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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 246/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
04/03/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 04/02/2025 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. MARESCA GIOVANNA, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
TADINI GIOVANNI, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASTEL TU (CE) in data 26/06/2019; rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato dell'11/06/2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
1 c) i mobili di arredo della casa coniugale resteranno in uso alla sig.ra che ne ha Pt_2 corrisposto il prezzo come pattuito avendo provveduto il sig. al ritiro dei propri beni Pt_1 come da patti della separazione;
d) il sig. si impegna a trasferire anche formalmente la propria residenza in Parte_1 quanto ad oggi risulta ancora nel nucleo della sig.ra sebbene non vi sia;
Pt_2
e) i coniugi si concedono vicendevole assenso per il rilascio dei passaporti; rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASTEL TU (CE) il 26/06/2019 da , nato a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Pt_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL TU (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte 2, serie A, anno
2019, ufficio 1);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 04/03/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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