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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1034 R.G. relativo all'anno 2025, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del
20.11.2025 tenutasi secondo le modalità della trattazione scritta
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Ramez El Jazzar Parte_1
-RICORRENTE-
E
; CP_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHE'
Il presso il Tribunale di Taranto, Controparte_2
All'udienza del 20.11.2025 le parti precisavano le conclusioni depositando le note a trattazione scritta;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.03.2025 il sig. conveniva Parte_1 in giudizio la sig.ra con cui aveva contratto matrimonio civile in data CP_1 01 ottobre 1983 a Taranto.
Lamentava il ricorrente continue incomprensioni ed incompatibilità caratteriale che determinavano una frattura insanabile nel rapporto coniugale tale da non consentire la prosecuzione dello stesso. Dalla unione matrimoniale non nascevano figli.
Alla luce di queste premesse il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, nulla disporsi a titolo di mantenimento alla moglie.
In sede di udienza di prima comparizione dei coniugi del 08.07.2025, il sig.
[...]
si riportava integralmente al ricorso introduttivo e ne chiedeva Parte_1
l'accoglimento.
Dichiarata la contumacia di parte resistente cui veniva ritualmente notificato l'atto introduttivo, adottati i provvedimenti provvisori, il giudice rinviava la causa all'udienza del 20.11.2025 disponendo il deposito da parte del sig. della Parte_1 documentazione reddituale.
In data 13.10.2025 parte ricorrente presentava istanza chiedendo che il giudice disponesse, per l'udienza del 20.11.2025, che fosse tenuta o con collegamento audiovisivo o a mezzo di trattazione scritta, il giudice fissava dunque udienza a trattazione scritta invitando parte ricorrente ad avanzare le proprie richieste a mezzo di note difensive scritte.
All'udienza del 20.11.2025 tenutasi con le modalità della trattazione scritta, la parte ricorrente chiedeva l'integrale accoglimento di quanto dedotto, prodotto e depositato nelle proprie memorie autorizzate e note difensive.
La causa veniva a riservata per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente attesa la regolarità della notifica alla predetta da parte ricorrente del ricorso introduttivo e del verbale dell'udienza presidenziale del 08.07.2025.
Invero, l'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice si pronunci per la separazione.
Dalle deduzioni difensive di parte ricorrente si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare. Infatti, vivendo separati il distacco coniugale ha assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, senza possibilità alcuna di attenuazione atteso che il resistente non ha più notizie della moglie.
Nel caso di specie, la separazione dei coniugi indicati in epigrafe - di cui ricorrono senza alcun dubbio i presupposti per il fallimento del tentativo di conciliazione- per il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza (senza che sia stata mai più ripristinata), per il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità, di conflitto familiare ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita va pronunziata per fatti oggettivi.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Nulla si dispone in ordine all'assegno di mantenimento in favore della parte resistente sig.ra attesa la contumacia della predetta che non ha avanzato alcuna CP_1 domanda di mantenimento nei confronti del sig. . Parte_1
Le spese del giudizio vanno, infine, compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e della mancata costituzione della resistente.
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, I° sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti della sig.ra Parte_1 CP_1
con ricorso depositato in data 06.03.2025, così provvede:
[...]
1) PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi
[...]
, nato il [...] a [...], e nata a [...] Parte_1 CP_1 il 23 marzo 1965, uniti in matrimonio in data 01 ottobre 1983 a Taranto, come risultante dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Taranto, atto n. 16
– Parte II – Serie A - dell'anno 1983;
2) ORDINA al competente ufficiale di stato civile di provvedere all' annotazione della presente sentenza;
3) COMPENSA tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data
20.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1034 R.G. relativo all'anno 2025, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del
20.11.2025 tenutasi secondo le modalità della trattazione scritta
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Ramez El Jazzar Parte_1
-RICORRENTE-
E
; CP_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHE'
Il presso il Tribunale di Taranto, Controparte_2
All'udienza del 20.11.2025 le parti precisavano le conclusioni depositando le note a trattazione scritta;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.03.2025 il sig. conveniva Parte_1 in giudizio la sig.ra con cui aveva contratto matrimonio civile in data CP_1 01 ottobre 1983 a Taranto.
Lamentava il ricorrente continue incomprensioni ed incompatibilità caratteriale che determinavano una frattura insanabile nel rapporto coniugale tale da non consentire la prosecuzione dello stesso. Dalla unione matrimoniale non nascevano figli.
Alla luce di queste premesse il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, nulla disporsi a titolo di mantenimento alla moglie.
In sede di udienza di prima comparizione dei coniugi del 08.07.2025, il sig.
[...]
si riportava integralmente al ricorso introduttivo e ne chiedeva Parte_1
l'accoglimento.
Dichiarata la contumacia di parte resistente cui veniva ritualmente notificato l'atto introduttivo, adottati i provvedimenti provvisori, il giudice rinviava la causa all'udienza del 20.11.2025 disponendo il deposito da parte del sig. della Parte_1 documentazione reddituale.
In data 13.10.2025 parte ricorrente presentava istanza chiedendo che il giudice disponesse, per l'udienza del 20.11.2025, che fosse tenuta o con collegamento audiovisivo o a mezzo di trattazione scritta, il giudice fissava dunque udienza a trattazione scritta invitando parte ricorrente ad avanzare le proprie richieste a mezzo di note difensive scritte.
All'udienza del 20.11.2025 tenutasi con le modalità della trattazione scritta, la parte ricorrente chiedeva l'integrale accoglimento di quanto dedotto, prodotto e depositato nelle proprie memorie autorizzate e note difensive.
La causa veniva a riservata per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente attesa la regolarità della notifica alla predetta da parte ricorrente del ricorso introduttivo e del verbale dell'udienza presidenziale del 08.07.2025.
Invero, l'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice si pronunci per la separazione.
Dalle deduzioni difensive di parte ricorrente si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare. Infatti, vivendo separati il distacco coniugale ha assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, senza possibilità alcuna di attenuazione atteso che il resistente non ha più notizie della moglie.
Nel caso di specie, la separazione dei coniugi indicati in epigrafe - di cui ricorrono senza alcun dubbio i presupposti per il fallimento del tentativo di conciliazione- per il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza (senza che sia stata mai più ripristinata), per il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità, di conflitto familiare ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita va pronunziata per fatti oggettivi.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Nulla si dispone in ordine all'assegno di mantenimento in favore della parte resistente sig.ra attesa la contumacia della predetta che non ha avanzato alcuna CP_1 domanda di mantenimento nei confronti del sig. . Parte_1
Le spese del giudizio vanno, infine, compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e della mancata costituzione della resistente.
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, I° sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti della sig.ra Parte_1 CP_1
con ricorso depositato in data 06.03.2025, così provvede:
[...]
1) PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi
[...]
, nato il [...] a [...], e nata a [...] Parte_1 CP_1 il 23 marzo 1965, uniti in matrimonio in data 01 ottobre 1983 a Taranto, come risultante dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Taranto, atto n. 16
– Parte II – Serie A - dell'anno 1983;
2) ORDINA al competente ufficiale di stato civile di provvedere all' annotazione della presente sentenza;
3) COMPENSA tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data
20.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi