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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/04/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1204/2022 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 08.01.2025
promossa da: con l'avvocato TORRICELLI PIETRO con domicilio eletto in Parte_1
VIA SOLFERINO 3 40124 BOLOGNA
- appellante –
contro con l'avvocato COLOMBO LUCA e con domicilio eletto in Controparte_1
VIA CADORE 36 MILANO
- appellata –
contro
QUALE NUOVA PROCURATRICE SPECIALE DI Controparte_2 con l'avvocato RENATO SARDI, con studio in BRESCIA, Controparte_1
VIA CORFÙ N. 102
- appellata –
in punto di: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n. 2210/2022 del Tribunale di Bologna pronunciata in data 18.05.2022 nella causa RG 5243/2021
1 CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. agiva nei confronti di Parte_1
chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali derivati dall'illegittima segnalazione nella Centrale Rischi a sofferenza del medesimo ad opera della società convenuta, indicati rispettivamente nella somma di
€ 3.671,38 e comunque non inferiore ad € 15.000,00.
Si costituiva contestando la domanda, deducendo la mancanza Controparte_1 dell'elemento soggettivo nella fattispecie, in quanto detta iscrizione era dovuta ad un errore informatico e pertanto non poteva configurarsi responsabilità alcuna ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Con ordinanza in data 18.05.2022 nella causa RG 5243/2021 il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento della domanda:
- Ha condannato al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 di € 1.021,38 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo;
[...]
- Ha respinto tutte le altre domande proposte da Parte_1
- Ha condannato la a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese di lite.
L'ordinanza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da che ha chiesto la riforma della pronuncia e Parte_1
l'integrale accoglimento della domanda sulla base dei seguenti motivi:
1 – Ingiusto diniego del risarcimento di due componenti del danno patrimoniale per:
a) Violazione dell'art. 702-ter c.p.c. che ammette l'istruttoria orale;
b) violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c. per mancata assunzione e, dunque, valutazione delle prove;
c) Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia;
d) Violazione dell'art. 2697 c.c. ;
e) Contraddittorietà del provvedimento;
2 2 - Ingiusto diniego del risarcimento del danno non patrimoniale per:
a) Violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., b) Violazione dell'art. 1226 c.c. ; c) Violazione dell'art. 702-ter c.p.c. che ammette l'istruttoria orale;
d) Violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. per mancata assunzione e, dunque, valutazione delle prove;
3 – Illegittima motivazione in punto di mancata liquidazione delle spese del procedimento di negoziazione assistita.
Si costituiva chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
Nelle more si costituiva quale nuova procuratrice speciale di Controparte_2
riportandosi alle difese di . Controparte_1 Controparte_1
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17.04.2024 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica, e quindi, previa rimessione sul ruolo per eccessivo carico del relatore, all'udienza del 08.01.2025 senza concessione di termini ulteriori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo articolato motivo, l'appellante si duole del mancato riconoscimento del danno patrimoniale relativamente al decremento reddituale e per la remunerazione del medico sostituto.
Si osserva che il giudice di prime cure ha ritenuto entrambe le poste di danno patrimoniale allegate dall'odierno appellante carenti di adeguato supporto probatorio, e come tali non riconoscibili come dovute.
Quanto al danno da decremento reddituale, le allegazioni sul punto risultano meramente assertive, attesa la mancanza di documentazione che ne attesti l'effettiva ricorrenza.
Del pari dicasi dell'esborso al medico sostituto, non essendo idonea la ricevuta prodotta a provare la circostanza.
Né a diversa conclusione potrebbe giungersi attingendo alle prove per testi disattese in primo grado, stante l'inidoneità delle circostanze dedotte a provare, ancorché confermate, quanto dedotto.
Neanche le argomentazione svolte in sede di impugnazione valgono a confutare e contrastare le ragioni del primo giudice, che dunque, non risultano meritevoli di censura.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e va respinto, con assorbimento del secondo motivo in tema di violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., b) Violazione dell'art. 1226 c.c. ;
3 c) Violazione dell'art. 702-ter c.p.c. che ammette l'istruttoria orale;
d) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata assunzione e, dunque, valutazione delle prove
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'illegittima motivazione in punto di mancata liquidazione delle spese del procedimento di negoziazione assistita.
Nella fattispecie, non essendo il procedimento di negoziazione assistita condizione di procedibilità, trattasi dunque di procedimento rimesso alla volontà delle parti che, pertanto, non condiziona l'accesso alla tutela giurisdizionale, esplicandosi la relativa attività al di fuori del processo;
pertanto come attività stragiudiziale, lo stesso fa nascere diritto al compenso soltanto laddove l'attività svolta in sede di negoziazione sia stata idonea a definire la vertenza in via stragiudiziale prima del giudizio.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e va respinto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
L'impugnazione va respinta, le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Bologna pronunciata in data 18.05.2022 nella causa RG
5243/2021, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore di QUALE NUOVA Controparte_2
PROCURATRICE SPECIALE DI BELVEDERE SPV SRL delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 4 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
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