Ordinanza 4 maggio 2023
Massime • 1
È configurabile un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., qualora due organi appartenenti a diversi ordini giurisdizionali abbiano entrambi emesso una pronuncia negativa della propria giurisdizione, ancorché impugnata o suscettibile d'impugnazione, su due cause che, pur non presentando assoluta identità di "petitum" ovvero implicando la richiesta di provvedimenti diversi, postulino la soluzione della medesima questione di giurisdizione, non assumendo rilievo la circostanza che sia mancata la sequenza "classica" del conflitto negativo, che fa seguire alla prima declinatoria della giurisdizione la riassunzione dinanzi al giudice indicato e il successivo diniego da parte di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'ammissibilità del ricorso per conflitto reale negativo di giurisdizione proposto in relazione a due pronunce di diniego di giurisdizione assunte autonomamente, in quanto contestualmente aditi i due giudici).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/05/2023, n. 11744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11744 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Civile Ord. Sez. U Num. 11744 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA Data pubblicazione: 04/05/2023 Ric. 2022 n. 20165 sez. SU - ud. 07-03-2023 -2- domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, SEBASTIANO CARUSO, AN PATTERI, ID RC e RG RE;
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;
- controricorrenti -
per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le sentenze nn. 87/2022 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA depositata il 20/04/2022 e la n. 188/2022 del TRIBUNALE DI PAOLA depositata il 01/07/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere MARGHERITA MARIA LEONE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale BE CC, il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di dichiarare la giurisdizione della Corte dei conti. FATTI DI CAUSA SO DO, già dipendente di PO TA PA (ancor prima Amministrazione P.T.) e in quiescenza dal 31.12.2010, aveva adito il Tribunale di Paola per ottenere il riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dall’art. 50 del D.P.R. n. 1092/73, a mente del quale «i periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono aumentati di un terzo della loro durata. Tale aumento si computa come servizio effettivo. Il disposto di cui al comma precedente è esteso al personale dell'Amministrazione postelegrafonica applicato a mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista o di capo-turno negli uffici radio p.t.». Ric. 2022 n. 20165 sez. SU - ud. 07-03-2023 -3- Il ricorrente premetteva di aver svolto dal giugno 1977 al gennaio 2001 mansioni di fonotrasmissione, fonoricezione e fonodettatura radiotelegrafica, nonché di aver espletato (poiché a ciò formalmente preposto) dal giugno 1997 al gennaio 2001 funzioni di capo turno. A fronte delle mansioni così svolte, di cui chiedeva l’accertamento, invocava il ricalcolo del trattamento pensionistico con le maggiorazioni previste. Il tribunale con la sentenza n. 188 del 1.07.2022 riteneva insussistente la propria giurisdizione valutando che la controversia rientrasse nella giurisdizione della Corte dei Conti. Nelle more del procedimento ordinario lo stesso ricorrente proponeva ricorso depositato il 31.03.2020 dinanzi alla Corte dei Conti, avanzando la medesima domanda. Con sentenza n. 87/2022 (depositata il 20.4.22) la corte adita riteneva la propria carenza di giurisdizione con la seguente motivazione valutando “che il presupposto fondante alla base delle pretese svolte in questa sede dal ricorrente è costituito dall’accertamento di questioni attinenti al rapporto di lavoro del dipendente, che costituiscono un prius logico imprescindibile per la valutazione della misura della pensione lamentata”. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 362 co.1 n.1 c.p.c, il SO chiedeva alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di pronunciarsi sul conflitto reale negativo di giurisdizione. Si costituivano con distinti controricorsi PO TA PA e Inps. La prima concludeva preliminarmente per la inammissibilità del ricorso ritenendo che, per integrarsi il conflitto negativo di giurisdizione occorre che il giudice da ultimo adito pronunci in sede di riassunzione, condizione, questa, non presente nella fattispecie in esame, in cui le due pronunce di diniego erano state assunte autonomamente in quanto contestualmente aditi i due giudici. In via subordinata, la società concludeva per la declaratoria di giurisdizione della Corte dei Conti. L’Inps concludeva rimettendosi alla decisione di questa Corte. Le parti depositavano successive memorie. Ric. 2022 n. 20165 sez. SU - ud. 07-03-2023 -4- La Procura Generale concludeva per la declaratoria di giurisdizione della Corte dei Conti. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminare è l’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente società PO TA. La società rileva che pur essendo ammissibile un conflitto reale negativo di giurisdizione che la parte è autorizzata a denunciare, occorre che la questione sia stata coltivata davanti al giudice designato per la riassunzione. Nel caso in esame, l’assenza di tale condizione, determinata dalla autonoma decisione dei due giudici aditi e dall’assenza della riassunzione, renderebbe inammissibile lo strumento processuale prescelto, restando impugnabile la decisione dei giudici di merito in sede di appello ordinario. L’assunto non può ritenersi fondato. Questa Corte ha in più occasioni affermato che “È ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell'ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d'ufficio il conflitto, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con istanza di regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle Sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato” ( tra le altre Cass SU n.1919/2021; Cass. SU n. 2087/2020; Cass. SU n. 8246/2017; Cass. SU n.9841/2011) Presupposto indefettibile risulta dunque essere l'esistenza di due pronunce contrastanti sulla giurisdizione a conoscere la medesima controversia. Tale condizione radica di per sé nelle parti un interesse alla risoluzione del conflitto in considerazione della situazione di stallo processuale (Cass. SU 8246/2017). Rispetto ai principi richiamati non sembra assumere rilievo la circostanza che sia mancata la riassunzione della causa, ovvero la sequenza “classica” Ric. 2022 n. 20165 sez. SU - ud. 07-03-2023 -5- del conflitto negativo che fa seguire alla prima declinatoria della giurisdizione la riassunzione dinanzi al giudice indicato e il successivo diniego da parte di quest’ultimo. La coesistenza di due giudizi iniziati quasi contestualmente dinanzi a due giudici diversi (ordinario e contabile), non fa venir meno l’interesse delle parti a superare lo “stallo processuale”, creato dalle due pronunce declinatorie di giurisdizione, con l’utilizzo dello strumento più idoneo previsto dall’ordinamento. Una univoca scelta impugnatoria, quale quella prospettata dalla società PO, confliggerebbe con i principi di economia processuale che mirano a realizzare nella maniera piu’ veloce possibile, una chiara risposta giudiziale alle controversie instaurate. A riguardo Cass. SU n. 2087/2020 ha precisato che il conflitto reale, positivo o negativo, di giurisdizione, (….) ricorre qualora due organi appartenenti a diversi ordini giurisdizionali abbiano entrambi emesso una pronuncia affermativa o negativa della propria giurisdizione, ancorché impugnata o suscettibile d'impugnazione, su due cause che, pur non presentando assoluta identità di petitum, ovvero implicando la richiesta di provvedimenti diversi, postulino la soluzione della medesima questione di giurisdizione. A conforto di tali conclusioni risultano essere anche i principi enunciati con riferimento ai conflitti negativi denunciabili solo dinanzi a decisioni assunte in sede di piena cognizione (Cass SU 23224/2016; Cass SU 4297/2022). In tali ipotesi, l’inammissibilità prevista in caso di decisioni sulla giurisdizione assunte in sede cautelare (anche una solo di esse), individua espressamente i limiti e le condizioni necessarie per far sorgere il conflitto negativo, ovvero la presenza di due decisioni “stabili”, di segno contrario, che necessitino di una definitiva determinazione sulla giurisdizione. Tale è la condizione del caso in esame. Accertata la ammissibilità del ricorso, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei Conti. E’ stato più volte ribadito che «rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto una domanda con la quale si chieda l'accertamento delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro o Ric. 2022 n. 20165 sez. SU - ud. 07-03-2023 -6- del diritto ad un diverso trattamento economico che, di riflesso, sono destinati ad integrare il trattamento pensionistico in godimento da parte del lavoratore in quiescenza» (cfr. di recente Cass. Sezioni Unite, 21/02/2018 n. 4237 ed anche Cass. Sezioni Unite n. 28368/2017, 10915/2014 e 15057/2017), d’altro canto la stessa Suprema Corte ha chiarito che « la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 16 e 62) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, come quando sia comunque in questione la misura della prestazione previdenziale. In tali controversie la Corte dei Conti ha il potere - dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel precedente rapporto di impiego, relativi allo status del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza, pur non potendo conoscerne la legittimità neppure in via incidentale, essendo la relativa questione appartenente alla giurisdizione del rapporto di impiego» (cfr Cass. Sez.U. n. 8317/2010, n. 18076/2009, n. 27187/2006, n. 12722/2005). La domanda azionata nella controversia in esame ha ad oggetto il ricalcolo del trattamento pensionistico con il riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dall’art. 50 del D.P.R. n. 1092/73 in ragione delle mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista o di capo-turno negli uffici radio p.t., asseritamente svolte. Si tratta dunque di una controversia mirata esclusivamente al trattamento pensionistico in cui l’accertamento delle mansioni svolte assume un rilievo incidentale privo di riflessi diretti sul rapporto di lavoro oramai cessato. Questa Corte (Cass. Sez. U. 09/06/2016, n. 11849) ha ricondotto all'ambito della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti tutte le controversie funzionali alla pensione e quindi non solo quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto alla pensione, ma pure di quelle relative ai problemi connessi, quali il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, gli assegni accessori, interessi e rivalutazione, ovvero il recupero di somme indebitamente erogate. La corretta individuazione di tale Ric. 2022 n. 20165 sez. SU - ud. 07-03-2023 -7- ambito porta a ritenere che la giurisdizione della Corte dei conti sussiste per tutte le controversie in materia di pensioni e, tra queste, anche quelle ad esse funzionali, ma a condizione che tanto non implichi, in caso di controversia intrapresa dal lavoratore ancora in servizio, un effetto diretto ed immediato anche nei confronti del suo datore di lavoro, sotto il profilo dell'insorgenza di obblighi datoriali di qualunque specie;
in tale ultima evenienza la controversia, riguardando in via immediata il rapporto di lavoro o d'impiego in essere, sia pure relativamente agli obblighi del datore di lavoro a contenuto o connotazione o funzione lato sensu previdenziale, va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ( Cass. Sez. U. 15057/2017; Cass. Sez. U n. 4317/2010) Da ultimo, questa Corte, con riferimento specifico alla controversia instaurata da un dipendente in quiescenza delle PO TA SP (già Ente PO TA) che abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione (nella specie, l'accertamento del diritto a non vedersi applicate le riduzioni previste dall'art. 1, commi da 260 a 268, della l. n. 145 del 2018, e, subordinatamente, delle corrette riduzioni da applicare), senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, ha statuito che appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che la giurisdizione va determinata, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., sulla base dell'oggetto della domanda secondo il criterio del "petitum" sostanziale e il d.l. n. 487 del 1993, convertito nella l. n. 71 del 1994, che ha trasformato l'amministrazione postale in ente pubblico economico, ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico ( Cass.n.784/2021). Nel caso in esame deve affermarsi, per quanto detto, la giurisdizione della Corte dei Conti. Le spese sono compensate tra tutte le parti in ragione del pregresso quadro giurisprudenziale, non omogeneo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti. Compensa le spese. Ric. 2022 n. 20165 sez. SU - ud. 07-03-2023 -8- Così deciso nella camera di consiglio del 7 marzo 2023. </PAn>