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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/06/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 221/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Genova seconda sezione civile
In persona del Giudice Unico Dott. Maria Cristina Scarzella nella causa civile di I Grado iscritta al n. 221/2024 R.G. promossa da:
, Cod. Fisc. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
difeso e rappresentato, per procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Piero Ferrari, Cod. Fisc. , presso il quale è elettivamente domiciliato in C.F._2
Robbio, Via Garibaldi n. 11 (PEC: – Fax 0384 672545); Email_1
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
RESIDENCE Cod. Fisc. in persona del suo amministratore unico CP_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore ing. , corrente in Genova ed ivi Controparte_2
elettivamente domiciliata in Corso Buenos Aires 21/4, sc. sx, presso e nello studio dell'avv.
Gianfranco Ceino, Cod. Fisc. che la rappresenta e difende per procura in C.F._3
calce al ricorso monitorio e che, ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni di legge, indica quale domicilio digitale la propria pec: Email_2
CONVENUTA OPPOSTA E ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente:
“In via pregiudiziale: accertata a sensi artt.7 e 10 c.p.c. e per le causali di cui alla narrativa
l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Genova, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3084/2023 del 27.11.2023 di questo Tribunale. In via principale: previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, per le ragioni esposte in narrativa, accertato e dichiarato che nulla è dovuto dall'opponente, revocare e/o annullare il
pag. 1 decreto ingiuntivo n.3084/2023 del 27.11.2023 di questo Tribunale, con ogni e più opportuna conseguente statuizione. In via riconvenzionale: accertato che il rag. vanta un Parte_1
credito nei confronti di per l'importo di €.11.840,00, maggiorato degli Controparte_3
accessori di legge, a titolo di compensi, oltre a €.2.742,00 quali anticipazioni spese, condannare la società opposta al relativo pagamento e/o comunque, in caso di accoglimento della domanda principale, porre tale importo in compensazione parziale con il controcredito vantato dallo stesso
In ogni caso: con vittoria di competenze legali e spese di lite.”; Controparte_3
Parte convenuta opposta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere l'opposizione proposta dal rag.
[...]
confermando in toto il decreto ingiuntivo opposto, respingendo la domanda Pt_1
riconvenzionale proposta. In via riconvenzionale si chiedono anche gli interessi anatocistici sulle somme ingiunte ex art. 1283 cpc. Vinte le competenze e spese di giudizio. IN VIA PRELIMINARE
RESPINGERE L'ISTANZA DI SOSPENSIVA, ATTESO CHE L'OPPOSIZIONE E' SFORNITA DI PROVA
SCRITTA; MENTRE LA PRETESA MONITORIA E' FONDATA SU IMPEGNO UNILATERALE IRREVOCABILE
DI PAGAMENTO DEL RAG. . Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il procedimento monitorio.
Con ricorso per decreto ingiuntivo in data 17/11/2023 (cfr. doc. 1 parte convenuta opposta), la chiedeva a Codesto Tribunale d'ingiungere, con provvedimento Controparte_3
immediatamente esecutivo, al rag. il pagamento della somma di € 9.670,00, oltre Parte_1
interessi moratori con decorrenza dal 03/08/2021 e sino all'effettivo soddisfo, oltre le spese del procedimento monitorio, con riserva di agire in sede ordinaria, per ottenere il riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 C.C..
Tale richiesta d'ingiunzione era fondata sull'impegno (cfr. doc. 3 parte convenuta opposta – prod. B del fascicolo monitorio) assunto dal rag. di rifondere alla Società la somma di € Pt_1
8.000,00 (oltre iva) da quest'ultima anticipata, a titolo di acconto sul maggior dovuto di €
20.000,00, quale corrispettivo per oneri di istruttoria della pratica di finanziamento procacciata dallo stesso ing. resso la PSCWorld S.r.l., quale società d'intermediazione finanziaria, che Pt_1
aveva emesso regolare fattura alla ricezione del bonifico (cfr. docc. 3 parte convenuta opposta – prod. d fasc.monitorio).
Con decreto n. 3084/2023 reso in data 27/11/2023, Codesto Tribunale, nella persona della dott.ssa Polichetti, ingiungeva al rag. di pagare immediatamente a Pt_1 Controparte_3
pag. 2 la somma di € 9.760,00, oltre gli interessi come da domanda (cfr. doc. 7 parte convenuta opposta: interessi legali di mora dal 03/08/2021) e le spese del procedimento monitorio.
2. Allegazioni delle parti e svolgimento del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 03/01/2024 al domicilio eletto dalla Società presso il difensore, l'attore in opposizione ha esposto che:
✓ a fronte della necessità di reperire liquidità, manifestata dall'ing.
[...]
, quale amministratore unico di per completare un CP_2 Controparte_3
hotel e per realizzare alcune unità immobiliari in Genova Nervi, quest'ultimo, in data
13/07/2020, sottoscriveva un contratto di consulenza finanziaria, contrattuale e societaria con l'attore opponente e la (cfr. doc. 1); CP_4
✓ scopo del contratto era far ottenere al cliente un finanziamento presso un istituto di credito estero, per un importo non inferiore ad € 15.950.000,00, senza che venisse apposto un termine temporale allo stesso, in quanto era stato indicato che il contratto fosse valido ed efficace, sino a che il cliente avesse ottenuto l'erogazione delle somme richieste (cfr. doc. 1: art. 2);
✓ l'attore in opposizione provvedeva, quindi, a predisporre, sia in lingua italiana che in lingua inglese, tutta la documentazione necessaria per l'instaurazione dell'istruttoria e, contestualmente, all'invio della medesima, nonché al versamento delle spese da anticiparsi da parte del cliente (cfr. doc. 3);
✓ egli inoltrava, pertanto, una proposta di parcella per l'importo di €
14.852,00, di cui € 11.840,00 per onorari per l'attività professionale svolta ed il resto per anticipazioni spese (cfr. doc. 4), che l'ing. accettava;
CP_2
✓ predisposto il contratto d'intermediazione finanziaria (cfr. doc. 5), quest'ultimo non provvedeva alla sua sottoscrizione e, anzi, riteneva di proseguire personalmente e singolarmente anche le trattative per la cessione dell'albergo, senza, tuttavia, che ciò consentisse di ottenere i risultati sperati;
✓ in data 11/11/2020, il rag. si impegnava alla restituzione Pt_1
dell'importo di € 8.000,00, oltre iva, corrisposto da in favore della Controparte_3
società d'intermediazione PSC S.r.l., e condizionava detta obbligazione alla mancata conclusione delle operazioni di finanziamento oppure alla scadenza del termine contrattuale;
pag. 3 ✓ con ricorso per ingiunzione di pagamento, richiedeva Controparte_3
ed otteneva dal Tribunale di Genova l'emissione del decreto ingiuntivo qui impugnato.
Esponeva, dunque, i seguenti motivi di opposizione:
1) inesigibilità del credito asseritamente vantato da stante il Controparte_3
mancato avveramento della duplice condizione apposta dallo stesso rag. Pt_1
all'impegno alla restituzione della somma per cui è causa, ossia:
o rifiuto dell'ente finanziatore ad emettere il richiesto finanziamento;
o scadenza (infruttuosa) del termine contrattuale di cui al contratto di consulenza in data 13/07/2020;
2) incompetenza per valore di Codesto Tribunale, atteso che la somma azionata è inferiore alla soglia di competenza per valore di quest'ultimo, quand'anche si volessero conteggiare gli interessi che, in realtà, non sono stati presi in considerazione nell'impegno per la restituzione;
3) erronea modalità di calcolo degli interessi richiesti dall'intimante, i quali, in ogni caso, avrebbero dovuto essere conteggiati a partire dalla messa in mora (cfr. doc. 7:
25/10/2023 =>) e non già dall'anno 2020;
Per l'ipotesi in cui Codesto Tribunale dovesse ritenersi competente a decidere sulla somma ingiunta, l'attore opponente ha, inoltre, chiesto che l'importo dovuto da Controparte_3
in suo favore (e pari ad € 14.582,00, oltre interessi, così come esposto nel preavviso di parcella prodotto sub doc. 4) venga posto in compensazione parziale, ai sensi art. 1241 C.C., a quello dell'ingiungente, condannando la società opposta al pagamento della differenza dovuta ed ha, altresì, chiesto che sia disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sussistendone i presupposti.
Quindi, l'attore opponente ha chiesto:
✓ in via pregiudiziale: accertarsi, ex artt.7 e 10 C.p.c., l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Genova e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3084/2023 del 27.11.2023 di questo Tribunale;
✓ in via principale: previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente, revocarsi
e/o annullarsi il decreto ingiuntivo n. 3084/2023 del 27.11.2023 di questo Tribunale;
✓ in via riconvenzionale: accertarsi che il rag. vanta un Parte_1
credito nei confronti di per l'importo di € 11.840,00, Controparte_3
pag. 4 maggiorato degli accessori di legge, a titolo di compensi, oltre ad € 2.742,00 quali anticipazioni spese, e, conseguentemente, condannarsi la società opposta al relativo pagamento e/o comunque, in caso di accoglimento della domanda principale, porre tale importo in compensazione parziale con il controcredito vantato dallo stesso
Controparte_3
✓ in ogni caso: con vittoria di competenze legali e spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09/05/2024, Controparte_3
si costituiva nel presente procedimento e, primariamente, contestava l'avversa eccezione
[...]
d'incompetenza per materia, ritenuta non fondata, in quanto:
✓ la lettera di messa in mora è stata spedita dall'allora Legale della società in data 03/08/2021, assegnando al rag. un termine di 10 gg per provvedere al Pt_1
pagamento, di talché la sua inadempienza si è manifestata a partire dal 13/08/2021 e da tale data hanno iniziato a decorrere gli interessi corrispettivi;
✓ alla data di deposito del ricorso monitorio (ossia al 23/11/2023), gli interessi ammontavano ad € 559,56 e, sommati al capitale di cui trattasi, portavano ad un importo di € 10.319,56, superiore, quindi, alla competenza per valore del giudice di pace;
✓ considerato, poi, che in sede monitoria sono stati riconosciuti gli interessi moratori ex art. 5, II comma D. Lgs. 231/2002, necessariamente il valore della domanda oltrepassa quello della competenza per valore del giudice di pace.
Nel merito, contestava l'avversa ricostruzione dei fatti e, in particolare, rilevava che:
✓ dalla lettura della mail inoltrata in data 11/11/2020 dal rag. (cfr. Pt_1
doc. 3), è possibile ricavare che la pratica di finanziamento era stata pattuita con un termine e che, comunque, la restituzione della somma anticipata era stata prevista in caso di mancata erogazione del finanziamento stesso;
✓ alla luce di quanto sopra, si evince che il finanziamento non è stato erogato, poiché, diversamente, il rag. non avrebbe avuto necessità di inoltrare un pro- Pt_1
forma di parcella in data 2/10/2020;
✓ disconosceva la scrittura su cui si fondava la domanda riconvenzionale chiedeva, quindi, in via preliminare, respingersi l'istanza di sospensiva, Controparte_3
atteso che l'opposizione è sfornita di prova scritta, mentre la pretesa monitoria é fondata sull'impegno, unilaterale ed irrevocabile, di pagamento del rag. Pt_1
pag. 5 Instava, poi, per il rigetto dell'opposizione proposta da quest'ultimo, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché della domanda riconvenzionale da quest'ultimo avanzata.
In via riconvenzionale, chiedeva riconoscersi anche gli interessi anatocistici sulle somme ingiunte ex art. 1283 C.p.c. e formulava espressa riserva di agire in sede ordinaria, per ottenere il risarcimento dell'ulteriore maggior danno subito ex art. 1224 C.C..
Con vittoria delle competenze e delle spese di giudizio.
* * * *
Differita la prima udienza alla data del 10/09/2024, da essa decorrevano i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter C.p.c., cui provvedeva solamente la convenuta opposta, limitatamente alla seconda memoria e limitatamente alla produzione di un estratto della messaggistica istantanea intercorsa tra l'ing. e il rag. (cfr. 10), nell'ambito della CP_2 Pt_1
quale si leggono messaggi di plurimi rinvii degli incontri da parte dell'opponente.
La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 9/05/2025, in trattazione scritta, con termine sino alle ore 9.00 del giorno d'udienza per il deposito delle relative note.
Visti gli atti relativi alla controversia ed in considerazione degli incombenti da svolgere, la scrivente, quale nuovo giudice assegnatario del fascicolo, fissava udienza in presenza al giorno
10/06/2025, per la precisazione delle conclusioni eventualmente ex art. 281 sexies C.p.c., richiedendo il previo deposito di sintetiche note conclusive. A detto ultimo incombente, provvedeva solamente la parte convenuta opposta, la quale ha ivi insistito nelle già rassegnate conclusioni, sottolineando ulteriormente la condotta defatigatoria dell'attore opponente che, peraltro, non ha mai contestato le debenza delle somme richieste in restituzione da CP_3
All'esito della discussione nei termini di legge è stata emessa la presente sentenza.
[...]
Motivi della decisione
L'eccezione di incompetenza per valore svolta dall'opponente è infondata e deve essere respinta per un duplice ordine di motivi: in primo luogo in quanto sussiste la competenza funzionale del Tribunale per il giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale medesimo;
in secondo luogo in quanto in ogni caso il conteggio e la somma degli interessi portano la cifra complessivamente dovuta al di sopra del valore di € 10.000,00 ( e quindi di competenza del Tribunale) e, più specificamente, all'importo di € 10.319,56 alla data di deposito del ricorso monitorio (cfr. doc. 10 convenuta opposta)
Per quanto, poi, attiene la domanda cautelare di sospensione della provvisoria esecutorietà del pag. 6 decreto ingiuntivo opposto, non esaminata in corso di giudizio, essa è da ritenersi assorbita nella decisione dell'intera controversia;
in ogni caso anch'essa era non fondata e quindi da rigettarsi: come è noto la valutazione dei gravi motivi di cui all'art. 649 C.p.c., che spetta al Giudice, implica la contemporanea valutazione del pregiudizio che potrebbe risentire l'opponente dall'esecuzione del decreto prima della pronuncia sul merito (=periculum in mora), nonché della fondatezza o della plausibilità delle ragioni eccepite dal debitore ingiunto (=fumus boni iuris).
Innanzi tutto, appurato che il decreto ingiuntivo opposto risulta esser stato concesso sulla base del riconoscimento di debito, operato dall'attore opponente mediante la dichiarazione resa via e- mail in ordine alla formulazione dell'impegno alla restituzione della cifra anticipata dalla
[...]
alla società d'intermediazione finanziaria, era possibile rinvenire la sussistenza del CP_3
presupposto di cui all'art. 642, II comma C.p.c. per la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto di cui trattasi.
In secondo luogo, non risulta che parte opponente abbia anche solo allegato il rischio per cui, in caso di sentenza di revoca o di annullamento del decreto ingiuntivo opposto, il creditore non appaia in grado di restituire quanto medio tempore riscosso, né abbia evidenziato ulteriori vizi processuali e di legittimità del decreto stesso.
Parimenti, il debitore opponente non ha dedotto il danno che l'esecuzione potrebbe apportare alle proprie e complessive ragioni economiche, limitandosi, piuttosto, a contestare genericamente l'infondatezza del diritto di credito azionato.
L'attore opponente, infatti, non ha eseguito contestazione alcuna in ordine alla provenienza ed al contenuto di cui al documento B) del fascicolo monitorio (e-mail rag. Controparte_5
in data 11/11/2020), sulla base del quale il decreto opposto è stato reso.
[...]
Egli, infatti, si è limitato a contestare come la parte intimante non avesse fatto riferimento alla condizione apposta all'obbligazione di restituzione da egli stesso assunta (rappresentata dal rifiuto di erogazione del finanziamento da parte dell'ente erogatore e/o dalla scadenza infruttuosa del termine contrattuale) e che la Società avesse prodotto una comunicazione pec priva del riferimento a detta condizione.
A ciò aggiungasi che, non avendo il rag. depositato le memorie di cui all'art. 171ter Pt_1
C.p.c., deve intendersi non contestato, ex art. 115 C.p.c., quanto affermato dalla Società convenuta opposta in comparsa di costituzione e risposta, che l'opponente non ha contraddetto nella prima difesa utile, successiva alla costituzione medesima.
L'opponente non ha mosso contestazioni neppure in ordine alla decorrenza degli interessi, così
pag. 7 come considerati dalla convenuta opposta, in sede di prima udienza, né tantomeno vi è traccia di ciò a verbale, in seno al quale non ha neppure insistito per la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Ove, quindi, si consideri il contenuto del I comma dell'art. 167 C.p.c., che impone al convenuto
[qui in veste di attore opponente] di prendere posizione nella comparsa di risposta “sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”, da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore [qui in veste di convenuto opposto], detta disposizione non può che rendere la non contestazione di un fatto costitutivo «un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti»; rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, «in positivo
e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto […] e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso» (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 761/2002).
Qualora il convenuto [qui attore opponente], non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore [qui convenuto opposto] a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova (così: Cass. n. 19896/2015; Cass. n.
26908/2020).
Nel merito, valutate le allegazioni delle parti e le prove documentali ritualmente acquisite e richiamato quanto sopra esposto, l' opposizione è infondata e deve essere respinta.
Posto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso per cui l'opponente (= attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (= convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria, avuto riguardo al caso in esame la pretesa monitoria risulta fondata. A tale riguardo, non sembra revocabile in dubbio la genuinità della comunicazione
(cfr. doc. 3 convenuta opposta e doc. B del fascicolo monitorio), inoltrata a mezzo e-mail all'ing.
da parte dello studio e originariamente trasmessa dal rag. il quale, CP_2 CP_6 Pt_1
rivolgendosi alla così letteralmente scriveva: Controparte_3
“Spettabile , in conformità agli accordi telefonici in data 9.11.2020 assumo Controparte_3
fermo ed irrevocabile impegno alla restituzione della somma di euro 8.000,00 che verserete quale
pag. 8 acconto sul maggior importo di euro 20.000 alla società PSC WORLD SRL con sede in Milano per la preparazione e l'analisi dei documenti inviati al fine di ottenere il finanziamento di euro
16.993.000,00 a favore della vostra società. Detta somma verrà restituita immediatamente e senza interessi qualora l'Ente finanziatore rifiutasse di effettuare il richiesto finanziamento ovvero venga
a scadere infruttuosamente il termine contrattuale. Cordiali Saluti Commercialista Pt_1 Pt_1
Revisore Legale dei Conti”. A ciò aggiungasi che l'oggetto della mail è stato rubricato come:
“IMPEGNO IRREVOCABILE UNILATERALE”.
E, quindi, al netto di quanto può essere ricavato dal tenore del secondo periodo con riferimento alla sussistenza di un termine entro il quale espletare la pratica di finanziamento e/o del rifiuto del richiesto finanziamento, è evidente ed inequivocabile l'espressione di volontà da parte del rag. di rifondere la somma di € 8.000,00, versata maggiorata di Iva e a titolo d'acconto dalla Pt_1
alla società d'intermediazione finanziaria PSCWORLD S.r.l.. Detta ultima Controparte_3
circostanza risulta, peraltro, suffragata dalla documentazione versata in atti dalla convenuta opposta sub doc. 3, con particolare richiamo alle produzioni C e D del fascicolo monitorio.
Deve, dunque, ritenersi che la abbia fornito prova dell'impegno assunto Controparte_3
dal rag. che fa sorgere il diritto a percepire, in restituzione, la somma di € 9.760,00, Pt_1
maggiorata degli interessi dalla messa in mora, in quanto non è stata fornita prova contraria sul punto.
A ciò segue, dunque, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n.
3084/2023, reso in data 27/11/2023.
Destituita di ogni fondamento risulta, altresì, la domanda riconvenzionale avanzata dall'attore opponente, in ordine alla propria asserita pretesa creditoria per € 14.582,00, di cui € 11.840,00 per compensi orari pattuiti con la Società ed € 2.742,00 per spese anticipate, non potendosi ritenere sufficiente a provare detta domanda il documento prodotto sub 4), intestato “Rag. Persona_1
e rubricato “Attività professionali effettuate per vostro conto per richiesta finanziamento PSC
WORLD”, cui seguono una generica elencazione di attività, l'indicazione di un conteggio orario e di spese anticipate, la data del 2/10/2020 e, in calce, la scritta a mano “per accettazione” con una sottoscrizione, dall'attore opponente attribuita all'ing. (che lo stesso ha disconosciuto: CP_2
cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta). Nella prima difesa utile il convenuto opposto ha disconosciuto detto documento e successivamente l'attore non ha avanzato alcuna istanza di verificazione;
ciò posto ad abundantiam si evidenzia l'estrema genericità del contenuto del documento di cui sopra, anche ove si consideri che difetta ogni riferimento temporale all'epoca ed pag. 9 al contenuto specifico dell'attività presuntivamente svolta, così come difetta un'analitica ricostruzione delle ore ad essa dedicate.
A ciò aggiungasi che:
➢ non è rinvenibile in atti una traccia riferibile al presunto accordo intervenuto tra il rag. e l'ing. per il pagamento orario dei compensi al Pt_1 CP_2
consulente;
➢ non vi è prova dell'effettivo esborso da parte del rag. delle somme Pt_1
di cui alle fatture dallo stesso prodotte sub doc. 3), né delle spese di “traduzione” e di “viaggio” evidenziate nel pro forma di parcella da egli prodotto sub doc. 4).
In assenza di prova, la domanda deve, pertanto, essere rigettata, non potendosi ritenere sufficiente la mera allegazione di un presunto inadempimento da parte della Società committente/debitrice, in ordine alla propria obbligazione di pagamento del compenso al consulente dalla stessa incaricato.
* * * *
Devesi, infine, prendere in esame la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta opposta, relativa alla richiesta di pagamento degli interessi anatocistici, ex art. 1283 C.C., sulle somme ingiunte.
La più recente giurisprudenza di legittimità ritiene ammissibile la formulazione di domanda riconvenzionale in comparsa di costituzione e risposta da parte del convenuto opposto e, anzi, ha affermato che (Cass. SS.UU. sentenza 26727 del 15/10/2024): “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda
o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 C.p.c.” (così anche Cass. sez. 1, 24 marzo 2022 n. 9633;
Cass. sez. 3, ord. 22 settembre 2023 n. 27183 e Cass. sez. 3, ord. 27 novembre 2023 n. 32933, conformi a Cass. SS.UU. 12310/2015 e Cass. SS.UU. 22404/2018), con ciò giungendo alla pag. 10 conclusione per cui: “nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre non solo domande «reattive» stricto sensu - cioè riconvenzionali -, ma altresì domande che, sempre come qualificate dall'arresto del 2015 e confermate da quello susseguente del 2018, rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse” (Cass.
SS.UU. 26727/2024 cit.).
Appurata la legittimazione della convenuta opposta all'espressione di domanda riconvenzionale, occorre valutarne la fondatezza.
Nella fattispecie, la domanda azionata in via monitoria dalla afferisce ad Controparte_3
un debito di valuta, avendo essa ad oggetto un'obbligazione pecuniaria di restituzione di una somma di denaro. L'art. 1282 C.C. pone la regola generale, in forza della quale i crediti liquidi (= determinati nel loro ammontare) ed esigibili (= non sottoposti ad un termine non ancora scaduto)
“producono interessi di pieno diritto”, ciò comportando che l'obbligazione di pagare una somma di denaro determina sempre l'obbligazione accessoria di corrispondere gli interessi, secondo il tasso legale o secondo quello più alto pattuito tra le parti.
La norma di cui all'art. 1283 C.C. stabilisce, poi, che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti, ossia maturati sulla somma capitale, possono produrre, a loro volta, interessi dal giorno della specifica domanda giudiziale, volta ad ottenerne il pagamento, oppure per effetto di un accordo intercorso tra le parti successivamente alla scadenza degli interessi “semplici”, che preveda espressamente la loro capitalizzazione. Affinché ciò accada, tuttavia, è previsto che detti interessi siano dovuti per almeno sei mesi.
In sede monitoria, la convenuta opposta ha richiesto il pagamento della somma di € 9.760,00 e degli interessi moratori “nella misura degli interessi legali di mora”, dei quali il giudicante ha ingiunto il pagamento al debitore, unitamente al capitale, “come da domanda”, da ciò derivando che:
✓ gli interessi di mora erano dovuti a partire dalla data della messa in mora, avvenuta per il tramite di PEC inoltrata in data 03/08/2021 dall'avv. Pirrera alla PEC del rag. Pt_1
(cfr. docc.parte convenuta opposta: n. 3 corrispondente al doc. E del fascicolo monitorio /
n. 9);
✓ gli interessi anatocistici non erano inclusi nel decreto ingiuntivo opposto.
La domanda relativa agli interessi anatocistici é stata, quindi, proposta solo nel giudizio di opposizione, successivamente alla scadenza degli interessi semplici, i quali risultano dovuti a pag. 11 partire dalla data di messa in mora, corrispondente al 03/08/2021, e, conseguentemente, per almeno sei mesi.
In ragione di tali considerazioni, si ritiene accoglibile la domanda riconvenzionale proposta dalla per il riconoscimento degli interessi anatocistici sulla somma ingiunta, il Controparte_3
cui conteggio dovrà decorrere a partire dalla data di formulazione della predetta domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione.
* * * *
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste interamente a carico della parte attrice in opposizione, come da liquidazione riportata in dispositivo ed operata in base alla tariffa di cui al D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00, con riferimento agli importi medi per le fasi di studio/introduttiva e all'importo prossimo ai minimi per la fase istruttoria e decisionale, tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento del giudizio e dellala limitazione dell'attività in dette fasi al deposito delle relative memorie, peraltro, ottemperato da una sola parte limitatamente ad una sola memoria per fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta l'opposizione proposta dal rag. e, per l'effetto, conferma il Persona_1
decreto ingiuntivo n. 3084/2023, emesso in data 27/11/2023 dal Tribunale di Genova nel procedimento avente n. 10723/2023 R.G., confermando la esecutorietà già resa in via provvisoria;
• rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice in opposizione;
• accoglie la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta opposta e riconosce la debenza degli interessi anatocistici sulla somma ingiunta, con decorrenza dalla domanda medesima e sino all'effettivo soddisfo;
• dichiara tenuto e condanna il rag. a pagare in favore della Persona_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che si CP_3
liquidano in € 3.600 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali,
C.p.a. e Iva se dovuta.
Genova 15 giugno 2025
Il Giudice
Maria Cristina Scarzella
pag. 12
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Genova seconda sezione civile
In persona del Giudice Unico Dott. Maria Cristina Scarzella nella causa civile di I Grado iscritta al n. 221/2024 R.G. promossa da:
, Cod. Fisc. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
difeso e rappresentato, per procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Piero Ferrari, Cod. Fisc. , presso il quale è elettivamente domiciliato in C.F._2
Robbio, Via Garibaldi n. 11 (PEC: – Fax 0384 672545); Email_1
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
RESIDENCE Cod. Fisc. in persona del suo amministratore unico CP_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore ing. , corrente in Genova ed ivi Controparte_2
elettivamente domiciliata in Corso Buenos Aires 21/4, sc. sx, presso e nello studio dell'avv.
Gianfranco Ceino, Cod. Fisc. che la rappresenta e difende per procura in C.F._3
calce al ricorso monitorio e che, ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni di legge, indica quale domicilio digitale la propria pec: Email_2
CONVENUTA OPPOSTA E ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente:
“In via pregiudiziale: accertata a sensi artt.7 e 10 c.p.c. e per le causali di cui alla narrativa
l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Genova, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3084/2023 del 27.11.2023 di questo Tribunale. In via principale: previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, per le ragioni esposte in narrativa, accertato e dichiarato che nulla è dovuto dall'opponente, revocare e/o annullare il
pag. 1 decreto ingiuntivo n.3084/2023 del 27.11.2023 di questo Tribunale, con ogni e più opportuna conseguente statuizione. In via riconvenzionale: accertato che il rag. vanta un Parte_1
credito nei confronti di per l'importo di €.11.840,00, maggiorato degli Controparte_3
accessori di legge, a titolo di compensi, oltre a €.2.742,00 quali anticipazioni spese, condannare la società opposta al relativo pagamento e/o comunque, in caso di accoglimento della domanda principale, porre tale importo in compensazione parziale con il controcredito vantato dallo stesso
In ogni caso: con vittoria di competenze legali e spese di lite.”; Controparte_3
Parte convenuta opposta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere l'opposizione proposta dal rag.
[...]
confermando in toto il decreto ingiuntivo opposto, respingendo la domanda Pt_1
riconvenzionale proposta. In via riconvenzionale si chiedono anche gli interessi anatocistici sulle somme ingiunte ex art. 1283 cpc. Vinte le competenze e spese di giudizio. IN VIA PRELIMINARE
RESPINGERE L'ISTANZA DI SOSPENSIVA, ATTESO CHE L'OPPOSIZIONE E' SFORNITA DI PROVA
SCRITTA; MENTRE LA PRETESA MONITORIA E' FONDATA SU IMPEGNO UNILATERALE IRREVOCABILE
DI PAGAMENTO DEL RAG. . Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il procedimento monitorio.
Con ricorso per decreto ingiuntivo in data 17/11/2023 (cfr. doc. 1 parte convenuta opposta), la chiedeva a Codesto Tribunale d'ingiungere, con provvedimento Controparte_3
immediatamente esecutivo, al rag. il pagamento della somma di € 9.670,00, oltre Parte_1
interessi moratori con decorrenza dal 03/08/2021 e sino all'effettivo soddisfo, oltre le spese del procedimento monitorio, con riserva di agire in sede ordinaria, per ottenere il riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 C.C..
Tale richiesta d'ingiunzione era fondata sull'impegno (cfr. doc. 3 parte convenuta opposta – prod. B del fascicolo monitorio) assunto dal rag. di rifondere alla Società la somma di € Pt_1
8.000,00 (oltre iva) da quest'ultima anticipata, a titolo di acconto sul maggior dovuto di €
20.000,00, quale corrispettivo per oneri di istruttoria della pratica di finanziamento procacciata dallo stesso ing. resso la PSCWorld S.r.l., quale società d'intermediazione finanziaria, che Pt_1
aveva emesso regolare fattura alla ricezione del bonifico (cfr. docc. 3 parte convenuta opposta – prod. d fasc.monitorio).
Con decreto n. 3084/2023 reso in data 27/11/2023, Codesto Tribunale, nella persona della dott.ssa Polichetti, ingiungeva al rag. di pagare immediatamente a Pt_1 Controparte_3
pag. 2 la somma di € 9.760,00, oltre gli interessi come da domanda (cfr. doc. 7 parte convenuta opposta: interessi legali di mora dal 03/08/2021) e le spese del procedimento monitorio.
2. Allegazioni delle parti e svolgimento del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 03/01/2024 al domicilio eletto dalla Società presso il difensore, l'attore in opposizione ha esposto che:
✓ a fronte della necessità di reperire liquidità, manifestata dall'ing.
[...]
, quale amministratore unico di per completare un CP_2 Controparte_3
hotel e per realizzare alcune unità immobiliari in Genova Nervi, quest'ultimo, in data
13/07/2020, sottoscriveva un contratto di consulenza finanziaria, contrattuale e societaria con l'attore opponente e la (cfr. doc. 1); CP_4
✓ scopo del contratto era far ottenere al cliente un finanziamento presso un istituto di credito estero, per un importo non inferiore ad € 15.950.000,00, senza che venisse apposto un termine temporale allo stesso, in quanto era stato indicato che il contratto fosse valido ed efficace, sino a che il cliente avesse ottenuto l'erogazione delle somme richieste (cfr. doc. 1: art. 2);
✓ l'attore in opposizione provvedeva, quindi, a predisporre, sia in lingua italiana che in lingua inglese, tutta la documentazione necessaria per l'instaurazione dell'istruttoria e, contestualmente, all'invio della medesima, nonché al versamento delle spese da anticiparsi da parte del cliente (cfr. doc. 3);
✓ egli inoltrava, pertanto, una proposta di parcella per l'importo di €
14.852,00, di cui € 11.840,00 per onorari per l'attività professionale svolta ed il resto per anticipazioni spese (cfr. doc. 4), che l'ing. accettava;
CP_2
✓ predisposto il contratto d'intermediazione finanziaria (cfr. doc. 5), quest'ultimo non provvedeva alla sua sottoscrizione e, anzi, riteneva di proseguire personalmente e singolarmente anche le trattative per la cessione dell'albergo, senza, tuttavia, che ciò consentisse di ottenere i risultati sperati;
✓ in data 11/11/2020, il rag. si impegnava alla restituzione Pt_1
dell'importo di € 8.000,00, oltre iva, corrisposto da in favore della Controparte_3
società d'intermediazione PSC S.r.l., e condizionava detta obbligazione alla mancata conclusione delle operazioni di finanziamento oppure alla scadenza del termine contrattuale;
pag. 3 ✓ con ricorso per ingiunzione di pagamento, richiedeva Controparte_3
ed otteneva dal Tribunale di Genova l'emissione del decreto ingiuntivo qui impugnato.
Esponeva, dunque, i seguenti motivi di opposizione:
1) inesigibilità del credito asseritamente vantato da stante il Controparte_3
mancato avveramento della duplice condizione apposta dallo stesso rag. Pt_1
all'impegno alla restituzione della somma per cui è causa, ossia:
o rifiuto dell'ente finanziatore ad emettere il richiesto finanziamento;
o scadenza (infruttuosa) del termine contrattuale di cui al contratto di consulenza in data 13/07/2020;
2) incompetenza per valore di Codesto Tribunale, atteso che la somma azionata è inferiore alla soglia di competenza per valore di quest'ultimo, quand'anche si volessero conteggiare gli interessi che, in realtà, non sono stati presi in considerazione nell'impegno per la restituzione;
3) erronea modalità di calcolo degli interessi richiesti dall'intimante, i quali, in ogni caso, avrebbero dovuto essere conteggiati a partire dalla messa in mora (cfr. doc. 7:
25/10/2023 =>) e non già dall'anno 2020;
Per l'ipotesi in cui Codesto Tribunale dovesse ritenersi competente a decidere sulla somma ingiunta, l'attore opponente ha, inoltre, chiesto che l'importo dovuto da Controparte_3
in suo favore (e pari ad € 14.582,00, oltre interessi, così come esposto nel preavviso di parcella prodotto sub doc. 4) venga posto in compensazione parziale, ai sensi art. 1241 C.C., a quello dell'ingiungente, condannando la società opposta al pagamento della differenza dovuta ed ha, altresì, chiesto che sia disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sussistendone i presupposti.
Quindi, l'attore opponente ha chiesto:
✓ in via pregiudiziale: accertarsi, ex artt.7 e 10 C.p.c., l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Genova e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3084/2023 del 27.11.2023 di questo Tribunale;
✓ in via principale: previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente, revocarsi
e/o annullarsi il decreto ingiuntivo n. 3084/2023 del 27.11.2023 di questo Tribunale;
✓ in via riconvenzionale: accertarsi che il rag. vanta un Parte_1
credito nei confronti di per l'importo di € 11.840,00, Controparte_3
pag. 4 maggiorato degli accessori di legge, a titolo di compensi, oltre ad € 2.742,00 quali anticipazioni spese, e, conseguentemente, condannarsi la società opposta al relativo pagamento e/o comunque, in caso di accoglimento della domanda principale, porre tale importo in compensazione parziale con il controcredito vantato dallo stesso
Controparte_3
✓ in ogni caso: con vittoria di competenze legali e spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09/05/2024, Controparte_3
si costituiva nel presente procedimento e, primariamente, contestava l'avversa eccezione
[...]
d'incompetenza per materia, ritenuta non fondata, in quanto:
✓ la lettera di messa in mora è stata spedita dall'allora Legale della società in data 03/08/2021, assegnando al rag. un termine di 10 gg per provvedere al Pt_1
pagamento, di talché la sua inadempienza si è manifestata a partire dal 13/08/2021 e da tale data hanno iniziato a decorrere gli interessi corrispettivi;
✓ alla data di deposito del ricorso monitorio (ossia al 23/11/2023), gli interessi ammontavano ad € 559,56 e, sommati al capitale di cui trattasi, portavano ad un importo di € 10.319,56, superiore, quindi, alla competenza per valore del giudice di pace;
✓ considerato, poi, che in sede monitoria sono stati riconosciuti gli interessi moratori ex art. 5, II comma D. Lgs. 231/2002, necessariamente il valore della domanda oltrepassa quello della competenza per valore del giudice di pace.
Nel merito, contestava l'avversa ricostruzione dei fatti e, in particolare, rilevava che:
✓ dalla lettura della mail inoltrata in data 11/11/2020 dal rag. (cfr. Pt_1
doc. 3), è possibile ricavare che la pratica di finanziamento era stata pattuita con un termine e che, comunque, la restituzione della somma anticipata era stata prevista in caso di mancata erogazione del finanziamento stesso;
✓ alla luce di quanto sopra, si evince che il finanziamento non è stato erogato, poiché, diversamente, il rag. non avrebbe avuto necessità di inoltrare un pro- Pt_1
forma di parcella in data 2/10/2020;
✓ disconosceva la scrittura su cui si fondava la domanda riconvenzionale chiedeva, quindi, in via preliminare, respingersi l'istanza di sospensiva, Controparte_3
atteso che l'opposizione è sfornita di prova scritta, mentre la pretesa monitoria é fondata sull'impegno, unilaterale ed irrevocabile, di pagamento del rag. Pt_1
pag. 5 Instava, poi, per il rigetto dell'opposizione proposta da quest'ultimo, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché della domanda riconvenzionale da quest'ultimo avanzata.
In via riconvenzionale, chiedeva riconoscersi anche gli interessi anatocistici sulle somme ingiunte ex art. 1283 C.p.c. e formulava espressa riserva di agire in sede ordinaria, per ottenere il risarcimento dell'ulteriore maggior danno subito ex art. 1224 C.C..
Con vittoria delle competenze e delle spese di giudizio.
* * * *
Differita la prima udienza alla data del 10/09/2024, da essa decorrevano i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter C.p.c., cui provvedeva solamente la convenuta opposta, limitatamente alla seconda memoria e limitatamente alla produzione di un estratto della messaggistica istantanea intercorsa tra l'ing. e il rag. (cfr. 10), nell'ambito della CP_2 Pt_1
quale si leggono messaggi di plurimi rinvii degli incontri da parte dell'opponente.
La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 9/05/2025, in trattazione scritta, con termine sino alle ore 9.00 del giorno d'udienza per il deposito delle relative note.
Visti gli atti relativi alla controversia ed in considerazione degli incombenti da svolgere, la scrivente, quale nuovo giudice assegnatario del fascicolo, fissava udienza in presenza al giorno
10/06/2025, per la precisazione delle conclusioni eventualmente ex art. 281 sexies C.p.c., richiedendo il previo deposito di sintetiche note conclusive. A detto ultimo incombente, provvedeva solamente la parte convenuta opposta, la quale ha ivi insistito nelle già rassegnate conclusioni, sottolineando ulteriormente la condotta defatigatoria dell'attore opponente che, peraltro, non ha mai contestato le debenza delle somme richieste in restituzione da CP_3
All'esito della discussione nei termini di legge è stata emessa la presente sentenza.
[...]
Motivi della decisione
L'eccezione di incompetenza per valore svolta dall'opponente è infondata e deve essere respinta per un duplice ordine di motivi: in primo luogo in quanto sussiste la competenza funzionale del Tribunale per il giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale medesimo;
in secondo luogo in quanto in ogni caso il conteggio e la somma degli interessi portano la cifra complessivamente dovuta al di sopra del valore di € 10.000,00 ( e quindi di competenza del Tribunale) e, più specificamente, all'importo di € 10.319,56 alla data di deposito del ricorso monitorio (cfr. doc. 10 convenuta opposta)
Per quanto, poi, attiene la domanda cautelare di sospensione della provvisoria esecutorietà del pag. 6 decreto ingiuntivo opposto, non esaminata in corso di giudizio, essa è da ritenersi assorbita nella decisione dell'intera controversia;
in ogni caso anch'essa era non fondata e quindi da rigettarsi: come è noto la valutazione dei gravi motivi di cui all'art. 649 C.p.c., che spetta al Giudice, implica la contemporanea valutazione del pregiudizio che potrebbe risentire l'opponente dall'esecuzione del decreto prima della pronuncia sul merito (=periculum in mora), nonché della fondatezza o della plausibilità delle ragioni eccepite dal debitore ingiunto (=fumus boni iuris).
Innanzi tutto, appurato che il decreto ingiuntivo opposto risulta esser stato concesso sulla base del riconoscimento di debito, operato dall'attore opponente mediante la dichiarazione resa via e- mail in ordine alla formulazione dell'impegno alla restituzione della cifra anticipata dalla
[...]
alla società d'intermediazione finanziaria, era possibile rinvenire la sussistenza del CP_3
presupposto di cui all'art. 642, II comma C.p.c. per la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto di cui trattasi.
In secondo luogo, non risulta che parte opponente abbia anche solo allegato il rischio per cui, in caso di sentenza di revoca o di annullamento del decreto ingiuntivo opposto, il creditore non appaia in grado di restituire quanto medio tempore riscosso, né abbia evidenziato ulteriori vizi processuali e di legittimità del decreto stesso.
Parimenti, il debitore opponente non ha dedotto il danno che l'esecuzione potrebbe apportare alle proprie e complessive ragioni economiche, limitandosi, piuttosto, a contestare genericamente l'infondatezza del diritto di credito azionato.
L'attore opponente, infatti, non ha eseguito contestazione alcuna in ordine alla provenienza ed al contenuto di cui al documento B) del fascicolo monitorio (e-mail rag. Controparte_5
in data 11/11/2020), sulla base del quale il decreto opposto è stato reso.
[...]
Egli, infatti, si è limitato a contestare come la parte intimante non avesse fatto riferimento alla condizione apposta all'obbligazione di restituzione da egli stesso assunta (rappresentata dal rifiuto di erogazione del finanziamento da parte dell'ente erogatore e/o dalla scadenza infruttuosa del termine contrattuale) e che la Società avesse prodotto una comunicazione pec priva del riferimento a detta condizione.
A ciò aggiungasi che, non avendo il rag. depositato le memorie di cui all'art. 171ter Pt_1
C.p.c., deve intendersi non contestato, ex art. 115 C.p.c., quanto affermato dalla Società convenuta opposta in comparsa di costituzione e risposta, che l'opponente non ha contraddetto nella prima difesa utile, successiva alla costituzione medesima.
L'opponente non ha mosso contestazioni neppure in ordine alla decorrenza degli interessi, così
pag. 7 come considerati dalla convenuta opposta, in sede di prima udienza, né tantomeno vi è traccia di ciò a verbale, in seno al quale non ha neppure insistito per la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Ove, quindi, si consideri il contenuto del I comma dell'art. 167 C.p.c., che impone al convenuto
[qui in veste di attore opponente] di prendere posizione nella comparsa di risposta “sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”, da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore [qui in veste di convenuto opposto], detta disposizione non può che rendere la non contestazione di un fatto costitutivo «un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti»; rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, «in positivo
e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto […] e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso» (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 761/2002).
Qualora il convenuto [qui attore opponente], non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore [qui convenuto opposto] a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova (così: Cass. n. 19896/2015; Cass. n.
26908/2020).
Nel merito, valutate le allegazioni delle parti e le prove documentali ritualmente acquisite e richiamato quanto sopra esposto, l' opposizione è infondata e deve essere respinta.
Posto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso per cui l'opponente (= attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (= convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria, avuto riguardo al caso in esame la pretesa monitoria risulta fondata. A tale riguardo, non sembra revocabile in dubbio la genuinità della comunicazione
(cfr. doc. 3 convenuta opposta e doc. B del fascicolo monitorio), inoltrata a mezzo e-mail all'ing.
da parte dello studio e originariamente trasmessa dal rag. il quale, CP_2 CP_6 Pt_1
rivolgendosi alla così letteralmente scriveva: Controparte_3
“Spettabile , in conformità agli accordi telefonici in data 9.11.2020 assumo Controparte_3
fermo ed irrevocabile impegno alla restituzione della somma di euro 8.000,00 che verserete quale
pag. 8 acconto sul maggior importo di euro 20.000 alla società PSC WORLD SRL con sede in Milano per la preparazione e l'analisi dei documenti inviati al fine di ottenere il finanziamento di euro
16.993.000,00 a favore della vostra società. Detta somma verrà restituita immediatamente e senza interessi qualora l'Ente finanziatore rifiutasse di effettuare il richiesto finanziamento ovvero venga
a scadere infruttuosamente il termine contrattuale. Cordiali Saluti Commercialista Pt_1 Pt_1
Revisore Legale dei Conti”. A ciò aggiungasi che l'oggetto della mail è stato rubricato come:
“IMPEGNO IRREVOCABILE UNILATERALE”.
E, quindi, al netto di quanto può essere ricavato dal tenore del secondo periodo con riferimento alla sussistenza di un termine entro il quale espletare la pratica di finanziamento e/o del rifiuto del richiesto finanziamento, è evidente ed inequivocabile l'espressione di volontà da parte del rag. di rifondere la somma di € 8.000,00, versata maggiorata di Iva e a titolo d'acconto dalla Pt_1
alla società d'intermediazione finanziaria PSCWORLD S.r.l.. Detta ultima Controparte_3
circostanza risulta, peraltro, suffragata dalla documentazione versata in atti dalla convenuta opposta sub doc. 3, con particolare richiamo alle produzioni C e D del fascicolo monitorio.
Deve, dunque, ritenersi che la abbia fornito prova dell'impegno assunto Controparte_3
dal rag. che fa sorgere il diritto a percepire, in restituzione, la somma di € 9.760,00, Pt_1
maggiorata degli interessi dalla messa in mora, in quanto non è stata fornita prova contraria sul punto.
A ciò segue, dunque, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n.
3084/2023, reso in data 27/11/2023.
Destituita di ogni fondamento risulta, altresì, la domanda riconvenzionale avanzata dall'attore opponente, in ordine alla propria asserita pretesa creditoria per € 14.582,00, di cui € 11.840,00 per compensi orari pattuiti con la Società ed € 2.742,00 per spese anticipate, non potendosi ritenere sufficiente a provare detta domanda il documento prodotto sub 4), intestato “Rag. Persona_1
e rubricato “Attività professionali effettuate per vostro conto per richiesta finanziamento PSC
WORLD”, cui seguono una generica elencazione di attività, l'indicazione di un conteggio orario e di spese anticipate, la data del 2/10/2020 e, in calce, la scritta a mano “per accettazione” con una sottoscrizione, dall'attore opponente attribuita all'ing. (che lo stesso ha disconosciuto: CP_2
cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta). Nella prima difesa utile il convenuto opposto ha disconosciuto detto documento e successivamente l'attore non ha avanzato alcuna istanza di verificazione;
ciò posto ad abundantiam si evidenzia l'estrema genericità del contenuto del documento di cui sopra, anche ove si consideri che difetta ogni riferimento temporale all'epoca ed pag. 9 al contenuto specifico dell'attività presuntivamente svolta, così come difetta un'analitica ricostruzione delle ore ad essa dedicate.
A ciò aggiungasi che:
➢ non è rinvenibile in atti una traccia riferibile al presunto accordo intervenuto tra il rag. e l'ing. per il pagamento orario dei compensi al Pt_1 CP_2
consulente;
➢ non vi è prova dell'effettivo esborso da parte del rag. delle somme Pt_1
di cui alle fatture dallo stesso prodotte sub doc. 3), né delle spese di “traduzione” e di “viaggio” evidenziate nel pro forma di parcella da egli prodotto sub doc. 4).
In assenza di prova, la domanda deve, pertanto, essere rigettata, non potendosi ritenere sufficiente la mera allegazione di un presunto inadempimento da parte della Società committente/debitrice, in ordine alla propria obbligazione di pagamento del compenso al consulente dalla stessa incaricato.
* * * *
Devesi, infine, prendere in esame la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta opposta, relativa alla richiesta di pagamento degli interessi anatocistici, ex art. 1283 C.C., sulle somme ingiunte.
La più recente giurisprudenza di legittimità ritiene ammissibile la formulazione di domanda riconvenzionale in comparsa di costituzione e risposta da parte del convenuto opposto e, anzi, ha affermato che (Cass. SS.UU. sentenza 26727 del 15/10/2024): “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda
o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 C.p.c.” (così anche Cass. sez. 1, 24 marzo 2022 n. 9633;
Cass. sez. 3, ord. 22 settembre 2023 n. 27183 e Cass. sez. 3, ord. 27 novembre 2023 n. 32933, conformi a Cass. SS.UU. 12310/2015 e Cass. SS.UU. 22404/2018), con ciò giungendo alla pag. 10 conclusione per cui: “nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre non solo domande «reattive» stricto sensu - cioè riconvenzionali -, ma altresì domande che, sempre come qualificate dall'arresto del 2015 e confermate da quello susseguente del 2018, rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse” (Cass.
SS.UU. 26727/2024 cit.).
Appurata la legittimazione della convenuta opposta all'espressione di domanda riconvenzionale, occorre valutarne la fondatezza.
Nella fattispecie, la domanda azionata in via monitoria dalla afferisce ad Controparte_3
un debito di valuta, avendo essa ad oggetto un'obbligazione pecuniaria di restituzione di una somma di denaro. L'art. 1282 C.C. pone la regola generale, in forza della quale i crediti liquidi (= determinati nel loro ammontare) ed esigibili (= non sottoposti ad un termine non ancora scaduto)
“producono interessi di pieno diritto”, ciò comportando che l'obbligazione di pagare una somma di denaro determina sempre l'obbligazione accessoria di corrispondere gli interessi, secondo il tasso legale o secondo quello più alto pattuito tra le parti.
La norma di cui all'art. 1283 C.C. stabilisce, poi, che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti, ossia maturati sulla somma capitale, possono produrre, a loro volta, interessi dal giorno della specifica domanda giudiziale, volta ad ottenerne il pagamento, oppure per effetto di un accordo intercorso tra le parti successivamente alla scadenza degli interessi “semplici”, che preveda espressamente la loro capitalizzazione. Affinché ciò accada, tuttavia, è previsto che detti interessi siano dovuti per almeno sei mesi.
In sede monitoria, la convenuta opposta ha richiesto il pagamento della somma di € 9.760,00 e degli interessi moratori “nella misura degli interessi legali di mora”, dei quali il giudicante ha ingiunto il pagamento al debitore, unitamente al capitale, “come da domanda”, da ciò derivando che:
✓ gli interessi di mora erano dovuti a partire dalla data della messa in mora, avvenuta per il tramite di PEC inoltrata in data 03/08/2021 dall'avv. Pirrera alla PEC del rag. Pt_1
(cfr. docc.parte convenuta opposta: n. 3 corrispondente al doc. E del fascicolo monitorio /
n. 9);
✓ gli interessi anatocistici non erano inclusi nel decreto ingiuntivo opposto.
La domanda relativa agli interessi anatocistici é stata, quindi, proposta solo nel giudizio di opposizione, successivamente alla scadenza degli interessi semplici, i quali risultano dovuti a pag. 11 partire dalla data di messa in mora, corrispondente al 03/08/2021, e, conseguentemente, per almeno sei mesi.
In ragione di tali considerazioni, si ritiene accoglibile la domanda riconvenzionale proposta dalla per il riconoscimento degli interessi anatocistici sulla somma ingiunta, il Controparte_3
cui conteggio dovrà decorrere a partire dalla data di formulazione della predetta domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione.
* * * *
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste interamente a carico della parte attrice in opposizione, come da liquidazione riportata in dispositivo ed operata in base alla tariffa di cui al D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00, con riferimento agli importi medi per le fasi di studio/introduttiva e all'importo prossimo ai minimi per la fase istruttoria e decisionale, tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento del giudizio e dellala limitazione dell'attività in dette fasi al deposito delle relative memorie, peraltro, ottemperato da una sola parte limitatamente ad una sola memoria per fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta l'opposizione proposta dal rag. e, per l'effetto, conferma il Persona_1
decreto ingiuntivo n. 3084/2023, emesso in data 27/11/2023 dal Tribunale di Genova nel procedimento avente n. 10723/2023 R.G., confermando la esecutorietà già resa in via provvisoria;
• rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice in opposizione;
• accoglie la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta opposta e riconosce la debenza degli interessi anatocistici sulla somma ingiunta, con decorrenza dalla domanda medesima e sino all'effettivo soddisfo;
• dichiara tenuto e condanna il rag. a pagare in favore della Persona_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che si CP_3
liquidano in € 3.600 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali,
C.p.a. e Iva se dovuta.
Genova 15 giugno 2025
Il Giudice
Maria Cristina Scarzella
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