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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/06/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 1913 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1913 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Loredana Esposito in forza di mandato da intendersi apposto in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in
Fagnano Castello, alla piazzetta Eduardo Barone n. 7
- RICORRENTE-
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._2 forza di mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. LU
Bruno ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in San
Vincenzo La CO (loc. Gesuiti) alla Via Tommaso Campanella n. 22
- RESISTENTE –
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO–
2
OGGETTO: modifica della regolamentazione del collocamento di minore nato da relazione more uxorio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.6.2025 dinanzi al collegio le parti raggiungevano un accordo sull'oggetto del procedimento, di cui i difensori domandavano il recepimento. Il
PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda introduttiva.
FATTO E DIRITTO
1. Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da la Parte_1 quale, premesso che in forza di ordinanza del 23.10.2019 era stato stabilito l'affido condiviso del figlio minore nato dalla relazione sentimentale con CP_1
, con collocamento presso di sé del minore, regolamentazione del diritto
[...] di visita del padre e imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario mediante versamento della somma complessiva di euro
100,00 (oltre rivalutazione monetaria come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%), chiedeva modificarsi le predette condizioni, alla luce del disinteresse mostrato dal padre nei confronti del minore, non avendo il più esercitato il diritto di visita a far data dal dicembre 2019 CP_1
(interrompendo anche qualsiasi rapporto telefonico) e non avendo più provveduto,
a far data da ottobre 2020, neppure alla corresponsione del prescritto mantenimento.
La ricorrente chiedeva, quindi, disporsi l'affido c.d. super-esclusivo o rafforzato di
LU con previsione di incontri protetti padre/figlio per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti e l'aumento a euro 250,00 mensili del mantenimento ordinario, oltre concorso paritario alle spese straordinarie.
1.1 Si costituiva, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti alla necessità di rinnovare la notifica del ricorso introduttivo, il quale, pur contestando il Controparte_1 dato di fatto del disinteresse nei confronti del minore (essendo stata la controparte,
a suo dire, ad ostacolare l'esercizio da parte sua del diritto di visita e a non consentire il versamento del mantenimento mediante comunicazione dell'IBAN su cui far confluire la relativa somma a seguito di chiusura del conto corrente a lui noto) non si opponeva ad un affido esclusivo del minore medesimo alla madre, essendo egli spesso all'estero per motivi lavorativi. Il resistente si opponeva, invece, all'aumento dell'assegno di mantenimento a suo carico, stante le sue precarie condizioni economiche e la necessità di mantenere i tre figli nati dal matrimonio. 3
1.2 All'udienza del 25.6.2025 dinanzi al collegio i procuratori delle parti, all'esito di audizione delle parti medesime nell'ambito della quale era raggiunto un accordo sulla modifica dei provvedimenti in essere, precisavano le conclusioni chiedendo congiuntamente disporsi l'affido super esclusivo di LU con delega ai servizi sociali ad organizzare degli incontri tra padre e figlio su istanza del primo e aumentarsi ad euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge, il mantenimento ordinario a carico del genitore non affidatario.
1.3 La modifica congiuntamente proposta appare di certo accoglibile nell'interesse del minore, non potendosi ignorare le circostanze rappresentate dal resistente (vale a dire i lunghi periodi trascorsi all'estero per motivi di lavoro e la mancanza di qualsiasi forma di comunicazione con l'altro genitore), ostative al proficuo svolgimento di un affido condiviso o anche di un affido condiviso senza le limitazioni di cui all'art. 337 ter c.c., ma anche il fatto che da diversi anni ormai il resistente non ha contatti con il figlio, sicché si appalesa la necessità di una ricostruzione, anche con l'ausilio dei Servizi Sociali, del relativo rapporto prima di potersi consentire il riespandersi delle facoltà inerenti la responsabilità genitoriale.
Congruo, altresì, appare il nuovo importo del mantenimento ordinario concordato, considerandosi il tempo trascorso dalla prima regolamentazione, le condizioni economiche delle parti e la necessità per il di mantenere anche altri tre CP_1 figli, nati dal matrimonio con altra donna.
2. Le spese di lite vengono compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, così provvede:
1. A modifica dell'assetto concordato e recepito dal Tribunale in data
23.10.2019 e ferma l'efficacia di quest'ultima per quanto non diversamente stabilitosi con la presente sentenza, dispone l'affido c.d. super-esclusivo o rafforzato del minore LU alla madre, con delega ai Servizi Sociali territorialmente competenti rispetto al luogo di residenza del minore ai fini dell'organizzazione di un programma di incontri padre/figlio su impulso del resistente;
dispone l'aumento ad euro 150,00 dell'assegno mensile dovuto dal al genitore affidatario a titolo di concorso al mantenimento CP_1 4
ordinario del figlio minore LU, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge;
2. Dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma