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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/03/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1996/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 04.02.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito della sentenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1996/2022 R.G.L. TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Rosa Papaleo, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Arabia Ippolito, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Via Napoli, 55, Lagonegro (PZ);
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , con ricorso depositato in data 05.12.2022, rappresentava di essere Parte_1
“impiegato amministrativo a tempo indeterminato -tempo pieno - presso Controparte_2 sin dal 2008” e di aver svolto, sin dall'assunzione,
[...] continuativo per compiti di servizio di software locali e web Services di interscambio dati, utilizzando mouse e computer desktop, attività svolte quotidianamente e che comportano movimenti reiterati dell'avambraccio e degli arti con azioni e posture incongrue della mano ed carico degli arti superiore dx per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi”. Pertanto, deduceva di aver presentato, in data 10.03.2018, apposita domanda (n. 514511485) all' volta ad ottenere il riconoscimento della malattia CP_1 professionale per “Sindrome d rico biomeccanico della spalla – borsite (sindrome pronatoria arto superiore destro da tecnopatia procurata da overdose da mouse da computer) nella misura del 6%” cui seguiva il rigetto da parte dell'Istituto con nota del 18.04.2018. Esperito infruttuosamente l'iter amministrativo, ritenendo ingiusta la decisione dell' , adiva l'intestato Tribunale CP_1 chiedendo, previo espletamento della CTU medico-legale, di accertare la natura professionale della malattia denunciata, riconoscendo il danno conseguente nella misura del 6%, con condanna dell' al pagamento, da liquidarsi in conto capitale, di tutti gli CP_1 emolumenti di carattere ico legati al riconoscimento della predetta indennità a titolo di invalidità permanente derivante da danno biologico, oltre interessi legali, dalla data del riconoscimento e fino all'effettivo soddisfo, nonché di spese, diritti e onorari di giudizio. In via istruttoria, oltre alla Consulenza tecnica d'Ufficio, l'odierno ricorrente chiedeva, altresì, ammettersi la prova testimoniale. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' contestava tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto evidenziando che trattasi, in realtà, attia non tabellata con conseguente onere, in capo al ricorrente, di dare prova delle mansioni effettivamente svolte e della loro non occasionalità, nonché del nesso eziologico tra queste e la patologia sofferta. Evidenziava, sul punto, che “Dall'esame della documentazione inviata dal D.L., in particolare dalla cartella sanitaria e di rischio, non emerge alcun rischio occupazionale da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e segnatamente della spalla destra, ovvero il ricorrente non svolgeva né svolge in modo non occasionale lavorazioni che comportavano o comportano a carico della spalla movimenti ripetuti e/o mantenimento prolungato di posture incongrue sempre interessanti la spalla destra (all.2). Il caso veniva pertanto contestato per inidoneità di rischio in malattia non tabellata.” Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda. 1.1. Esaminati gli atti, all'udienza del 18.10.2023, il Tribunale, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova orale richiesta dalla parte ricorrente, che veniva espletata alla successiva udienza del 10.04.2024. Successivamente, con provvedimento dell' 08.05.2024, veniva disposta la CTU medico-legale, con conferimento dell'incarico alla Dott.ssa
, che provvedeva al deposito dell'elaborato definitivo in data Persona_1
23.01.2025. Alla udienza del 4.2.2025 la causa era decisa nelle forme dell'art. 127 ter cpc, esauriti gli incombenti della trattazione scritta. 2. Il ricorso è infondato e va rigettato. Il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000). La fattispecie in esame ricade, incontestatamente, nella previsione di cui al D. Lgs. 38/2000 in quanto la malattia professionale è stata denunciata il 10.03.2018. 2.1. A questo punto, si ritiene necessario premettere che l'accertamento dell'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con la conseguente CP_ insorgenza a carico dell' dell'onere di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa ed in particolare della dipendenza dell'infermità da una causa
Pag. 2 di 5 extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.- cfr. Cassazione civile , sez. lav., 26 luglio 2004, n. 14023-. Al contrario, per quelle patologie c.d. non “tabellate” non opera alcuna presunzione in ordine alla sussistenza del richiesto nesso causale (cfr. per tutte Cass. 12629/2002). Tuttavia, anche se non indicate tra quelle tabellate, sono comunque suscettibili di rientrare tra quelle indennizzabili per malattia professionale anche se resta indispensabile che il lavoratore dimostri il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata. La patologia dedotta nel caso in esame “sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla – borsite” risulta dalle tabelle di cui al D.M. del 09 aprile 2008, così come revisionato dal decreto interministeriale 10 ottobre 2023 e, tuttavia, trattasi di malattia comune, ad eziologia multifattoriale. Per aversi una malattia professionale contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni ai sensi del DPR 1124/65, gli elementi caratterizzanti sono:
· l'esposizione al rischio specifico determinato dalle lavorazioni alle quali è adibito il prestatore d'opera;
· il rapporto causale con tali lavorazioni, più precisamente un rapporto diretto ed efficiente fatta salva la possibilità di fattori causali extralavorativi. L'impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della eziologia professionale. A questo fine, infatti, si ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia. Tale ragionevole certezza deve ritenersi sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell'eziopatogenesi professionale, desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica. 3. Il ricorrente ha svolto e svolge, come anzidetto, attività di impiegato amministrativo
“addetto all'immissione, validazione ed elaborazione dati” svolgendo le mansioni innanzi riportate
“per più di cinque ore al giorno dal lunedì al venerdì e per più di otto ore nei giorni di rientro pomeridiano”. In sede di istruttoria, i testi escussi hanno riferito, in ordine alle mansioni espletate, quanto segue:
- : è un coordinatore del CED – Centro Elaborazione Dati - Testimone_1 Testimone_2 gli amministrativi ed ai veterinari. Le attività del sono Pt_1 svolte al PC sempre e tutte. Il ricorrente fa 6 ore settimanali 3 giorni a settimana e fa 9 ore gli altri due giorni per il rientro. La postazione di lavoro è composta da PC, tastiera e mouse, stampante laterale. Il ricorrente lamentava dolori a mano e braccio destro;
credo che dipenda dal fatto che stesse sempre con il mouse in mano. Tutte le attività del sono svolte al PC. Il ricorrente è arrivato da Pt_1 noi il 01/08/2008 ed ha sempre svolto le mansioni che ho riferito da quando è arrivato.”;
- “sono già stata sentita come testimone in altro procedimento instaurato Testimone_3 da . Confermo le dichiarazioni da me rese quanto alle mansioni svolte dal Parte_1 Parte_1 Parte nel contro l' . Il ricorrente svolge le sue attività lavorando al PC ini dalle ore 8:00 alle 14:00 e nei giorni di rientro dalle 08:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì. Il ricorrente è destro. Ogni tanto il ricorrente lamentava dolori alla mano. Lo vedevo che ogni tanto sgranchiva la mano. La postazione di lavoro era composta da PC, tastiera e mouse. Anche le attività di tutoraggio work experience, attività di trasmissione davanti a noi erano svolte esclusivamente in via telematica.”
Pag. 3 di 5 Alla luce delle dichiarazioni rese dalla seconda testimone escussa, veniva pertanto disposta l'acquisizione del verbale di udienza del'11.01.2023 relativo al fascicolo n. R.G. 572/2019. Per quanto questa sede interessa, la teste ha, altresì, affermato: “ lo conosco dal Parte_1
2008 perché era coordinatore del CED – Centro Elaborazione Dati – i prevenzione, animale ed umana. All'epoca, il Dipartimento di prevenzione era unico. (…) il ricorrente coordinava le attività del servizio, organizzava il lavoro, gestiva noi personale su quello che doveva fare, sulla gestione, sull'inserimento dati. Elaborava le attività svolte dai dirigenti medici e tecnici sul territorio, inseriva i dati sui supporti informatici, istruiva le pratiche degli operatori esterni (…). Non si occupava solo della parte informatica ma coordinava anche il nostro lavoro. (…) Faceva anche attività di tutoraggio nei nostri confronti. Faceva la gestione delle anagrafi – allevamenti (…)”.
3.1. Ciò detto circa le mansioni svolte per come emerse dalla istruttoria, la CTU medico- legale espletata dalla dott.ssa ha ritenuto sussistente la malattia professionale. A Per_1 seguito dell'esame obiettivo e della valutazione della documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto il ricorrente “affetto da: ESITI DI TENOVAGINALITI DEL DISTRETTO POLSO-MANO, APPREZZABILI STRUMENTALMENTE, A SECONDA DEL GRADO E DELL'ESTENSIONE, IN ASSENZA O CON SFUMATA LIMITAZIONE FUNZIONALE” evidenziando che: “Tale patologia è derivata dall'utilizzo del mouse e della tastiera del computer quotidianamente e in modo continuativo per più di cinque ore al giorno, con ritmi continui e ripetitivi comportante movimenti reiterati dell'avambraccio e degli arti e azioni e posture incongrue della mano ed carico degli arto superiore dx. Le tenovaginaliti rientrano a tutti gli effetti nei Disturbi muscolo-scheletrici correlati con il lavoro (Occupational Overuse Syndromes), un insieme di malattie e disordini su base infiammatoria e degenerativa che determinano dolore e limitazione funzionale a livello dell'arto superiore e che sono esacerbati dall'attività lavorativa o che riconoscono nel lavoro un importante fattore di rischio, ma non l'unico fattore causale. Tra le cause di sovraccarico biomeccanico, vengono riportate in letteratura le attività lavorative che comportano un'elevata ripetitività dei movimenti e/o posture incongrue dell'arto superiore. A rischio pazienti la cui professione richiede movimenti agili ma energici delle dita: pianisti, dattilografi, sarte ecc... Il numero di casi di WMSDs in tutti i paesi industrializzati negli ultimi anni. Uno studio sulle condizioni di lavoro in 15 Paesi dell'UE ha stimato che il 17% dei lavoratori è affetto da dolori muscolo-tendinei agli arti superiori correlati con il lavoro (OSHA, 2000). Ad oggi tale condizione può rientrare nel quadro clinico suddetto realizzante sulla base delle tabelle comparative del D.M. del 12/7/00 (pubblicato su supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.172 del 25/7/00) una riduzione della capacità lavorativa di circa il 3% [N. 267- TENOVAGINALITI DEL DISTRETTO POLSO-MANO, APPREZZABILI STRUMENTALMENTE, A SECONDA DEL GRADO E DELL'ESTENSIONE, IN ASSENZA O CON SFUMATA LIMITAZIONE FUNZIONALE- fino a 4%.]” Il Ctu, quindi, pur riconoscendo la compatibilità della patologia riscontrata con la specifica occupazione del ricorrente – e, dunque, la eziologia professionale – ha concluso individuando in capo all'istante esiti invalidanti nella misura del 3%, percentuale non sufficiente al riconoscimento di quanto richiesto, poiché inferiore alla soglia minima indennizzabile del 6%, individuata dal D. lgs. 38/2000, art. 13.
4. Il percorso argomentativo dell'ausiliare ed il metodo di indagine e di valutazione seguito si appalesano congruamente e logicamente motivati sicché meritano di essere condivisi: è, dunque, infondata la domanda in relazione al riconoscimento ed alla misura del danno biologico per menomazione dell'integrità psico-fisica nei limiti segnati dalla presente motivazione. Le conclusioni del medico incaricato per l'accertamento tecnico de quo sono ritenute complessivamente esaurienti dal giudice, adeguatamente argomentate, immuni da
Pag. 4 di 5 vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice e delle osservazioni svolte nel ricorso. Pertanto, essendo del tutto corretta la determinazione a cui perviene il CTU debbono essere confermate le conclusioni del medesimo e la domanda di condanna all'indennizzo per danno biologico deve essere respinta. Deve, viceversa, essere riconosciuta la sussistenza della malattia professionale in capo a , sebbene Parte_1 non possa essere liquidato alcun importo a titolo di danno biolo 5. Questo Giudice, tenuto conto della dichiarazione di esenzione depositata, ritiene necessaria la compensazione integrale delle spese di lite, in quanto il ricorrente ha dimostrato che il reddito imponibile IRPEF del proprio nucleo familiare non supera il doppio del reddito stabilito dagli artt. 76, 1°, 2° e 3° comma e 77 D.P.R. 30-5-2002 N. 115. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio restano definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. accerta la sussistenza della malattia professionale denunciata in data 10.03.2018 (n. 514511485)in capo a e rigetta la domanda di condanna al Parte_1 pagamento all'indennizzo per danno biologico;
2. compensa le spese di lite;
3. pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Lagonegro, 6.3.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 04.02.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito della sentenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1996/2022 R.G.L. TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Rosa Papaleo, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Arabia Ippolito, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Via Napoli, 55, Lagonegro (PZ);
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , con ricorso depositato in data 05.12.2022, rappresentava di essere Parte_1
“impiegato amministrativo a tempo indeterminato -tempo pieno - presso Controparte_2 sin dal 2008” e di aver svolto, sin dall'assunzione,
[...] continuativo per compiti di servizio di software locali e web Services di interscambio dati, utilizzando mouse e computer desktop, attività svolte quotidianamente e che comportano movimenti reiterati dell'avambraccio e degli arti con azioni e posture incongrue della mano ed carico degli arti superiore dx per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi”. Pertanto, deduceva di aver presentato, in data 10.03.2018, apposita domanda (n. 514511485) all' volta ad ottenere il riconoscimento della malattia CP_1 professionale per “Sindrome d rico biomeccanico della spalla – borsite (sindrome pronatoria arto superiore destro da tecnopatia procurata da overdose da mouse da computer) nella misura del 6%” cui seguiva il rigetto da parte dell'Istituto con nota del 18.04.2018. Esperito infruttuosamente l'iter amministrativo, ritenendo ingiusta la decisione dell' , adiva l'intestato Tribunale CP_1 chiedendo, previo espletamento della CTU medico-legale, di accertare la natura professionale della malattia denunciata, riconoscendo il danno conseguente nella misura del 6%, con condanna dell' al pagamento, da liquidarsi in conto capitale, di tutti gli CP_1 emolumenti di carattere ico legati al riconoscimento della predetta indennità a titolo di invalidità permanente derivante da danno biologico, oltre interessi legali, dalla data del riconoscimento e fino all'effettivo soddisfo, nonché di spese, diritti e onorari di giudizio. In via istruttoria, oltre alla Consulenza tecnica d'Ufficio, l'odierno ricorrente chiedeva, altresì, ammettersi la prova testimoniale. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' contestava tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto evidenziando che trattasi, in realtà, attia non tabellata con conseguente onere, in capo al ricorrente, di dare prova delle mansioni effettivamente svolte e della loro non occasionalità, nonché del nesso eziologico tra queste e la patologia sofferta. Evidenziava, sul punto, che “Dall'esame della documentazione inviata dal D.L., in particolare dalla cartella sanitaria e di rischio, non emerge alcun rischio occupazionale da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e segnatamente della spalla destra, ovvero il ricorrente non svolgeva né svolge in modo non occasionale lavorazioni che comportavano o comportano a carico della spalla movimenti ripetuti e/o mantenimento prolungato di posture incongrue sempre interessanti la spalla destra (all.2). Il caso veniva pertanto contestato per inidoneità di rischio in malattia non tabellata.” Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda. 1.1. Esaminati gli atti, all'udienza del 18.10.2023, il Tribunale, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova orale richiesta dalla parte ricorrente, che veniva espletata alla successiva udienza del 10.04.2024. Successivamente, con provvedimento dell' 08.05.2024, veniva disposta la CTU medico-legale, con conferimento dell'incarico alla Dott.ssa
, che provvedeva al deposito dell'elaborato definitivo in data Persona_1
23.01.2025. Alla udienza del 4.2.2025 la causa era decisa nelle forme dell'art. 127 ter cpc, esauriti gli incombenti della trattazione scritta. 2. Il ricorso è infondato e va rigettato. Il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000). La fattispecie in esame ricade, incontestatamente, nella previsione di cui al D. Lgs. 38/2000 in quanto la malattia professionale è stata denunciata il 10.03.2018. 2.1. A questo punto, si ritiene necessario premettere che l'accertamento dell'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con la conseguente CP_ insorgenza a carico dell' dell'onere di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa ed in particolare della dipendenza dell'infermità da una causa
Pag. 2 di 5 extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.- cfr. Cassazione civile , sez. lav., 26 luglio 2004, n. 14023-. Al contrario, per quelle patologie c.d. non “tabellate” non opera alcuna presunzione in ordine alla sussistenza del richiesto nesso causale (cfr. per tutte Cass. 12629/2002). Tuttavia, anche se non indicate tra quelle tabellate, sono comunque suscettibili di rientrare tra quelle indennizzabili per malattia professionale anche se resta indispensabile che il lavoratore dimostri il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata. La patologia dedotta nel caso in esame “sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla – borsite” risulta dalle tabelle di cui al D.M. del 09 aprile 2008, così come revisionato dal decreto interministeriale 10 ottobre 2023 e, tuttavia, trattasi di malattia comune, ad eziologia multifattoriale. Per aversi una malattia professionale contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni ai sensi del DPR 1124/65, gli elementi caratterizzanti sono:
· l'esposizione al rischio specifico determinato dalle lavorazioni alle quali è adibito il prestatore d'opera;
· il rapporto causale con tali lavorazioni, più precisamente un rapporto diretto ed efficiente fatta salva la possibilità di fattori causali extralavorativi. L'impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della eziologia professionale. A questo fine, infatti, si ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia. Tale ragionevole certezza deve ritenersi sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell'eziopatogenesi professionale, desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica. 3. Il ricorrente ha svolto e svolge, come anzidetto, attività di impiegato amministrativo
“addetto all'immissione, validazione ed elaborazione dati” svolgendo le mansioni innanzi riportate
“per più di cinque ore al giorno dal lunedì al venerdì e per più di otto ore nei giorni di rientro pomeridiano”. In sede di istruttoria, i testi escussi hanno riferito, in ordine alle mansioni espletate, quanto segue:
- : è un coordinatore del CED – Centro Elaborazione Dati - Testimone_1 Testimone_2 gli amministrativi ed ai veterinari. Le attività del sono Pt_1 svolte al PC sempre e tutte. Il ricorrente fa 6 ore settimanali 3 giorni a settimana e fa 9 ore gli altri due giorni per il rientro. La postazione di lavoro è composta da PC, tastiera e mouse, stampante laterale. Il ricorrente lamentava dolori a mano e braccio destro;
credo che dipenda dal fatto che stesse sempre con il mouse in mano. Tutte le attività del sono svolte al PC. Il ricorrente è arrivato da Pt_1 noi il 01/08/2008 ed ha sempre svolto le mansioni che ho riferito da quando è arrivato.”;
- “sono già stata sentita come testimone in altro procedimento instaurato Testimone_3 da . Confermo le dichiarazioni da me rese quanto alle mansioni svolte dal Parte_1 Parte_1 Parte nel contro l' . Il ricorrente svolge le sue attività lavorando al PC ini dalle ore 8:00 alle 14:00 e nei giorni di rientro dalle 08:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì. Il ricorrente è destro. Ogni tanto il ricorrente lamentava dolori alla mano. Lo vedevo che ogni tanto sgranchiva la mano. La postazione di lavoro era composta da PC, tastiera e mouse. Anche le attività di tutoraggio work experience, attività di trasmissione davanti a noi erano svolte esclusivamente in via telematica.”
Pag. 3 di 5 Alla luce delle dichiarazioni rese dalla seconda testimone escussa, veniva pertanto disposta l'acquisizione del verbale di udienza del'11.01.2023 relativo al fascicolo n. R.G. 572/2019. Per quanto questa sede interessa, la teste ha, altresì, affermato: “ lo conosco dal Parte_1
2008 perché era coordinatore del CED – Centro Elaborazione Dati – i prevenzione, animale ed umana. All'epoca, il Dipartimento di prevenzione era unico. (…) il ricorrente coordinava le attività del servizio, organizzava il lavoro, gestiva noi personale su quello che doveva fare, sulla gestione, sull'inserimento dati. Elaborava le attività svolte dai dirigenti medici e tecnici sul territorio, inseriva i dati sui supporti informatici, istruiva le pratiche degli operatori esterni (…). Non si occupava solo della parte informatica ma coordinava anche il nostro lavoro. (…) Faceva anche attività di tutoraggio nei nostri confronti. Faceva la gestione delle anagrafi – allevamenti (…)”.
3.1. Ciò detto circa le mansioni svolte per come emerse dalla istruttoria, la CTU medico- legale espletata dalla dott.ssa ha ritenuto sussistente la malattia professionale. A Per_1 seguito dell'esame obiettivo e della valutazione della documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto il ricorrente “affetto da: ESITI DI TENOVAGINALITI DEL DISTRETTO POLSO-MANO, APPREZZABILI STRUMENTALMENTE, A SECONDA DEL GRADO E DELL'ESTENSIONE, IN ASSENZA O CON SFUMATA LIMITAZIONE FUNZIONALE” evidenziando che: “Tale patologia è derivata dall'utilizzo del mouse e della tastiera del computer quotidianamente e in modo continuativo per più di cinque ore al giorno, con ritmi continui e ripetitivi comportante movimenti reiterati dell'avambraccio e degli arti e azioni e posture incongrue della mano ed carico degli arto superiore dx. Le tenovaginaliti rientrano a tutti gli effetti nei Disturbi muscolo-scheletrici correlati con il lavoro (Occupational Overuse Syndromes), un insieme di malattie e disordini su base infiammatoria e degenerativa che determinano dolore e limitazione funzionale a livello dell'arto superiore e che sono esacerbati dall'attività lavorativa o che riconoscono nel lavoro un importante fattore di rischio, ma non l'unico fattore causale. Tra le cause di sovraccarico biomeccanico, vengono riportate in letteratura le attività lavorative che comportano un'elevata ripetitività dei movimenti e/o posture incongrue dell'arto superiore. A rischio pazienti la cui professione richiede movimenti agili ma energici delle dita: pianisti, dattilografi, sarte ecc... Il numero di casi di WMSDs in tutti i paesi industrializzati negli ultimi anni. Uno studio sulle condizioni di lavoro in 15 Paesi dell'UE ha stimato che il 17% dei lavoratori è affetto da dolori muscolo-tendinei agli arti superiori correlati con il lavoro (OSHA, 2000). Ad oggi tale condizione può rientrare nel quadro clinico suddetto realizzante sulla base delle tabelle comparative del D.M. del 12/7/00 (pubblicato su supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.172 del 25/7/00) una riduzione della capacità lavorativa di circa il 3% [N. 267- TENOVAGINALITI DEL DISTRETTO POLSO-MANO, APPREZZABILI STRUMENTALMENTE, A SECONDA DEL GRADO E DELL'ESTENSIONE, IN ASSENZA O CON SFUMATA LIMITAZIONE FUNZIONALE- fino a 4%.]” Il Ctu, quindi, pur riconoscendo la compatibilità della patologia riscontrata con la specifica occupazione del ricorrente – e, dunque, la eziologia professionale – ha concluso individuando in capo all'istante esiti invalidanti nella misura del 3%, percentuale non sufficiente al riconoscimento di quanto richiesto, poiché inferiore alla soglia minima indennizzabile del 6%, individuata dal D. lgs. 38/2000, art. 13.
4. Il percorso argomentativo dell'ausiliare ed il metodo di indagine e di valutazione seguito si appalesano congruamente e logicamente motivati sicché meritano di essere condivisi: è, dunque, infondata la domanda in relazione al riconoscimento ed alla misura del danno biologico per menomazione dell'integrità psico-fisica nei limiti segnati dalla presente motivazione. Le conclusioni del medico incaricato per l'accertamento tecnico de quo sono ritenute complessivamente esaurienti dal giudice, adeguatamente argomentate, immuni da
Pag. 4 di 5 vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice e delle osservazioni svolte nel ricorso. Pertanto, essendo del tutto corretta la determinazione a cui perviene il CTU debbono essere confermate le conclusioni del medesimo e la domanda di condanna all'indennizzo per danno biologico deve essere respinta. Deve, viceversa, essere riconosciuta la sussistenza della malattia professionale in capo a , sebbene Parte_1 non possa essere liquidato alcun importo a titolo di danno biolo 5. Questo Giudice, tenuto conto della dichiarazione di esenzione depositata, ritiene necessaria la compensazione integrale delle spese di lite, in quanto il ricorrente ha dimostrato che il reddito imponibile IRPEF del proprio nucleo familiare non supera il doppio del reddito stabilito dagli artt. 76, 1°, 2° e 3° comma e 77 D.P.R. 30-5-2002 N. 115. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio restano definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. accerta la sussistenza della malattia professionale denunciata in data 10.03.2018 (n. 514511485)in capo a e rigetta la domanda di condanna al Parte_1 pagamento all'indennizzo per danno biologico;
2. compensa le spese di lite;
3. pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Lagonegro, 6.3.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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