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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1345/2021
TRA
, nato a San Bartolomeo in [...] il [...], c.f. Parte_1 Pt_2 [...]
, rappresentato in proprio, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., anche quale successore ai C.F._1
sensi dell'art. 111 c.p.c. di , c.f. , Parte_3 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma alla via Montenero Sabino n. 30, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a San Bartolomeo in [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._3
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio Mascia, Katia Mascia e Alberto
[...]
Mascia, nel cui studio in San Bartolomeo in Galdo (BN) alla via Roma, n. 82 elettivamente domicilia, giusta delega del 27 marzo 2021 affoliata in atti, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali e Email_2 Email_3
Email_4
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 266/2021 pubblicata in data 9 febbraio 2021 e notificata il 27 febbraio 2021 in materia di azione di reintegra nel possesso in fase di merito.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di appello notificato il 22 marzo 2021 l'Avvocato anche quale Parte_4
successore di ha proposto gravame avverso la sentenza n. Parte_3
266/2021 pubblicata in data 9 febbraio 2021 e notificata il 27 febbraio 2021 con cui il
Tribunale di Benevento, confermando l'ordinanza resa in data 13 – 27 giugno 2014 a definizione della fase interdittale del giudizio promosso da lo ha Controparte_1
condannato a reintegrare costei nel possesso della servitù di passaggio per accedere al fondo rustico sito in San Bartolomeo in Galdo alla contrada Campo dell'Aglio in catasto alla particella 46 del foglio 18 lungo la strada larga due metri - dunque transitabile anche con mezzi agricoli meccanici - che parte dalla via comunale “Del Bosco” e prosegue a confine delle particelle 47, 48, 49, 51 e 86, ponendo a suo carico le spese del giudizio
1.1. Con il gravame ha protestato erroneità della sentenza appellata per un equivoco sull'effettivo esercizio del possesso della servitù di passaggio da parte della sui terreni CP_1
dell'istante, non valendo ad integrarlo i saltuari transiti consentiti per cortesia con spirito d'amicizia e buon vicinato;
errata comprensione dello stato dei luoghi, poco prima dell'iniziativa possessoria alterati proprio dalla con un abusivo transito carrabile mai CP_1
autorizzato, cui è seguita la reazione di delimitare la proprietà per evitare il ripetersi di analoghe condotte;
omessa valutazione del materiale probatorio e violazione dei principi sulla prova presuntiva;
insussistenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del rapporto possessorio tutelabile con l'azione di spoglio;
negligenza della tolleranza impeditiva del possesso in capo a chi ne beneficia.
1.2. L'appellante ha chiesto conclusivamente alla Corte di riformare la sentenza appellata respingendo la domanda proposta dalla sua avversaria, di cui ha anche chiesto la condanna al risarcimento del danno materiale, morale e all'immagine inferto con la sua iniziativa e ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
2. In data 22 maggio 2021 si è costituita impugnando le avverse Controparte_1
deduzioni e insistendo nella pretesa da lei iniziata con il ricorso depositato il 10 marzo 2014, riconosciuto fondato con decreto inaudita altera parte pronunciato l'11 aprile dello stesso anno, confermato dall'ordinanza soprasessoria del 13 – 27 giugno 2014 all'esito della fase a contraddittorio integro cui controparte non si è costituita e infine validato dalla sentenza, sollecitata dal ricorso presentato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 703 c.p.c. dagli
Insieme alla conferma delle statuizioni precedenti ha anche chiesto alla Corte Parte_1
2 distrettuale di condannare il suo avversario ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e di porre a suo carico le spese del giudizio.
3. Il Collegio ha verificato la valida istaurazione del contraddittorio tra le parti e fissato udienza di conclusioni. Riassegnato il fascicolo a diversa sezione e fissata udienza al 26 febbraio 2025, in data 24 febbraio 2025 l'Avvocato difensore di se stesso, Parte_4
ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. motivata con l'accordo raggiunto con la controparte il 7 febbraio 2025 – giusta atto notorio del 7 febbraio
2025 rep. n. 64768, racc. n. 34329 – dinanzi al notaio Avv. Giovanni Iannella da Benevento di cui ha sinteticamente riferito i termini. Ha anche aggiunto che all'esito di detto accordo nessuna delle parti in lite ha interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo cessato l'interesse di entrambe ad esso, avendo anche definito transattivamente di compensare le spese. Ha dunque chiesto alla Corte di estinguere il processo.
La dichiarazione è stata notificata e il 25 febbraio 2025 è pervenuta da Controparte_1
con il patrocinio dei suoi legali Avvocati Antonio e Alberto Mascia, cui è stata conferita anche procura ad hoc in data 7 febbraio 2025 (ugualmente allegata in atti), l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio in termini perfettamente conformi e coerenti con l'atto dell' inclusa, dunque, la previsione sulle spese. Parte_1
5. Tanto premesso, va evidenziato che la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio d'appello, perfettamente ammissibile secondo l'orientamento della Suprema Corte che ha ricordato il principio della disponibilità dell'azione quale espressione tipica della autonomia negoziale privata che può avere per oggetto ogni diritto, di carattere sostanziale o processuale anche futuro ed eventuale, con l'unico limite che non osti un espresso divieto di legge, ovvero che non si tratti di un diritto irrinunciabile o indisponibile (ex multis
Cassazione civile, sez I., 19.05.1995, n. 5556), proviene dall'Avvocato difensore Parte_1 di se stesso ed è stata accettata dalla con l'ausilio dei suoi difensori cui ha conferito CP_1
procura ad litem. Entrambi gli atti (rinuncia ed accettazione) sono stati depositati telematicamente.
Ebbene, la Corte prende atto della valida dichiarazione di rinuncia e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del giudizio.
7. Le spese come concordemente chiesto dalle parti, che hanno trovato un'intesa anche sul punto, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
3 La Corte d'Appello di Napoli – II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. Parte_5
266/2021 pubblicata in data 9 febbraio 2021 e notificata il 27 febbraio 2021, in materia di azione possessoria, come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio;
- compensa interamente tra le parti le spese.
Così deciso in Napoli il 26 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1345/2021
TRA
, nato a San Bartolomeo in [...] il [...], c.f. Parte_1 Pt_2 [...]
, rappresentato in proprio, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., anche quale successore ai C.F._1
sensi dell'art. 111 c.p.c. di , c.f. , Parte_3 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma alla via Montenero Sabino n. 30, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a San Bartolomeo in [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._3
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio Mascia, Katia Mascia e Alberto
[...]
Mascia, nel cui studio in San Bartolomeo in Galdo (BN) alla via Roma, n. 82 elettivamente domicilia, giusta delega del 27 marzo 2021 affoliata in atti, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali e Email_2 Email_3
Email_4
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 266/2021 pubblicata in data 9 febbraio 2021 e notificata il 27 febbraio 2021 in materia di azione di reintegra nel possesso in fase di merito.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di appello notificato il 22 marzo 2021 l'Avvocato anche quale Parte_4
successore di ha proposto gravame avverso la sentenza n. Parte_3
266/2021 pubblicata in data 9 febbraio 2021 e notificata il 27 febbraio 2021 con cui il
Tribunale di Benevento, confermando l'ordinanza resa in data 13 – 27 giugno 2014 a definizione della fase interdittale del giudizio promosso da lo ha Controparte_1
condannato a reintegrare costei nel possesso della servitù di passaggio per accedere al fondo rustico sito in San Bartolomeo in Galdo alla contrada Campo dell'Aglio in catasto alla particella 46 del foglio 18 lungo la strada larga due metri - dunque transitabile anche con mezzi agricoli meccanici - che parte dalla via comunale “Del Bosco” e prosegue a confine delle particelle 47, 48, 49, 51 e 86, ponendo a suo carico le spese del giudizio
1.1. Con il gravame ha protestato erroneità della sentenza appellata per un equivoco sull'effettivo esercizio del possesso della servitù di passaggio da parte della sui terreni CP_1
dell'istante, non valendo ad integrarlo i saltuari transiti consentiti per cortesia con spirito d'amicizia e buon vicinato;
errata comprensione dello stato dei luoghi, poco prima dell'iniziativa possessoria alterati proprio dalla con un abusivo transito carrabile mai CP_1
autorizzato, cui è seguita la reazione di delimitare la proprietà per evitare il ripetersi di analoghe condotte;
omessa valutazione del materiale probatorio e violazione dei principi sulla prova presuntiva;
insussistenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del rapporto possessorio tutelabile con l'azione di spoglio;
negligenza della tolleranza impeditiva del possesso in capo a chi ne beneficia.
1.2. L'appellante ha chiesto conclusivamente alla Corte di riformare la sentenza appellata respingendo la domanda proposta dalla sua avversaria, di cui ha anche chiesto la condanna al risarcimento del danno materiale, morale e all'immagine inferto con la sua iniziativa e ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
2. In data 22 maggio 2021 si è costituita impugnando le avverse Controparte_1
deduzioni e insistendo nella pretesa da lei iniziata con il ricorso depositato il 10 marzo 2014, riconosciuto fondato con decreto inaudita altera parte pronunciato l'11 aprile dello stesso anno, confermato dall'ordinanza soprasessoria del 13 – 27 giugno 2014 all'esito della fase a contraddittorio integro cui controparte non si è costituita e infine validato dalla sentenza, sollecitata dal ricorso presentato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 703 c.p.c. dagli
Insieme alla conferma delle statuizioni precedenti ha anche chiesto alla Corte Parte_1
2 distrettuale di condannare il suo avversario ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e di porre a suo carico le spese del giudizio.
3. Il Collegio ha verificato la valida istaurazione del contraddittorio tra le parti e fissato udienza di conclusioni. Riassegnato il fascicolo a diversa sezione e fissata udienza al 26 febbraio 2025, in data 24 febbraio 2025 l'Avvocato difensore di se stesso, Parte_4
ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. motivata con l'accordo raggiunto con la controparte il 7 febbraio 2025 – giusta atto notorio del 7 febbraio
2025 rep. n. 64768, racc. n. 34329 – dinanzi al notaio Avv. Giovanni Iannella da Benevento di cui ha sinteticamente riferito i termini. Ha anche aggiunto che all'esito di detto accordo nessuna delle parti in lite ha interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo cessato l'interesse di entrambe ad esso, avendo anche definito transattivamente di compensare le spese. Ha dunque chiesto alla Corte di estinguere il processo.
La dichiarazione è stata notificata e il 25 febbraio 2025 è pervenuta da Controparte_1
con il patrocinio dei suoi legali Avvocati Antonio e Alberto Mascia, cui è stata conferita anche procura ad hoc in data 7 febbraio 2025 (ugualmente allegata in atti), l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio in termini perfettamente conformi e coerenti con l'atto dell' inclusa, dunque, la previsione sulle spese. Parte_1
5. Tanto premesso, va evidenziato che la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio d'appello, perfettamente ammissibile secondo l'orientamento della Suprema Corte che ha ricordato il principio della disponibilità dell'azione quale espressione tipica della autonomia negoziale privata che può avere per oggetto ogni diritto, di carattere sostanziale o processuale anche futuro ed eventuale, con l'unico limite che non osti un espresso divieto di legge, ovvero che non si tratti di un diritto irrinunciabile o indisponibile (ex multis
Cassazione civile, sez I., 19.05.1995, n. 5556), proviene dall'Avvocato difensore Parte_1 di se stesso ed è stata accettata dalla con l'ausilio dei suoi difensori cui ha conferito CP_1
procura ad litem. Entrambi gli atti (rinuncia ed accettazione) sono stati depositati telematicamente.
Ebbene, la Corte prende atto della valida dichiarazione di rinuncia e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del giudizio.
7. Le spese come concordemente chiesto dalle parti, che hanno trovato un'intesa anche sul punto, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
3 La Corte d'Appello di Napoli – II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. Parte_5
266/2021 pubblicata in data 9 febbraio 2021 e notificata il 27 febbraio 2021, in materia di azione possessoria, come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio;
- compensa interamente tra le parti le spese.
Così deciso in Napoli il 26 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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