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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 19/12/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3628 /2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3628/2025, promossa con ricorso depositato il 15/09/2025 da:
1) , Parte_1 nata UI il 15 ottobre 1975
cittadina: Italiana e Olandese Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...]
con gli Avv.ti Monica Schiavi e Paolo Bossi
e
2) Parte_2 nato ÇA ( AN OL ) il 12.08.1973
cittadino: Olandese Cod. Fisc. C.F._2
residente UI Via Bonga n. 6/a con gli Avv.ti Monica Schiavi e Paolo Bossi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in UI (VA) in data 9 giugno 2001
(anno 2001 atto n. 9 parte I)
pagina1 di 4 separati con sentenza n. 944/2023 del 14/09/2023, passata in giudicato il 14/11/2023. con i seguenti figli:
nato a [...] in data [...], CP_1
nato a [...] in data [...]. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15.09.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 3 punto 2 lett. b L.898/70 lo scioglimento del matrimonio contratto in UI tra la signora ed il signor Parte_1
e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
UI anno 2001, atto n.9 , parte I Serie, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di UI di procedere all'annotazione della Sentenza ed ulteriori incombenze.
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano ad ogni reciproco mantenimento dichiarando di aver disciplinato ogni rapporto patrimoniale tra loro.
3) Stante la maggiore età di i ricorrenti confermano per il solo figlio minore CP_1 CP_2
l'affidamento di quest'ultimo ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica di entrambi presso l'abitazione materna. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di saranno assunte di CP_2 comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
4) trascorrerà, salvo diverso accordo tra i genitori anche in funzione delle esigenze CP_2 dello stesso e tenuto conto dell'età prossimo alla maggiore età, una settimana a casa della madre ed una settimana a casa del padre, periodi che, potranno essere anche diversi in ragione degli impegni scolastici del figlio e lavorativi dei genitori, purchè siano sempre alternati previo accordo.
Anche per il periodo delle festività (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola),
trascorrerà con i genitori secondo comune accordo. CP_2
Entrambi i genitori potranno trascorrere con due o più settimane, anche non CP_2 consecutive, durante le vacanze scolastiche estive (tale intendendosi il periodo di pagina2 di 4 chiusura della scuola) in periodi da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
5) I genitori contribuiranno al mantenimento di ( studente all'estero non CP_1 economicamente indipendente ) e al 50% ciascuno in relazione al mantenimento CP_2 ordinario degli stessi mentre in relazione alle spese straordinarie queste saranno a carico del 60% della madre e del 40% del padre come da linee guida del Tribunale di Varese.
Viene stabilito che la sig.ra percepirà per intero gli assegni famigliari e/o Parte_1 assegno unico.
6) Assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio e dei passaporti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 09.06.2001, in
UI (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di UI (anno
2001 atto n. 9 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina3 di 4 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3628/2025, promossa con ricorso depositato il 15/09/2025 da:
1) , Parte_1 nata UI il 15 ottobre 1975
cittadina: Italiana e Olandese Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...]
con gli Avv.ti Monica Schiavi e Paolo Bossi
e
2) Parte_2 nato ÇA ( AN OL ) il 12.08.1973
cittadino: Olandese Cod. Fisc. C.F._2
residente UI Via Bonga n. 6/a con gli Avv.ti Monica Schiavi e Paolo Bossi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in UI (VA) in data 9 giugno 2001
(anno 2001 atto n. 9 parte I)
pagina1 di 4 separati con sentenza n. 944/2023 del 14/09/2023, passata in giudicato il 14/11/2023. con i seguenti figli:
nato a [...] in data [...], CP_1
nato a [...] in data [...]. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15.09.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 3 punto 2 lett. b L.898/70 lo scioglimento del matrimonio contratto in UI tra la signora ed il signor Parte_1
e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
UI anno 2001, atto n.9 , parte I Serie, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di UI di procedere all'annotazione della Sentenza ed ulteriori incombenze.
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano ad ogni reciproco mantenimento dichiarando di aver disciplinato ogni rapporto patrimoniale tra loro.
3) Stante la maggiore età di i ricorrenti confermano per il solo figlio minore CP_1 CP_2
l'affidamento di quest'ultimo ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica di entrambi presso l'abitazione materna. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di saranno assunte di CP_2 comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
4) trascorrerà, salvo diverso accordo tra i genitori anche in funzione delle esigenze CP_2 dello stesso e tenuto conto dell'età prossimo alla maggiore età, una settimana a casa della madre ed una settimana a casa del padre, periodi che, potranno essere anche diversi in ragione degli impegni scolastici del figlio e lavorativi dei genitori, purchè siano sempre alternati previo accordo.
Anche per il periodo delle festività (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola),
trascorrerà con i genitori secondo comune accordo. CP_2
Entrambi i genitori potranno trascorrere con due o più settimane, anche non CP_2 consecutive, durante le vacanze scolastiche estive (tale intendendosi il periodo di pagina2 di 4 chiusura della scuola) in periodi da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
5) I genitori contribuiranno al mantenimento di ( studente all'estero non CP_1 economicamente indipendente ) e al 50% ciascuno in relazione al mantenimento CP_2 ordinario degli stessi mentre in relazione alle spese straordinarie queste saranno a carico del 60% della madre e del 40% del padre come da linee guida del Tribunale di Varese.
Viene stabilito che la sig.ra percepirà per intero gli assegni famigliari e/o Parte_1 assegno unico.
6) Assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio e dei passaporti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 09.06.2001, in
UI (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di UI (anno
2001 atto n. 9 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina3 di 4 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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