Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/05/2023, n. 11744
CASS
Ordinanza 4 maggio 2023

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È configurabile un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., qualora due organi appartenenti a diversi ordini giurisdizionali abbiano entrambi emesso una pronuncia negativa della propria giurisdizione, ancorché impugnata o suscettibile d'impugnazione, su due cause che, pur non presentando assoluta identità di "petitum" ovvero implicando la richiesta di provvedimenti diversi, postulino la soluzione della medesima questione di giurisdizione, non assumendo rilievo la circostanza che sia mancata la sequenza "classica" del conflitto negativo, che fa seguire alla prima declinatoria della giurisdizione la riassunzione dinanzi al giudice indicato e il successivo diniego da parte di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'ammissibilità del ricorso per conflitto reale negativo di giurisdizione proposto in relazione a due pronunce di diniego di giurisdizione assunte autonomamente, in quanto contestualmente aditi i due giudici).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/05/2023, n. 11744
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11744
    Data del deposito : 4 maggio 2023

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