Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4914 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.3390/2025
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel. est. Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata per lo scioglimento del matrimonio, introdotta con ricorso giudiziale e trasformata, giusto provvedimento in data 27.05.2025, in domanda congiunta ex art. 473 bis 51 cpc, con richiesta di trattazione scritta da
1) Parte_1 nato a [...] in data [...] cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Mosciatti presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_2 nata a [...] in data [...] cittadina: CP_3
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...] con l'Avv. Marisa Marraffino presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 28.09.1991
(anno 1991 atto n.0565 reg. 03 parte 1 S)
FATTO
Il sig. Pt 1 ha introdotto in via giudiziale il procedimento per ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra Controparte_2 che si è regolarmente costituita.
Le parti hanno successivamente raggiunto un accordo e chiesto con istanza sottoscritta dalle stesse personalmente, depositata in data 23.05.2025, contenente la dichiarazione di non volersi riconciliare, di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 comma 3° c.p.c. e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, la trasformazione del rito onde procedere a divorzio congiunto con trattazione scritta, definendo contestualmente i rapporti derivanti dal matrimonio alla seguente condizione: Parte_1 con la sig.ra CP_2A regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, i signori
[...] convengono che il sig. Pt 1 versi alla sig.ra CP_2 la somma di euro 5.000,00
(cinquemila), ritenuta equa dal Tribunale, quale assegno "una tantum" ex art. 5, comma 8 L.
n.898/1970 alla data del deposito della istanza di mutamento del rito - somma già corrisposta con bonifico in data 27.05.2025- e la somma di euro 5.000,00 (cinquemila) a tacitazione di ogni pretesa di dare/avere tra i coniugi in rate mensili pari ad euro 200,00 ciascuna a far data dal mese di pubblicazione della sentenza di divorzio. Le parti, con l'adempimento della suindicata pattuizione, dichiarano e riconoscono di non avere più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito.
Disposto con provvedimento in data 27.05.2025, procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., veniva sostituita l'udienza fissata in data 03.06.2025 con note scritte, concedendo termine per il deposito sino all'11.06.2025 ore 10:00.
Le parti hanno depositato congiuntamente note scritte confermando le condizioni concordate, allegando la regolarizzazione del contributo unificato e chiedendo rimettersi la causa al Collegio per la decisione.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 co. 8 Legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con le norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Milano in data 28.09.1991 tra il sig. Parte_1 e la sig.ra Controparte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Lura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano,