sede, il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 5 aprile 2025.
*****
Il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può
essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza
passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione
consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata
almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella
procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il
pagina 4 di 8 giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di
separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla
data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei
casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella
di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta
decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla
parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i ricorrenti.
Le condizioni rassegnate dai coniugi in via congiunta possono essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di diritto pubblico.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come richiesto dalle medesime.
Per quanto sopra esposto;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr 74;
visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
pagina 5 di 8 lo scioglimento del matrimonio contratto l'8 febbraio 2008 in Irlanda, a Kinnitty Castle, tra:
nato il [...] in [...]; Parte_1
e
, nata il [...] in [...]; Parte_2
registrato a Tullamore, County Offaly, il 13 febbraio 2008 al nr. 1564392, iscritto nel Registro degli Atti
di Matrimonio del Comune di Arzachena, Atto nr. 3, Parte II, Serie C;
alle seguenti:
CONDIZIONI
“- le figlie maggiorenni e , data la loro età, potranno frequentare il padre Persona_1 Persona_2
liberamente anche raggiungendolo nella sua abitazione in Irlanda;
- il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese e mediante bonifico Pt_1 Pt_2
bancario, la somma di euro 350,00 da indicizzarsi annualmente, a titolo di contributo al mantenimento
della GL maggiorenne, studentessa, fino alla sua indipendenza economica;
Persona_2
- verserà invece direttamente alla GL , maggiorenne ed economicamente Persona_1
pagina 6 di 8 indipendente, sempre con bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 da
indicizzarsi annualmente quando la stessa si troverà in difficoltà economiche;
- i genitori si obbligano, nella misura del 50% ciascuno, a sostenere le spese straordinarie che si
dovessero ritenere necessarie nell'interesse della GL secondo il Protocollo CNF cui Persona_2
entrambi dichiarano di aderire integralmente;
- il SI. autorizza la SI.ra a riscuotere per intero l'assegno unico universale erogato Pt_1 Pt_2
dall per la GL in considerazione della collocazione prevalente e residenza della CP_1 Persona_2
stessa presso la madre;
- nulla deve prevedersi in ordine al reciproco mantenimento dei coniugi dandosi atto che essi sono
entrambi economicamente indipendenti;
- le spese del giudizio sono compensate tra le parti”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale
dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 5 aprile 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 7 di 8 Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g 147/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione,
avente ad oggetto “Ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio”, promosso da:
pagina 1 di 8 nato in [...] il [...] (C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Arzachena, Localita' Nialiccia, rappresentato e difeso dall'Avv. Gloria Giorico (C.F.:
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Sassari, Via Roma C.F._2
nr. 136;
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in Parte_2 C.F._3
Arzachena, Localita' Nialiccia, rappresentata e difesa dall'Avv. Nino Vargiu (C.F.:
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, C.F._4
Via Empoli nr. 11;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i coniugi, in via congiunta, chiedevano, all'intestato Tribunale, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto l'8 febbraio 2008 a Kinnitty Castle (Irlanda), registrato a
Tullamore, County Offaly, il 13 febbraio 2008 al nr. 1564392, e successivamente iscritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di Arzachena, atto nr. 3, parte II, serie C, alle condizioni dagli stessi indicate nel predetto atto introduttivo, che si richiamano in questa sede.
A sostegno delle proprie richieste, i coniugi rilevavano di avere contratto matrimonio civile in Irlanda e che, dalla loro unione, nascevano due figlie: , nata a [...] il 12 settembre Persona_1
2003, e , nata a [...] il [...]. Persona_2
Davano atto che, il 12 giugno 2020, la depositava ricorso per separazione giudiziale e che, Pt_2
all'udienza del 26 giugno 2024, con note scritte autorizzate dal Giudice in sostituzione della presenza delle parti, i coniugi dichiaravano di avere raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dell'assetto inerente alla separazione;
per cui, con sentenza n. 601/2024 pubblicata il 21 settembre 2024
(n. RG. 783/2020), il Tribunale di Tempio Pausania dichiarava la separazione personale dei coniugi ricorrenti, alle seguenti condizioni: “- le figlie maggiorenni e , data la Persona_1 Persona_2
loro età, potranno frequentare il padre liberamente raggiungendolo nella sua residenza in Irlanda;
- il
SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese e mediante bonifico bancario, Pt_1 Pt_2
la somma di euro 350,00 da indicizzarsi annualmente a titolo di contributo al mantenimento della GL
maggiorenne, studentessa, non ancora economicamente indipendente;
- verserà invece Persona_2
direttamente alla GL , maggiorenne ed economicamente indipendente, sempre con Persona_1
bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 da indicizzarsi annualmente;
- i genitori si obbligano, nella misura del 50% ciascuno, a sostenere le spese straordinarie che si
dovessero ritenere necessarie nell'interesse delle figlie secondo il Protocollo CNF cui entrambi
pagina 3 di 8 dichiarano di aderire integralmente;
il SI. autorizza la SI.ra a riscuotere per intero Pt_1 Pt_2
l'assegno unico universale erogato dall per la GL in considerazione della CP_1 Persona_2
collocazione prevalente e residenza della stessa presso la madre;
- con compensazione delle spese del
procedimento”.
Entrambi i coniugi rilevavano il protrarsi dello stato di separazione, senza il ripristino della comunione materiale e spirituale tra i medesimi, nonché la sussistenza dei presupposti per ottenere la pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale, alle condizioni dagli stessi indicate in via congiunta.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 2 aprile 2025, le parti si richiamavano alle conclusioni già rassegnate in via congiunta nel proprio ricorso introduttivo,
chiedendone l'accoglimento.
Raccolto il parere del PM in sede, il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 5 aprile 2025.
*****
Il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può
essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza
passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione
consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata
almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella
procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il
pagina 4 di 8 giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di
separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla
data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei
casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella
di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta
decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla
parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i ricorrenti.
Le condizioni rassegnate dai coniugi in via congiunta possono essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di diritto pubblico.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come richiesto dalle medesime.
Per quanto sopra esposto;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr 74;
visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
pagina 5 di 8 lo scioglimento del matrimonio contratto l'8 febbraio 2008 in Irlanda, a Kinnitty Castle, tra:
nato il [...] in [...]; Parte_1
e
, nata il [...] in [...]; Parte_2
registrato a Tullamore, County Offaly, il 13 febbraio 2008 al nr. 1564392, iscritto nel Registro degli Atti
di Matrimonio del Comune di Arzachena, Atto nr. 3, Parte II, Serie C;
alle seguenti:
CONDIZIONI
“- le figlie maggiorenni e , data la loro età, potranno frequentare il padre Persona_1 Persona_2
liberamente anche raggiungendolo nella sua abitazione in Irlanda;
- il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese e mediante bonifico Pt_1 Pt_2
bancario, la somma di euro 350,00 da indicizzarsi annualmente, a titolo di contributo al mantenimento
della GL maggiorenne, studentessa, fino alla sua indipendenza economica;
Persona_2
- verserà invece direttamente alla GL , maggiorenne ed economicamente Persona_1
pagina 6 di 8 indipendente, sempre con bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 da
indicizzarsi annualmente quando la stessa si troverà in difficoltà economiche;
- i genitori si obbligano, nella misura del 50% ciascuno, a sostenere le spese straordinarie che si
dovessero ritenere necessarie nell'interesse della GL secondo il Protocollo CNF cui Persona_2
entrambi dichiarano di aderire integralmente;
- il SI. autorizza la SI.ra a riscuotere per intero l'assegno unico universale erogato Pt_1 Pt_2
dall per la GL in considerazione della collocazione prevalente e residenza della CP_1 Persona_2
stessa presso la madre;
- nulla deve prevedersi in ordine al reciproco mantenimento dei coniugi dandosi atto che essi sono
entrambi economicamente indipendenti;
- le spese del giudizio sono compensate tra le parti”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale
dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 5 aprile 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 7 di 8 Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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