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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/11/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 674/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 674/2025 V.G. promosso da:
(codice fiscale ), nata il [...] ad [...]_1 C.F._1
(Aq), residente in [...],
E
(codice fiscale ), nato il [...] a [...] C.F._2
PE (Aq), residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall' avv.to Annalisa Candeloro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Avezzano, alla via XX Settembre 74, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento del decreto di omologa di separazione personale tra coniugi n.
1484/2022 emesso da questo Tribunale in data 22.03.2022 nel procedimento R.G 953/2021 ad oggi passato in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, tanto nelle relazioni tra loro quanto nelle conversazioni con terzi.
2) Eserciteranno congiuntamente, quali genitori di la potestà sulla figlia che rimarrà Per_1 affidata ad entrambi i genitori, in quanto titolari della responsabilità genitoriale, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, ma con collocamento prevalente presso la madre, con abitazione sita in Celano, alla via Stazione n. 25.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia durante la settimana il martedì e il venerdì pomeriggio, dal pranzo sino alle ore 20.00, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-sportivi della bambina la quale, nel corso di questi anni, ha pernottato prevalentemente -durante i week end - presso l'abitazione della madre. La bambina potrà pernottare con il padre, a week end alterni, dal sabato mattina al successivo lunedì mattina, giorno in cui il sig provvederà ad accompagnarla di Pt_2 nuovo a scuola o dalla madre. Resta inteso che se durante i pernotti con il padre, manifesti Per_1 la volontà di tornare a casa dalla madre, il sig si attiverà in tal senso. Parimenti, qualora la Pt_2 bambina manifesti la volontà di andare a dormire dal padre in un giorno diverso da quelli stabiliti, anche la madre collaborerà a tal fine. I genitori si dichiarano sin da ora disponibili a venirsi incontro reciprocamente per eventuali esigenze di momentanei cambiamenti di visite e/o frequentazioni con la bambina, laddove dovessero verificarsi imprevisti lavorativi e/o personali, purchè quest'ultimi siano occasionali e comunicati con tempestivo preavviso.
4) La figlia trascorrerà con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico della stessa, nonché il giorno della festa della mamma e, parimenti, trascorrerà col padre il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso, nonché il giorno della festa del papà. Qualora tali giorni dovessero coincidere con quelli in cui è previsto il diritto di visita del padre, questi recupererà scegliendo un giorno nella stessa settimana oppure in quella successiva, previo accordo con l'altro coniuge.
5) Durante il periodo estivo, il padre trascorrerà con la figlia 15 giorni, anche frazionabili in più periodi, che saranno concordati preventivamente, in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori. A partire da quest'anno e ad anni alterni il padre potrà trascorrere con la figlia la vigilia oppure il giorno di Natale, la vigilia oppure il giorno di Capodanno, nonché, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo. In ogni caso, qualora le condizioni di salute della figlia non dovessero consentire il diritto di visita del padre, la madre ne darà comunicazione telefonica al padre al fine di concordare lo spostamento della visita in altro giorno e recuperarne il relativo diritto. Entrambi i genitori, inoltre, si impegnano a porre particolare cura ed attenzione alle regole alimentari e comportamentali della figlia e comunque, ove intendessero portare la stessa fuori Provincia, dovranno comunicare tempestivamente l'eventuale luogo di destinazione. L'assenso da parte dell'altro genitore sarà da intendersi concesso se non verrà manifestata una volontà contraria nell'arco di giorni 3 tre. I coniugi, infine, si impegnano affinchè anche le rispettive famiglie rispettino le regole educative e le abitudini concordate per la minore.
6) Le parti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e per tale motivo non necessita alcuna statuizione circa l'assegno divorzile.
7) Per quanto concerne il mantenimento della figlia, il sig verserà per la bambina, Parte_2 in considerazione dell'aumento Istat dovuto, la somma di Euro 330,00 (trecentotrenta/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico sul seguente conto corrente/codice IBAN
[...], intestato alla madre la quale percepirà interamente l'EG
Unico erogato dall'Inps, stante la collocazione prevalente della minore .
8) Le spese straordinarie verranno preventivamente concordate e autorizzate tra le parti, e divise al 50% fra loro, previa esibizione del relativo documento giustificativo. I coniugi, al fine di evitare per il futuro l'insorgere di eventuali questioni in merito, fanno sin d'ora espresso riferimento a tutto quanto previsto e descritto nel Protocollo di Intesa del Tribunale di Avezzano, di cui ne hanno preso visione e che è stato consegnato loro in copia. In particolare, per quel che riguarda le spese straordinarie non obbligatorie, che necessitano di preventivo consenso, dovranno essere preventivamente comunicate in forma scritta (anche tramite whatsapp ) e formalmente accettate dall'altro genitore nella medesima forma entro 7 gg. Il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
La detrazione di tutte le spese straordinarie, nella medesima proporzionale quota, potrà effettuarsi solo se effettivamente versate da entrambi i coniugi. In caso contrario verranno detratte in via esclusiva dal genitore che le ha sostenute per intero
9) I coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di giorni 30, eventuali cambiamenti di residenza (ex art.6,c 12, Legge 898/70)
10) Le parti si impegnano ad assecondare la bambina qualora manifesti la volontà di non pernottare presso terze persone (parenti e amici) e i genitori si impegnano, nell'interesse della minore, a mantenere un colloquio civile.
11) Sin da ora le parti si rilasciano reciproco consenso e nulla-osta per il rilascio dei rispettivi passaporti e loro rinnovi o documenti equipollenti, con iscrizione del nominativo della minore sui passaporti e sulle carte di identità di entrambi i genitori. Per_1
Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano con la sottoscrizione del presente atto.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 10.09.2025, Parte_3
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto in data 28.05.2011 in CELANO (AQ) dal quale è nata il Per_1
17.08.2016 ad Avezzano, ad oggi di anni 9.
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n.
1484/2022 emesso da questo Tribunale in data 22.03.2022 ad oggi passato in giudicato.
All'udienza del 12 novembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio precisando di non aver mai ripreso la convivenza dopo la separazione ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede le parti hanno precisato che l'assegno unico viene percepito interamente dalla sig.ra ed ammonta Pt_1
ad euro 235,40 mensili.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, depositato da questo Tribunale in data 22.03.2022, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti e all'interesse della figlia, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_3
E in data 28.05.2011 in Celano (AQ), trascritto presso il detto
[...] Parte_2 comune al n. 10, p. 2, s A, anno 2011;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido ed al collocamento della figlia minorenne:
2) Eserciteranno congiuntamente, quali genitori di la responsabilità sulla figlia che rimarrà Per_1 affidata ad entrambi i genitori, in quanto titolari della responsabilità genitoriale, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, ma con collocamento prevalente presso la madre, con abitazione sita in Celano, alla via Stazione n. 25.
-al diritto di visita paterno:
3) Il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia durante la settimana il martedì e il venerdì pomeriggio, dal pranzo sino alle ore 20.00, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-sportivi della bambina la quale, nel corso di questi anni, ha pernottato prevalentemente -durante i week end - presso l'abitazione della madre. La bambina potrà pernottare con il padre, a week end alterni, dal sabato mattina al successivo lunedì mattina, giorno in cui il sig provvederà ad accompagnarla di Pt_2 nuovo a scuola o dalla madre. Resta inteso che se durante i pernotti con il padre, manifesti Per_1 la volontà di tornare a casa dalla madre, il sig si attiverà in tal senso. Parimenti, qualora la Pt_2 bambina manifesti la volontà di andare a dormire dal padre in un giorno diverso da quelli stabiliti, anche la madre collaborerà a tal fine. I genitori si dichiarano sin da ora disponibili a venirsi incontro reciprocamente per eventuali esigenze di momentanei cambiamenti di visite e/o frequentazioni con la bambina, laddove dovessero verificarsi imprevisti lavorativi e/o personali, purchè quest'ultimi siano occasionali e comunicati con tempestivo preavviso.
4) La figlia trascorrerà con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico della stessa, nonché il giorno della festa della mamma e, parimenti, trascorrerà col padre il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso, nonché il giorno della festa del papà. Qualora tali giorni dovessero coincidere con quelli in cui è previsto il diritto di visita del padre, questi recupererà scegliendo un giorno nella stessa settimana oppure in quella successiva, previo accordo con l'altro coniuge. 5) Durante il periodo estivo, il padre trascorrerà con la figlia 15 giorni, anche frazionabili in più periodi, che saranno concordati preventivamente, in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori. A partire da quest'anno e ad anni alterni il padre potrà trascorrere con la figlia la vigilia oppure il giorno di Natale, la vigilia oppure il giorno di Capodanno, nonché, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo. In ogni caso, qualora le condizioni di salute della figlia non dovessero consentire il diritto di visita del padre, la madre ne darà comunicazione telefonica al padre al fine di concordare lo spostamento della visita in altro giorno e recuperarne il relativo diritto. Entrambi i genitori, inoltre, si impegnano a porre particolare cura ed attenzione alle regole alimentari e comportamentali della figlia e comunque, ove intendessero portare la stessa fuori
Provincia, dovranno comunicare tempestivamente l'eventuale luogo di destinazione. L'assenso da parte dell'altro genitore sarà da intendersi concesso se non verrà manifestata una volontà contraria nell'arco di giorni 3 tre. I coniugi, infine, si impegnano affinchè anche le rispettive famiglie rispettino le regole educative e le abitudini concordate per la minore.
- al mantenimento per la figlia minorenne:
7) Per quanto concerne il mantenimento della figlia, il sig verserà per la bambina, Parte_2 in considerazione dell'aumento Istat dovuto, la somma di Euro 330,00 (trecentotrenta/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico sul seguente conto corrente/codice IBAN
[...], intestato alla madre la quale percepirà interamente l'EG
Unico erogato dall'Inps, stante la collocazione prevalente della minore.
8) Le spese straordinarie verranno preventivamente concordate e autorizzate tra le parti, e divise al 50% fra loro, previa esibizione del relativo documento giustificativo. I coniugi, al fine di evitare per il futuro l'insorgere di eventuali questioni in merito, fanno sin d'ora espresso riferimento a tutto quanto previsto e descritto nel Protocollo di Intesa del Tribunale di Avezzano, di cui ne hanno preso visione e che è stato consegnato loro in copia. In particolare, per quel che riguarda le spese straordinarie non obbligatorie, che necessitano di preventivo consenso, dovranno essere preventivamente comunicate in forma scritta (anche tramite whatsapp) e formalmente accettate dall'altro genitore nella medesima forma entro 7 gg. Il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
La detrazione di tutte le spese straordinarie, nella medesima proporzionale quota, potrà effettuarsi solo se effettivamente versate da entrambi i coniugi. In caso contrario verranno detratte in via esclusiva dal genitore che le ha sostenute per intero.
-all'assegno di mantenimento tra coniugi: “6) Le parti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e per tale motivo non necessita alcuna statuizione circa l'assegno divorzile.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Celano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 12 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 674/2025 V.G. promosso da:
(codice fiscale ), nata il [...] ad [...]_1 C.F._1
(Aq), residente in [...],
E
(codice fiscale ), nato il [...] a [...] C.F._2
PE (Aq), residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall' avv.to Annalisa Candeloro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Avezzano, alla via XX Settembre 74, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento del decreto di omologa di separazione personale tra coniugi n.
1484/2022 emesso da questo Tribunale in data 22.03.2022 nel procedimento R.G 953/2021 ad oggi passato in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, tanto nelle relazioni tra loro quanto nelle conversazioni con terzi.
2) Eserciteranno congiuntamente, quali genitori di la potestà sulla figlia che rimarrà Per_1 affidata ad entrambi i genitori, in quanto titolari della responsabilità genitoriale, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, ma con collocamento prevalente presso la madre, con abitazione sita in Celano, alla via Stazione n. 25.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia durante la settimana il martedì e il venerdì pomeriggio, dal pranzo sino alle ore 20.00, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-sportivi della bambina la quale, nel corso di questi anni, ha pernottato prevalentemente -durante i week end - presso l'abitazione della madre. La bambina potrà pernottare con il padre, a week end alterni, dal sabato mattina al successivo lunedì mattina, giorno in cui il sig provvederà ad accompagnarla di Pt_2 nuovo a scuola o dalla madre. Resta inteso che se durante i pernotti con il padre, manifesti Per_1 la volontà di tornare a casa dalla madre, il sig si attiverà in tal senso. Parimenti, qualora la Pt_2 bambina manifesti la volontà di andare a dormire dal padre in un giorno diverso da quelli stabiliti, anche la madre collaborerà a tal fine. I genitori si dichiarano sin da ora disponibili a venirsi incontro reciprocamente per eventuali esigenze di momentanei cambiamenti di visite e/o frequentazioni con la bambina, laddove dovessero verificarsi imprevisti lavorativi e/o personali, purchè quest'ultimi siano occasionali e comunicati con tempestivo preavviso.
4) La figlia trascorrerà con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico della stessa, nonché il giorno della festa della mamma e, parimenti, trascorrerà col padre il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso, nonché il giorno della festa del papà. Qualora tali giorni dovessero coincidere con quelli in cui è previsto il diritto di visita del padre, questi recupererà scegliendo un giorno nella stessa settimana oppure in quella successiva, previo accordo con l'altro coniuge.
5) Durante il periodo estivo, il padre trascorrerà con la figlia 15 giorni, anche frazionabili in più periodi, che saranno concordati preventivamente, in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori. A partire da quest'anno e ad anni alterni il padre potrà trascorrere con la figlia la vigilia oppure il giorno di Natale, la vigilia oppure il giorno di Capodanno, nonché, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo. In ogni caso, qualora le condizioni di salute della figlia non dovessero consentire il diritto di visita del padre, la madre ne darà comunicazione telefonica al padre al fine di concordare lo spostamento della visita in altro giorno e recuperarne il relativo diritto. Entrambi i genitori, inoltre, si impegnano a porre particolare cura ed attenzione alle regole alimentari e comportamentali della figlia e comunque, ove intendessero portare la stessa fuori Provincia, dovranno comunicare tempestivamente l'eventuale luogo di destinazione. L'assenso da parte dell'altro genitore sarà da intendersi concesso se non verrà manifestata una volontà contraria nell'arco di giorni 3 tre. I coniugi, infine, si impegnano affinchè anche le rispettive famiglie rispettino le regole educative e le abitudini concordate per la minore.
6) Le parti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e per tale motivo non necessita alcuna statuizione circa l'assegno divorzile.
7) Per quanto concerne il mantenimento della figlia, il sig verserà per la bambina, Parte_2 in considerazione dell'aumento Istat dovuto, la somma di Euro 330,00 (trecentotrenta/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico sul seguente conto corrente/codice IBAN
[...], intestato alla madre la quale percepirà interamente l'EG
Unico erogato dall'Inps, stante la collocazione prevalente della minore .
8) Le spese straordinarie verranno preventivamente concordate e autorizzate tra le parti, e divise al 50% fra loro, previa esibizione del relativo documento giustificativo. I coniugi, al fine di evitare per il futuro l'insorgere di eventuali questioni in merito, fanno sin d'ora espresso riferimento a tutto quanto previsto e descritto nel Protocollo di Intesa del Tribunale di Avezzano, di cui ne hanno preso visione e che è stato consegnato loro in copia. In particolare, per quel che riguarda le spese straordinarie non obbligatorie, che necessitano di preventivo consenso, dovranno essere preventivamente comunicate in forma scritta (anche tramite whatsapp ) e formalmente accettate dall'altro genitore nella medesima forma entro 7 gg. Il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
La detrazione di tutte le spese straordinarie, nella medesima proporzionale quota, potrà effettuarsi solo se effettivamente versate da entrambi i coniugi. In caso contrario verranno detratte in via esclusiva dal genitore che le ha sostenute per intero
9) I coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di giorni 30, eventuali cambiamenti di residenza (ex art.6,c 12, Legge 898/70)
10) Le parti si impegnano ad assecondare la bambina qualora manifesti la volontà di non pernottare presso terze persone (parenti e amici) e i genitori si impegnano, nell'interesse della minore, a mantenere un colloquio civile.
11) Sin da ora le parti si rilasciano reciproco consenso e nulla-osta per il rilascio dei rispettivi passaporti e loro rinnovi o documenti equipollenti, con iscrizione del nominativo della minore sui passaporti e sulle carte di identità di entrambi i genitori. Per_1
Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano con la sottoscrizione del presente atto.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 10.09.2025, Parte_3
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto in data 28.05.2011 in CELANO (AQ) dal quale è nata il Per_1
17.08.2016 ad Avezzano, ad oggi di anni 9.
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n.
1484/2022 emesso da questo Tribunale in data 22.03.2022 ad oggi passato in giudicato.
All'udienza del 12 novembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio precisando di non aver mai ripreso la convivenza dopo la separazione ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede le parti hanno precisato che l'assegno unico viene percepito interamente dalla sig.ra ed ammonta Pt_1
ad euro 235,40 mensili.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, depositato da questo Tribunale in data 22.03.2022, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti e all'interesse della figlia, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_3
E in data 28.05.2011 in Celano (AQ), trascritto presso il detto
[...] Parte_2 comune al n. 10, p. 2, s A, anno 2011;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido ed al collocamento della figlia minorenne:
2) Eserciteranno congiuntamente, quali genitori di la responsabilità sulla figlia che rimarrà Per_1 affidata ad entrambi i genitori, in quanto titolari della responsabilità genitoriale, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, ma con collocamento prevalente presso la madre, con abitazione sita in Celano, alla via Stazione n. 25.
-al diritto di visita paterno:
3) Il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia durante la settimana il martedì e il venerdì pomeriggio, dal pranzo sino alle ore 20.00, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-sportivi della bambina la quale, nel corso di questi anni, ha pernottato prevalentemente -durante i week end - presso l'abitazione della madre. La bambina potrà pernottare con il padre, a week end alterni, dal sabato mattina al successivo lunedì mattina, giorno in cui il sig provvederà ad accompagnarla di Pt_2 nuovo a scuola o dalla madre. Resta inteso che se durante i pernotti con il padre, manifesti Per_1 la volontà di tornare a casa dalla madre, il sig si attiverà in tal senso. Parimenti, qualora la Pt_2 bambina manifesti la volontà di andare a dormire dal padre in un giorno diverso da quelli stabiliti, anche la madre collaborerà a tal fine. I genitori si dichiarano sin da ora disponibili a venirsi incontro reciprocamente per eventuali esigenze di momentanei cambiamenti di visite e/o frequentazioni con la bambina, laddove dovessero verificarsi imprevisti lavorativi e/o personali, purchè quest'ultimi siano occasionali e comunicati con tempestivo preavviso.
4) La figlia trascorrerà con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico della stessa, nonché il giorno della festa della mamma e, parimenti, trascorrerà col padre il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso, nonché il giorno della festa del papà. Qualora tali giorni dovessero coincidere con quelli in cui è previsto il diritto di visita del padre, questi recupererà scegliendo un giorno nella stessa settimana oppure in quella successiva, previo accordo con l'altro coniuge. 5) Durante il periodo estivo, il padre trascorrerà con la figlia 15 giorni, anche frazionabili in più periodi, che saranno concordati preventivamente, in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori. A partire da quest'anno e ad anni alterni il padre potrà trascorrere con la figlia la vigilia oppure il giorno di Natale, la vigilia oppure il giorno di Capodanno, nonché, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo. In ogni caso, qualora le condizioni di salute della figlia non dovessero consentire il diritto di visita del padre, la madre ne darà comunicazione telefonica al padre al fine di concordare lo spostamento della visita in altro giorno e recuperarne il relativo diritto. Entrambi i genitori, inoltre, si impegnano a porre particolare cura ed attenzione alle regole alimentari e comportamentali della figlia e comunque, ove intendessero portare la stessa fuori
Provincia, dovranno comunicare tempestivamente l'eventuale luogo di destinazione. L'assenso da parte dell'altro genitore sarà da intendersi concesso se non verrà manifestata una volontà contraria nell'arco di giorni 3 tre. I coniugi, infine, si impegnano affinchè anche le rispettive famiglie rispettino le regole educative e le abitudini concordate per la minore.
- al mantenimento per la figlia minorenne:
7) Per quanto concerne il mantenimento della figlia, il sig verserà per la bambina, Parte_2 in considerazione dell'aumento Istat dovuto, la somma di Euro 330,00 (trecentotrenta/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico sul seguente conto corrente/codice IBAN
[...], intestato alla madre la quale percepirà interamente l'EG
Unico erogato dall'Inps, stante la collocazione prevalente della minore.
8) Le spese straordinarie verranno preventivamente concordate e autorizzate tra le parti, e divise al 50% fra loro, previa esibizione del relativo documento giustificativo. I coniugi, al fine di evitare per il futuro l'insorgere di eventuali questioni in merito, fanno sin d'ora espresso riferimento a tutto quanto previsto e descritto nel Protocollo di Intesa del Tribunale di Avezzano, di cui ne hanno preso visione e che è stato consegnato loro in copia. In particolare, per quel che riguarda le spese straordinarie non obbligatorie, che necessitano di preventivo consenso, dovranno essere preventivamente comunicate in forma scritta (anche tramite whatsapp) e formalmente accettate dall'altro genitore nella medesima forma entro 7 gg. Il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
La detrazione di tutte le spese straordinarie, nella medesima proporzionale quota, potrà effettuarsi solo se effettivamente versate da entrambi i coniugi. In caso contrario verranno detratte in via esclusiva dal genitore che le ha sostenute per intero.
-all'assegno di mantenimento tra coniugi: “6) Le parti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e per tale motivo non necessita alcuna statuizione circa l'assegno divorzile.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Celano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 12 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo